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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 30/07/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1805/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale instaurato da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Franzini del Foro di Trento C.F._1 ricorrente contro
, nato a [...] il [...], C.F. CP
, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Luciani, del Foro di Belluno C.F._2 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
chiede il pronunciamento della separazione dal coniuge alle seguenti CP condizioni:
1 1) Il figlio venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale, sita in Levico Terme
(TN) Via delle Valli 19 fraz. Santa Giuliana. Tale assegnazione durerà fino alla indipendenza economica del figlio , Per_1
2) Il sig. si obbliga a versare mensilmente alla madre la somma di Euro 300,00 a CP titolo di mantenimento del figlio (somma rivalutabile annualmente), oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie, da intendersi come tali: senza previa concertazione: libri scolastici, materiale scolastico di inizio anno, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso le strutture pubbliche che private, spese ortodontistiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
previa concertazione: scolastiche (iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza di scuole formative, conservatorio, master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi
l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
Spese di natura ludica o parascolastica, corsi attività artistiche, di informativa, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuole private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
A fronte di formale richiesta scritta avanzata dalla madre (anche a mezzo sms, email, ecc..) il padre dovrà manifestare il proprio dissenso entro 10 gg. dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, l'assenso si intenderà prestato ed il padre dovrà condividere la spesa entro 10 gg. dal ricevimento delle pezze giustificative
2 3) Gli assegni e i vantaggi economici legati al nucleo, ivi compreso l'assegno Universale, spetteranno in via esclusiva alla madre
4) Data l'età del ragazzo e la lontananza dell'abitazione del padre, il sig. potrà CP liberamente accordarsi direttamente con il figlio in merito all'esercizio del diritto di visita, nel rispetto dei suoi desiderata ed impegni scolastici.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
PER IL RESISTENTE
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
2) affidare il figlio minorenne ad entrambi i genitori i quali, assieme, Persona_2 provvederanno alla sua istruzione ed educazione e prenderanno le decisioni più importanti per la sua vita, con collocazione prevalente del minore presso la madre, alla quale verrà assegnata la casa coniugale di Levico Terme (TN), via delle Valli, n. 19, frazione Santa
Giuliana, sino all'indipendenza economica del figlio. Per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno disgiuntamente la potestà sul figlio minore, nei periodi in cui lo stesso starà con uno oppure con l'altro;
3) nello spirito della Legge sull'affido condiviso il padre, anche alla luce della sua lontananza dal figlio, avrà facoltà di vedere il figlio quando vorrà, previo preavviso, Per_1 compatibilmente con il rispetto delle esigenze di salute ed ordinato regime di vita del minore.
Quest'ultimo, oramai diciasettenne, potrà sentire telefonicamente il padre quando vorrà, non essendo necessario stabilire date ed orari predeterminati;
4) prevedersi in capo al sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento CP ordinario del figlio , fino al momento della propria indipendenza economica, Persona_2 mediante il versamento alla madre della somma mensile di euro 250,00
(duecentocinquanta,00), entro il giorno venti del mese, in via diretta e continuativa sul c/c della sig.ra di cui il sig. è già in possesso delle coordinate. Tale somma, Parte_1 CP inoltre, sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
5) disporre che il padre contribuirà, altresì, nella misura del 50% del totale, al pagamento/rimborso delle spese straordinarie, da intendersi come:
a) previa concertazione: scolastiche (iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza di scuole formative, conservatorio, master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi
l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) viaggi di istruzione
3 organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Spese di natura ludica o parascolastica, corsi attività artistiche, di informativa, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuole private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. A fronte di formale richiesta scritta avanzata dalla madre (anche a mezzo sms, email, ecc..) il padre dovrà manifestare il proprio dissenso entro 10 gg. dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, l'assenso si intenderà prestato ed il padre dovrà condividere la spesa entro 10 gg. dal ricevimento delle pezze giustificative.
b) senza previa concertazione: libri scolastici, materiale scolastico di inizio anno, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso le strutture pubbliche che private, spese ortodontistiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo ed assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
6) darsi atto che l'Assegno Unico Universale verrà percepito dalla sig.ra Parte_1
, mentre usufruirà delle detrazioni e/o deduzioni fiscali, ai sensi della vigente
[...] normativa, il genitore che effettuerà, in concreto, il pagamento per conto del figlio minorenne;
7) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio del figlio minore. in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
Per i seguenti motivi in
4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/07/2024, la ricorrente Parte_1 conveniva, innanzi a questo Tribunale, il marito chiedendo pronunciarsi CP la separazione personale dei coniugi, alle condizioni sopra riportate.
A sostegno delle domande, la ricorrente, premesso che dalla relazione sentimentale delle parti era nato il figlio (in data 20/12/2007) e che le parti avevano contratto Persona_2 matrimonio nel Comune di Levico Terme in data 09/07/2017, esponeva che già da diversi mesi prima del ricorso il sig. aveva lasciato la casa coniugale (di proprietà dello stesso CP
, acquistato nel 2004 con mutuo bancario per il quale la ricorrente aveva prestato CP garanzia), per trasferirsi a Milano, dove svolge attività lavorativa di autotrasportatore con reddito annuo di circa 30.000,00 euro.
La ricorrente rappresentava che ella svolge, invece, attività lavorativa come Oss presso l con reddito di circa 25.000,00 euro annui. Attualmente, quindi, la ricorrente vive CP_2 presso l'abitazione familiare con il figlio . Per_1
Ciò premesso, la ricorrente esponeva di essere venuta a conoscenza che il sig. CP non abitava più presso l'immobile concessogli in uso dal datore di lavoro, bensì
[...] presso una nuova compagna, con la quale aveva instaurato una relazione extraconiugale.
Attualmente, il sig. non si reca in visita al figlio né quest'ultimo, ormai vicino alla CP maggiore età, esprime il desiderio di vederlo, pur vivendo abbastanza serenamente. Il sig.
partecipa regolarmente al suo mantenimento, versando mensilmente la somma di euro CP
250,00/270,00, oltre a pagare regolarmente i mutui sia bancari che provinciali per l'acquisto della casa coniugale, che è rimasta a disposizione in via esclusiva della moglie e del figlio. La ricorrente inoltre incassa in via esclusiva tutti i vantaggi al nucleo, ivi compreso l'assegno
. CP_3
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente concludeva come sopra.
Con memoria depositata in data 04/10/2024, si costituiva in giudizio CP che, non contestando nel merito quanto dedotto dalla ricorrente, aderiva alla domanda di separazione, evidenziando che le parti, prima del deposito del ricorso, erano in procinto di giungere ad un accordo per definire consensualmente i loro rapporti, ma che la veva ciononostante promosso il ricorso per la separazione giudiziale. Parte_1
Il resistente rassegnava, quindi, le conclusioni, come sopra richiamate.
Con la memoria ex art. 473bis.17 co.1 c.p.c., depositata in data 05/11/2024, la ricorrente dichiarava di aderire alle domande di cui ai punti 1), 2) e 3) del resistente ed evidenziava come
5 le posizioni delle parti, per il resto, differissero solo per il quantum dell'assegno di mantenimento, per il quale la ricorrente chiedeva 300,00 euro mensili ed il ricorrente ne proponeva, invece, 250,00.
Quindi, all'udienza per la comparizione delle parti, tenuta in data 26/11/2024, i coniugi confermavano le rispettive volontà di procedere con la separazione personale e, all'esito, il
G.I. adottava i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c.
In particolare, disponeva l'affido condiviso del figlio , collocato presso l'abitazione Per_1 familiare, assegnata alla madre ricorrente. Considerata l'età del ragazzo, al tempo prossimo a compiere 17 anni, il Giudice disponeva liberi incontri col padre, sulla base degli accordi direttamente presi tra il minore ed il padre. Quanto al mantenimento, il G.I. determinava la somma di euro 280,00 mensili, con rivalutazione Istat;
le spese straordinarie erano ripartite al
50% tra le parti, secondo Linee Guida CNF 2017. Infine, il Giudice disponeva che ogni provvidenza pubblica a sostegno della famiglia sarebbe spettata alla madre Parte_1
[...]
Fissava, quindi, l'udienza del 05/02/2025 per l'audizione del minore , il quale in Per_1 tale sede confermava la propria volontà di vivere presso l'abitazione familiare insieme alla madre. Quindi, le parti chiedevano un termine per il deposito di note conclusive congiunte, rappresentando la possibilità di giungere ad un accordo sulle questioni rimaste controverse.
Con note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
03/03/2025, le parti insistevano con le rispettive richieste in punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento (euro 300 mensili la ricorrente;
euro 250 mensili il resistente).
Per il resto, le rispettive domande dei coniugi erano sostanzialmente coincidenti.
Ritenuto che non potesse dirsi raggiunto un accordo tra le parti, pur residuando una distanza minima sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, il G.I. fissava l'udienza per la rimessione in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 473bis.28
c.p.c.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle precisazioni delle conclusioni, memorie conclusionali e repliche e, sulle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 02/05/2025, rimetteva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va certamente accolta, emergendo dalle risultanze processuali, nonché dal contegno processuale delle parti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 6 151 c.c., con cessazione della coabitazione e venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, i quali non convivono più assieme già da lungo tempo.
Passando alle domande relative all'affidamento, collocazione e mantenimento del figlio minore (nato il [...]), si osserva che le conclusioni delle parti sono Persona_2 sostanzialmente coincidenti, differenziandosi in punto di quantificazione dell'assegno per il mantenimento ordinario del figlio.
Ritiene, pertanto, il Collegio – in primo luogo – che vada anche in questa sede disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, come già disciplinato in via provvisoria, non emergendo alcun motivo tale da giustificare una deroga a tale ordinario regime, chiesto da entrambe le parti. Infatti, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337ter, co.2, c.c.), l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo invece essere disposto quando, sulla base di elementi concreti, risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale.
Deve essere, poi, confermata la collocazione prevalente del minore presso l'abitazione familiare sita in Levico Terme (TN), via delle Valli, n. 19, frazione Santa Giuliana, della quale anche si conferma l'assegnazione alla ricorrente. Ambo le parti chiedono definirsi la controversia in questi termini e così ha disposto il G.I. in via provvisoria. Inoltre, il minore
, ascoltato all'udienza del 05/02/2025, ha confermato la propria volontà di continuare a Per_1 vivere presso la predetta abitazione, senza che vi siano cambiamenti.
Quanto agli incontri padre-figlio, si osserva che il minore è ormai prossimo a compiere la maggiore età ed egli ha dichiarato di avere un buon rapporto con la madre, mentre con il padre i rapporti sono limitati a qualche messaggio, rare telefonate e saltuari incontri. Pertanto, in considerazione delle predette circostanze, la frequentazione con il padre avverrà secondo la volontà del minore, secondo le modalità ed i tempi che egli ed il padre vorranno liberamente stabilire.
Quanto al mantenimento del figlio, osserva il Collegio che il padre, su stessa rappresentazione della ricorrente, ha sempre assolto all'onere di mantenimento del figlio versando un assegno mensile oscillante tra i 200,00 € e i 250,00 €. Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., l'assegno è stato quantificato in euro 280,00 mensili, con rivalutazione Istat.
La somma così quantificata si pone in linea con le rispettive domande delle parti, che – nonostante la minima distanza economica – hanno entrambe insistito nell'accoglimento delle proprie iniziali richieste (euro 300,00 mensili la ricorrente;
euro 250,00 mensili il resistente).
Orbene, in considerazione di ciò e considerati i redditi dei due genitori (non mutati rispetto al quadro sottoposto al G.I.), considerato altresì che non sono previsti, all'esito del
7 procedimento, periodi di permanenza del figlio presso il padre, il Collegio ritiene di dover confermare quanto già stabilito dal G.I. con i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza del 26/11/2024. Pertanto, si conferma a carico di l'assegno di CP mantenimento per il figlio in € 280,00 al mese, da rivalutare annualmente secondo Per_1 indici Istat e da versare alla madre entro il giorno 05 di ogni mese. Parte_1
In conformità alle conclusioni delle parti, si conferma anche l'attuale ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie, disciplinate secondo le linee guida CNF 2017, qui integralmente richiamate e trascritte.
Gli assegni in favore del nucleo familiare saranno percepiti integralmente dalla madre, quale genitore che si occupa integralmente del mantenimento ordinario del figlio.
In ragione della sostanziale coincidenza delle domande e della parziale soccombenza reciproca in punto di quantificazione dell'assegno ordinario per il mantenimento del figlio, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
Locorotondo (BA) il 17/10/1977) e (nato a [...] il CP
30/12/1976), autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre
2000 n. 369;
3) affida il figlio (nato a [...] il [...]) in modo condiviso ad Persona_2 entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
4) assegna l'abitazione familiare sita in Levico Terme (TN), via delle Valli, n. 19, frazione
Santa Giuliana, alla ricorrente Parte_1
5) nulla dispone in merito alla frequentazione tra il padre ed il figlio CP
, che avverrà secondo la volontà e le libere modalità che gli stessi vorranno attuare;
Per_1
6) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP Parte_1
a titolo di mantenimento ordinario del figlio , entro il giorno 05 di ogni
[...] Per_1 mese, la somma di € 280,00, con rivalutazione annuale secondo indici Istat e decorrenza dalla domanda;
7) dispone che le spese straordinarie nell'interesse di , di cui al protocollo del CNF Per_1
2017, siano a carico dei genitori nella misura di metà ciascuno;
8 8) dispone che gli assegni in favore del nucleo familiare siano percepiti integralmente dalla sig.ra Parte_1
Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Niccolò Cogliati Dezza Laura Di Bernardi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1805/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale instaurato da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Franzini del Foro di Trento C.F._1 ricorrente contro
, nato a [...] il [...], C.F. CP
, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Luciani, del Foro di Belluno C.F._2 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
chiede il pronunciamento della separazione dal coniuge alle seguenti CP condizioni:
1 1) Il figlio venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale, sita in Levico Terme
(TN) Via delle Valli 19 fraz. Santa Giuliana. Tale assegnazione durerà fino alla indipendenza economica del figlio , Per_1
2) Il sig. si obbliga a versare mensilmente alla madre la somma di Euro 300,00 a CP titolo di mantenimento del figlio (somma rivalutabile annualmente), oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie, da intendersi come tali: senza previa concertazione: libri scolastici, materiale scolastico di inizio anno, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso le strutture pubbliche che private, spese ortodontistiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
previa concertazione: scolastiche (iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza di scuole formative, conservatorio, master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi
l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
Spese di natura ludica o parascolastica, corsi attività artistiche, di informativa, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuole private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
A fronte di formale richiesta scritta avanzata dalla madre (anche a mezzo sms, email, ecc..) il padre dovrà manifestare il proprio dissenso entro 10 gg. dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, l'assenso si intenderà prestato ed il padre dovrà condividere la spesa entro 10 gg. dal ricevimento delle pezze giustificative
2 3) Gli assegni e i vantaggi economici legati al nucleo, ivi compreso l'assegno Universale, spetteranno in via esclusiva alla madre
4) Data l'età del ragazzo e la lontananza dell'abitazione del padre, il sig. potrà CP liberamente accordarsi direttamente con il figlio in merito all'esercizio del diritto di visita, nel rispetto dei suoi desiderata ed impegni scolastici.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
PER IL RESISTENTE
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
2) affidare il figlio minorenne ad entrambi i genitori i quali, assieme, Persona_2 provvederanno alla sua istruzione ed educazione e prenderanno le decisioni più importanti per la sua vita, con collocazione prevalente del minore presso la madre, alla quale verrà assegnata la casa coniugale di Levico Terme (TN), via delle Valli, n. 19, frazione Santa
Giuliana, sino all'indipendenza economica del figlio. Per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno disgiuntamente la potestà sul figlio minore, nei periodi in cui lo stesso starà con uno oppure con l'altro;
3) nello spirito della Legge sull'affido condiviso il padre, anche alla luce della sua lontananza dal figlio, avrà facoltà di vedere il figlio quando vorrà, previo preavviso, Per_1 compatibilmente con il rispetto delle esigenze di salute ed ordinato regime di vita del minore.
Quest'ultimo, oramai diciasettenne, potrà sentire telefonicamente il padre quando vorrà, non essendo necessario stabilire date ed orari predeterminati;
4) prevedersi in capo al sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento CP ordinario del figlio , fino al momento della propria indipendenza economica, Persona_2 mediante il versamento alla madre della somma mensile di euro 250,00
(duecentocinquanta,00), entro il giorno venti del mese, in via diretta e continuativa sul c/c della sig.ra di cui il sig. è già in possesso delle coordinate. Tale somma, Parte_1 CP inoltre, sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
5) disporre che il padre contribuirà, altresì, nella misura del 50% del totale, al pagamento/rimborso delle spese straordinarie, da intendersi come:
a) previa concertazione: scolastiche (iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza di scuole formative, conservatorio, master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi
l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) viaggi di istruzione
3 organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Spese di natura ludica o parascolastica, corsi attività artistiche, di informativa, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuole private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. A fronte di formale richiesta scritta avanzata dalla madre (anche a mezzo sms, email, ecc..) il padre dovrà manifestare il proprio dissenso entro 10 gg. dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, l'assenso si intenderà prestato ed il padre dovrà condividere la spesa entro 10 gg. dal ricevimento delle pezze giustificative.
b) senza previa concertazione: libri scolastici, materiale scolastico di inizio anno, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso le strutture pubbliche che private, spese ortodontistiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo ed assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
6) darsi atto che l'Assegno Unico Universale verrà percepito dalla sig.ra Parte_1
, mentre usufruirà delle detrazioni e/o deduzioni fiscali, ai sensi della vigente
[...] normativa, il genitore che effettuerà, in concreto, il pagamento per conto del figlio minorenne;
7) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio del figlio minore. in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
Per i seguenti motivi in
4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/07/2024, la ricorrente Parte_1 conveniva, innanzi a questo Tribunale, il marito chiedendo pronunciarsi CP la separazione personale dei coniugi, alle condizioni sopra riportate.
A sostegno delle domande, la ricorrente, premesso che dalla relazione sentimentale delle parti era nato il figlio (in data 20/12/2007) e che le parti avevano contratto Persona_2 matrimonio nel Comune di Levico Terme in data 09/07/2017, esponeva che già da diversi mesi prima del ricorso il sig. aveva lasciato la casa coniugale (di proprietà dello stesso CP
, acquistato nel 2004 con mutuo bancario per il quale la ricorrente aveva prestato CP garanzia), per trasferirsi a Milano, dove svolge attività lavorativa di autotrasportatore con reddito annuo di circa 30.000,00 euro.
La ricorrente rappresentava che ella svolge, invece, attività lavorativa come Oss presso l con reddito di circa 25.000,00 euro annui. Attualmente, quindi, la ricorrente vive CP_2 presso l'abitazione familiare con il figlio . Per_1
Ciò premesso, la ricorrente esponeva di essere venuta a conoscenza che il sig. CP non abitava più presso l'immobile concessogli in uso dal datore di lavoro, bensì
[...] presso una nuova compagna, con la quale aveva instaurato una relazione extraconiugale.
Attualmente, il sig. non si reca in visita al figlio né quest'ultimo, ormai vicino alla CP maggiore età, esprime il desiderio di vederlo, pur vivendo abbastanza serenamente. Il sig.
partecipa regolarmente al suo mantenimento, versando mensilmente la somma di euro CP
250,00/270,00, oltre a pagare regolarmente i mutui sia bancari che provinciali per l'acquisto della casa coniugale, che è rimasta a disposizione in via esclusiva della moglie e del figlio. La ricorrente inoltre incassa in via esclusiva tutti i vantaggi al nucleo, ivi compreso l'assegno
. CP_3
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente concludeva come sopra.
Con memoria depositata in data 04/10/2024, si costituiva in giudizio CP che, non contestando nel merito quanto dedotto dalla ricorrente, aderiva alla domanda di separazione, evidenziando che le parti, prima del deposito del ricorso, erano in procinto di giungere ad un accordo per definire consensualmente i loro rapporti, ma che la veva ciononostante promosso il ricorso per la separazione giudiziale. Parte_1
Il resistente rassegnava, quindi, le conclusioni, come sopra richiamate.
Con la memoria ex art. 473bis.17 co.1 c.p.c., depositata in data 05/11/2024, la ricorrente dichiarava di aderire alle domande di cui ai punti 1), 2) e 3) del resistente ed evidenziava come
5 le posizioni delle parti, per il resto, differissero solo per il quantum dell'assegno di mantenimento, per il quale la ricorrente chiedeva 300,00 euro mensili ed il ricorrente ne proponeva, invece, 250,00.
Quindi, all'udienza per la comparizione delle parti, tenuta in data 26/11/2024, i coniugi confermavano le rispettive volontà di procedere con la separazione personale e, all'esito, il
G.I. adottava i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c.
In particolare, disponeva l'affido condiviso del figlio , collocato presso l'abitazione Per_1 familiare, assegnata alla madre ricorrente. Considerata l'età del ragazzo, al tempo prossimo a compiere 17 anni, il Giudice disponeva liberi incontri col padre, sulla base degli accordi direttamente presi tra il minore ed il padre. Quanto al mantenimento, il G.I. determinava la somma di euro 280,00 mensili, con rivalutazione Istat;
le spese straordinarie erano ripartite al
50% tra le parti, secondo Linee Guida CNF 2017. Infine, il Giudice disponeva che ogni provvidenza pubblica a sostegno della famiglia sarebbe spettata alla madre Parte_1
[...]
Fissava, quindi, l'udienza del 05/02/2025 per l'audizione del minore , il quale in Per_1 tale sede confermava la propria volontà di vivere presso l'abitazione familiare insieme alla madre. Quindi, le parti chiedevano un termine per il deposito di note conclusive congiunte, rappresentando la possibilità di giungere ad un accordo sulle questioni rimaste controverse.
Con note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
03/03/2025, le parti insistevano con le rispettive richieste in punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento (euro 300 mensili la ricorrente;
euro 250 mensili il resistente).
Per il resto, le rispettive domande dei coniugi erano sostanzialmente coincidenti.
Ritenuto che non potesse dirsi raggiunto un accordo tra le parti, pur residuando una distanza minima sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, il G.I. fissava l'udienza per la rimessione in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 473bis.28
c.p.c.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle precisazioni delle conclusioni, memorie conclusionali e repliche e, sulle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 02/05/2025, rimetteva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va certamente accolta, emergendo dalle risultanze processuali, nonché dal contegno processuale delle parti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 6 151 c.c., con cessazione della coabitazione e venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, i quali non convivono più assieme già da lungo tempo.
Passando alle domande relative all'affidamento, collocazione e mantenimento del figlio minore (nato il [...]), si osserva che le conclusioni delle parti sono Persona_2 sostanzialmente coincidenti, differenziandosi in punto di quantificazione dell'assegno per il mantenimento ordinario del figlio.
Ritiene, pertanto, il Collegio – in primo luogo – che vada anche in questa sede disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, come già disciplinato in via provvisoria, non emergendo alcun motivo tale da giustificare una deroga a tale ordinario regime, chiesto da entrambe le parti. Infatti, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337ter, co.2, c.c.), l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo invece essere disposto quando, sulla base di elementi concreti, risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale.
Deve essere, poi, confermata la collocazione prevalente del minore presso l'abitazione familiare sita in Levico Terme (TN), via delle Valli, n. 19, frazione Santa Giuliana, della quale anche si conferma l'assegnazione alla ricorrente. Ambo le parti chiedono definirsi la controversia in questi termini e così ha disposto il G.I. in via provvisoria. Inoltre, il minore
, ascoltato all'udienza del 05/02/2025, ha confermato la propria volontà di continuare a Per_1 vivere presso la predetta abitazione, senza che vi siano cambiamenti.
Quanto agli incontri padre-figlio, si osserva che il minore è ormai prossimo a compiere la maggiore età ed egli ha dichiarato di avere un buon rapporto con la madre, mentre con il padre i rapporti sono limitati a qualche messaggio, rare telefonate e saltuari incontri. Pertanto, in considerazione delle predette circostanze, la frequentazione con il padre avverrà secondo la volontà del minore, secondo le modalità ed i tempi che egli ed il padre vorranno liberamente stabilire.
Quanto al mantenimento del figlio, osserva il Collegio che il padre, su stessa rappresentazione della ricorrente, ha sempre assolto all'onere di mantenimento del figlio versando un assegno mensile oscillante tra i 200,00 € e i 250,00 €. Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., l'assegno è stato quantificato in euro 280,00 mensili, con rivalutazione Istat.
La somma così quantificata si pone in linea con le rispettive domande delle parti, che – nonostante la minima distanza economica – hanno entrambe insistito nell'accoglimento delle proprie iniziali richieste (euro 300,00 mensili la ricorrente;
euro 250,00 mensili il resistente).
Orbene, in considerazione di ciò e considerati i redditi dei due genitori (non mutati rispetto al quadro sottoposto al G.I.), considerato altresì che non sono previsti, all'esito del
7 procedimento, periodi di permanenza del figlio presso il padre, il Collegio ritiene di dover confermare quanto già stabilito dal G.I. con i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza del 26/11/2024. Pertanto, si conferma a carico di l'assegno di CP mantenimento per il figlio in € 280,00 al mese, da rivalutare annualmente secondo Per_1 indici Istat e da versare alla madre entro il giorno 05 di ogni mese. Parte_1
In conformità alle conclusioni delle parti, si conferma anche l'attuale ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie, disciplinate secondo le linee guida CNF 2017, qui integralmente richiamate e trascritte.
Gli assegni in favore del nucleo familiare saranno percepiti integralmente dalla madre, quale genitore che si occupa integralmente del mantenimento ordinario del figlio.
In ragione della sostanziale coincidenza delle domande e della parziale soccombenza reciproca in punto di quantificazione dell'assegno ordinario per il mantenimento del figlio, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
Locorotondo (BA) il 17/10/1977) e (nato a [...] il CP
30/12/1976), autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre
2000 n. 369;
3) affida il figlio (nato a [...] il [...]) in modo condiviso ad Persona_2 entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
4) assegna l'abitazione familiare sita in Levico Terme (TN), via delle Valli, n. 19, frazione
Santa Giuliana, alla ricorrente Parte_1
5) nulla dispone in merito alla frequentazione tra il padre ed il figlio CP
, che avverrà secondo la volontà e le libere modalità che gli stessi vorranno attuare;
Per_1
6) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP Parte_1
a titolo di mantenimento ordinario del figlio , entro il giorno 05 di ogni
[...] Per_1 mese, la somma di € 280,00, con rivalutazione annuale secondo indici Istat e decorrenza dalla domanda;
7) dispone che le spese straordinarie nell'interesse di , di cui al protocollo del CNF Per_1
2017, siano a carico dei genitori nella misura di metà ciascuno;
8 8) dispone che gli assegni in favore del nucleo familiare siano percepiti integralmente dalla sig.ra Parte_1
Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Niccolò Cogliati Dezza Laura Di Bernardi
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