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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 11/03/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Egidio de Leone Presidente
Dott.ssa Vera Colella Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa Giudice relatore ed estensore nel procedimento iscritto al P.U. 5-1/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 12 febbraio 2025 da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati ed assistiti dall'Avv. Alessandro Leoni, in virtù di procura in atti;
Parte_5
RICORRENTI
ed avente ad oggetto la liquidazione controllata del sovraindebitato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12 febbraio 2025, (genitori), Parte_1 Parte_2 Pt_3
e (figli) hanno chiesto l'accesso alla liquidazione controllata
[...] Parte_4 Parte_5
familiare ai sensi degli artt. 66 e 268 e ss. c.c.i.i.. I ricorrenti hanno affermato di convivere assieme nella medesima abitazione sita in ER, Strada Provinciale Metaurense n. 18 (nonostante ed siano residenti anagraficamente al n. 16 della medesima strada, ove Parte_3 Parte_4
è collocato un immobile allo stato grezzo non abitabile) e che l'attuale situazione di sovraindebitamento trova un'origine comune nell'attività di impresa esercitata da con la Parte_1 sua ditta individuale, all'interno della quale prestavano attività tutti gli altri ricorrenti. Il monte debitorio dei ricorrenti è pari ad €638.592,17 per €90.085,65 per Parte_1 Parte_2
€255.859,54 per €245.301,95 per ed €146.380,70 per Parte_3 Parte_4 Parte_5
Unitamente al ricorso, i ricorrenti hanno depositato la relazione dell'Organismo di
Composizione della Crisi ex art. 269, c. 2 c.c.i.i., datata 3 febbraio 2025, che, all'esito di un adeguato percorso motivazionale, approfondisce diverse circostanze fattuali solo accennate nell'atto introduttivo.
La relazione dell'O.c.c. rappresenta infatti che la situazione di sovraindebitamento trova origine nell'attività di impresa condotta da il quale, nel corso degli ultimi venti anni, ha Parte_1 compiuto una serie di investimenti volti ad incrementare l'attività produttiva dell'azienda familiare, mediante il ricorso al credito bancario e stipulando diversi contratti di mutuo. In particolare, nel 2003 ha stipulato con B.c.c. del Metauro un mutuo chirografo di complessivi €103.000,00 per Parte_3
la realizzazione di un magazzino di stoccaggio interrato;
nel 2006 ed Parte_4 Parte_3 hanno stipulato un mutuo fondiario con Banca delle Marche per €180.000,00 per l'acquisto di un terreno adiacente alla casa dei genitori, al fine di costruire di una casa trifamiliare e per il cui acquisto hanno contribuito anche i genitori e nel 2009, e sua Parte_1 Parte_2 Parte_1
moglie (che vi ha partecipato quale fideiussore e datrice di ipoteca) hanno sottoscritto Parte_2 un mutuo ipotecario con Banca delle Marche per €165.000,00 per dismissione di passività e liquidità; nell'aprile del 2010, sono stati sottoscritti due ulteriori mutui chirografari con B.c.c. del Metauro al fine di realizzare un nuovo immobile ad uso commerciale nonché due impianti fotovoltaici;
nel novembre
2010, ha sottoscritto un ulteriore mutuo chirografario con B.c.c. del Metauro per Parte_1 ulteriori €20.000,00, a cui è seguito, nel dicembre 2010, un altro mutuo ipotecario con Banca delle
Marche per ulteriori €70.000,00 destinato a liquidità aziendale e garantito da ipoteca rilasciata da ed da ultimo, ha sottoscritto un mutuo ipotecario nel Parte_3 Parte_4 Parte_1 novembre 2011 con Banca delle Marche per l'ulteriore importo di €90.000,00 al fine di reperire liquidità.
Nonostante l'ingente ricorso al credito e gli investimenti realizzati, a partire dal 2011 l'attività familiare ha registrato una flessione della produttività, sicché il 7 marzo 2016 Parte_1 [...]
ed hanno costituito la Millstore s.r.l. (di cui oggi è socia unica), Parte_2 Parte_5 Parte_5
che è subentrata nei rapporti precedentemente in capo alla ditta individuale di Parte_1 Una concausa della situazione di sovraindebitamento è altresì il mancato pagamento di una serie di crediti vantati dalla ditta di nei confronti di terzi: nel 2009, ha perso il credito vantato Parte_1 verso per €46.704,81; un ulteriore credito pari a £80.962.113,00 nei confronti Controparte_1
della (dichiarata fallita nel 2000 dal Tribunale di Teramo) è stato Controparte_2 recuperato solo limitatamente ad €7.486,05; un ulteriore credito di originarie £37.601.352,00 nei confronti della non è mai stato recuperato. Parte_6
In relazione alle poste attive, è titolare della quota di ½ di un fabbricato, di Parte_1 un'abitazione civile e di un locale ad uso commerciale, tutti siti in ER (distinti al foglio 18, particella 129, subalterno 3, 5 ed 11) e la cui restante metà ricade in comunione legale con la moglie nonché della piena proprietà un terreno sito in ER (distinto al foglio 18, Parte_2 particella 199), di un autocarro immatricolato nel 1992, di un'autovettura immatricolata nel 2005; percepisce altresì una pensione mensile netta di €1.394,42 ed, assieme a sua moglie, un canone per la locazione degli immobili ad uso commerciale di €7.200,00 annui ed un canone di affitto d'azienda
(sottoscritto con la Millstore s.r.l. ed in scadenza nel 2029) di €12.000,00 annui. è Parte_2
titolare esclusivamente delle quote degli immobili siti in ER sopra menzionati e ricadenti in comunione legale e percepisce una pensione netta di €803,75 mensili, oltre che il canone di locazione di €7.200,00 annui già citato. è titolare della quota di ½ di un immobile sito in Parte_3
ER (distinto al foglio 18, particella 142), detiene un'autovettura Volvo in leasing, la quota del
60% della Cofete s.r.l. e, quale amministratore e socio di tale società, nel 2024 ha percepito una retribuzione media mensile di €4.500,00 netti. è titolare della quota di ½ Parte_4 dell'immobile sito in ER (distinto al foglio 18, particella 142) e, in qualità di lavoratore dipendente della Millstore s.r.l. nel 2024 ha percepito uno stipendio mensile medio pari ad €1.800,00 netti. Da ultimo, è proprietaria di un'autovettura immatricolata nel 2012 e del 100% della Parte_5
Millstore s.r.l. (ha riferito di non aver mai percepito utili) e, in qualità di lavoratore dipendente della
Arcansas Profili s.r.l., nel 2024 ha percepito uno stipendio mensile medio di €1.600,00 netti.
La relazione dell'O.c.c. aggiunge altresì che gli immobili di titolarità di e di sua Parte_1
moglie sono oggetto della procedura esecutiva R.G.E. 13/2023 promossa da B.c.c. del Parte_2
Metauro, mentre l'immobile in comproprietà di ed è oggetto della Parte_3 Parte_4
procedura esecutiva R.G.E. 5/2024.
La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori e risulta completa ed attendibile. Riguardo le spese necessarie per garantire il sostentamento personale, l'O.c.c. ha dato atto che i ricorrenti, nella loro dichiarazione sottoscritta e nella documentazione allegata al ricorso, hanno stimato le spese necessarie a sostenere il nucleo familiare in complessivi €1.815,00 mensili, di cui €1.500,00 per l'acquisto di generi alimentari e prodotti per la pulizia, €200,00 per le utenze domestiche ed
€115,00 per il riscaldamento;
allo stato, tali spese sono sostenute principalmente da e Parte_1
mentre i figli partecipano versando una quota di €200,00 mensili. A tali somme si Parte_2
debbono aggiungere ulteriori esborsi mensili a carico di ciascun membro del nucleo familiare e pari a complessivi €912,00 per (di cui €376,00 per oneri contributivi I.n.p.s. versati a favore Parte_1 della GL , €526,00 per (di cui €376,00 per oneri contributivi I.n.p.s. Parte_5 Parte_2 versati a favore della GL , €735,00 per €2.072,00 per (di Parte_5 Parte_5 Parte_3 cui €500,00 per il mantenimento ed €142,00 per l'asilo nido, a favore del figlio collocato Persona_1 presso sua madre ed €1.257,40 per (di cui €376,00 per oneri Parte_7 Parte_4
contributivi I.n.p.s. versati a favore della RE . Parte_5
La relazione del Gestore della crisi precisa infine che, alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., non essendo i ricorrenti in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari e non potendo queste essere sottoposte alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, né essendo pendenti procedure alternative di regolazione del sovraindebitamento e non avendo già beneficiato di esdebitazione negli ultimi cinque anni.
Deve ritenersi certamente sussistente almeno uno dei due presupposti – ossia la convivenza degli istanti o l'origine comune del sovraindebitamento – richiesti alternativamente dall'art. 66 c.c.i.i. per l'apertura di un'unitaria procedura familiare. La ratio di tale norma va trovata, com'è noto, nell'esigenza della trattazione indivisibile della procedura, posto che, qualora pervengano più richieste di composizione della crisi riguardanti la stessa famiglia, sarebbe assegnato al Tribunale il compito di adottare i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. Nel caso di specie, i debitori ricorrenti hanno riferito – e l'O.c.c. ha confermato tale circostanza – di essere conviventi e di risiedere attualmente presso l'abitazione dei genitori, sita in ER, Strada Provinciale Metaurense n. 18; tanto basta a ritenere integrato il presupposto ex art. 66 c.c.i.i.. A ciò si può aggiungere che la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti trova in buona parte (e non per la totalità, diversamente da quanto riferito nell'atto introduttivo della procedura) origine nei contratti di mutuo stipulati da che sovente hanno visto la partecipazione della moglie e dei figli in qualità di Parte_1
fideiussori o di terzi datori di ipoteca. Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio delle ricorrenti, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dai ricorrenti dedotto e convalidato dall'O.c.c. della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, attesa la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle debitrici ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da queste resa disponibile e dalla quale risulta, altresì, l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 269, c.
3 c.c.i.i..
L'ufficio di liquidatore deve essere conferito all'Avv. Paolo Dominici, già Gestore della crisi, difettando ragioni a ciò ostative.
Il Tribunale avverte inoltre l'esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio dei debitori ed aventi valore commerciale, nonché all'acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti.
La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i..
Al di là delle dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all'art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale.
È possibile includere nella liquidazione una parte dei redditi mensili percepiti dai debitori. Dalle dichiarazioni rese dai ricorrenti, così come riportate nella relazione dell'O.c.c., emerge che le spese necessarie al sostentamento dei bisogni della famiglia sono pari ad €1.815,00; al di là di come sino ad ora tali spese sono state ripartite fra gli istanti, queste devono essere ripartite per ciascun membro della famiglia in proporzione al loro reddito, anche alla luce degli artt. 143, c. 3 e 315 bis, c. 4 c.c.. Ebbene, va considerato che i redditi complessivamente acquisiti dai ricorrenti, alla luce della documentazione prodotta, è pari a circa €11.540,00, di cui €2.140,00 mensili (comprensivi anche dei canoni di locazione e di affitto d'azienda) percepiti da (ossia circa il 18,5% dell'intero), €1.650,00 mensili Parte_1
(comprensivi anche dei canoni di locazione e di affitto d'azienda) percepiti da (ossia Parte_2 circa il 14,3% dell'intero), €4.500,00 mensili da (ossia circa il 39% dell'intero), Parte_3
€1.600,00 mensili da (ossia circa il 13,85% dell'intero) ed €1.650,00 mensili da Parte_4 (ossia circa il 14,30% dell'intero). In proporzione, deve contribuire ai Parte_5 Parte_1 bisogni familiari per €335,00 mensili, deve contribuire ai bisogni familiari per €260,00 Parte_2 mensili, deve contribuire ai bisogni familiari per €708,00 mensili, deve Parte_3 Parte_4 contribuire ai bisogni familiari per €252,00 mensili, deve contribuire ai bisogni familiari Parte_5 per €260,00 mensili.
Al reddito individuale residuo deve inoltre sottratta la somma destinata ai bisogni personali dei singoli membri. La relazione del Gestore della crisi elenca in modo puntuale le spese destinate ai bisogni primari dei ricorrenti;
tuttavia, occorre precisare che tali spese non possono consistere in una serie di voci che viceversa il Gestore della crisi ha menzionato nella sua relazione: da un lato, alla luce di quanto poc'anzi detto, non va computata la somma messa a disposizione dai figli per le spese familiari (in quanto già considerata nei calcoli sopra esposti) e, dall'altro, nelle spese individuali non possono considerarsi le spese consistenti in pagamenti nei confronti di creditori (specie in relazione alla somma versata da per il finanziamento Findomestic e alla somma versata da Parte_4 Pt_3
er il leasing), dal momento che questi potranno trovare soddisfazione solo in sede concorsuale.
[...]
Ebbene, tanto premesso, le spese individuali sono pari: ad €912,00 mensili per €526,00 Parte_1 per €535,00 per €1.192,00 per ed €683,00 per Parte_2 Persona_2 Parte_3
Parte_4
In definitiva, potrà essere trattenuto dai ricorrenti la complessiva somma mensile di €1.247,00 da €786,00 da €1.900,00 da €935,00 da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 ed €795,00 da La differenza fra il reddito mensile percepito e tali somme trattenute dovrà Parte_5
essere incamerato dalla procedura.
Sarà onere del liquidatore verificare la sopravvenienza di modificazioni peggiorative o migliorative dei flussi reddituali e vigilare, anche nell'ottica della eventuale futura esdebitazione, affinché le debitrici non pongano in essere condotte fraudolentemente dismissive del proprio reddito.
Va altresì rammentato al nominando liquidatore che, ai sensi dell'art. 66, c. 3 c.c.i.i., le masse attive e passive devono rimanere divise per ciascun sovraindebitato.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i.:
• Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di nato a Parte_1
ER il 1° aprile 1959, nata a [...] il [...], Parte_2 Pt_3
[...]
[...] [
nato ad [...] il [...], nato ad [...] il [...], e
[...] Parte_4
nata ad [...] il [...]; Parte_5
• Nomina Giudice delegato il dott. Francesco Paolo Grippa;
• Nomina liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il Gestore della crisi nella persona dell'Avv. Paolo Dominici;
• Ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
• Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
• Dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo
Tribunale;
• Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, da cui va escluso l'arredamento presente nell'immobile in cui i ricorrenti vivono;
• Dispone che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento dei membri del nucleo familiare, l'importo mensile di €1.247,00 da €786,00 da Parte_1 [...]
€1.900,00 da €935,00 da ed €795,00 da Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5 mentre l'ulteriore reddito prodotto da questi sia acquisito dalla procedura;
[...]
• Ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
• Dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Urbino, 2 marzo 2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Dott. Francesco Paolo Grippa Dott. Egidio de Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Egidio de Leone Presidente
Dott.ssa Vera Colella Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa Giudice relatore ed estensore nel procedimento iscritto al P.U. 5-1/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 12 febbraio 2025 da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati ed assistiti dall'Avv. Alessandro Leoni, in virtù di procura in atti;
Parte_5
RICORRENTI
ed avente ad oggetto la liquidazione controllata del sovraindebitato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12 febbraio 2025, (genitori), Parte_1 Parte_2 Pt_3
e (figli) hanno chiesto l'accesso alla liquidazione controllata
[...] Parte_4 Parte_5
familiare ai sensi degli artt. 66 e 268 e ss. c.c.i.i.. I ricorrenti hanno affermato di convivere assieme nella medesima abitazione sita in ER, Strada Provinciale Metaurense n. 18 (nonostante ed siano residenti anagraficamente al n. 16 della medesima strada, ove Parte_3 Parte_4
è collocato un immobile allo stato grezzo non abitabile) e che l'attuale situazione di sovraindebitamento trova un'origine comune nell'attività di impresa esercitata da con la Parte_1 sua ditta individuale, all'interno della quale prestavano attività tutti gli altri ricorrenti. Il monte debitorio dei ricorrenti è pari ad €638.592,17 per €90.085,65 per Parte_1 Parte_2
€255.859,54 per €245.301,95 per ed €146.380,70 per Parte_3 Parte_4 Parte_5
Unitamente al ricorso, i ricorrenti hanno depositato la relazione dell'Organismo di
Composizione della Crisi ex art. 269, c. 2 c.c.i.i., datata 3 febbraio 2025, che, all'esito di un adeguato percorso motivazionale, approfondisce diverse circostanze fattuali solo accennate nell'atto introduttivo.
La relazione dell'O.c.c. rappresenta infatti che la situazione di sovraindebitamento trova origine nell'attività di impresa condotta da il quale, nel corso degli ultimi venti anni, ha Parte_1 compiuto una serie di investimenti volti ad incrementare l'attività produttiva dell'azienda familiare, mediante il ricorso al credito bancario e stipulando diversi contratti di mutuo. In particolare, nel 2003 ha stipulato con B.c.c. del Metauro un mutuo chirografo di complessivi €103.000,00 per Parte_3
la realizzazione di un magazzino di stoccaggio interrato;
nel 2006 ed Parte_4 Parte_3 hanno stipulato un mutuo fondiario con Banca delle Marche per €180.000,00 per l'acquisto di un terreno adiacente alla casa dei genitori, al fine di costruire di una casa trifamiliare e per il cui acquisto hanno contribuito anche i genitori e nel 2009, e sua Parte_1 Parte_2 Parte_1
moglie (che vi ha partecipato quale fideiussore e datrice di ipoteca) hanno sottoscritto Parte_2 un mutuo ipotecario con Banca delle Marche per €165.000,00 per dismissione di passività e liquidità; nell'aprile del 2010, sono stati sottoscritti due ulteriori mutui chirografari con B.c.c. del Metauro al fine di realizzare un nuovo immobile ad uso commerciale nonché due impianti fotovoltaici;
nel novembre
2010, ha sottoscritto un ulteriore mutuo chirografario con B.c.c. del Metauro per Parte_1 ulteriori €20.000,00, a cui è seguito, nel dicembre 2010, un altro mutuo ipotecario con Banca delle
Marche per ulteriori €70.000,00 destinato a liquidità aziendale e garantito da ipoteca rilasciata da ed da ultimo, ha sottoscritto un mutuo ipotecario nel Parte_3 Parte_4 Parte_1 novembre 2011 con Banca delle Marche per l'ulteriore importo di €90.000,00 al fine di reperire liquidità.
Nonostante l'ingente ricorso al credito e gli investimenti realizzati, a partire dal 2011 l'attività familiare ha registrato una flessione della produttività, sicché il 7 marzo 2016 Parte_1 [...]
ed hanno costituito la Millstore s.r.l. (di cui oggi è socia unica), Parte_2 Parte_5 Parte_5
che è subentrata nei rapporti precedentemente in capo alla ditta individuale di Parte_1 Una concausa della situazione di sovraindebitamento è altresì il mancato pagamento di una serie di crediti vantati dalla ditta di nei confronti di terzi: nel 2009, ha perso il credito vantato Parte_1 verso per €46.704,81; un ulteriore credito pari a £80.962.113,00 nei confronti Controparte_1
della (dichiarata fallita nel 2000 dal Tribunale di Teramo) è stato Controparte_2 recuperato solo limitatamente ad €7.486,05; un ulteriore credito di originarie £37.601.352,00 nei confronti della non è mai stato recuperato. Parte_6
In relazione alle poste attive, è titolare della quota di ½ di un fabbricato, di Parte_1 un'abitazione civile e di un locale ad uso commerciale, tutti siti in ER (distinti al foglio 18, particella 129, subalterno 3, 5 ed 11) e la cui restante metà ricade in comunione legale con la moglie nonché della piena proprietà un terreno sito in ER (distinto al foglio 18, Parte_2 particella 199), di un autocarro immatricolato nel 1992, di un'autovettura immatricolata nel 2005; percepisce altresì una pensione mensile netta di €1.394,42 ed, assieme a sua moglie, un canone per la locazione degli immobili ad uso commerciale di €7.200,00 annui ed un canone di affitto d'azienda
(sottoscritto con la Millstore s.r.l. ed in scadenza nel 2029) di €12.000,00 annui. è Parte_2
titolare esclusivamente delle quote degli immobili siti in ER sopra menzionati e ricadenti in comunione legale e percepisce una pensione netta di €803,75 mensili, oltre che il canone di locazione di €7.200,00 annui già citato. è titolare della quota di ½ di un immobile sito in Parte_3
ER (distinto al foglio 18, particella 142), detiene un'autovettura Volvo in leasing, la quota del
60% della Cofete s.r.l. e, quale amministratore e socio di tale società, nel 2024 ha percepito una retribuzione media mensile di €4.500,00 netti. è titolare della quota di ½ Parte_4 dell'immobile sito in ER (distinto al foglio 18, particella 142) e, in qualità di lavoratore dipendente della Millstore s.r.l. nel 2024 ha percepito uno stipendio mensile medio pari ad €1.800,00 netti. Da ultimo, è proprietaria di un'autovettura immatricolata nel 2012 e del 100% della Parte_5
Millstore s.r.l. (ha riferito di non aver mai percepito utili) e, in qualità di lavoratore dipendente della
Arcansas Profili s.r.l., nel 2024 ha percepito uno stipendio mensile medio di €1.600,00 netti.
La relazione dell'O.c.c. aggiunge altresì che gli immobili di titolarità di e di sua Parte_1
moglie sono oggetto della procedura esecutiva R.G.E. 13/2023 promossa da B.c.c. del Parte_2
Metauro, mentre l'immobile in comproprietà di ed è oggetto della Parte_3 Parte_4
procedura esecutiva R.G.E. 5/2024.
La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori e risulta completa ed attendibile. Riguardo le spese necessarie per garantire il sostentamento personale, l'O.c.c. ha dato atto che i ricorrenti, nella loro dichiarazione sottoscritta e nella documentazione allegata al ricorso, hanno stimato le spese necessarie a sostenere il nucleo familiare in complessivi €1.815,00 mensili, di cui €1.500,00 per l'acquisto di generi alimentari e prodotti per la pulizia, €200,00 per le utenze domestiche ed
€115,00 per il riscaldamento;
allo stato, tali spese sono sostenute principalmente da e Parte_1
mentre i figli partecipano versando una quota di €200,00 mensili. A tali somme si Parte_2
debbono aggiungere ulteriori esborsi mensili a carico di ciascun membro del nucleo familiare e pari a complessivi €912,00 per (di cui €376,00 per oneri contributivi I.n.p.s. versati a favore Parte_1 della GL , €526,00 per (di cui €376,00 per oneri contributivi I.n.p.s. Parte_5 Parte_2 versati a favore della GL , €735,00 per €2.072,00 per (di Parte_5 Parte_5 Parte_3 cui €500,00 per il mantenimento ed €142,00 per l'asilo nido, a favore del figlio collocato Persona_1 presso sua madre ed €1.257,40 per (di cui €376,00 per oneri Parte_7 Parte_4
contributivi I.n.p.s. versati a favore della RE . Parte_5
La relazione del Gestore della crisi precisa infine che, alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., non essendo i ricorrenti in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari e non potendo queste essere sottoposte alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, né essendo pendenti procedure alternative di regolazione del sovraindebitamento e non avendo già beneficiato di esdebitazione negli ultimi cinque anni.
Deve ritenersi certamente sussistente almeno uno dei due presupposti – ossia la convivenza degli istanti o l'origine comune del sovraindebitamento – richiesti alternativamente dall'art. 66 c.c.i.i. per l'apertura di un'unitaria procedura familiare. La ratio di tale norma va trovata, com'è noto, nell'esigenza della trattazione indivisibile della procedura, posto che, qualora pervengano più richieste di composizione della crisi riguardanti la stessa famiglia, sarebbe assegnato al Tribunale il compito di adottare i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. Nel caso di specie, i debitori ricorrenti hanno riferito – e l'O.c.c. ha confermato tale circostanza – di essere conviventi e di risiedere attualmente presso l'abitazione dei genitori, sita in ER, Strada Provinciale Metaurense n. 18; tanto basta a ritenere integrato il presupposto ex art. 66 c.c.i.i.. A ciò si può aggiungere che la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti trova in buona parte (e non per la totalità, diversamente da quanto riferito nell'atto introduttivo della procedura) origine nei contratti di mutuo stipulati da che sovente hanno visto la partecipazione della moglie e dei figli in qualità di Parte_1
fideiussori o di terzi datori di ipoteca. Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio delle ricorrenti, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dai ricorrenti dedotto e convalidato dall'O.c.c. della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, attesa la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle debitrici ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da queste resa disponibile e dalla quale risulta, altresì, l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 269, c.
3 c.c.i.i..
L'ufficio di liquidatore deve essere conferito all'Avv. Paolo Dominici, già Gestore della crisi, difettando ragioni a ciò ostative.
Il Tribunale avverte inoltre l'esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio dei debitori ed aventi valore commerciale, nonché all'acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti.
La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i..
Al di là delle dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all'art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale.
È possibile includere nella liquidazione una parte dei redditi mensili percepiti dai debitori. Dalle dichiarazioni rese dai ricorrenti, così come riportate nella relazione dell'O.c.c., emerge che le spese necessarie al sostentamento dei bisogni della famiglia sono pari ad €1.815,00; al di là di come sino ad ora tali spese sono state ripartite fra gli istanti, queste devono essere ripartite per ciascun membro della famiglia in proporzione al loro reddito, anche alla luce degli artt. 143, c. 3 e 315 bis, c. 4 c.c.. Ebbene, va considerato che i redditi complessivamente acquisiti dai ricorrenti, alla luce della documentazione prodotta, è pari a circa €11.540,00, di cui €2.140,00 mensili (comprensivi anche dei canoni di locazione e di affitto d'azienda) percepiti da (ossia circa il 18,5% dell'intero), €1.650,00 mensili Parte_1
(comprensivi anche dei canoni di locazione e di affitto d'azienda) percepiti da (ossia Parte_2 circa il 14,3% dell'intero), €4.500,00 mensili da (ossia circa il 39% dell'intero), Parte_3
€1.600,00 mensili da (ossia circa il 13,85% dell'intero) ed €1.650,00 mensili da Parte_4 (ossia circa il 14,30% dell'intero). In proporzione, deve contribuire ai Parte_5 Parte_1 bisogni familiari per €335,00 mensili, deve contribuire ai bisogni familiari per €260,00 Parte_2 mensili, deve contribuire ai bisogni familiari per €708,00 mensili, deve Parte_3 Parte_4 contribuire ai bisogni familiari per €252,00 mensili, deve contribuire ai bisogni familiari Parte_5 per €260,00 mensili.
Al reddito individuale residuo deve inoltre sottratta la somma destinata ai bisogni personali dei singoli membri. La relazione del Gestore della crisi elenca in modo puntuale le spese destinate ai bisogni primari dei ricorrenti;
tuttavia, occorre precisare che tali spese non possono consistere in una serie di voci che viceversa il Gestore della crisi ha menzionato nella sua relazione: da un lato, alla luce di quanto poc'anzi detto, non va computata la somma messa a disposizione dai figli per le spese familiari (in quanto già considerata nei calcoli sopra esposti) e, dall'altro, nelle spese individuali non possono considerarsi le spese consistenti in pagamenti nei confronti di creditori (specie in relazione alla somma versata da per il finanziamento Findomestic e alla somma versata da Parte_4 Pt_3
er il leasing), dal momento che questi potranno trovare soddisfazione solo in sede concorsuale.
[...]
Ebbene, tanto premesso, le spese individuali sono pari: ad €912,00 mensili per €526,00 Parte_1 per €535,00 per €1.192,00 per ed €683,00 per Parte_2 Persona_2 Parte_3
Parte_4
In definitiva, potrà essere trattenuto dai ricorrenti la complessiva somma mensile di €1.247,00 da €786,00 da €1.900,00 da €935,00 da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 ed €795,00 da La differenza fra il reddito mensile percepito e tali somme trattenute dovrà Parte_5
essere incamerato dalla procedura.
Sarà onere del liquidatore verificare la sopravvenienza di modificazioni peggiorative o migliorative dei flussi reddituali e vigilare, anche nell'ottica della eventuale futura esdebitazione, affinché le debitrici non pongano in essere condotte fraudolentemente dismissive del proprio reddito.
Va altresì rammentato al nominando liquidatore che, ai sensi dell'art. 66, c. 3 c.c.i.i., le masse attive e passive devono rimanere divise per ciascun sovraindebitato.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i.:
• Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di nato a Parte_1
ER il 1° aprile 1959, nata a [...] il [...], Parte_2 Pt_3
[...]
[...] [
nato ad [...] il [...], nato ad [...] il [...], e
[...] Parte_4
nata ad [...] il [...]; Parte_5
• Nomina Giudice delegato il dott. Francesco Paolo Grippa;
• Nomina liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il Gestore della crisi nella persona dell'Avv. Paolo Dominici;
• Ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
• Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
• Dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo
Tribunale;
• Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, da cui va escluso l'arredamento presente nell'immobile in cui i ricorrenti vivono;
• Dispone che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento dei membri del nucleo familiare, l'importo mensile di €1.247,00 da €786,00 da Parte_1 [...]
€1.900,00 da €935,00 da ed €795,00 da Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5 mentre l'ulteriore reddito prodotto da questi sia acquisito dalla procedura;
[...]
• Ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
• Dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Urbino, 2 marzo 2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Dott. Francesco Paolo Grippa Dott. Egidio de Leone