Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/03/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 9960/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
sezione III civile
in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Francesca Ziccardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa da
, ( ),elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Genova, Via Fieschi 19/6 presso lo studio dell'Avv. Enzo Gianorio che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Attore
Contro
sito in Genova Passo Almeria 3 (C.F. Controparte_1
) in Genova, in persona del suo amministratore pro tempore P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 12/23, presso e nello studio dell'Avv. Massimo Casagrande, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti Convenuto E
(C.F. ) elettivamente domiciliata in CP_2 C.F._2
Genova, Via Natale Gallino 10/4 presso lo studio dell'Avv. Angelo Scotto che la rappresenta e difende come da mandato in atti Convenuta
, elettivamente domiciliata in Genova, Via D. Fiasella 1/9 presso lo CP_3 studio dell'avv. Anastasia Sardu che la rappresenta e difende come da mandato in atti Intervenuta
Conclusioni
Per l'attore
Voglia il Tribunale Illustrissimo, previe le pronunce meglio viste:
1
Passo Almeria n. 3, appartamento int. 1 e magazzini n n. civv. 1 Rosso e 4A;
• Accertare e dichiarare l'importo complessivo dei danni in Euro 45.000,00, ovvero nella somma minore o maggiore emergenda in corso di giudizio, comunque non oltre Euro 52.000,00;
• Per l'effetto condannare il , in Controparte_4 persona dell'amministratore pro tempore, ad eseguire a regola d'arte tutte le opere di ripristino per risanare il fabbricato, nelle parti da cui originano i fenomeni infiltrativi dannosi lamentati, e la IG.ra a tagliare ed CP_2 isolare la soletta in appoggio tra il suo giardino e la facciata del;
CP_1
• Parimenti, condannare il , in Controparte_4 persona dell'Amministratore pro tempore, e la IG.ra a risarcire i CP_2 predetti danni al Dott. , in solido, pro quota, alternativamente Parte_1
o come meglio visto;
Respingere le domande proposte dall'intervenuta IG.ra nei confronti CP_3 del Dott. ovvero, in subordine, accertare secondo stretto Parte_1 diritto la percentuale di responsabilità ascrivibile al medesimo. Con vittoria delle spese di lite, anche generali forfetarie, con CPA ed IVA, oltre alle spese di CTU e CTP”.
Per il Condominio
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Dichiarare inammissibile l'intervento della signora;
CP_3 comunque, respingere e rigettare le domande tutte formulate da parte attrice e da parte perché inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in CP_3 diritto, non provate, pretestuose e temerarie;
2) Con vittoria di compenso e spese”.
Per CP_2
“Voglia l'Ill.mo sig. Tribunale di Genova, contrariis reiectis: In via istruttoria:
− ammettere prova per interpello e/o testi sulle circostanze di cui in narrativa, qui richiamate precedute da “vero che”. Testi e/o sommari informatori riservati;
Nel merito
− respingere nel merito le domande del Dr. e della sig.ra Parte_1 [...]
in quanto inammissibili, infondate sia in fatto che in diritto e comunque CP_3
non provate e assolvere la sig.ra dalle domande contro di essa CP_2 proposte;
- in via subordinata, ove la sig.ra fosse ritenuta CP_2
2 corresponsabile con altri, attore, convenuti e/o terzi chiamati dei danni lamentati dal Dr. e/o dalla sig.ra , accertare e Parte_1 CP_3 determinare la rispettiva misura percentuale addebitabile a ciascun responsabile ed in particolare la quota della responsabilità personale della sig.ra al fine di determinare l'ammontare del suo obbligo ed al fine di CP_2 eventuali azioni di regresso nei confronti degli altri responsabili. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Per liying
“Voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis:
- In via principale ammettere il suo intervento nel procedimento Rg N. 9960/2021;
Nel merito accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti e dell'attore per i danni emersi nell'appartamento di Passo Almeria 4;
- Accertare e dichiarare l'importo complessivo dei danni in Euro 21.500,00, ovvero nella somma minore o maggiore emergenda in corso di giudizio, comunque non oltre Euro 26.000,00;
- Per l'effetto condannare il , in Controparte_4 persona dell'amministratore pro tempore, ad eseguire a regola d'arte tutte le opere di ripristino per risanare il fabbricato, nelle parti da cui originano i fenomeni infiltrativi dannosi lamentati, nonché la signora quale CP_2 proprietaria dell'immobile di Passo Almeria 6 int. 3 affinchè provveda a non arrecare infiltrazioni all'immobile di passo Almeria, 4; nonché il dott. a porre rimedio al mal funzionamento del Parte_1 terrazzo posto a copertura di gran parte dell'immobile della signora;
CP_3
- Condannare: il ,in persona Controparte_4 dell'Amministratore pro tempore, la sig.ra a risarcire i danni CP_2 indicati in perizia di parte, il dott. , in solido, pro quota, Parte_1 alternativamente o come meglio visto.”
- In ogni caso con vittoria di spese legali oltre accessori di legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva che: Parte_1
- era proprietario dell'appartamento int.1 e dei magazzini nn civv 1rosso e 4A tutti siti nello stabile in Genova, ; CP_4 CP_4
- nel vano sala si era verificato il distacco del sottofondo/massetto di posa del pavimento, il bagnamento ed imbibimento delle pareti con distacco della tinta e dell'intonaco delle sottostanti murature, imbibimento delle spalline della porta finestra;
- nel magazzino civ.1 rosso vi era stillicidio e umidità dal muro sottostante l'intercapedine condominiale;
3 - un intervento di pulizia alle intercapedini condominiali a cielo aperto aveva provocato accumulo di materiale in adiacenze ai suoi magazzini cosi favorendo l'accumulo di umidità;
- le cause delle infiltrazioni provenivano dalla facciata e dalla grondaia(rotta/piegata) condominiali, dalla conduzione di acque meteoriche a scorrimento sul contrafforte, posto tra il muro di facciata condominiale ed il muro che reggeva il giardino annesso al soprastante appartamento int.3 del civ.3 collegato all'edificio su intercapedine, dalla soletta in appoggio facente capo a giardino in proprietà della sig. CP_2 dal mancato convogliamento delle acque refluenti nell'intercapedine;
- oltre ai danni materiali aveva subito il mancato uso/locazione (spese di amministrazione comprese) dal 2015 periodo nel quale l'immobile era divenuto inabitabile;
- indubitabile era in nesso eziologico tra l'ammaloramento delle parti condominiali, attraverso le quali avveniva l'infiltrazione di acqua meteorica, ed i danni all'appartamento;
- analogamente l'assenza di corretta manutenzione e di convogliamento dell'umidità del terreno e delle acque reflue provocavano le citate problematica ai fondi;
- pertanto si doveva applicare l'art 2051 c.c. con obbligo per i soggetti evocati in causa di risarcire l'attore;
- se nulla questio si poneva sul danno emergente quanto al lucro cessante il danno subito era in re ipsa;
- l'attore aveva comunicato la presenza di danni alle sue proprietà dal 2015, puntualmente reiterando la richiesta di risarcimento;
- oltre al risarcimento del danno dovevano eliminarsi le cause dell'infiltrazioni ed il ristagno dell'umidità. Tanto premesso conveniva in giudizio il Controparte_5
al fine di sentire accertare la responsabilità degli
[...] CP_2 stessi per i danni ai suoi immobili e condannarli ad eseguire a regola d'arte le opere per eliminare le cause oltre al risarcimento dei danni.
Con comparsa datata18/2/2022 si costituiva il Controparte_6 osservando ed eccependo che:
- il condominio di Passo Almeria 3 si componeva di un corpo di fabbrica (nel quale era presente l'appartamento interno 1 del ) e di due distinti corpi Pt_1 di fabbrica con lastrico solare;
in uno dei due corpi di fabbrica era presente il magazzino del e il lastrico solare a livello del medesimo;
Pt_1
-nel 2017 la signora , condomina proprietaria dell'immobile CP_3 sottostante il terrazzo (lastrico solare) del , aveva promosso ricorso per Pt_1
ATP, nei confronti del condominio esponente, nei confronti del , nei Pt_1 confronti del Condominio di Passo Almeria 6;
4 -la CTU nell'ATP aveva evidenziato una serie di opere per eliminare il nesso causale (pagina 9 dell'elaborato tecnico); solo alcune “marginali” opere, come descritte, erano a carico del Condominio esponente (in specie, lettera A, D,E, pagina 9); il “reale” nesso causale era il rifacimento dell'impermeabilizzazione del terrazzo del;
Pt_1
-nel 2020 la signora proponeva istanza di mediazione sempre CP_3 avverso il condominio esponente, il IG. , il Pt_1 Controparte_6
6; in tale procedura per la prima volta (settembre 2020), il
[...] Pt_1 lamentava danni nei confronti del;
Controparte_6
-in merito alle infiltrazioni che l'attore lamentava al proprio magazzino, le stesse (ove esistenti) erano esclusivamente addebitabili, come sopra descritto e come provato dalla CTU, al cattivo stato di manutenzione del lastrico solare del medesimo attore, pertanto, nessuna responsabilità poteva essere ascritta al
. CP_1
- le infiltrazioni lamentate all'appartamento erano da contestare;
- il nesso causale indicato dall'attore era sicuramente generico;
- l'attore doveva fornire la prova che le presunte infiltrazioni all'appartamento erano cagionate da beni comuni condominiali e non dalla vetustà dell'immobile;
-quanto ai danni lamentati dal a fronte di una richiesta di ben 45 mila Pt_1 euro, la perizia prodotta, che si contestava integralmente, indicava un importo di risarcimento di € 19.680,00;
- anche la domanda di lucro cessante era priva di alcun elemento probatorio e assolutamente generica (solo l'affermazione avversa, per la quale il Pt_1 assumeva infiltrazioni dal lontano 2015, dimostrava la pretestuosità della richiesta di lucro cessante). In definitiva, le domande tutte di parte avversa (sia sull'an che sul quantum) dovevano essere integralmente rigettate perché infondate, non provate, temerarie. Concludeva per il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice perché inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate, pretestuose e temerarie. Con comparsa datata 2/2/2022 si costituiva osservando ed CP_2 eccependo che:
-non accettava il contradittorio su uno stato dei luoghi modificato e/o non provato con documenti aventi data certa anche in considerazione del lungo tempo trascorso dall'asserito inizio del fenomeno infiltrativo;
- alla stessa non era mai stata inviata alcuna denuncia/comunicazione dell'asserita situazione, fino alla convocazione nel preventivo procedimento di mediazione;
- l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità nei fatti lamentati;
-la perizia del Geom. prodotta appariva del tutto vaga in Controparte_7 merito alla responsabilità della CP_2
Detta perizia si limitava, infatti, genericamente ad affermare che ”proprio
5 per tale configurazione è stata identificata quale altra causa delle suddette infiltrazioni, la conduzione di acqua dalla soletta del giardino afferente all'appartamento interno 3 del civico 6 al muro perimetrale condominiale che viene così imbibito di acqua” senza nemmeno suffragare, a mezzo fotografie dei luoghi, quanto asserito;
- era di palmare evidenza che la causa di infiltrazioni era la mancanza di impermeabilizzazione del prospetto condominiale che non svolgeva alcuna funzione isolante;
-un tecnico di fiducia la aveva rassicurata sulla sua estraneità ai fatti in quanto:
- le acque meteoriche del cortile erano convogliate verso il lato opposto;
- le acque provenienti dall'intercapedine posta a monte non interessavano la proprietà della IG.ra CP_2
- le facciate del condominio 3, in caso di pioggia, potevano assorbire l'acqua con conseguente umidità interna;
-molti problemi erano causati da fenomeni di umidità di risalita non certamente imputabili al cortile di proprietà della IG.ra CP_2
Per i suesposti motivi doveva concludersi per l'assenza di qualsiasi responsabilità della convenuta. Nella denegata e non creduta ipotesi che fosse riconosciuta una responsabilità, concorrente anche solo parziale, dell'odierna convenuta sig.ra la stessa, attese le asserite molteplici cause delle infiltrazioni CP_2 dedotte da parte attrice, chiedeva che il Tribunale volesse accertare e dichiarare il grado di concorso di questa nella causazione del non creduto danno, che fosse proporzionalmente ripartita la responsabilità tra le diverse concause e che fosse accertata e determinata, in caso di corresponsabilità, la rispettiva misura percentuale addebitabile a ciascun convenuto ed in particolare la quota della responsabilità personale della sig.ra CP_2
-nella denegata e non creduta ipotesi che la sig.ra fosse ritenuta CP_2 responsabile dei fatti di cui è causa, si contestava fin d'ora la genericità e congruità delle somme richieste;
-nella determinazione del danno si doveva necessariamente tenere in debita considerazione, inoltre, lo stato dei luoghi preesistente al fine di non determinare un indebito vantaggio all'attore;
-la richiesta di rimborso per danno emergente che parte attrice sosteneva di aver subito doveva esser necessariamente provata con documentazione avente data certa. Concludeva per il rigetto delle domande attoree. Con comparsa datata 2/3/2022 interveniva osservando che: CP_3
-era proprietaria dell'immobile di Passo Almeria 4 facente parte del
, sottostante all'immobile di Passo Almeria 3 Controparte_6
di proprietà del dr. ; Pt_2 Parte_1
- già in passato e con altro difensore aveva attivato Accertamento Tecnico Preventivo nei confronti del , del Dott. Controparte_6 Parte_1
e del Condominio di Passo Almeria 6: l'accertamento non aveva
[...] raggiunto una conciliazione tra le parti, attribuendo delle responsabilità al 6 e al dott. , non stabilendo però la Controparte_6 Pt_1 percentuale di responsabilità;
- lo stato dei luoghi dal 2017 ad oggi se possibile era anche peggiorato;
-l'immobile di Passo Almeria 4 era ormai totalmente interessato da infiltrazioni provenienti dai piani superiori in parte dell'immobile del Dr ed Parte_1 in gran parte per responsabilità del per non Controparte_6 aver effettuato la manutenzione e/o le riparazioni del caso;
-aveva diritto ad intervenire allo scopo di dimostrare i propri danni ed il nesso eziologico tra la a dir poco trascuratezza delle parti condominiali, il mancato rifacimento del terrazzo proprietà e lo stato dell'immobile di Passo Pt_1
Almeria 4 di proprietà della conchiudente;
-dai sopralluoghi effettuati era anche evidente una quota di responsabilità anche a carico della signora la quale era proprietaria CP_2 dell'immobile di 6 int. 3 di cui faceva parte un giardinetto con CP_6 una soletta di appoggio che avrebbe dovuto essere modificata o sostituita perché allo stato contribuiva alle problematiche delle infiltrazioni all'immobile dell'esponente;
- era di tutta evidenza che durante il ripristino dell'abitazione di CP_6
4, nessun componente della famiglia avrebbe potuto soggiornarvi, con connessi danni economici. Concludeva al fine di sentire condannare i convenuti e l'attore a risarcirle i danni subiti ed a eliminare le cause delle infiltrazioni.
Il Condominio nella prima memoria ex art 183 cpc eccepiva l'inammissibilità dell'intervento della Xu in quanto non vantava un diritto compatibile con quello originariamente affermato in giudizio e connesso per l'identità del fatto costitutivo sul quale si fondava la domanda originaria del . Pt_1
L'eccezione è priva di pregio. Ai fini della ammissibilità dell'intervento del terzo come autonomo e non adesivo è sufficiente che la domanda dell'interveniente presenti una connessione o un collegamento con quella di altre parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, tale da giustificare il simultaneo processo.( cass.6703/2011)
Nella fattispecie in esame le domande della XU sono pacificamente collegate con quelle del in ordine allo stesso oggetto sostanziale: tale collegamento si Pt_1 evince dal semplice tenore letterale degli atti introduttivi.
L'eccezione di carenza di titolarità attiva sollevata dalla appare tardiva CP_2 in quanto esplicitata solo nelle note d'udienza datate 10/6/2022.Del resto l'asserzione della stessa, contenuta nella comparsa di costituzione, in merito al fatto che le parti non hanno allegato ai rispettivi atti introduttivi “alcuna documentazione a dimostrazione delle affermazioni effettuate e delle circostanze esposte, integralmente contestate ad ogni effetto” risulta estremamente generica ed ambigua e come tale irrilevante.
7 Il giudice ha ammesso CTU sul seguente quesito:” il CTU, letti gli atti, esaminati i documenti prodotti ed ispezionati i luoghi, descriva con l'ausilio fotografico e planimetrico lo stato degli immobili per cui è causa (distinguendo quelli di proprietà da quello di ). Parte_1 CP_3
Accerti:
-la sussistenza dei danni lamentati dal e dalla XU;
Pt_1
-in caso di risposta affermativa, le cause e/o concause degli stessi indicando, eventualmente, le relative percentuali ed i rimedi atti ad eliminarle;
Indichi:
-i costi per un ripristino degli immobili a regola d'arte, previa valutazione comunque della effettiva e complessiva vetustà degli stessi, e precisando le lavorazioni necessarie a tal fine.” Il quesito è stato così integrato: “... indichi i costi per un ripristino degli immobili a regola d'arte, per quanto concerne le parti e le porzioni dei danni relativi e connessi all'eventuale nesso causale, previa valutazione comunque della effettiva e complessiva vetustà degli stessi immobili e precisando le lavorazioni necessarie a tal fine ..”.
Il giudice nell'ottobre 2023, anche al fine di trovare la migliore soluzione possibile, ha disposto integrazione del quesito nei seguenti termini:” Dica il CTU, esaminati nuovamente i luoghi e consultati gli elaborati con la collaborazione di un geologo di sua fiducia, se sia possibile risalire delle acque di percolazione, alle loro possibili variazioni nel tempo e la loro incidenza sui problemi lamentati dall'attore e dalla intervenuta. Suggerisca eventuali soluzioni che possano contribuire ad eliminare la parte di danni lamentati dovuti alla circolazione di acque a contatto con il substrato roccioso”
Le domande dell'attore e dell'intervenuta sono da accogliere nei limiti e per le ragioni che seguono. E' opportuno premettere che la norma cui fare riferimento nella fattispecie in esame è l'art. 2051 c.c. che recita “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
L'art 2051 c.c. si applica non solo alle persone ma anche al Condominio.
Il è infatti il custode dei beni e degli impianti comuni e, per tale CP_1 ragione, è responsabile dei danni che da essi derivino. La responsabilità sarà esclusa solo se il danno è imputabile al caso fortuito, inteso come fatto esterno idoneo ad interrompere il rapporto di causalità tra la cosa in custodia e il danno venutosi a creare;
il caso fortuito, per essere tale, deve poi avere carattere di imprevedibilità e di incontrollabilità.
In materia di responsabilità civile per i danni cagionati da cosa in custodia la fattispecie prevista dall'art.2051 c.c. configura quindi un'ipotesi di 8 responsabilità oggettiva. Per l'applicabilità di questo di tipo di responsabilità in capo al è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia CP_1 tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.
Con l'entrata in vigore della legge di riforma del condominio n. 220/2012, anche la facciata è stata inserita nell'elenco delle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del Codice civile. Prima di questa data, numerose sentenze di Tribunali e Cassazione avevano comunque chiarito la natura “condominiale” della facciata, definita l'involucro esterno dello stabile che, pur non avendo funzione portante, rappresenta un elemento essenziale ai fini dell'esistenza dell'edificio.
È infatti proprio il che ha l'obbligo di custodire le parti e gli impianti CP_6 comuni dell'edificio e quello di garantirne la manutenzione.
Di conseguenza, nel caso in cui le infiltrazioni provengano da qualsiasi bene comune, responsabile per i danni che ne derivano è il , il quale CP_6 dovrà farsi carico dei lavori di ripristino e del risarcimento dei danni subiti da mobili, arredi e suppellettili.
Del resto la sentenza del 20 agosto 2003, n. 12211, la Cassazione ha stabilito che: il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, essendo obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, risponde in base all'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili ai vizi edificatori dello stabile comportanti la concorrente responsabilità del costruttore-venditore (ex art. 1669 c.c.), non potendosi equiparare i difetti originari dell'immobile al caso fortuito, che costituisce l'unica causa di esonero del custode dalla responsabilità dell'art. 2051 . La più recente sentenza della Cassazione del 17 febbraio 2014, n. 3604, sempre in materia di risarcimento dei danni, condannava il a procedere a nuova idonea coibentazione delle CP_6 mura per eliminare il fenomeno della condensa. Anche qui non vi è chi non veda la responsabilità del condominio che succede al costruttore anche se la causa è ad esso imputabile.
Ed infine si richiama la sentenza della Suprema Corte n. 14650/2013, la quale ha sancito il diritto al risarcimento allorquando si tratti di condensazione dovuta anche a ponti termici generati dalla composizione non omogenea della parte esterna in cemento e laterizio.
9 Di conseguenza di difetti di costruzione non integrano il caso fortuito.
Il caso fortuito, quale fatto idoneo ad escludere la responsabilità del custode, deve comunque avere efficacia causale determinante rispetto alla produzione dell'evento e non evitabile, tenuto conto delle modalità che in concreto caratterizzano l'attività del custode.
L'odierno giudicante condivide e richiama la CTU le cui risultanze appaiono esaustive ed adeguatamente argomentate.
Relativamente ai danni lamentati dal e dalla intervenuta questi Pt_1 risultano sussistere.
Sul punto il CTU ha infatti dichiarato esplicitamente: “Si confermano qualitativamente i danni rilevati dai vari Consulenti di Parte, oltre che in sede di Accertamento Tecnico Preventivo dal CTU Dott. Ing. nel Persona_1
2018”
Durante il sopralluogo del 2023 il CTU ha accertato:
“a) l'appartamento all'interno 1 (primo piano) accedendo alla camera d'angolo di nordovest e, da questa, al lastrico solare di copertura del magazzino al civico 4 A, ove si è notato:
i) nella camera d'angolo di nord-est:
- dissesto del pavimento in piastrelloni rettificati di marmo giallo di Siena, per distacco dal massetto di fondo, solcato da ampia fessurazione che attraversa diagonalmente l'intera stanza e con piastrelloni rotti (v. foto 2);
- vaste e profonde tracce d'umidità nella parete d'angolo di nord-ovest, al contatto con il contrafforte del muro di controripa che chiude l'intercapedine e su cui poggia il tratto terminale del giardino terrazzato della IG.ra CP_2
(omissis)
Successivamente, ma contestualmente al suddetto sopralluogo, si è visitato l'appartamento della IG.ra , notando, sostanzialmente, sia nel locale CP_3
d'ingresso, sia nelle stanze attigue (sala e camera da letto) vaste concrezioni di muffa che, dal livello pavimento, si estendono lungo i muri, sino al soffitto. (omissis) Ci si è quindi recati all'interno del magazzino del Dott. al civico 4 A Pt_1
(magazzino confinante con appartamento della e coperto dal CP_8 CP_3 terrazzo dell'appartamento del Dott. ) notando anche in tale locale Pt_1
10 ampie macchie di umidità (concrezioni di muffa) contro i muri e sul soffitto, quest'ultimo costituito da voltine in cotto su putrelle, ortogonali alla facciata. Tramite un'apertura esistente sul lato nord, opposto alla facciata, si è potuta notare la presenza di un contromuro di separazione dal muro di sostegno del giardino terrazzato della IG.ra con interposta intercapedine lungo il cui CP_2 fondo era visibile lo scorrimento di acqua, proveniente con stillicidio dal muro di sostegno del terreno terrazzato della IG.ra a circa metà altezza di CP_2 questo. (omissis) È seguita la visita al magazzino semiinterrato del civico 1R, anch'esso del Dott.
, notandovi infiltrazioni di acqua dalla parete lato nord, contro terra, che Pt_1 si disperdevano sul pavimento, in terra battuta”. Tali accertamenti sono supportati da idonea documentazione fotografica.
Inoltre il Giudice durante l'ispezione dei luoghi effettuata in data 26/11/2022 aveva rilevato ”acqua che scende dal muro perimetrale del magazzino attoreo 1 rosso e umidità nel magazzino 4a.Nell'appartamento della il Giudice Pt_3 rileva stillicidio nell'ingresso e grave umidità nella stanza da pranzo nonché due finestre appaiono “gonfiate” presumibilmente per l'umidità e/o infiltrazioni. Nell'appartamento dell'attore civ.3 int.1 il Giudice nella stanza adiacente al terrazzo( ha rilevato) umidità sui muri nonché parziale distacco del pavimento e la finestra “gonfiata”.Il Giudice ha visto la grondaia soprastante il terrazzo evidentemente “spanciata” verso l'esterno”.
Per quanto concerne le cause e/o concause dei danni suddetti si osserva quanto segue. Il CTU nella perizia datata 5/6/2023 ha evidenziato che:
“Sulla base di quanto sopra, riguardo al rapporto di causa tra quanto osservato e i danni rilevati il sottoscritto ritiene si debba distinguere tra causa accidentale e causa “naturale”, o, per meglio distinguere e definire, tra causa prodotta da fattore umano e causa insita nella natura dei luoghi, nella costruzione e costituzione stessa dell'edificio. E' indubbio, infatti, che è l'acqua la causa fondamentale dei danni evidenziati, ma:
• una cosa è l'acqua di falda o comunque di percolazione profonda, che, permeando le strutture murarie, per assorbimento le risale generando le muffe viste nell'appartamento al civico 4, della IG.ra ; in tal caso occorre tener CP_3 presenti precisi fattori, quali:
- la collocazione dell'edificio stesso sul fondo del versante, in un punto di naturale raccolta delle acque di percolazione sia profonda che superficiale del versante stesso: mentre le acque superficiali devono essere governate dalle proprietà da queste attraversate, le acque profonde sono di competenza degli Uffici di Difesa del Suolo della Regione (D. Lgs.152/2006) anche attraverso
11 l'ARPAL; o l'epoca di costruzione (fine '800), che ne ha consentito la realizzazione su un colatore naturale, oggi non permessa;
- la carente concezione strutturale dell'edificio nei confronti dei ponti termici e del governo delle acque, con particolare riferimento sia al contatto tra muro di controripa e muratura esterna dell'edificio mediante il noto contrafforte,
sia alla quota di fondo dell'intercapedine, superiore a quella di calpestìo del civico 1R, sia al mancato isolamento dalle acque in risalita lungo le murature
(vedere gli schemi grafici riportati a pag.14 e15);
• altra cosa è l'acqua di pioggia, che precipitando dal tetto dell'edificio colpisce facciate e superfici piane (peraltro non impermeabilizzate) permeando le murature ed imbibendole, per cui subentrano fattori di altro tipo, generati dall'uomo, quali:
- la scarsa manutenzione delle parti di edificio destinate alla regimazione, al governo delle acque e alla difesa da queste, con particolare riferimento ai canali di gronda;
- la consistenza e mancata manutenzione degli intonaci e bugnati di facciata, con decadimento delle facoltà di protezione delle sottostanti murature;
o l'inesistente attenzione alla difesa dalle acque con riferimento alle mancanti impermeabilizzazioni e scoli nei terrazzi delle rispettive proprietà. Più in particolare, si evidenziano le seguenti considerazioni: a) l'acqua che causa la maggior parte dei danni rilevati è quella che, filtrando attraverso il muro di controripa e la relativa fondazione, percola lungo la base della intercapedine, permea il muro perimetrale dell'edificio, percola all'interno del magazzino al civico 1R e risale per assorbimento all'interno del muro producendo le muffe sui muri dell'appartamento al civ. 4, della IG.ra : CP_3 questa acqua deve essere drenata con un sistema meglio descritto più avanti;
b) l'acqua che, cadendo dal canale di gronda dell'edificio nel tratto di “corda- molla”, incidendo sulla parete ovest bugnata dell'edificio e sulla soletta del magazzino al civico 4 A, in effetti, può aver prodotto i danni lamentati dal Dott.
, ma soltanto quelli relativi alla parete ovest, che affaccia sul terrazzo di Pt_1 copertura del magazzino al 4 A;
terrazzo che, comunque, non è dotato di impermeabilizzazione, per cui l'acqua di pioggia, filtrando attraverso la struttura, viene assorbita dalle murature contigue producendone il rigonfiamento dei componenti idrofili (malte e intonaci) permeando anche nel locale d'ingresso della sig.ra CP_3 imbibendone le murature sue proprie e quelle confinanti della sala da pranzo;
c) le permeazioni prodottesi nelle murature dal contrafforte e il ponte termico generato dal contatto dell'edificio con il contrafforte di contrasto del muro di controripa, già descritto sopra e visibile nelle foto 5, 6, 7 oltre che sullo sfondo della foto 13, ha generato i danni al pavimento e allo spigolo tra parete nord e parete ovest della sala che affaccia sul terrazzo di copertura del civico 4 A.
2.3.2.2 Relative percentuali d'incidenza La stima dell'incidenza delle permeazioni rispetto alle piogge dirette viene effettuata in rapporto all'incidenza annua delle giornate di pioggia degli ultimi 12 30 anni: 130/365 = circa 35%, (fonte ARPAL) essendosi constatato continuo il deflusso dell'acqua di provenienza profonda. Per cui, si possono distinguere le seguenti incidenze:
• Per l'appartamento al civico 4 della IG.ra : CP_3
-Cause del danno sul locale d'ingresso e sulla parete della sala da pranzo confinante con questo:
-acqua di pioggia proveniente dal terrazzo del Dott. : incidenza 35%; Pt_1
- ponte termico o acque profonde provenienti dal contrafforte o per risalita dall'intercapedine attraverso il muro perimetrale dell'edificio stesso (per difetto di costruzione): incidenza 65%.
- Cause del danno sul resto della sala:
- ponte termico o acque profonde provenienti dal contrafforte o per risalita dall'intercapedine attraverso il muro perimetrale dell'edificio stesso (per difetto di costruzione): incidenza 100%.
• Per l'appartamento al civico 3/1 del Dott. : Pt_1
o Cause del danno sulle pareti e sul pavimento della sala da pranzo:
- acqua di pioggia proveniente dalla gronda condominiale: incidenza 35%;
- ponte termico dal contrafforte o acque profonde provenienti per risalita dall'intercapedine attraverso il muro perimetrale dell'edificio stesso (per difetto di costruzione): incidenza 65%.
• Per il magazzino al civico 1R del Dott. : Pt_1
- Cause delle problematiche sulla parete lato nord: permeazione delle acque profonde provenienti dall'intercapedine attraverso il muro perimetrale dell'edificio stesso (per difetto di costruzione): incidenza 100%”. Nella perizia datata 5/6/2023 il CTU quanto ai danni ed alle relative cause conclude: Alla luce di quanto riscontrato e sopra espresso, il sottoscritto Consulente Tecnico d'Ufficio riepiloga in breve sintesi la risposta in merito al quesito postogli:
-la sussistenza dei danni lamentati dal e dalla Pt_1
I danni lamentati, effettivamente, sussistono;
-in caso di risposta affermativa, le cause e/o concause degli stessi indicando, eventualmente, le relative percentuali ed i rimedi atti ad eliminarle: Le cause sono riconducibili alla presenza di acqua sia di percolazione profonda e di risalita lungo le murature dell'edificio, sia di pioggia diretta su strutture non protette, sia per formazione di ponti termici e d'incidenza statica;
quindi, sono ascrivibili in gran parte allo stato naturale del sito d'impianto della costruzione e in pur minima parte (ma in estremo subordine) alla mancata manutenzione dell'edificio; la causa primaria è riconducibile nella posizione stessa dell'edifico e nella “scorretta” presenza di un collegamento murario (contrafforte) tra il muro di sostegno del versante e lo spigolo di nord-ovest dell'edificio e alle mutate condizioni igrometriche dei luoghi, almeno dal momento di rilevazione dei primi danni alle parti di edificio a diretto contatto col contrafforte in argomento. 13 Le percentuali d'incidenza sono da ascrivere alla presenza di acque (di pioggia e profonde). Si è cercato di distinguere tra quelle di pioggia e quelle profonde, ma, di fatto, la cosa è irrilevante: nonostante le osservazioni pervenute dai CTP, il sottoscritto conferma che la causa primaria dei danni denunciati è da ascriversi a problematiche d'ordine strutturale/geotecnico e d'impianto ambientale/idrogeologico dell'edificio stesso”. Quindi la causa principale è, nella sostanza, da identificarsi nei difetti costruttivi dell'edificio che, per le ragioni suddette, non sono caso fortuito. D' altra parte Il CTU in data 9/9/2023 deposita una memoria a chiarimenti dove ribadisce in particolare in merito alle cause che sono” connesse con la costruzione e ubicazione stessa dell'edificio, al suo improvvido contatto con la pendice di monte, particolarmente scoscesa e sostenuta da muro collegato sconsideratamente con l'edificio stesso tramite un contrafforte disposto proprio in corrispondenza dello spigolo dell'edificio da cui emergono i danni dichiarati. L'edificio, poi, è disposto all'interno di un “catino” naturale destinato (“naturalmente”) a raccogliere le acque superficiali e sotterranee di tutto il versante, tanto che, appena al di sotto delle sue fondazioni, vi scorre un rio.
Date queste premesse, risulta pressoché ovvio che gli immobili soprattutto del piano terreno e della parte dell'immobile all'interno 1, più vicina al contatto con la pendice tramite il suddetto contrafforte e, per il civico 4, con il suolo, subiscano le conseguenze di tale stato di fatto, sia in termini di conduttività termo-igrometrica (quindi con riflesso sui materiali esistenti: intonaci e tinteggiature, massetti, pavimenti), sia in termini strutturali, di durabilità e funzionalità delle strutture portanti dell'edificio stesso, alterandosi, a lungo andare, i componenti stessi…. gli immobili soprattutto del piano terreno e della parte dell'immobile all'interno 1, più vicina al contatto con la pendice tramite il suddetto contrafforte e, per il civico 4, con il suolo, subiscano le conseguenze di tale stato di fatto, sia in termini di conduttività termo-igrometrica (quindi con riflesso sui materiali esistenti: intonaci e tinteggiature, massetti, pavimenti), sia in termini strutturali, di durabilità e funzionalità delle strutture portanti dell'edificio stesso, alterandosi, a lungo andare, i componenti stessi delle murature: malte e calcestruzzi. Tale rapporto di causalità è stato da me definito “naturale” in quanto connesso con la geomorfologia dei luoghi su cui è insediato l'edificio, ma, forse, avrei dovuto meglio definire tale rapporto come “causa originaria” in quanto afferente alla posizione e costituzione dell'edificio stesso. Concausa di minor rilievo, anche se più facilmente individuabile, è data dallo stato manutentivo dell'intero edificio (gronda e intonaci di facciata, impermeabilizzazioni inesistenti o fatiscenti). Nell'ambito di tale concausa è stata da me definita come
“accidentale” quella connessa con eventi di pioggia…….” E ancora (omissis) È vero che non ho condotto indagini sulla impermeabilizzazione del terrazzo
, ritenendola fin da subito inesistente o inefficiente. Il CTP Geom. Pt_1
14 ha poi affermato esistere da almeno 20 anni, per cui, dati i segni CP_7 presenti ed evidenziati, ne ho ritenuto comunque opportuno il rifacimento. (omissis) la causa fondamentale dei danni è stata rilevata ed espressa al punto 2.3.2 della CTU e consiste nella presenza di acqua incidente sull'edificio e nella sua mancanza di difese, anzi nel presentare caratteristiche costruttive e qualità tali da favorire l'aggressione da parte delle acque:
- la posizione dell'edificio nel contesto geomorfologico locale,
- i particolari costruttivi stessi dell'edificio, quali:
la presenza di un contrafforte al muro di controripa, a diretto contatto con l'edificio stesso, la presenza di un'intercapedine con piano di scorrimento acque più alto del piano di pavimento dello scantinato, mancanza di impermeabilizzazione delle murature al contatto col piano di scorrimento acque. A tali difetti d'origine fanno da corollario la scarsa manutenzione dell'edificio (facciate fatiscenti), le costanti permeazioni d'acqua da monte, destinate naturalmente ad incrementarsi nel tempo in assenza di interventi esplorativi e manutentivi sia da monte sia in loco tesi rispettivamente ad evitare inquinamenti e a regimare le acque di filtrazione, evitando che attraversino le murature e risalgano per capillarità lungo queste, alterando sia la qualità dei materiali componenti sia la qualità di vita degli abitanti degli appartamenti interessati (omissis)” Pertanto Il Consulente d'ufficio evidenzia nuovamente che la causa principale è la posizione e la struttura dello stabile mentre una concausa è il carente stato manutentivo dello stesso. Tale causa principale appare così determinante da assorbire, nella sostanza, le presunte perdite dai collettori Parte_4
Si osserva altresì che comunque i danni lamentati dal sono stati Pt_1 denunciati al quantomeno dal 2015, come emerge dalla CP_1 documentazione prodotta, mentre le citate perdite sono state ipotizzate dal collaboratore del CTU nel 2024: ne consegue da un lato che le citate presunte perdite possono eventualmente essere ben successive oltrechè integrative alla causa principale ed iniziale e dall'altro che per molti anni il non si CP_1
è adeguatamente attivato per risolvere la problematica in esame. Inoltre simili ipotetiche perdite, vista la posizione dello stabile (catino naturale destinato a raccogliere le acque superficiali e sotterranee di tutto il versante), non sembrano neppure particolarmente “imprevedibili”. IL CTU ha ritenuto ,altresì, di dover sottolineare altresì che “Gli eventi di pioggia, la caduta d'acqua dalla grondaia ammalorata, le venute d'acqua da una pendice alquanto acclive interessata da infrastrutture, acquedotti e fognature, non costituiscono “caso fortuito” in quanto sono “eventi naturali o assimilati” tutti prevedibili e consequenziali ad una mancata manutenzione e rientranti in una “ragionevole prevedibilità” ovviamente a carico delle strutture e infrastrutture disposte nel contesto in oggetto”. 15 ( si veda nota CTU settembre 2024) Il CTU in merito alla posizione della ha chiarito che CP_2
“Non ho citato addebiti alla proprietà perché dalla suddetta non CP_2 derivano acque né di superficie (il periodo in cui si sono svolte le OO.PP. era di secca, eppure erano palesi scorrimenti di acque dal muro di sostegno del terrazzo della né di fognatura della che passa ben altrove. Le CP_2 CP_2 acque che trafilano dal muro, in effetti, vengono da monte della suddetta proprietà, e possono essere acque di falda, di scorrimento sopra allo strato roccioso ivi presente e visibile dal giardino stesso della con CP_2 intercettazione di qualche fognatura di monte, risultando anche inquinate. È stata fatta anche una ricerca in merito con l'ausilio dei Tecnici comunali, ma non ha dato esito sull'origine certa. Le acque di falda, come ben sa l'Avvocato Gianiorio, non sono di proprietà dei privati soprastanti e tutto il versante ne è interessato, come dimostrano le carte geologiche del sito. (omissis)Non ho citato addebiti alla proprietà in merito, in quanto la CP_2 parte della proprietà che incide rappresenta un'aliquota volumetrica minima, pressoché insignificante rispetto all'incidenza del contrafforte esistente ed è subordinata all'esistenza di questo. Eventualmente la IG.ra potrà CP_2 essere chiamata a ridurre tale parte della sua proprietà operandovi un taglio nel momento in cui verrà eliminato il contrafforte, ma tale presupposto è condizionato proprio da quanto espresso sia sopra che nella CTU a proposito dei lavori di sistemazione definitiva della pendice, di cui al punto 1”. Le suddette osservazioni del CTU sono condivisibili in quanto adeguatamente motivate. In merito alla responsabilità dei danni si condivide, quindi, la linea difensiva della la quale sostiene che CP_2
“Alla luce di tali considerazioni in tutte le tabelle riportate sia nella relazione principale sia in quelle integrative e/o di chiarimenti nessuna quota di competenza viene imputata dal CTU alla proprietà (cfr. pag. 36 CP_2 relazione 5.6.2023, pag. 9 relazione 9 settembre 2023 e pag. 12 relazione 27 febbraio 2024”). Infine il CTU deposita, considerata la complessità dell'indagine, una nota Riepilogativa nella quale dichiara che:
“a) la causa primaria dei danni occorsi ai civici 3/1 (di proprietà Dott.
) e 4 (di proprietà IG.ra ) è l'acqua, di cui: Pt_1 CP_3
• parte (quella di pioggia) cade da un tratto deformato per inflessione della grondaia condominiale (“corda molla”, per probabile rottura di un supporto intermedio) direttamente sul terrazzo del Dott. e sull'intonaco bugnato Pt_1 del muro condominiale in corrispondenza delle stanze dell'alloggio del Dott.
frontali al terrazzo stesso, Pt_1
• parte (quella di percolazione dalla pendice) proviene in quantità costante e direi crescente col passare del tempo, dal terreno retrostante al , CP_6 ne interessa l'intercapedine e, attraverso questa, permea i muri portanti dell'edificio con le evidenti conseguenze all'interno dei corrispondenti alloggi 16 (infiltrazioni, muffe, degrado, e quant'altro, già segnalato ed evidenziato nelle precedenti memorie). Il sottoscritto, poi, col supporto dei CTP e del Geologo Prof. data per Per_2 scontata la causa di parte dei danni prodotti dalla mancata (o comunque carente) impermeabilizzazione del solaio del terrazzo del civ. 3/1 oltre che dalla mancata manutenzione del canale di gronda del , vista la continua CP_6
e crescente entità delle portate defluenti lungo l'intercapedine, ha espresso la ragionevole ed alta probabilità che l'acqua di percolazione lungo la pendice provenga da collettori presenti a monte dell'edificio Parte_4
( omissis) avendo già individuato l'acqua come causa primaria e la permeabilità del muro dell'edificio nella parte contro terra, inefficiente a contenerla (“nesso causale” tra l'evento - percolazione d'acqua nel sottosuolo della pendice di monte - e i danni all'interno delle abitazioni degli Attori). Si è quindi ritenuto essere eventualmente compito del Condominio affrontare più opportunamente ed autorevolmente il problema confrontandosi con i suddetti
“soggetti Terzi” ( e . CP_9 Parte_4
In conclusione: come la mancata o insufficiente impermeabilizzazione del terrazzo del Dott. viene individuato dallo stesso Avv.to Casagrande Pt_1 come “nesso causale” nei confronti dei danni occorsi al civico 4, così la struttura muraria contro terra dell'edificio stesso con relativo contrafforte viene a costituire “nesso causale” nei confronti sia del civ. 4 che del civ. 3/1 e 1R per le parti già segnalate. b) Riguardo all'origine della data segnalata come d'origine dell'evento dannoso, il riferimento fatto nella relazione peritale non è costituito dalle affermazioni di Parte Attrice, ma da precisi documenti quali i Verbali delle assemblee Condominiali agli Atti: segnalazione all'amministratore in data 15/12/2015, Verbali di assemblea del 05/05/2016, del 24/05/2017, 19/12/2017, 22/03/2018, 10/04/2019, 19/09/2019, in cui veniva segnalato l'evento dannoso suddetto”.( si veda nota 9/9/2024)
Alla luce di quanto sopra si evince che la causa principale dei danni riscontrati è un rilevante e determinate difetto costruttivo dello stabile condominiale: errore nel progetto strutturale ed architettonico che non configura caso fortuito. Inoltre alla citata causa si deve aggiungere la scarsa manutenzione dell'edificio e del terrazzo del . Pt_1
Quindi il responsabile dei danni subiti dal è il , il Pt_1 CP_1 responsabile dei danni subiti dalla Xu è in parte il ed in parte il CP_1
nelle percentuali meglio indicate dal CTU. Pt_1
Il costo stimato, per i lavori previsti finalizzati alla sola riparazione dei danni, viene riepilogato dal CTU nel settembre 2024:
“a. Per danni al civico 1R (propr. Dott. ): € 13.300,00 per eliminare Pt_1
l'acqua di filtrazione e percolazione dai muri perimetrali, acqua proveniente da monte e che sottopassa l'impermeabilizzazione del fondo dell'intercapedine; 17 b. Per danni al civico 3/1 (propr. Dott. ): € 10.500,00 (rectius € Pt_1
15.900,00, come da stima rettificata riportata nella Relazione Peritale Supplementare datata 27/02/2024) per il rifacimento del pavimento, degli infissi contro intonaco rigonfiato e della tinteggiatura di n. due pareti della sala di spigolo contro il noto contrafforte (di proprietà condominiale, come l'intercapedine di monte ed il relativo muro di controripa, a meno di Atti che ne certifichino diverso status). c. Per danni al civico 4 (propr. IG.ra ): € 7.000,00, di cui: CP_3
i. € 2.100,00 per infiltrazioni attraverso il terrazzo del civ. 3/1 del Dott. ; Pt_1
ii. € 4.900,00 per infiltrazioni attraverso il muro esterno lato intercapedine”( si veda nota riepilogativa ctu del 9/9/2024). Relativamente ai rimedi volte ad eliminare le cause Nell'elaborato datato 5/6/2023 il CTU ha affermato che
“2.3.2.3 Rimedi atti ad eliminarle I rimedi individuabili consistono sostanzialmente nei due criteri fondamentali: a) governo delle acque, sia di pioggia che profonde, mediante i normali interventi del caso, quali i canali di gronda e di scolo nonché appositi dreni delle acque profonde;
b) protezione dalle acque, disponendo le impermeabilizzazioni e coibentazioni del caso;
c) ulteriori analisi sulla stabilità del versante nord sarebbero auspicabili per verificare che le portate di acque profonde non ne abbiano alterato le condizioni, ma le relative competenze superano quelle strettamente connesse con la presente perizia;
ne è comunque dovuta la relativa segnalazione.
………(omissis) CONCLUSIONI
I rimedi sono costituiti fondamentalmente da interventi di regimazione e governo delle acque, con drenaggi delle acque profonde, controllo periodico delle relative captazioni e impermeabilizzazione sia delle murature (compresa facciata dell'edificio) sia del lastrico solare del civico 4 A;
sarebbe comunque auspicabile il monitoraggio della pendice con piezometri ed inclinometri per uno studio più approfondito della situazione di equilibrio statico/geotecnico del versante afferente, disponendo anche celle di pressione al contatto contrafforte/muro e linee di mira ottiche a rifrazione con cui valutare possibili spostamenti micrometrici dell'angolo dell'edificio interessato, rispetto a punti fissi esterni e lontani. I rimedi indicati nella presente nota sono destinati alla semplice mitigazione degli effetti, sui quali verte il Procedimento in essere, e non all'eliminazione della causa primaria, sopra evidenziata. Il condominio dovrà comunque farsi carico di chiedere al Comune o all'ARPAL più accurate ed approfondite ricerche circa l'origine delle acque di scolo profondo che incidono sulle sue strutture murarie, se non altro, per danno temuto.
18 d. Per la riparazione dei danni ed evitarne il ripetersi ai civici 4 e 4A da parte del solaio del terrazzo del civ. 3/1 (propr. Dott. ): € 15.000,00, Pt_1 per il rifacimento dell'impermeabilizzazione, di cui il 9,5% circa copre il civ. 4 (IG.ra Liying), quindi con la ripartizione parametrica prevista dal Codice Civile tra la Proprietà del lastrico solare e quella soggiacente (quindi, da calcoli, se utili alla causa: i. per 1/3 del 9,5% di € 15.000,00 di competenza del civico 3/1, pari, quindi a € 475,00; ii. per 2/3 del 9,5% di € 15.000,00 di competenza del civico 4, pari, quindi, a € 950,00. iii. Di conseguenza, resterebbero di completa competenza del terrazzo del Dott. per il rifacimento dell'impermeabilizzazione € (15.000,00 Pt_1
– 950,00) = €14.050,00.) Quindi in merito ai rimedi il CTU nel settembre 2024 cosi sintetizza: il dovrà ricercare l'esistenza di ipotetiche perdite da condutture di CP_1 acquedotti e :” 1°) contro la trasmittanza dell'umidità: il taglio in verticale del contrafforte a partire dalla soletta del terrazzo della IG.ra con interposizione questi CP_2
e il muro dell'edificio condominiale di materiale coibentante rigido (“teflon” o similare); 2°) contro la permeazione dell'acqua all'interno del muro contro terra: impianto drenante retro muro o dentro al muro stesso attraverso la cantina del Dott. e serie di iniezioni di consolidamento/impermeabilizzazione Pt_1 all'interno del muro stesso, al di sopra della linea di emungimento dell'impianto drenante. ( nota ctu 9/9/2024).
Anche la pertanto, dovrà essere coinvolta nell'esecuzione dei CP_2 sopramenzionati interventi essendo proprietaria della suddetta soletta. La domanda attorea concernente il mancato guadagno non può essere accolta. La domanda attorea in primo luogo è formulata in termini alquanto ambigui e generici, peraltro risulta infondata. Sul punto si condivide l'orientamento della secondo cui "nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui (id est infiltrazioni di acqua derivante da parte comune dell'edificio condominiale, come nella specie) il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio nell'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione”.(Cass.21835/2020).
Parte attrice non ha assolto il citato onere probatorio
19 Infatti non solo non ha provato ma neppure ha dedotto l'intenzione di Pt_1 utilizzare direttamente od indirettamente l'immobile dal 2015 ad oggi.
D'altra parte dal quadro probatorio assunto non emerge né la volontà né l'impossibilità di usare e/o affittare l'immobile nel periodo per cui è causa, atteso anche che il danno riguarda solo una stanza.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza Quanto alle spese della CTU vengono ripartite tra il ed il CP_1 Pt_1 considerate le risultanze della stessa.
Nel rapporto processuale tra il e la cosi come tra la XU e la Pt_1 CP_2
le spese giudiziali vengono compensate stante la reciproca CP_2 soccombenza nonché la notevole complessità della fattispecie in esame
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, domanda respinta così decide:
-condanna il a pagare al OT la somma di euro 29.200,00 oltre CP_1 rivalutazione dal deposito della CTU ed interessi fino all'effettivo ristoro;
-condanna il Condominio ed il a pagare alla la somma di euro Pt_1
7000,00;
-rigetta le domande volte al risarcimento dei danni proposte nei confronti della
CP_2
-condanna il , il e la d eseguire gli interventi indicati CP_1 Pt_1 CP_2 dal CTU, nell'ambito della rispettiva competenza, nella perizia datata 5/6/2023 e successive integrazioni datate 9/9/2023,27/2/2024,9/9/2024;
-pone la CTU, come già liquidata, a carico 2/3 del Condominio e 1/3 del Pt_1
-condanna il Condominio a rifondere al le spese giudiziali che liquida Pt_1 in euro 8616,00 per onorari (comprensivi della mediazione) ed euro 1921,00( comprensive della CTP) per oneri ,oltra IVA e CPA;
-condanna Il condominio ed il a rifondere le spese giudiziali alla XU che Pt_1 liquida in euro 7616,00 per onorari oltre IVA, CPA e spese generali;
-compensa le spese giudiziali tra e;
CP_2 Pt_1
-compensa le spese giudiziali tra e CP_2
Genova,31/3/2025
IL GOP
Dott.ssa Francesca Ziccardi
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