Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/01/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8963/2019 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Udienza del 20.01.2025 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 20.1.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 20.12025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mono- cratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8963/2019 R.G., avente ad oggetto: assicurazione contro i danni, vertente
tra
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poli alla Via Schipa n. 44 80122, in persona del legale rapp.te p.t. , Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fernando Ludione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Posillipo, 406 80123;
-Attrice-
e
(P.IVA , rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
FRANCESCO MADONNA ( ) ed elett.te dom.to presso il C.F._1
suo studio, in S. Maria C. Vetere, alla Via Melorio, II Traversa,3;
-Convenuta-
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto introduttivo e note relative all'udienza odierna trattata con modalità cartolare.
Per il convenuto: come da comparsa di costituzione e note relative all'udienza odierna trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta società al pagamento dell'importo di € 41.809,15, in proprio favore, a titolo di risarcimento per il danno subito a causa della merce rovi- natasi nel proprio deposito, in occasione dell'allagamento dovuto al mal tempo e ve- rificatosi in data 19.10.16.
Più precisamente, l'attrice ha dedotto che, a causa del mal tempo verificatosi in data
19.10.16, il deposito posseduto dalla fashion si allagava a causa dell' ac- CP_1
qua piovana e, a seguito dell'evento, sarebbe stata irreparabilmente danneggiata un ingente quantitativo di merce per l'importo sopra indicato.
La convenuta si è costituita in giudizio e, contestando i fatti posti a fondamento del- la domanda, ha chiesto il risarcimento dei danni subiti, nonché il rigetto della do- manda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio e precisamente all'udienza del 09.05.2022, venivano escussi i testi e e all'udienza del 25.01.2023 veniva ammes- Testimone_1 Testimone_2
sa CTU.
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Il merito
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di cui di seguito.
Invero, in base ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.), chi agisce per l'adempimento deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n.
13533).
A tal proposito va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con sentenza 30.10.01 n. 13533, in base al quale, in tema di prova dell'ina- dempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattua- le, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitan- dosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezio- ne di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'i- nesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di in- formazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformi- tà quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (principio ribadito da ultimo in Cass.
n. 826 del 20/01/2015).
Nella fattispecie in esame, l'attrice ha prodotto, a sostegno della domanda, copia del- la polizza stipulata con la , sottoscritta da entrambe le parti. Controparte_2
Il fatto storico (allagamento del deposito in seguito a forti precipitazioni), oltre a non essere oggetto di contestazione specifica da parte della convenuta, è stato CP_3
comprovato dalle dichiarazioni dei testi escussi e dai rilievi fotografici.
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All'esito dell'istruttoria svolta e in particolare alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, può affermarsi che a seguito delle forti precipitazioni verificatesi nella notte dell'19.10.2016, che avevano determinato l'allagamento di numerose strade della zona, l'acqua piovana si infiltrò all'interno dei locali della società attrice.
Tale dinamica è stata confermata dal testimone ( ) escusso nel corso del Testimone_3 giudizio, il quale ha dichiarato quanto segue “Sono il figlio dell'amministratore della società attrice. Sono un commerciante. Sono a conoscenza dei fatti di causa perché io e mio padre condividiamo i locali in cui si trovano i rispettivi uffici. (……) mi tro- vavo presso il mio ufficio in quella giornata e ho assistito all'allagamento, dai primi centimetri fino al suo massimo (40 centimetri circa) raggiunto il giorno successivo.
(……) In deposito c'erano diversi prodotti. La merce più colpita è stata quella che era riposta negli scatoli sugli scaffali. Infatti, cadendo i primi scatoli, perché bagna- tisi a causa dell'acqua, sono via via caduti anche gli scatoli risposti più in alto che si trovavano appoggiati sui primi(…..) La merce danneggiata è stata la seguente: la camiceria, la maglieria, gli abiti, alcuni tessuti ancora non lavorati. Ciò oltre ai mo- bili e alle rifiniture del deposito che sono di cartongesso. (…) Vi erano anche diverse scatole di scarpe. (……) La merce è stata distrutta. Era invendibile. (…)Ero presente quando il perito ha redatto l'inventario. Ho partecipato ad effettuare la conta dei capi, (….)Non ricordo se anche l'impianto elettrico abbia subito danni (……..) Per alcuni materiali è stato necessario procedere anche allo smaltimento. Anche io e mio padre, insieme ad altre persone, abbiamo partecipato alla pulizia dei locali. Ricordo che vi sono stati anche danni all'ascensore privata.
All'udienza del 09.05.2022 veniva escusso il secondo teste , il qua- Testimone_1
le ha dichiarato quanto segue:” sono il cugino del titolare della società attrice, sono un imprenditore. (….)Sono a conoscenza dei fatti di causa perché frequento spesso
l'ufficio di mio cugino. In occasione del verificarsi dei fatti oggetto di causa, chia- mai mio cugino perché era il suo compleanno e lo stesso mi chiese di raggiungerlo per aiutarlo perché c'era stato un allagamento(….) È vero. Il deposito era allagato quando sono arrivato. Non ricordo se vi furono forti piogge in quel giorno. (….)E' vero. L'ho appurato personalmente(….)In deposito c'erano diversi prodotti al mo- mento dell'allagamento. Vi erano abiti appesi, cartoni, abiti per bambini, scar- pe(…..) I cartoni erano tutti bagnati. Vi erano cartoni nell'acqua e alcuni scaffali erano caduti. (…) Posso dire che la merce era bagnata, ma non so se era vendibile o meno. (…)Non sono stato presente(….)Io ricordo solo che la stanza era allagata.
Non ricordo se vi erano danni alle mura e ai mobili(….) Nulla so.Non ricordo se i
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cartoni erano riposti su scaffali (…)Non vi sono stati altri allagamenti, che io sap- pia(…)Non so se vi fosse una vasca per lo smaltimento dell'acqua piovana(…...) Al teste vengono mostrate le foto allegate alla perizia dell'assicurazione “Riconosco i luoghi oggetto di causa”.
Della veridicità delle dichiarazioni rese dai predetti testimoni non vi è alcuna ragione di dubitare, risultando gli stessi del tutto estranei ai fatti di causa ed avendo rilasciato entrambi dichiarazioni chiare e concordanti.
La ha, tuttavia, eccepito l'inoperatività della polizza in questio- Controparte_4
ne, asserendo che l'allagamento sarebbe stato determinato dal guasto di tre pompe di aspirazione dell'acqua piovana, nessuna delle quali funzionante, con conseguente esclusione dell'indennizzo.
L'eccezione sollevata dalla società convenuta è priva di pregio.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
Orbene, la compagnia assicurativa sostiene che i fatti descritti non rientrino nel ri- schio assicurato con la polizza oggetto di causa, in quanto la stessa riguarderebbe i soli rischi “di acqua conseguenti a rottura accidentale di tubazioni installate nel fabbricato indicato in polizza, con esclusione dei danni causati da gelo, trabocca- mento e rigurgito di fognature”.
In ragione di tale contestazione, va evidenziato che lo stesso perito della ha CP_2
sostenuto che l'allagamento in esame sarebbe stato causato dal guasto di tre pompe di aspirazione dell'acqua piovana.
Le difese della compagnia sono state impugnate dalla società attrice, la quale ha rile- vato che nelle condizioni di polizza sono compresi i rischi sia derivanti da fenomeno atmosferico, sia da rottura accidentale di una tubazione.
Ciò premesso, va precisato che, qualora sia domandato l'adempimento di un contrat- to (nel caso concreto quello di assicurazione), in caso di contestazione dell'oggetto del contratto medesimo spetta all'attore che intenda giovarsi dei relativi effetti prova- re il fatto costitutivo della domanda ai sensi dell'articolo 2697, comma 1 c.c. [cfr.
Cass. n. 4234/12, n. 6108/06, n. 16831/03].
In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un ri- schio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'articolo 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ri- storo o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile [Cass., n. 4426/97].
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È stato di recente precisato dai giudici di legittimità [Cass. n. 1558/18], con riferi- mento al riparto dell'onere della prova fra assicurato e assicuratore, che “fatto costi- tutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicu- ratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza”.
L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso pre- visto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo del- la pretesa, e va provata dall'assicurato.
La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare.
Orbene, può reputarsi provato, alla stregua della documentazione prodotta in atti, che la società proprietaria, subì un allagamento con conseguente danneggiamento di merce all'interno del magazzino.
Va ora verificato se questi eventi possano ricomprendersi nel rischio assicurato.
Gli eventi elencati nelle condizioni particolari di contratto per i quali la compagnia si
è obbligata a corrispondere indennizzo per i danni materiali e diretti sono: incendio;
fulmine, con esclusione dei danni ad apparecchi elettrici ed elettronici;
scoppio, esplosione ed implosione(esclusi quelli derivanti da ordigni esplosivi); azione di cor- renti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati che si manife- stassero negli impianti, motori, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici del fabbri- cato e del macchinario;
caduta di, meteoriti, corpi orbitanti-volanti veicoli spaziali, loro parti o cose da essere trasportati, esclusi gli ordigni esplosivi;
onda sonica;
rovi- na di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
urto di veicoli stra- dali esclusi quelli dell'assicurato; fumo gas, vapori fuoriusciti a seguito di un guasto accidentale degli impianti termici esistenti nel fabbricato, oppure sviluppatosi dei eventi garantiti in polizza che abbiano colpito anche cose diverse da quelle assicura- te;
acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di tubazioni installate nel fabbricato indicato nella polizza è di sua esclusiva competenza con esclusione:
-dei danni alle merci poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza infe- riore a centimetri 12 dal suolo;
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-dei danni causati da gelo traboccamento, rigurgito, rigurgito di fognature, rottura di impianti idrici e di sistemi di scarico non di pertinenza del fabbricato;
-delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
-dei primi 150 € per il sinistro.
Inoltre, dal contratto assicurativo (pag.3) emerge quanto segue:
“-uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria e cose da esse traspor- tate, compresi i danni di bagnamento da essi provocato all'interno dei locali ed allo- ro contenuto, avvenuti contestualmente all'evento atmosferico stesso e quelli arrecati al fabbricato e al contenuto dall'urto di cose provocato dai predetti eventi.
Con esclusione:
-dei danni provocati dall'acqua alle merci poste in locali interrati e seminterrati col- locate ad altezza inferiore a centimetri 12 dal suolo;
-dei danni provocati da accumulo esterno di acqua;
-dei danni provocati da acqua e grandine penetrata attraverso le finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
-dei danni ai collettori solari, tende
e relativi sostegni, cose mobili all'aperto, tettoie, serre e quanto in esse riposto alle antenne e simili installazione esterne;
-dei primi 250 € per il sinistro.
Dunque, dall'esame delle condizioni generali della polizza e delle risultanze istrutto- rie, si ritiene che la polizza fosse astrattamente operativa per il sinistro denunciato.
Ciò precisato, va considerato che, dall'esame della ctu tecnica redatta nel corso del giudizio, emerge quanto segue:
“All'esito dell'incarico conferito e delle relative risultanze si conclude che i danni asseritamente subiti dalla parte attrice si quantificano in euro 19.043,74 di imponi- bile, così ripartiti:
- abbigliamento bambino danneggiato: euro 5.994,90;
- abbigliamento uomo danneggiato: euro 3.540,00;
- abbigliamento donna danneggiato: euro 526,68;
- materiale per il confezionamento e pubblicitario danneggiato: euro 1.320,00;
- preventivo ricondizionamento show-room: euro 6.000,00.”
Pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 19.043,74.
A tale riguardo, va detto che l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, anche se esso sia stato predeterminato in una somma fissa o in un valore a punto percentua- le, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'as-
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sicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere ne- cessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la li- quidazione. L'obbligazione assunta dall'assicuratore contro i danni è un debito di va- lore, assolve la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato ed è, di conseguenza, suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria (cfr., Cass. civ., Sez. III,
28/07/2015, n. 15868; Cass. civ., Sez. III, 7/05/2009, n. 10488; Cass. civ., Sez. III,
12/02/2008, n. 3268; Cass. civ., Sez. III, 30/03/2001, n. 4753).
Orbene, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Sulla base di tali considerazioni, la convenuta dovrà corrispondere all'istante gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di e 50.000,00 dovuto al momento del sinistro (ottobre 2016), e rivaluta- to, anno per anno, a partire dal mese di ottobre del 2017 e fino al .momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disatte- sa, così provvede:
• accoglie la domanda nei limiti sopra riportati e, per l'effetto, condanna la convenuta compagnia di assicurazione a pagare, in favore dell'attrice, l'importo € 19.043,44,
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dovuto al momento del sinistro, e rivalutato, anno per anno, a partire dal mese di ot- tobre del 2017 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo, oltre interessi legali dalla pronuncia fino al soddisfo
• condanna la società convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 518,00 per spese ed in € 2.540,00 per onorari, ol- tre IVA, cpa e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore del pro- curatore ex art. 93 c.p.c.;
Santa Maria Capua Vetere, 20.1.25
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
Santa Maria Capua Vetere,
20.12.2024
Il Giudice dott.ssa
Maria Del Prete
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