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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/04/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2160/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2160/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 aprile 2025 ad ore 12.30 innanzi al dott. Carlo Asteggiano, sono comparsi a mezzo collegamento audio video:
Per 'avv. DELLORUSSO GIUSEPPE Parte_1 Per e per l'avv. GAGLIANO MATTIA GIUSEPPE CP_1 Controparte_1
Il G.I. prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti
I difensori delle parti assicurano che non sono presenti o collegati soggetti non legittimati Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori delle parti precisano come da note conclusive. Dopo discussione orale, le parti concordano di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del provvedimento e il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Verbale chiuso ore 18.00
Il Giudice
dott. Carlo Asteggiano
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2160/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLORUSSO Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COMO N. 23 75023 MONTALBANO JONICOpresso il difensore avv. DELLORUSSO GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAGLIANO MATTIA CP_1 C.F._2 GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 18/5 16121 GENOVApresso il difensore avv. GAGLIANO MATTIA GIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAGLIANO Controparte_1 C.F._3 MATTIA GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 18/5 16121 GENOVApresso il difensore avv. GAGLIANO MATTIA GIUSEPPE
CONVENUTO/I
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“
1- si chiede che il Giudice voglia vagliare le ragioni dell'opposizione e le argomentazioni in punto di fatto e di diritto e, tenuto conto della carenza di qualsivoglia prova certa e documentale a sostegno della domanda, nonché dell'omissione di provare quanto richiesto da parte dell'opposta, ritenere nullo il decreto ingiuntivo, pertanto revocarlo;
2- sulla scorta delle eccezioni sollevate con l'atto introduttivo e che si sono nuovamente evidenziate, si chiede al Tribunale di voler revocare il decreto ingiuntivo n. 735/2024, 1653/2024 R.G. emesso dal Tribunale di
Alessandria il 22.07.2024 e depositato nella medesima data con il quale si richiede il pagamento della somma di €. 44.300,00, oltre gli interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo, oltre le spese della procedura monitoria;
pagina 2 di 8
3- in via subordinata, e solo per mero scrupolo e dovere difensivo, si chiede che il Giudice voglia disporre l'audizione del teste indicato dall'opponente al fine di provare l'infondatezza e la temerarietà della richiesta azionata dagli opposti e;
CP_1 CP_1
4- si chiede al Giudice di valutare la fondatezza della richiesta ed, alla luce dell'eccepita pretestuosità per carenza della necessarian prova che grava sul richiedente, condannare gli opposti al risarcimento in favore dell'opponente per temerarietà dell'azione da quantificarsi secondo equità;
5- con vittoria di spese da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia così provvedere:
- in via preliminare, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 735/2024 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 22.7.2024, ai sensi dell'art.648 c.p.c.;
- in via preliminare, in accoglimento dell'eccezione al capitolo 2) della comparsa di costituzione, nonché alle motivazioni di cui alla memoria ex art. 171-ter, n.1, c.p.c., dichiarare inammissibile l'impugnazione;
- in via principale e nel merito, respingere e rigettare l'opposizione avversaria attesa l'infondatezza in fatto ed in diritto dei fatti posti a base della domanda attorea ed accertata e dichiarata la fondatezza del credito azionato in via monitoria, per l'effetto confermare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo n. 735/2024 emesso dal Tribunale di Alessandria ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al d.i. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
- sempre in via principale e nel merito, attesa la pretestuosità delle difese avversarie utilizzate per l'opposizione al decreto ingiuntivo, condannare l'opponente al risarcimento per temerarietà dell'azione, da quantificarsi secondo equità;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia del procedimento monitorio, che di opposizione, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.
- in via istruttoria, con la più ampia riserva di depositare ogni ulteriore documento giustificativo in corso di causa, di articolare prove per interpello ed indicare testi che potranno essere sentiti anche a prova contraria a quella cui eventualmente dovesse essere ammessa controparte, il tutto nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c., si depositano i seguenti documenti:
1. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato:
2. fascicolo contenente documenti prodotti nel procedimento monitorio RG 1653/2024”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli odierni opposti hanno chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo n. 735/2024, 1653/2024
R.G. emesso dal Tribunale di Alessandria il 22.07.2024 a titolo di restituzione di somme di denaro, per complessivi €. 44.300,00 a seguito di prestito i presunti creditori assumono che il prestito concesso a mezzo di assegni - uno bancario tratto su Banca Intesa San Paolo n.
8346050283 di €. 4.000,00 ed uno circolare tratto su Banca Intesa San Paolo n. 3305230772 di pagina 3 di 8 €. 25.000,00 – ed a mezzo di bonifico bancario del 14.06.2019 di €. 15.300,00 con la causale
“prestito per attività”.
Ha proposto opposizione l'ingiunta eccependo preliminarmente il mancato esperimento del tentativo di stipula di negoziazione assistita obbligatoria in materia di recupero credito e, nel merito, che gli opposti, sedicenti creditori, nessuna prova documentale attestante l'accordo per erogare “il prestito” hanno fornito, limitandosi a chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo sulla scorta dell'erogazione delle somme;
- infatti, ha intrattenuto una stabile relazione sentimentale con;
nell'anno 2019 CP_1
l'opponente acquistava un'attività commerciale e precisamente un bar dalla sig.ra
[...]
e provvedeva alla ristrutturazione/riorganizzazione dello stesso;
Per_1
- , nel corso della relazione, avendo disponibilità, donava spontaneamente e CP_1
liberamente alla sig.ra le somme di cui al decreto ingiuntivo, difatti non è Parte_1
intercorso tra le parti alcun contratto o atto avente ad oggetto il prestitito di somme, nessuna transazione per la restituzione, nessun atto scritto;
- la causale “prestito personale” indicata dall'opposto al momento dell'effettuazione del bonifico nulla prova;
- nonostante la donazione, ha restituito l'intero importo mensilmente al ed alla sig.ra CP_1
“per mero orgoglio” . CP_1
Chiede la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita parte opposta eccependo preliminarmente la nullita' dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo quale file digitale nativo, privo della sottoscrizione digitale, così come pure la procura alle liti rilasciata dalla Sig.ra al difensore non è stata Pt_1
sottoscritta digitalmente;
-nel merito vi è la prova scritta consistente in un atto notarile, della causa per la quale l'odierna opponente aveva chiesto il denaro in prestito, ossia l'acquisizione dell'azienda dalla Sig.ra con tanto di quietanze che rimandano agli assegni provenienti dal conto Persona_1
corrente cointestato ai Sigg.ri e;
CP_1 CP_1
- la disposizione di bonifico eseguita a favore della Sig.ra con la causale “prestito per Pt_1
pagina 4 di 8 attività” è indice chiaro ed inconfutabile della causa della consegna del denaro;
-le tesi avversarie al fine di imputare una diversa causa della dazione, non hanno alcun supporto probatorio;
-il Sig. e la Sig.ra hanno intrattenuto una relazione CP_1 Parte_1 sentimentale dalla fine dell'anno 2018 al mese di giugno 2021, convivendo anche per alcuni mesi, da settembre 2020 fino a maggio 2021 a Basaluzzo nella casa acquistata dai Sigg.ri Pt_1
(nuda proprietà) e (usufrutto) e per la quale il Sig. ogni mese sta versando alla CP_1 CP_1
Banca la rata del mutuo;
-nel 2019 la Sig.ra che non stava lavorando, manifestava al Sig. il suo desiderio di Pt_1 CP_1
rilevare un Bar ad Alessandria che era in vendita, tuttavia, non avendo grosse disponibilità
economiche, chiedeva al Sig. il prestito della somma necessaria per l'acquisto CP_1 dell'azienda e per le spese occorrenti per l'attrezzatura e dei generi alimentari/bevande da servire poi nell'esercizio commerciale, impegnandosi a restituirla con rate mensili quando, di fatto, avrebbe poi iniziato a lavorare;
-il Sig. contitolare del conto corrente con la propria madre, chiesta autorizzazione alla CP_1
medesima, non avendo a disposizione la somma richiesta a mutuo dalla Sig.ra decideva Pt_1
con la madre di svincolare dei risparmi al fine di erogare alla allora compagna il prestito richiesto e, così, il Sig. , dapprima, emetteva n. 2 (due) assegni uno bancario, tratto su CP_1
Banca Intesa San Paolo n. 8346050283 di € 4.000,00, emesso il 24.4.2019 ed intestato alla
Sig.ra ed uno circolare di € 25.000,00 tratto su Banca Intesa San Paolo n. Persona_1
3305237702 emesso il 6.5.2019 ed intestato alla Sig.ra quale parte Persona_1 venditrice del “Bar Tavola Calda Gasthaus” sito in Alessandria ed acquistato dalla Sig.ra
[...]
con atto a rogito del Notaio;
Parte_1
-una volta definita l'acquisizione dell'azienda la Sig.ra dovette sostenere ulteriori spese, Pt_1
ma non disponendo della liquidità necessaria, ancora una volta si rivolgeva al Sig. CP_1 chiedendo un ulteriore prestito di € 15.300,00, concesso dai Sigg.ri e alla Sig.ra CP_1 CP_1
mediante la disposizione di un bonifico bancario in data 14.6.2019, con la causale Pt_1
“prestito per attività” ed utilizzati dalla beneficiaria per la ristrutturazione del locale, l'acquisto pagina 5 di 8 delle attrezzature e dei generi alimentari e bevande da servire nell'esercizio commerciale;
- la somma ricevuta dalla Sig.ra deve considerarsi di non modico valore, trattandosi di Pt_1 complessivi € 44.300,00 erogati dagli opposti in meno di due mesi e, pertanto, sarebbe prevista l'obbligatorietà dell'atto notarile.
Chiedono la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
*
Venendo all'esame delle domande ed eccezioni delle parti, preliminarmente, quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda proposta in via monitoria per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, proposta in atto di citazione, risulta infondata in quanto l'art. 3 comma 3 del Decreto-legge del 12/09/2014 n. 132 prevede espressamente che la a disposizione di cui al comma 1, che prevede appunto detto procedimento a pena di improcedibilità, non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione.
Quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione per mancata sottoscrizione digitale dell'atto notificato si rileva, come già in ordinanza istruttoria, che regola generale applicabile anche alla fattispecie è quella contenuta nell'articolo 156 del Codice di procedura civile, che esclude dalla nullità gli atti formalmente viziati se hanno comunque raggiunto il loro scopo;
è , quindi, da escludere la nullità della copia notificata dell'atto di citazione priva della firma del difensore, purché si possa desumere la sua provenienza da un legale abilitato munito di mandato (Cassazione 8815/2020);
ne consegue che è valida l'opposizione a decreto ingiuntivo che sia formata su supporto digitale e contenga la sottoscrizione digitale, anche se manca la firma telematica dell'atto allegato alla notifica telematica;
nella fattispecie essendo stato depositato con l'iscrizione a ruolo atto firmato digitalmente e poiché la notifica è avvenuta a mezzo pec si può desumere che provenga da un legale abilitato e con mandato;
infatti, perchè l'atto senza firma consegua il suo scopo non conta la conoscibilità ma la riferibilità a chi ne appaia autore.
Nel merito, pacifici e documentati i versamenti effettuati, si deve osservare che secondo pagina 6 di 8 il consolidato orientamento della Cassazione “l'attore che chiede la restituzione di somme date
a mutuo e', ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa,...Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass., sez. 2, ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010; Cass., sez. 6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410)." (Cass
27372/21).
Tuttavia, resta ferma “la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra.” (Cass. n. 17050/2014).
Infatti, il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari l'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro.
Ne consegue che qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro , ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare, il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta e occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro ricevuto da altri.
Nella fattispecie, a fronte di una espressa imputazione del versamento da parte degli opposti, come documentata dalla causale del bonifico, la convenuta ha eccepito trattarsi invece di donazione;
tuttavia, l'importo di cui si tratta non può essere consiederato di “modico valore” per cui, se fosse riconosciuta tale la causa dei versamenti, la donazione dovrebbe ritenersi nulla poer vizio di forma, con analoghe conseguenze in ordine alle restituzioni.
pagina 7 di 8 Nè i versamenti, stante l'importo comunque consistente in relazione alla breve durata della relazione può essere ricondotto all'adempimento di un dovere morale e sociale.
Inoltre, la opponente in atti ha esposto che la precedente restituzione di parte della somma è avvenuta “per mero orgoglio” ; tale ricostruzione appare , tuttavia, inverosimile, avvalorando viceversa la tesi che gli importi siano stati erogati a titolo di prestito.
Per quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Non può accogliersi la domanda di condanna ex art 96 c.p.c. in assenza di qualsivoglia prova in ordine all'an ed al quantum del danno.
Le spese seguono la soccombenza e e vengono liquidate come in dispositivo in base al valore decisum e, tenuto conto dei principii di adeguatezza e proporzionalità (SU n. 19014/
2007), nella fattispecie della istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: conferma il decreto ingiuntivo n. 735/2024, 1653/2024 R.G. emesso dal Tribunale di
Alessandria il 22.07.2024 nei confronti della odierna opponente e in favore degli odierni opposti.
Condanna, altresì, parte attrice in opposizione al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, nell'importo di € 5.261,00 per compensi oltre spese generali, oltre ad accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Alessandria, 17 aprile 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2160/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 aprile 2025 ad ore 12.30 innanzi al dott. Carlo Asteggiano, sono comparsi a mezzo collegamento audio video:
Per 'avv. DELLORUSSO GIUSEPPE Parte_1 Per e per l'avv. GAGLIANO MATTIA GIUSEPPE CP_1 Controparte_1
Il G.I. prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti
I difensori delle parti assicurano che non sono presenti o collegati soggetti non legittimati Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori delle parti precisano come da note conclusive. Dopo discussione orale, le parti concordano di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del provvedimento e il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Verbale chiuso ore 18.00
Il Giudice
dott. Carlo Asteggiano
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2160/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLORUSSO Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COMO N. 23 75023 MONTALBANO JONICOpresso il difensore avv. DELLORUSSO GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAGLIANO MATTIA CP_1 C.F._2 GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 18/5 16121 GENOVApresso il difensore avv. GAGLIANO MATTIA GIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAGLIANO Controparte_1 C.F._3 MATTIA GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 18/5 16121 GENOVApresso il difensore avv. GAGLIANO MATTIA GIUSEPPE
CONVENUTO/I
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“
1- si chiede che il Giudice voglia vagliare le ragioni dell'opposizione e le argomentazioni in punto di fatto e di diritto e, tenuto conto della carenza di qualsivoglia prova certa e documentale a sostegno della domanda, nonché dell'omissione di provare quanto richiesto da parte dell'opposta, ritenere nullo il decreto ingiuntivo, pertanto revocarlo;
2- sulla scorta delle eccezioni sollevate con l'atto introduttivo e che si sono nuovamente evidenziate, si chiede al Tribunale di voler revocare il decreto ingiuntivo n. 735/2024, 1653/2024 R.G. emesso dal Tribunale di
Alessandria il 22.07.2024 e depositato nella medesima data con il quale si richiede il pagamento della somma di €. 44.300,00, oltre gli interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo, oltre le spese della procedura monitoria;
pagina 2 di 8
3- in via subordinata, e solo per mero scrupolo e dovere difensivo, si chiede che il Giudice voglia disporre l'audizione del teste indicato dall'opponente al fine di provare l'infondatezza e la temerarietà della richiesta azionata dagli opposti e;
CP_1 CP_1
4- si chiede al Giudice di valutare la fondatezza della richiesta ed, alla luce dell'eccepita pretestuosità per carenza della necessarian prova che grava sul richiedente, condannare gli opposti al risarcimento in favore dell'opponente per temerarietà dell'azione da quantificarsi secondo equità;
5- con vittoria di spese da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia così provvedere:
- in via preliminare, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 735/2024 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 22.7.2024, ai sensi dell'art.648 c.p.c.;
- in via preliminare, in accoglimento dell'eccezione al capitolo 2) della comparsa di costituzione, nonché alle motivazioni di cui alla memoria ex art. 171-ter, n.1, c.p.c., dichiarare inammissibile l'impugnazione;
- in via principale e nel merito, respingere e rigettare l'opposizione avversaria attesa l'infondatezza in fatto ed in diritto dei fatti posti a base della domanda attorea ed accertata e dichiarata la fondatezza del credito azionato in via monitoria, per l'effetto confermare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo n. 735/2024 emesso dal Tribunale di Alessandria ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al d.i. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
- sempre in via principale e nel merito, attesa la pretestuosità delle difese avversarie utilizzate per l'opposizione al decreto ingiuntivo, condannare l'opponente al risarcimento per temerarietà dell'azione, da quantificarsi secondo equità;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia del procedimento monitorio, che di opposizione, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.
- in via istruttoria, con la più ampia riserva di depositare ogni ulteriore documento giustificativo in corso di causa, di articolare prove per interpello ed indicare testi che potranno essere sentiti anche a prova contraria a quella cui eventualmente dovesse essere ammessa controparte, il tutto nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c., si depositano i seguenti documenti:
1. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato:
2. fascicolo contenente documenti prodotti nel procedimento monitorio RG 1653/2024”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli odierni opposti hanno chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo n. 735/2024, 1653/2024
R.G. emesso dal Tribunale di Alessandria il 22.07.2024 a titolo di restituzione di somme di denaro, per complessivi €. 44.300,00 a seguito di prestito i presunti creditori assumono che il prestito concesso a mezzo di assegni - uno bancario tratto su Banca Intesa San Paolo n.
8346050283 di €. 4.000,00 ed uno circolare tratto su Banca Intesa San Paolo n. 3305230772 di pagina 3 di 8 €. 25.000,00 – ed a mezzo di bonifico bancario del 14.06.2019 di €. 15.300,00 con la causale
“prestito per attività”.
Ha proposto opposizione l'ingiunta eccependo preliminarmente il mancato esperimento del tentativo di stipula di negoziazione assistita obbligatoria in materia di recupero credito e, nel merito, che gli opposti, sedicenti creditori, nessuna prova documentale attestante l'accordo per erogare “il prestito” hanno fornito, limitandosi a chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo sulla scorta dell'erogazione delle somme;
- infatti, ha intrattenuto una stabile relazione sentimentale con;
nell'anno 2019 CP_1
l'opponente acquistava un'attività commerciale e precisamente un bar dalla sig.ra
[...]
e provvedeva alla ristrutturazione/riorganizzazione dello stesso;
Per_1
- , nel corso della relazione, avendo disponibilità, donava spontaneamente e CP_1
liberamente alla sig.ra le somme di cui al decreto ingiuntivo, difatti non è Parte_1
intercorso tra le parti alcun contratto o atto avente ad oggetto il prestitito di somme, nessuna transazione per la restituzione, nessun atto scritto;
- la causale “prestito personale” indicata dall'opposto al momento dell'effettuazione del bonifico nulla prova;
- nonostante la donazione, ha restituito l'intero importo mensilmente al ed alla sig.ra CP_1
“per mero orgoglio” . CP_1
Chiede la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita parte opposta eccependo preliminarmente la nullita' dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo quale file digitale nativo, privo della sottoscrizione digitale, così come pure la procura alle liti rilasciata dalla Sig.ra al difensore non è stata Pt_1
sottoscritta digitalmente;
-nel merito vi è la prova scritta consistente in un atto notarile, della causa per la quale l'odierna opponente aveva chiesto il denaro in prestito, ossia l'acquisizione dell'azienda dalla Sig.ra con tanto di quietanze che rimandano agli assegni provenienti dal conto Persona_1
corrente cointestato ai Sigg.ri e;
CP_1 CP_1
- la disposizione di bonifico eseguita a favore della Sig.ra con la causale “prestito per Pt_1
pagina 4 di 8 attività” è indice chiaro ed inconfutabile della causa della consegna del denaro;
-le tesi avversarie al fine di imputare una diversa causa della dazione, non hanno alcun supporto probatorio;
-il Sig. e la Sig.ra hanno intrattenuto una relazione CP_1 Parte_1 sentimentale dalla fine dell'anno 2018 al mese di giugno 2021, convivendo anche per alcuni mesi, da settembre 2020 fino a maggio 2021 a Basaluzzo nella casa acquistata dai Sigg.ri Pt_1
(nuda proprietà) e (usufrutto) e per la quale il Sig. ogni mese sta versando alla CP_1 CP_1
Banca la rata del mutuo;
-nel 2019 la Sig.ra che non stava lavorando, manifestava al Sig. il suo desiderio di Pt_1 CP_1
rilevare un Bar ad Alessandria che era in vendita, tuttavia, non avendo grosse disponibilità
economiche, chiedeva al Sig. il prestito della somma necessaria per l'acquisto CP_1 dell'azienda e per le spese occorrenti per l'attrezzatura e dei generi alimentari/bevande da servire poi nell'esercizio commerciale, impegnandosi a restituirla con rate mensili quando, di fatto, avrebbe poi iniziato a lavorare;
-il Sig. contitolare del conto corrente con la propria madre, chiesta autorizzazione alla CP_1
medesima, non avendo a disposizione la somma richiesta a mutuo dalla Sig.ra decideva Pt_1
con la madre di svincolare dei risparmi al fine di erogare alla allora compagna il prestito richiesto e, così, il Sig. , dapprima, emetteva n. 2 (due) assegni uno bancario, tratto su CP_1
Banca Intesa San Paolo n. 8346050283 di € 4.000,00, emesso il 24.4.2019 ed intestato alla
Sig.ra ed uno circolare di € 25.000,00 tratto su Banca Intesa San Paolo n. Persona_1
3305237702 emesso il 6.5.2019 ed intestato alla Sig.ra quale parte Persona_1 venditrice del “Bar Tavola Calda Gasthaus” sito in Alessandria ed acquistato dalla Sig.ra
[...]
con atto a rogito del Notaio;
Parte_1
-una volta definita l'acquisizione dell'azienda la Sig.ra dovette sostenere ulteriori spese, Pt_1
ma non disponendo della liquidità necessaria, ancora una volta si rivolgeva al Sig. CP_1 chiedendo un ulteriore prestito di € 15.300,00, concesso dai Sigg.ri e alla Sig.ra CP_1 CP_1
mediante la disposizione di un bonifico bancario in data 14.6.2019, con la causale Pt_1
“prestito per attività” ed utilizzati dalla beneficiaria per la ristrutturazione del locale, l'acquisto pagina 5 di 8 delle attrezzature e dei generi alimentari e bevande da servire nell'esercizio commerciale;
- la somma ricevuta dalla Sig.ra deve considerarsi di non modico valore, trattandosi di Pt_1 complessivi € 44.300,00 erogati dagli opposti in meno di due mesi e, pertanto, sarebbe prevista l'obbligatorietà dell'atto notarile.
Chiedono la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
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Venendo all'esame delle domande ed eccezioni delle parti, preliminarmente, quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda proposta in via monitoria per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, proposta in atto di citazione, risulta infondata in quanto l'art. 3 comma 3 del Decreto-legge del 12/09/2014 n. 132 prevede espressamente che la a disposizione di cui al comma 1, che prevede appunto detto procedimento a pena di improcedibilità, non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione.
Quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione per mancata sottoscrizione digitale dell'atto notificato si rileva, come già in ordinanza istruttoria, che regola generale applicabile anche alla fattispecie è quella contenuta nell'articolo 156 del Codice di procedura civile, che esclude dalla nullità gli atti formalmente viziati se hanno comunque raggiunto il loro scopo;
è , quindi, da escludere la nullità della copia notificata dell'atto di citazione priva della firma del difensore, purché si possa desumere la sua provenienza da un legale abilitato munito di mandato (Cassazione 8815/2020);
ne consegue che è valida l'opposizione a decreto ingiuntivo che sia formata su supporto digitale e contenga la sottoscrizione digitale, anche se manca la firma telematica dell'atto allegato alla notifica telematica;
nella fattispecie essendo stato depositato con l'iscrizione a ruolo atto firmato digitalmente e poiché la notifica è avvenuta a mezzo pec si può desumere che provenga da un legale abilitato e con mandato;
infatti, perchè l'atto senza firma consegua il suo scopo non conta la conoscibilità ma la riferibilità a chi ne appaia autore.
Nel merito, pacifici e documentati i versamenti effettuati, si deve osservare che secondo pagina 6 di 8 il consolidato orientamento della Cassazione “l'attore che chiede la restituzione di somme date
a mutuo e', ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa,...Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass., sez. 2, ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010; Cass., sez. 6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410)." (Cass
27372/21).
Tuttavia, resta ferma “la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra.” (Cass. n. 17050/2014).
Infatti, il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari l'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro.
Ne consegue che qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro , ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare, il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta e occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro ricevuto da altri.
Nella fattispecie, a fronte di una espressa imputazione del versamento da parte degli opposti, come documentata dalla causale del bonifico, la convenuta ha eccepito trattarsi invece di donazione;
tuttavia, l'importo di cui si tratta non può essere consiederato di “modico valore” per cui, se fosse riconosciuta tale la causa dei versamenti, la donazione dovrebbe ritenersi nulla poer vizio di forma, con analoghe conseguenze in ordine alle restituzioni.
pagina 7 di 8 Nè i versamenti, stante l'importo comunque consistente in relazione alla breve durata della relazione può essere ricondotto all'adempimento di un dovere morale e sociale.
Inoltre, la opponente in atti ha esposto che la precedente restituzione di parte della somma è avvenuta “per mero orgoglio” ; tale ricostruzione appare , tuttavia, inverosimile, avvalorando viceversa la tesi che gli importi siano stati erogati a titolo di prestito.
Per quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Non può accogliersi la domanda di condanna ex art 96 c.p.c. in assenza di qualsivoglia prova in ordine all'an ed al quantum del danno.
Le spese seguono la soccombenza e e vengono liquidate come in dispositivo in base al valore decisum e, tenuto conto dei principii di adeguatezza e proporzionalità (SU n. 19014/
2007), nella fattispecie della istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: conferma il decreto ingiuntivo n. 735/2024, 1653/2024 R.G. emesso dal Tribunale di
Alessandria il 22.07.2024 nei confronti della odierna opponente e in favore degli odierni opposti.
Condanna, altresì, parte attrice in opposizione al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, nell'importo di € 5.261,00 per compensi oltre spese generali, oltre ad accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Alessandria, 17 aprile 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
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