Ordinanza cautelare 27 marzo 2024
Ordinanza collegiale 19 luglio 2024
Improcedibile
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/02/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01549/2025REG.PROV.COLL.
N. 01795/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1795 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Buscicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 604/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista le memorie del 28 agosto 2024 e del 15 ottobre 2024 con le quali le parti del giudizio hanno discusso la questione rilevata in via officiosa dal Collegio circa l’improcedibilità dell’appello;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Rilevato in punto di fatto:
– la società -OMISSIS- è stata attinta da una prima interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Potenza il 22 marzo 2021 e impugnata innanzi al TAR per la Basilicata, che ha rigettato il gravame con pronunzia poi riformata dal Consiglio di Stato con sentenza 8 agosto 2023, n. 7601;
– il Consiglio di Stato, nell’annullare il provvedimento, ha fatto salvo “ il potere dell’Amministrazione di acquisire ulteriori elementi indiziari e di approfondire in modo diverso il significato di quelli finora esaminati ”;
– un nuovo provvedimento interdittivo del 20 giugno 2023 – emanato prima che il Consiglio di Stato si pronunciasse sulla precedente interdittiva – è stato oggetto della cognizione del TAR Basilicata che ha trattenuto in decisione la vertenza successivamente alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 7601/2023: il primo giudice ha respinto il primo motivo volto principaliter all’annullamento tout court dell’interdittiva del 2023 soggiungendo che, pur tenuto conto che il provvedimento gravato “ si basa sugli stessi indizi della citata interdittiva antimafia prot. n. 21661 del 22.3.2021, annullata dalla III^ Sezione del Consiglio di Stato con la suddetta Sentenza n. 7601 del 7.8.2023, e che non può tenersi conto della suddetta delega nell’ambito della gara del 2014 per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Vibo Valentia, in quanto secondo la predetta Sentenza della III^ Sezione del Consiglio di Stato n. 7601 del 7.8.2023 da tale indizio non poteva evincersi un rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata sulla società ricorrente, va rilevato che l’impugnato Decreto prot. n. 47797 del 20.6.2023 ha evidenziato l’ulteriore circostanza che il fratello della persona delegata nell’ambito della gara del 2014 per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Vibo Valentia, destinatario di un provvedimento di rigetto della richiesta di iscrizione nella cd. White List da parte della Prefettura di Vibo Valentia, aveva lavorato alle dipendenze dell’aggiudicataria della gara, riconducibile alla ricorrente ”;
– il TAR lucano ha, invece, accolto il secondo motivo, proposto in via subordinata e teso all’applicazione delle più miti misure di prevenzione collaborativa “ in quanto, tenuto conto della parte della Sentenza della III^ Sezione del Consiglio di Stato n. 7601 del 7.8.2023, con la quale è stato statuito che il suindicato episodio della delega nell’ambito della gara del 2014 per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Vibo Valentia era “rimasto isolato” ed è stato “occasionale”, deve ritenersi che, nella specie, sussiste il presupposto dell’agevolazione di carattere “occasionale”, cioè dell’occasionalità dell’infiltrazione mafiosa, contemplato dall’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, che può essere emendata con l’adozione nei confronti della società ricorrente delle misure amministrative di prevenzione collaborativa, disciplinate dal predetto art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 e chieste dalla ricorrente con l’istanza del 16.3.2023 ”;
– a seguito della pronuncia la Prefettura ha adottato un nuovo atto impositivo delle predette misure di prevenzione collaborativa in data 22 dicembre 2023, ritualmente impugnato dalla società prevenuta innanzi allo stesso Tribunale lucano;
– la società ha ritenuto di coltivare il presente giudizio di appello tanto da aver instato, dapprima, per il rinvio dell’udienza di trattazione del giudizio pendente innanzi al TAR sulla nuova misura prefettizia e contestualmente aver depositato istanza di prelievo in questa sede osservando che “ la delibazione del ricorso in appello presentato dalla -OMISSIS- assume valenza pregiudiziale rispetto ai provvedimenti resi dalla Prefettura-U.T.G. di Potenza in esecuzione della sentenza oggetto di gravame e, conseguentemente, rispetto al giudizio n. 87/2024 Reg. Ric. introdotto innanzi al T.A.R. per la Basilicata ”;
– con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-del 19 luglio 2024 il Collegio ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione, rilevata in via officiosa, della possibile improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse in considerazione del venir meno del provvedimento originariamente impugnato e della controvertibile valenza pregiudiziale di questa controversia rispetto a quella incardinata innanzi al TAR per la Basilicata;
– in riscontro al rilievo ufficioso la Prefettura ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per manifesta carenza di interesse trattandosi di gravame avverso sentenza favorevole a cui, peraltro, l’Amministrazione avrebbe dato seguito rieditando il potere in senso conforme (e migliorativo) e cioè mediante annullamento dell’atto impugnato ed emanazione di un nuovo provvedimento recante l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa; di contro, la Società appellante ha ribadito il proprio interesse attuale alla riforma della sentenza di primo grado “in ragione della circostanza che quest’ultima rappresenta l’autentico presupposto (non degradabile a mera occasione) dell’azione prefettizia ” e ha affermato altresì la sussistenza di “ un interesse morale all’annullamento e/o alla riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui la stessa ha ritenuto sussistere i presupposti per l’adozione, nei propri confronti, di misure di prevenzione collaborativa ”, contestando, da ultimo, le deduzioni prefettizie circa l’esperimento di una nuova istruttoria e la natura migliorativa del provvedimento di prevenzione collaborativa;
– infine, con memoria del 7 dicembre 2024, l’appellante ha dato atto dell’avvenuta definizione del giudizio di primo grado avverso le misure di prevenzione collaborativa, in senso favorevole per Ente immobiliare: il T.A.R. per la Basilicata, con la sentenza n. 599/2024, pubblicata in data in 2 dicembre 2024 ha, infatti, annullato il provvedimento con cui la Prefettura-U.T.G. di Potenza ha adottato il provvedimento di prevenzione collaborativa del 22 dicembre 2023, disposto nei confronti dell’odierna Appellante.
Considerato in linea di diritto che:
– il nuovo provvedimento, ancorché nelle more annullato dal TAR Basilicata, ha rappresentato un’autonoma determinazione del Prefetto di Potenza, pur sollecitata in tal senso dalla pronunzia di prime cure qui appellata: l’Amministrazione ha, infatti, ri-esercitato funditus il potere tanto che nel corpo motivazionale del nuovo provvedimento si legge: “ Considerato che, alla luce delle pronunce del Consiglio di Stato e del TAR Basilicata, è intendimento di questa Prefettura rivedere la propria valutazione sulla base degli elementi di fatto acquisiti e portati a conoscenza della ditta interessata ”. Non può, quindi, condividersi l’asserto di parte appellante che vorrebbe liquidare l’attività provvedimentale del Prefetto come atto di mera conformazione interinale alla pronuncia di prime cure: come riconosciuto nell’ultima memoria, l’Amministrazione ha inteso prestare totale acquiescenza al dictum giudiziale tanto da recedere da qualsiasi intento impugnatorio e riattivarsi con una valutazione del tutto nuova della fattispecie in esame i cui esiti sono apprezzabili dal corposo apparato motivazionale del terzo provvedimento.
– ad ogni buon conto, la parte appellante non ha dichiarato la permanenza di un interesse alla declaratoria di illegittimità della seconda interdittiva a fini meramente risarcitori, né merita condivisione la prospettazione dell’interesse morale all’annullamento e/o alla riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui la stessa ha ritenuto sussistere i presupposti per l’adozione, nei propri confronti, di misure di prevenzione collaborativa. Il richiamo ad un recente arresto della Sezione (Cons. Stato, sez. III, 27 giugno 2024, n. 5686) non è infatti conferente, essendo riferito alla ben diversa fattispecie della cessione dell’azienda attinta da interdittiva, rispetto alla quale “ residua sempre un interesse morale del destinatario di una interdittiva a vedere riscattata la propria posizione e, dunque, a vedere annullato un provvedimento così lesivo per l’immagine dell’azienda ”: nel caso di specie, l’interdittiva è venuta meno a seguito del riesame prefettizio che ha ritenuto di applicare, re melius perpensa , misure di prevenzione collaborativa, indi non può apprezzarsi, nell’attualità, alcun interesse morale ad un annullamento già avvenuto.
– in più, appare obiettivamente contraddittorio l’asserto di parte appellante laddove rivendica un interesse morale alla riforma della sentenza “ nella parte in cui la stessa ha ritenuto sussistere i presupposti per l’adozione, nei propri confronti, di misure di prevenzione collaborativa ” configurando tale statuizione, in rito, l’accoglimento di una espressa domanda subordinata svolta dalla stessa Società in prime cure, suscettibile pertanto di configurare in limine un’ipotesi di violazione del divieto di venire contra factum proprium passibile di inammissibilità.
– deve trovare conferma quanto rilevato in via officiosa con l’ordinanza collegiale n. 6500/2024 circa la sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla riedizione del potere cristallizzata in un provvedimento di nuovo conio;
Ritenuto conclusivamente di dover dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di intesse ravvisando giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO