TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 245/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 erede di , Persona_1
( ), in proprio e nella qualità di erede di Parte_2 CodiceFiscale_2
e Persona_1 Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI LIPIANI;
ATTORI
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli avvocati Controparte_2 P.IVA_1
CARLO ORLANDI e SANTINA KATIUSCIA BUGATTI;
CONVENUTO
pagina 1 di 7
( ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
FERNANDO BOLIS
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note depositate, conclusioni che qui si intendono richiamate.
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 4 aprile 2022, gli odierni attori convenivano in giudizio il , avanti al Tribunale di Bergamo, per sentir accogliere Controparte_2 le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la responsabilità del , ai sensi dell'art. 2051 Controparte_2
c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa;
per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_2 pagamento in favore di dell'importo di € 764.922,60 con riferimento Parte_1 al risarcimento del danno da perdita parentale iure proprio e iure hereditario, dell'importo di € 39.613,56 per il danno biologico iure proprio e dell'importo di € 1.500,00 per le spese mediche sostenute, il tutto per la complessiva somma di
€ 806.036,16 (euro ottocentoseimilatrentasei/16), nonché in favore di Parte_2 dell'importo di € 735.502,50 con riferimento al risarcimento del danno da perdita parentale iure proprio e iure hereditario, dell'importo di € 36.712,11 per il danno biologico iure proprio e dell'importo di € 1.500,00 per le spese mediche sostenute, il tutto per la complessiva somma di € 773.714,61 (euro settecentosettantatremilasettecentoquattordici/61), oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo.
pagina 2 di 7 Veniva evidenziato, nell'atto introduttivo del giudizio, che, in data 22 marzo 2019 alle ore 02.15 circa ,il signor , alla guida della propria Peugeot 207 tg. Parte_3
DE559HJ, stava percorrendo la S.P. 42 via Bergamo nell'ambito territoriale del Comune di , diretto verso il centro abitato. Giunto in prossimità del civico 41 della CP_2 succitata via, tratto rettilineo costeggiato da una pista ciclopedonale, l'automobilista per ragioni non note deviava verso sinistra andando a urtare di punta la barriera metallica posta al limitare della strada. La estremità del profilato metallico si incuneava frontalmente all'interno dell'abitacolo attraversandolo fino al vano portabagagli arrecando al conducente lesioni biologiche che lo conducevano al decesso. In particolare, il signor in proprio e nella qualità di erede della Parte_1 signora e il signor in proprio e nella qualità di Persona_1 Parte_2 erede di e imputavano in via esclusiva al Persona_1 Controparte_1
la responsabilità del sinistro ai sensi dell'art. 2051 C.C., o in Controparte_2 subordine ai sensi dell'art. 2043 C.C., chiedendo il risarcimento dei danni a vario titolo:
-il danno per la morte del signor , da risarcire in proprio al padre Parte_3
e al fratello signor Parte_1 Parte_2
-il danno per la morte del signor , da risarcire al signor Parte_3 Pt_1
e al signor rispettivamente quali eredi della madre del de
[...] Parte_2 cuius signora;
Persona_1
-il danno per la morte della signora , da risarcire al marito Persona_1 signor e al figlio signor sul presupposto Parte_1 Parte_2 dell'asserita esistenza di un nesso causale tra il decesso del signor e il Parte_3 decesso della madre signor;
Persona_1
-il danno per la morte del signor , da risarcire al signor Parte_3 [...] quale erede della signora nonna del de cuius;
Pt_2 Controparte_1
- il danno biologico a favore dei signori e Pt_1 Parte_2
In data 15 marzo 2022, si costituiva in giudizio il , che, contestando Controparte_2 quanto asserito da parte attrice poiché infondato in fatto e in diritto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via preliminare: autorizzare la chiamata in causa di;
_3 _3 nel merito: respingere le domande proposte nei confronti del;
nella Controparte_2 denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte delle domande proposte dagli attori, dichiarare tenuta e condannare a manlevare e garantire il Controparte_3 CP_2
in forza della polizza responsabilità civile n. 371124356; dichiarare tenuta e
[...] condannare a corrispondere al quanto ritenuto Controparte_3 Controparte_2 dovuto da quest'ultimo agli odierni attori. In data 15 settembre 2022, si costituiva in giudizio per sentir Controparte_3 accogliere le seguenti conclusioni: nel merito, dato atto che ha corrisposto prima dell'instaurazione Controparte_4 del presente giudizio la somma di euro 97.000,00 in favore del signor e Parte_2 quella di euro 168.000,00 in favore del signor prima dell'instaurazione Parte_1 del presente giudizio, respingere le domande tutte formulate dall'attrice e, di riflesso,
pagina 3 di 7 quelle proposte nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in Controparte_3 diritto oltre che indimostrate, improponibili, improcedibili In subordine, in caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte da parte attrice e di quelle svolte nei confronti di contenere la Controparte_3 condanna nei limiti della quota di responsabilità che fosse accertata in capo al
[...]
ed ai soggetti a questo riferibili e comunque nei limiti del massimale di CP_2 polizza e delle altre previsioni di contratto, detratte le somme già percepite dagli attori in conseguenza dei fatti per cui è causa. Parte attrice, poneva a fondamento della la propria domanda, l'applicazione, nel caso in esame, della disposizione di cui all' art. 2051 c.c. con conseguente responsabilità del in qualità di proprietario e Controparte_2 CP_5 custode del tratto di strada nel quale si era verificato il tragico sinistro, tratto sul quale, il stesso, aveva la possibilità di esercitare un'effettiva vigilanza in ordine allo CP_2 stato di manutenzione ove era stato collocato il guard-rail considerato “inadeguato” al punto tale da assumere i connotati di una vera e propria insidia stradale. Pur rilevando che il precedente procedimento penale si era concluso con una sentenza, non condivisa dagli attori, di assoluzione per , la tesi degli attori Controparte_2 stessi riteneva che il sopra citato avrebbe acquistato e fatto installare un guard CP_2 rail in violazione di talune “regole progettuali”, che avrebbero imposto uno studio specifico o una relazione specialistica, contravvenendo alle disposizioni previste dal D.M n. 2367 del 21.6.2004. La difesa di parte convenuta sosteneva, invece, che nella fattispecie sussisterebbe la prevalente se non esclusiva responsabilità del sinistro e delle sue conseguenze in capo al conducente dell'autovettura che impattava sulla parte terminale del guard rail posizionato a lato della corsia dell'opposto senso di marcia. Le ragioni della perdita di controllo dell'autovettura Peugeot andrebbero rinvenute presumibilmente, sempre secondo la tesi di parte convenuta, in un colpo di sonno del conducente e nell'elevata velocità con cui il veicolo transitava nel luogo dell'impatto, velocità che non rispettava i limiti in loco vigenti. Nelle proprie deduzioni difensive, veniva altresì sostenuto, insieme a quelle di _3
, riguardo alla circostanza che il di avrebbe acquistato e fatto
[...] CP_2 CP_2 installare lungo il tratto dell'incidente un guardrail senza rispettare le regole progettuali ed in assenza di una relazione specialistica, che la normativa richiamata dagli attori si deve applicare ai guardrail, collocati lungo arterie stradali nelle quali è consentita la percorrenza ad una velocità di oltre 70 chilometri orari, mentre quella del luogo dell'incidente prevedeva un limite di velocità di 50 chilometri orari. Nel corso della presente procedura veniva ammessa consulenza tecnica cinematica e nominato quale CTU l'ingegner al quale veniva posto il seguente Persona_2 quesito: “Esaminati gli atti di causa e descritti i luoghi ove si è verificato l'incidente in cui ha perso la vita , il consulente ne ricostruisca la dinamica tenendo Parte_3 conto, per quanto di utilità, degli elementi desumibili dalla relazione resa su incarico del Pubblico Ministero dall'ing. (doc. 5 attore) e di quella resa su Persona_3
pagina 4 di 7 incarico del Giudice delle Indagini Preliminari dall'ing. (doc. 5 Persona_4 terza chiamata ). Dica il CTU, con particolare riferimento alla barriera ed _3 al terminale contro cui si è scontrata l'auto condotta dallo se vi sia stata Pt_2 violazione della normativa sulle barriere di sicurezza ratione temporis vigente. Dica in ogni caso se la stessa fosse comunque idonea a garantire la sicurezza degli utenti della strada secondo la propria funzione. Dica altresì con riferimento alla velocità ed alla condotta di guida tenuta dal conducente se e in che maniera un diverso posizionamento della barriera ovvero un suo diverso terminale avrebbero inciso sulla dinamica dell'evento” Dalla consulenza tecnica e dalla relativa integrazione, depositate rispettivamente in data 21 ottobre 2023 e 26 novembre 2023, si evince che il CTU, dopo aver ricostruito la dinamica del sinistro, rilevava che la barriera installata rispondeva alla normativa vigente, con componenti che la costituivano “omologati allo scopo” e che
“ per quanto possibile accertare a posteriori “, non vi erano “elementi per dubitare che la barriera fosse stata correttamente installata”. Tale barriera, di tipo era stata N_1 posta a protezione della pista ciclopedonale e, in mancanza di tale pista, “ non sarebbe stato necessario installare una barriera laterale”. Valutava altresì il CTU che i manufatti bordo strada devono proteggere non solamente l'utente debole, ma genericamente tutti i fruitori della strada e, in particolare che, se
“l'automobilista avesse mantenuto un'andatura in linea con il limite massimo vigente al momento dell'impatto, o anche solo a quello caratteristico del contesto urbano” verosimilmente “ la barriera avrebbe resistito all'impatto o comunque l'avanzamento della lama all'interno della sagoma veicolare sarebbe stato decisamente più contenuto”. La velocità del veicolo veniva stimata “verosimilmente non minore di 68 km/h” Nonostante, sempre secondo il CTU, la normativa vigente al momento del sinistro non fosse stata rispettata, “per la mancanza della relazione specialistica descrittiva delle scelte progettuali relative alla barriera”, l'eventuale redazione di tale documento non era certo che avrebbe sicuramente portato a scelte progettuali differenti. Specificava, riguardo alla mancanza della relazione sopra menzionata, che se “ è pur vero che l'art.2 del DM 223/92 fa riferimento alle sole strade con velocità di progetto non inferiore a 70 km/h”, tale normativa, però, così come le successive modificazioni ed integrazioni,
“non cita direttamente l'impiego della barriera a protezione di una pista ciclopedonale” La scelta di impiegare una barriera laterale, anche qualora non necessaria, a parere del
CTU avrebbe dovuto comunque richiedere il rispetto completo della normativa vigente. Da quanto sopra esposto emerge, oltre ad una dinamica di sinistro poco prevedibile, una responsabilità solo marginale del convenuto. Nonostante un elemento terminale CP_2 della barriera in esame, pur tubolare e metallico, ma con deviazione curvilinea come adottata dopo il sinistro, avrebbe “verosimilmente respinto l'autovettura evitando la penetrazione della lama nell'abitacolo”, il sostanziale rispetto della normativa riguardo ai componenti e all'istallazione di detta barriera, già citato, rende sufficiente, a parere della scrivente, il risarcimento già concesso agli odierni attori. Vista la particolare natura della presente procedura, le non univoche conclusioni fra la relazione tecnica pagina 5 di 7 predisposta in ambito delle indagini preliminari e quella del procedimento penale, si ritiene equo predisporre la compensazione fra le parti, delle spese legali della presente procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
rilevato che ha corrisposto, prima dell'instaurazione del Controparte_4
presente giudizio la somma di euro 97.000,00 in favore del signor Parte_2
e quella di euro 168.000,00 in favore del signor dichiara tali Parte_1
importi sufficienti a titolo di risarcimento;
pone definitivamente a carico di parte attrice richiedente i compensi liquidati per la
Ctu, depositata in corso di causa;
dispone fra le parti la compensazione delle spese della presente procedura pagina 6 di 7 Così deciso in data 28 gennaio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
pagina 7 di 7