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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/07/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2573/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2573/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONACELLI MARIO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONACELLI MARIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONACELLI Parte_2 C.F._2 MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONACELLI MARIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONACELLI Parte_3 C.F._3 MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONACELLI MARIO
(C.F. , con il patrocinio Parte_4 P.IVA_1 dell'avv. MONACELLI MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONACELLI MARIO
ATTORE/I contro
QUALE INCORPORANTE DI Controparte_1 [...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACCARDI ALESSANDRO e Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PLINIO IL GIOVANE N. 26 - FAX 0743 45963 SPOLETOpresso il difensore avv. ACCARDI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 19/12/2024 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 6 IN FATTO E DIRITTO
La ha chiesto ed ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
307/2016, immediatamente esecutivo, per la somma di € 183.969,95 – quale saldo negativo del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 4329/7 acceso in data 10.10.2001 – nei confronti della IE AR s.n.c. di IE AR e C., debitrice principale, e di , Parte_2 Parte_1
e .
[...] Parte_3
Tutti gli ingiunti hanno proposto opposizione, non negando l'an della pretesa (e nemmeno la proposta transattiva considerata ai fini della provvisoria esecuzione) ma contestandone il quantum.
In particolare segnalano l'applicazione di interessi, di commissione di massimo scoperto, di spese varie in misura difforme al pattuito per il conto corrente n. 4329/7 e contestano che il saldo negativo è composto anche dall'essere ivi confluito il conto anticipi fatture 4604, anch'esso gravato da addebiti non dovuti né documentati dalla banca.
(nel corso del giudizio incorporata da Controparte_2 Controparte_3
) si è costituita, ribadendo la fondatezza delle proprie pretese.
[...]
Con ordinanza del 22/2/2017 è stata rigettata la richiesta ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 20/7/2021 il giudizio è stato dichiarato interrotto.
Il processo è stato riassunto da anche quale rappresentante Parte_1 Parte_3 legale della , benchè cancellata dal registro delle imprese nelle more), non Pt_1 Parte_4 anche da o nei confronti di Parte_2
Il giudizio di opposizione nei confronti di deve essere pertanto dichiarato Parte_2 improcedibile.
In corso di causa gli opponenti hanno sollevato una ulteriore questione, di nullità della pattuizione degli interessi ultralegali, sostenendo che non vi è prova della sottoscrizione del contratto e della consegna della copia dello stesso al cliente.
pagina 2 di 6 L'istruttoria si è svolta con l'acquisizione di una CTU tecnica/bancaria, affidata al dott. Persona_1
e depositata in data 25/3/2024, poi integrata con supplemento del 25/10/2024.
Visti gli atti e considerata la CTU si osserva quanto segue.
Con l'opposizione è stato contestato, come già accennato, il solo quantum della pretesa creditoria, con quantificazione della somma da decurtare pari Euro 88.099,00=, ma con espressa indicazione salva la maggiore o minore somma che dovesse essere accertata all'esito del giudizio. Non si ritiene, quindi, che vi sia stata una vera e propria ammissione della restante somma da parte degli opponenti in sede di opposizione.
Si ritiene anche che la proposta transattiva del 8/5/2015 non contenga espressioni letterali equiparabili ad un sostanziale riconoscimento di debito nel suo preciso ammontare, quanto una presa d'atto dell'estratto conto e una proposta di saldo in via transattiva, proprio al fine di evitare ogni ulteriore questione.
Ad ogni modo, la CTU consente di verificare nel merito la pretesa creditoria.
Si evince, dalle valutazioni del CTU che si condividono e che si richiamano integralmente, che la banca abbia effettivamente disatteso le pattuizioni contrattuali nell'operare gli addebiti nel conto corrente e conto anticipi oggetto di causa.
In particolare, si sono riscontrate le seguenti condizioni contrattuali:
pagina 3 di 6 Il CTU, pur essendovi delle lacune negli estratti conto depositati (il cui onere della prova, si ricorda, grava sulla banca che chiede di essere pagata), ha riscontrato una continuità dell'andamento delle scritture, potendo quindi operare una ricostruzione dal punto di vista contabile adeguata e attendibile, anche considerate le contestazioni puntuali operate dagli opponenti (che nell'atto di citazione non contengono limitazioni temporali nella loro genericità).
La mancanza di documentazione contrattuale sopravvenuta durante la durata del rapporto (per nuovi accordi o esercizio dello ius variandi unilaterale ) non è invece colmabile dalla sola documentazione contabile.
Il CTU, prendendo in considerazione tutto l'arco temporale documentato (dal 2001), ha verificato che la banca ha applicato interessi, spese, commissioni differenti da quelli pattuiti per i due conti correnti oggetto di causa come lamentato nell'atto di opposizione;
E' da condividere, pertanto, la necessità di ricalcolo depurata dagli addebiti illegittimi come operata dal
CTU. pagina 4 di 6 Riguardo alla pattuizione degli interessi non si ravvisa la nullità prospettata dagli opponenti dopo la
CTU.
Infatti, come anche confermato dal CTU, vi è agli atti la copia del contratto sottoscritta dall'impresa contraente, che dichiara anche di aver ricevuto copia dello stesso.
Non vi sono, anche ciò considerato, profili di nullità delle pattuizioni sugli interessi che richiedano un ricalcolo del saldo sotto tale aspetto, essendo ogni altra deduzione in punto di fatto tardiva.
Pertanto, i ricalcoli del saldo del conto corrente alla data della domanda epurati degli addebiti non dovuti sono:
_ nel conto corrente n. 4329/7 un maggior importo addebitato di € 23.088,50
_ nel conto corrente n. 4604/1 un maggior importo addebitato di € -5.626,77
- A questi va aggiunta l'ulteriore somma ricalcolata con l'integrazione della perizia, di € 887,07.
pertanto, epurando gli addebiti non dovuti per un importo pari al delta tra competenze si ottiene una rettifica complessiva delle somme dovute a favore del cliente (parte attrice) di € 18.333,40, da cui la somma (favore banca) di euro 165.599,68 quale saldo finale.
Il decreto ingiuntivo deve essere pertanto revocato nei confronti degli opponenti per cui il giudizio è procedibile, con condanna degli stessi a corrispondere la più limitata somma di € 165.599,68 in favore dell'opposta, oltre interessi come da domanda.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 3.800,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione,
- Dichiara improcedibile l'opposizione proposta da Parte_2
- Revoca il decreto ingiuntivo nei confronti degli altri opponenti;
- Condanna IE AR s.n.c. di IE AR e C., e a Parte_1 Parte_3 corrispondere a la somma di € 165.599,68, Controparte_3 oltre interessi come da domanda;
- Condanna a rifondere a IE AR s.n.c. di Controparte_3
IE AR e C., e le spese del presente giudizio, liquidate in Parte_1 Parte_3 complessivi € 3.800,00 per compensi oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa),
CPA ed accessori come per legge. Spese di CTU a carico del soccombente.
Perugia, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2573/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONACELLI MARIO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONACELLI MARIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONACELLI Parte_2 C.F._2 MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONACELLI MARIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONACELLI Parte_3 C.F._3 MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONACELLI MARIO
(C.F. , con il patrocinio Parte_4 P.IVA_1 dell'avv. MONACELLI MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONACELLI MARIO
ATTORE/I contro
QUALE INCORPORANTE DI Controparte_1 [...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACCARDI ALESSANDRO e Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PLINIO IL GIOVANE N. 26 - FAX 0743 45963 SPOLETOpresso il difensore avv. ACCARDI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 19/12/2024 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 6 IN FATTO E DIRITTO
La ha chiesto ed ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
307/2016, immediatamente esecutivo, per la somma di € 183.969,95 – quale saldo negativo del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 4329/7 acceso in data 10.10.2001 – nei confronti della IE AR s.n.c. di IE AR e C., debitrice principale, e di , Parte_2 Parte_1
e .
[...] Parte_3
Tutti gli ingiunti hanno proposto opposizione, non negando l'an della pretesa (e nemmeno la proposta transattiva considerata ai fini della provvisoria esecuzione) ma contestandone il quantum.
In particolare segnalano l'applicazione di interessi, di commissione di massimo scoperto, di spese varie in misura difforme al pattuito per il conto corrente n. 4329/7 e contestano che il saldo negativo è composto anche dall'essere ivi confluito il conto anticipi fatture 4604, anch'esso gravato da addebiti non dovuti né documentati dalla banca.
(nel corso del giudizio incorporata da Controparte_2 Controparte_3
) si è costituita, ribadendo la fondatezza delle proprie pretese.
[...]
Con ordinanza del 22/2/2017 è stata rigettata la richiesta ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 20/7/2021 il giudizio è stato dichiarato interrotto.
Il processo è stato riassunto da anche quale rappresentante Parte_1 Parte_3 legale della , benchè cancellata dal registro delle imprese nelle more), non Pt_1 Parte_4 anche da o nei confronti di Parte_2
Il giudizio di opposizione nei confronti di deve essere pertanto dichiarato Parte_2 improcedibile.
In corso di causa gli opponenti hanno sollevato una ulteriore questione, di nullità della pattuizione degli interessi ultralegali, sostenendo che non vi è prova della sottoscrizione del contratto e della consegna della copia dello stesso al cliente.
pagina 2 di 6 L'istruttoria si è svolta con l'acquisizione di una CTU tecnica/bancaria, affidata al dott. Persona_1
e depositata in data 25/3/2024, poi integrata con supplemento del 25/10/2024.
Visti gli atti e considerata la CTU si osserva quanto segue.
Con l'opposizione è stato contestato, come già accennato, il solo quantum della pretesa creditoria, con quantificazione della somma da decurtare pari Euro 88.099,00=, ma con espressa indicazione salva la maggiore o minore somma che dovesse essere accertata all'esito del giudizio. Non si ritiene, quindi, che vi sia stata una vera e propria ammissione della restante somma da parte degli opponenti in sede di opposizione.
Si ritiene anche che la proposta transattiva del 8/5/2015 non contenga espressioni letterali equiparabili ad un sostanziale riconoscimento di debito nel suo preciso ammontare, quanto una presa d'atto dell'estratto conto e una proposta di saldo in via transattiva, proprio al fine di evitare ogni ulteriore questione.
Ad ogni modo, la CTU consente di verificare nel merito la pretesa creditoria.
Si evince, dalle valutazioni del CTU che si condividono e che si richiamano integralmente, che la banca abbia effettivamente disatteso le pattuizioni contrattuali nell'operare gli addebiti nel conto corrente e conto anticipi oggetto di causa.
In particolare, si sono riscontrate le seguenti condizioni contrattuali:
pagina 3 di 6 Il CTU, pur essendovi delle lacune negli estratti conto depositati (il cui onere della prova, si ricorda, grava sulla banca che chiede di essere pagata), ha riscontrato una continuità dell'andamento delle scritture, potendo quindi operare una ricostruzione dal punto di vista contabile adeguata e attendibile, anche considerate le contestazioni puntuali operate dagli opponenti (che nell'atto di citazione non contengono limitazioni temporali nella loro genericità).
La mancanza di documentazione contrattuale sopravvenuta durante la durata del rapporto (per nuovi accordi o esercizio dello ius variandi unilaterale ) non è invece colmabile dalla sola documentazione contabile.
Il CTU, prendendo in considerazione tutto l'arco temporale documentato (dal 2001), ha verificato che la banca ha applicato interessi, spese, commissioni differenti da quelli pattuiti per i due conti correnti oggetto di causa come lamentato nell'atto di opposizione;
E' da condividere, pertanto, la necessità di ricalcolo depurata dagli addebiti illegittimi come operata dal
CTU. pagina 4 di 6 Riguardo alla pattuizione degli interessi non si ravvisa la nullità prospettata dagli opponenti dopo la
CTU.
Infatti, come anche confermato dal CTU, vi è agli atti la copia del contratto sottoscritta dall'impresa contraente, che dichiara anche di aver ricevuto copia dello stesso.
Non vi sono, anche ciò considerato, profili di nullità delle pattuizioni sugli interessi che richiedano un ricalcolo del saldo sotto tale aspetto, essendo ogni altra deduzione in punto di fatto tardiva.
Pertanto, i ricalcoli del saldo del conto corrente alla data della domanda epurati degli addebiti non dovuti sono:
_ nel conto corrente n. 4329/7 un maggior importo addebitato di € 23.088,50
_ nel conto corrente n. 4604/1 un maggior importo addebitato di € -5.626,77
- A questi va aggiunta l'ulteriore somma ricalcolata con l'integrazione della perizia, di € 887,07.
pertanto, epurando gli addebiti non dovuti per un importo pari al delta tra competenze si ottiene una rettifica complessiva delle somme dovute a favore del cliente (parte attrice) di € 18.333,40, da cui la somma (favore banca) di euro 165.599,68 quale saldo finale.
Il decreto ingiuntivo deve essere pertanto revocato nei confronti degli opponenti per cui il giudizio è procedibile, con condanna degli stessi a corrispondere la più limitata somma di € 165.599,68 in favore dell'opposta, oltre interessi come da domanda.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 3.800,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione,
- Dichiara improcedibile l'opposizione proposta da Parte_2
- Revoca il decreto ingiuntivo nei confronti degli altri opponenti;
- Condanna IE AR s.n.c. di IE AR e C., e a Parte_1 Parte_3 corrispondere a la somma di € 165.599,68, Controparte_3 oltre interessi come da domanda;
- Condanna a rifondere a IE AR s.n.c. di Controparte_3
IE AR e C., e le spese del presente giudizio, liquidate in Parte_1 Parte_3 complessivi € 3.800,00 per compensi oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa),
CPA ed accessori come per legge. Spese di CTU a carico del soccombente.
Perugia, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 6 di 6