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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5666 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29321/2021 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2021, passata in decisione con gg 60 + 20 per scritti difensivi fi- nali, avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D.
639/1910 e vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), quali eredi di , nato a [...] C.F._2 Persona_1
di Napoli (NA) il 23.11.1939 deceduto il 10.12.2021, rappresentati e difesi, giu- sta mandati in calce al presente atto, dall'avv. Lucio Giacomardo, unitamente al quale sono tutti elettivamente domiciliati in Napoli all'Isola G8 del Centro Dire- zionale
-ATTORI-
E
(C.F. Controparte_1
), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del P.IVA_1
legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso giusta procura ad lites per Notar del 21 luglio 2015 repertorio n. 80974/21569, dall'Avv. Nicola Persona_2
Di Ronza e con il medesimo domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi, n. 55
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta
Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata in atti, si opponeva alla ingiunzione di paga- Parte_3
mento di euro 9.654,30 emessa ex RD 639/1910 da e poi notificata- CP_2
gli, deducendo in sintesi che, nel caso di specie, non potesse essere esercitato tale ri-
medio monitorio trattandosi di credito non liquido né esigibile, ancora sub iudice, e ri-
levando che l'ingiunzione stessa, non munita di prospetto contabile e non indicante l'autorità giudiziaria cui ricorrere, era stata emessa dalla Direzione regionale dell'ente piuttosto che dal suo legale rapp.te nazionale. Per tali riassunti motivi (v., amplius, atto introduttivo), l'istante chiedeva quindi caducarsi l'impugnata ingiunzione, con la sua sospensione in attesa degli esiti del pendente giudizio di cassazione.
L' , all'uopo costituitosi, deduceva a sua volta la inammissibilità ed infondatezza CP_1
della proposta opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. comparsa di risposta).
In comparsa conclusionale, tale ente riferisce che “ Come già dedotto nelle note di trat- tazione scritta depositate in data 19/5/2023 e in quelle successive, l'ordinanza ingiun-
zione opposta è stata revocata, successivamente alla sentenza della Corte di Cassazio-
ne n. 26801/2022, depositata il 12/9/2022 (che ha cassato la sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 4171/2016, in forza della quale erano state emesse le ingiunzioni
opposte). Si ritiene, pertanto, che il processo possa essere definito con sentenza di ces-
sazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite. Si insiste af-
finchè il regolamento delle spese di lite sia di integrale compensazione, sussistendo
giustificati motivi.” A loro volta, gli eredi di sempre in comparsa conclusionale, riferiscono Parte_3
egualmente che “Come già dedotto nelle note di trattazione scritta depositate in data
19/5/2023 e in quelle successive, l'ordinanza ingiunzione opposta è stata revocata,
successivamente alla sentenza della Corte di Cassazione n. 26801/2022, depositata il
12/9/2022 (che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4171/2016,
in forza della quale erano state emesse le ingiunzioni opposte). Si ritiene, pertanto,
che il processo possa essere definito con sentenza di cessazione della materia del con-
tendere e compensazione delle spese di lite. Si insiste affinchè il regolamento delle spe- se di lite sia di integrale compensazione, sussistendo giustificati motivi”.
Entrambe le parti, dunque, chiedono la declaratoria di cessazione della materia del con-
tendere, oggettivamente venuta meno, domandando inoltre, ancora congiuntamente, la compensazione delle spese di lite.
In tali sensi, dunque, va definita la presente controversia.
PQM
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con citazione notificata come in atti nei confronti di Parte_4
, così provvede : CP_1
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 6/6/25 Il giudice unico Antonio Attanasio