Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/03/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2306/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2306/2015 R.G.A.C.,
TRA
, in persona del Direttore Generale p.t., Parte_1 rapp.ta e difesa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Mariangela Anna NOCERA, Dirigente Avvocato dell'Ufficio Legale dell' CP_1 con domiciliazione in alla Via Torraca, n. 2, nella sede legale dell' Pt_1 CP_1
ATTRICE
E
Controparte_2
CONVENUTO contumace
rapp.to e difeso, giusta procura in calce della comparsa di costituzione e CP_3 risposta, dall'Avv. Donatella ROMANIELLO e dall'Avv. Rosadele GIUGLIANO, con elezione di domicilio nello studio della seconda;
CONVENUTO avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L' (o , quale debitrice di Parte_1 CP_1 CP_2
in forza di decreto ingiuntivo n. 910/2014, emesso dal Tribunale di Potenza, per
[...] euro 13.624,70, oltre agli interessi ed alle spese, veniva assoggettata a due successivi pignoramenti presso terzi, da parte di creditore del . CP_3 CP_2
Si aprivano, così, le due procedure esecutive nn. 112/2015 e 113/2015.
1
L'Azienda rendeva la dichiarazione del terzo nella procedura n. 112/2015, ed il Giudice emetteva ordinanza di assegnazione della somma di euro 2.410,19, a totale soddisfazione del creditore.
Nella procedura n. 113/2015, l' emetteva, per errore, la medesima Pt_1 dichiarazione, ed il G.E. assegnava la somma ulteriore di euro 8.048,00.
In realtà, l' aveva già pagato al la somma di euro 10.624,70, CP_1 CP_2 accantonando quella di euro 3.000,00, oggetto della prima ordinanza di assegnazione.
Non rimaneva, pertanto, alcunché che potesse essere assegnato al nella CP_3 procedura n. 113/2015.
L' chiedeva revocarsi l'ordinanza di assegnazione, emessa nella procedura n. CP_1
113/2015.
2. rimaneva contumace. Controparte_2
3. resisteva. CP_3
L'opposizione era tardiva, ed anche infondata, giacché l' aveva erogato al CP_1
la somma dopo che era stato notificato l'atto di pignoramento presso terzi. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione non è intempestiva: l'ordinanza impugnata veniva notificata il 7 Luglio
2015 all' e questa consegnava l'atto di citazione, all'ufficiale giudiziario, il 24 CP_1 successivo.
Il osserva che la notificazione era rivolta a lui personalmente, e non al CP_3 procuratore costituito e domiciliatario: ma ciò può implicare nullità, non inesistenza della notificazione (Cass. civ., Sez. VI – Lav., ord. 7.2.2019, n. 3666): e, dunque, da un canto, senza effetti di tardività in virtù del principio della scissione degli effetti per il notificante ed il destinatario (che costituisce ormai jus receptum, e, ciononostante, sembra essere obliterato da tale parte), e, d'altro canto, sanata per l'avvenuto raggiungimento dello scopo.
2. L'opposizione è, comunque, inammissibile, perché l'errore (ove tale: e cfr. il successivo paragrafo di questa motivazione) poteva essere immediatamente riconosciuto dall' (non CP_1 emergeva, insomma, successivamente), sicché essa avrebbe dovuto revocare or rettificare la dichiarazione prima dell'emanazione dell'ordinanza di assegnazione, e solo a tale condizione essa poteva, poi, impugnare l'ordinanza medesima (cfr. le due massime di Cass. civ., Sez. III;
sent. 26.2.2019, n. 5489: «In tema di espropriazione presso terzi, la dichiarazione di cui all'art. 547
c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n.
228 del 2012) può essere revocata o rettificata dal terzo pignorato soltanto ove sia inficiata da errore
allo stesso non imputabile o comunque scusabile ed a condizione che la dichiarazione revocatoria o
correttiva intervenga entro l'udienza fissata, anche a seguito di rinvio, per la dichiarazione del terzo e finalizzata all'emissione dell'ordinanza di assegnazione ed all'esito della quale il giudice dell'esecuzione
abbia provveduto o si sia riservato di provvedere.» e «In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato che si avveda dell'erroneità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. può farla valere mediante l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., a condizione che
abbia tempestivamente emendato, mediante revoca o rettifica, la dichiarazione ritenuta affetta da errore
e il giudice dell'esecuzione abbia, ciò non di meno, disposto l'assegnazione.»; conforme, Cass. civ.,
2 N. 2306/2015 R.G.A.C.
Sez. VI - 3, ord. 31.8.2020, n. 18109; Cass. civ., Sez. III, sent. 5.5.2017, n. 10912: «In tema di espropriazione presso terzi, nell'ipotesi di dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., resa per errore incolpevole, il terzo pignorato può revocare la dichiarazione medesima sino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione, mentre, se l'errore emerga successivamente, ha l'onere di proporre opposizione ex art.
617 c.p.c. avverso tale provvedimento. In mancanza di opposizione, l'ordinanza di assegnazione è irretrattabile e, nell'esecuzione forzata iniziata sulla base di essa, il terzo pignorato, assunta la qualità di debitore esecutato, può proporre solo contestazioni fondate su fatti sopravvenuti.»).
La censura può essere sollevata d'ufficio, trattandosi di un requisito di proponibilità od ammissibilità dell'opposizione: né occorreva sottoporla alle parti, ai sensi dell'art. 101, co. 2,
c.p.c., perché questione di mero diritto, giacché fondata su fatti e circostanze già trattati espressamente dalle parti, e pacifici (Cass. civ., Sez. III, sent. 9.1.2024, n. 822: «L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2,
c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso
rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese.»).
3. In ogni caso, l'opposizione sarebbe infondata nel merito, avendo violato l' i CP_1 doveri incombenti sul terzo pignorato, ai sensi dell'art. 546 c.p.c.
Il TELESCA ben illustra la vicenda come segue:
- l'atto di pignoramento presso terzi introduttivo del procedimento di esecuzione mobiliare presso
terzi n RG 113|15 Tribunale di Potenza (promossa dal sul decreto ingiuntivo n. 42/13 del CP_3
Tribunale di Potenza e precetto del 14.11.2014, in danno della di ) era Pt_2 Controparte_4 Co l'atto di pignoramento Cron UNEP di n.102 del 16.1.2015 ed era stato notificato alla , terzo Pt_1 pignorato, in data 21 gennaio 2015 presso la sede legale della Controparte_5
a mani della sig.ra , impiegata dell'ufficio protocollo addetta alla ricezione atti. Parte_3
- alla data della notifica del pignoramento in questione (21.1.2015) la ASP n.2 di terza Pt_1 pignorata era certamente debitrice nei confronti della di della somma di Pt_2 Controparte_4
Euro 13.624,70, come risulta dalla stessa dichiarazione dell'attrice
- diversamente da quanto affermato dall'attrice, la di terza Parte_1 Pt_1 pignorata, rese due distinte dichiarazioni di quantità l'una per il pignoramento di cui al procedimento esecutivo RGn. 112/2015 e l'altra per il RGn.113/2015 promossi da contro la CP_3 [...]
innanzi al Tribunale di Potenza infatti: Controparte_6
(a) per il procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi n. RG112/15 riferito all'atto di pignoramento presso terzi Cron UNEP di n.46 del 12.01.2015 la ASP n.2 di , rese la Pt_1 Pt_1 dichiarazione di quantità ex art. 567 comunicata al creditore procedente con raccomandata postale del
03.02.2015 n. 14166731822-7, mentre invece (b) per il procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi
RGn.113/2015 di cui all'atto di pignoramento Cron UNEP di n.102 del 16.1.2015, rese la Pt_1 dichiarazione trasmessa al creditore procedente, presso il domicilio eletto nello studio del difensore del creditore procedente, a mezzo della lettera raccomandata A.R. del 27 aprile 2015 n. 14166740541-5 .
- le somme dichiarate dovute alla in entrambe le dichiarazioni di Controparte_6 quantità rese dal terzo pignorato Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP sarebbero state sufficienti a
soddisfare entrambi i crediti azionati in executivus dal , sia quello relativo al procedimento CP_3 esecutivo RG 112/2015 che quello di cui al procedimento RG 113/2015, se illegittimamente una volta
3 N. 2306/2015 R.G.A.C.
ricevute le notifica degli atti di pignoramento avesse accantonato le somme pignorate in attesa dei provvedimenti del Giudice, piuttosto che di disporne in parte a favore dell'esecutata
[...]
; Controparte_6
- la -che era terzo pignorato in entrambi i procedimenti esecutivi anzidetti RG CP_5
112/2015 e 113/2015 avendo ricevuto la notifica degli atti di pignoramento riferiti a ciascuno avrebbe dovuto considerare entrambi e, per l'effetto, vincolare le somme con riferimento a ciascuno di esso, e non avrebbe dovuto disporre senza ordine del Giudice delle somme pignorate;
- allorchè, in data 21 gennaio 2015, venne notificato alla Azienda Sanitaria Locale di Potenza -
ASP l'atto di pignoramento presso terzi (Cron UNEP di n.102 del 16.1.2015) FINO ALLA Pt_1
CONCORRENZA DI EURO 11.500,00 in danno della ditta su Controparte_6 istanza del , il detto terzo pignorato avrebbe dovuto accantonare le somme detenute a CP_3 quella data a favore della procedura esecutiva e non disporne senza ordine del Giudice;
- l'avere, invece, disposto il versamento della somma di Euro 10.624,70 a favore della ditta
con la Determinazione dirigenziale numero 315|15 del 27.1.2015 Controparte_6 menzionata dall'attrice , non poteva valere -diversamente da quanto dedotto dall'attrice- CP_5
a liberarla dall'Obbligo di dover versare al la somma, di cui in quanto terzo pignorato CP_3 era custode, a quello assegnato dal G.E. a soddisfazione del credito azionato nella procedura RG
113|2015;
- l'aver deliberato di procedere a versare alla la somma di Euro10.624,70 Controparte_7
NONOSTANTE IL PIGNORAMENTO notificatole nella qualità di terzo pignorato in data 21.1.2015, rese comunque l'attuale attrice autonomamente anche responsabile in proprio a soddisfare il CP_3 rispetto al credito azionato in executivus nel procedimento Rg 113/2015.
Tale minuziosa ricostruzione delle circostanze non è stata in alcun modo contestata, dall' attraverso delle proprie specifiche controdeduzioni. CP_1
A questa stregua, non è possibile ritenere che l' possa invocare un proprio errore CP_1 scusabile: non potendo essere il pagamento, da essa compiuto in favore del , CP_2 opposto al creditore pignorante (cfr., sia pur non recente, ma senza che sia mutata la disciplina della materia, Cass. civ., Sez. Lav., sent. 29.5.2007, sent. n. 12602).
4. Le spese di lite seguono, nel rapporto tra l' ed il , la soccombenza e CP_1 CP_3 sono liquidate nel dispositivo: nel rapporto delle altre due parti col , rimasto CP_2 contumace e privo di responsabilità nella causazione del giudizio, è possibile emettere una pronunzia di irripetibilità.
5. Il chiede, altresì, la condanna della parte opponente ex art. 96, co.
3. c.p.c., CP_3
e, effettivamente, l'inesistenza di una tempestiva attività di rettifica della dichiarazione del terzo, pur in presenza di errore immediatamente riconoscibile, e l'avvenuta violazione dell'art. 546 c.p.c., implicano una difesa temeraria: è possibile, allora, emettere la chiesta pronunzia.
La determinazione dell'importo dovuto potrà consistere in una quota della somma liquidata a titolo di compensi: e, in particolare, considerate la gravità della condotta, l'entità economica della controversia e la durata della medesima, ma, altresì, l'assenza di una sospensione dell'efficacia dell'ordinanza impugnata (sicché il pregiudizio all'esazione della
4 N. 2306/2015 R.G.A.C.
somma, da parte del terzo creditore, era assente), è possibile fissare l'oggetto della condanna in un terzo di quei compensi.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2306/2015 R.G.A.C., promossa dalla
, in persona del Direttore Generale p.t., Parte_1 contro e ogni diversa domanda, eccezione, Controparte_2 CP_3 richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara inammissibile l'opposizione;
2. condanna l' a rifondere a le spese Parte_1 CP_3 di lite, liquidate in euro 4.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
3. dichiara irripetibili le spese di lite, nel rapporto tra le parti costituite e CP_2
[...]
4. condanna l' a pagare a ai sensi Parte_1 CP_3 dell'art. 96, co. 3, c.p.c., la somma di euro 1.400,00.
Potenza, 14 Marzo 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
5