Decreto cautelare 21 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 4 novembre 2021
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 21/10/2021, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/10/2021
N. 01112/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabina Lessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in San Donà Di Piave, via XIII Martiri, 41;
contro
Città di -OMISSIS- - Città Metropolitana -OMISSIS-, Citta' Metropolitana -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
In via principale annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
- del provvedimento del 23.8.2021 (Prot. N. -OMISSIS-) della Città di -OMISSIS- – Città Metropolitana -OMISSIS- di “revoca delle concessioni di suolo pubblico intestate a -OMISSIS-, aventi prot. n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-del 07.07.2021 (reg. n. -OMISSIS-), per l'occupazione di una porzione di suolo privato ad uso pubblico antistante l'esercizio di somministrazione alimenti e bevande all'insegna “-OMISSIS-” in via -OMISSIS-” (DOC. 1), comunicazione notificata alla signora -OMISSIS- in data 25.8.2021;
- di ogni atto e/o verbale e/o provvedimento presupposto e/o connesso comunque consequenziale lesivo per la ricorrente, ancorché non conosciuto;
- del provvedimento del 22.9.2021 (Prot. N. -OMISSIS-) di rigetto dell'istanza di indennizzo ex art. 21-quinquies L. 241/1990,
nonché
per la condanna ex art. 30 C.P.A. al risarcimento del danno e/o pregiudizio ingiusto subito dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Premesso che oggetto della richiesta di tutela cautelare monocratica è il provvedimento di revoca delle concessioni di suolo pubblico intestate a -OMISSIS-, aventi prot. n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-del 07.07.2021 (reg. n. -OMISSIS-), notificato alla ricorrente in data 25 agosto 2021;
considerato che la concessione n. -OMISSIS-del 07.07.2021 (reg. n. -OMISSIS-) è stata rilasciata al fine della occupazione della porzione di suolo privato ad uso pubblico ivi individuata, coma da planimetria allegata, per tutti i giovedì di luglio e agosto 2021, dalle ore 21.00 di giovedì alle ore 2.00 di venerdì immediatamente seguente, nonché nei giovedì 2,9,16 settembre 2021, con il medesimo orario;
che, pertanto, quanto alla seconda concessione così come individuata e sulla base delle modalità con essa impartite, questa ha già esaurito il periodo di durata di efficacia;
ritenuto in ogni caso che non sussistano i presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti dal disposto di cui all’art. 56 c.p.a. in quanto il provvedimento impugnato risulta portato a conoscenza dell’interessata in data 25 agosto 2021 e il ricorso, assistito da istanza di tutela cautelare, risulta notificato via pec in data 13 ottobre 2021 e quindi depositato in data 19 ottobre 2021;
che detta tempistica depotenzia la richiesta di tutela cautelare monocratica con particolare riguardo al requisito della estrema urgenza;
considerato infine che la prima camera di consiglio processualmente utile per la trattazione collegiale verrà comunque celebrata in termini ravvicinati rispetto alla data in cui è stato effettuato il deposito del ricorso, ossia, nel rispetto dei termini di cui all’art. 55, comma 5 c.p.a., in occasione della Camera di consiglio del prossimo 3 novembre 2021;
P.Q.M.
RESPINGE l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3 novembre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 21 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO