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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 637/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
NI GUIDO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2229/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - Viale Di Tor Marancia N. 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 000157/2025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3631/2025 depositato il
13/10/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 2229/2025 Ricorrente_1. s.a.s. , rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, si oppone all'invito notificato l'11.7.2024 a cura di Equitalia Giustizia S.p.A. per conto del Ministero della Giustizia, Corte di Appello di Milano, col quale si sollecitava il pagamento di € 1.165,50 per omesso pagamento del contributo unificato di € 1.138,50 nonché omesso pagamento delle anticipazioni forfettarie per le notifiche a richiesta d'ufficio, pari ad € 27,00, in relazione a causa iscritta in data
19.1.2023 al Ruolo Generale della Corte di Appello di Milano al n. 150/2023.
Ritiene illegittimo l'atto, in considerazione della fatto che nel caso di specie sia il contributo unificato sia la marca diritti sono stati interamente versati con le modalità sopra esplicitate e documentate.
Chiede quindi che, in accoglimento del ricorso l'atto vena annullato.
Si costituisce Equitalia Giustizia, assistita da legale del libero Foro, che comunica che < predetta partita di credito si rappresenta che Equitalia Giustizia S.p.A. ha proceduto all'annullamento totale della posizione, come da dichiarazione versata in atti.
Si chiede, pertanto, che l'On.le Corte Tributaria adita voglia dichiarare cessata la materia del contendere.>>
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi osservato che l'annullamento dei carichi erroneamente iscritti ad opera di Equitalia Giustizia, a fronte, al contrario, dell'effettivo versamento di quanto dovuto da parte contribuente, come peraltro da questa rappresentato in ricorso, ha palesato un errore, al quale si è posto rimedio, mettendo altresì fine alla controversia, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Va pertanto dichiarato estinto il presente giudizio, provvedendo alla integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
LA CORTE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO E COMPENSA LE
SPESE
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
NI GUIDO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2229/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - Viale Di Tor Marancia N. 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 000157/2025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3631/2025 depositato il
13/10/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 2229/2025 Ricorrente_1. s.a.s. , rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, si oppone all'invito notificato l'11.7.2024 a cura di Equitalia Giustizia S.p.A. per conto del Ministero della Giustizia, Corte di Appello di Milano, col quale si sollecitava il pagamento di € 1.165,50 per omesso pagamento del contributo unificato di € 1.138,50 nonché omesso pagamento delle anticipazioni forfettarie per le notifiche a richiesta d'ufficio, pari ad € 27,00, in relazione a causa iscritta in data
19.1.2023 al Ruolo Generale della Corte di Appello di Milano al n. 150/2023.
Ritiene illegittimo l'atto, in considerazione della fatto che nel caso di specie sia il contributo unificato sia la marca diritti sono stati interamente versati con le modalità sopra esplicitate e documentate.
Chiede quindi che, in accoglimento del ricorso l'atto vena annullato.
Si costituisce Equitalia Giustizia, assistita da legale del libero Foro, che comunica che < predetta partita di credito si rappresenta che Equitalia Giustizia S.p.A. ha proceduto all'annullamento totale della posizione, come da dichiarazione versata in atti.
Si chiede, pertanto, che l'On.le Corte Tributaria adita voglia dichiarare cessata la materia del contendere.>>
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi osservato che l'annullamento dei carichi erroneamente iscritti ad opera di Equitalia Giustizia, a fronte, al contrario, dell'effettivo versamento di quanto dovuto da parte contribuente, come peraltro da questa rappresentato in ricorso, ha palesato un errore, al quale si è posto rimedio, mettendo altresì fine alla controversia, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Va pertanto dichiarato estinto il presente giudizio, provvedendo alla integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
LA CORTE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO E COMPENSA LE
SPESE