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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1364/2023
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1364 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Mariani, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: insiste per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alla disposizione del mantenimento a carico del per i due figli nato nel 2014 ed CP_1 Per_1
nata nel 2016, è rimasto formalmente l'importo di € 200,00 come da sentenza n. 1607/2020 della Per_2
pagina 1 di 7 separazione, ma negli ultimi due mesi il terzo, su richiesta dell'aumento ISTAT ha versato l'importo totale di
726,94. Ad oggi, con il pagamento a carico del terzo, disposizione che si insiste perché venga conservata così
come disposta dalla separazione, e come richiesto e riportato al punto n. 3 del ricorso della odierna domanda,
questa difesa riferisce che proprio il medesimo terzo ha versato proprio questo mese l'importo con l'ISTAT che
ammonta in totale, per i due piccoli ad € 726,94. Pertanto, sussistendo l'aggiornamento che per la medesima
somma ha maturato contabilmente € 350,00 per ognuno dei figli, la somma ultima, così come pagata questo
mese, è soddisfacente. Pertanto si chiede venga confermata la disposizione del versamento mensile di € 726,94
corrispondente ad euro 360,00 per ogni figlio con versamento diretto dalla ditta Intec Automation srl con sede in
Casumaro (FE) alla Via Ferioli n. 3 quale somma decurtata dallo stipendio dovuto al Controparte_1
dipendente della stessa. Si chiede venga confermato l'affidamento esclusivo alla mamma dei bambini così come
già disposto nella sentenza di separazione dove peraltro è stato riconosciuto l'addebito in capo al Si CP_1
chiede la condanna delle spese e dei compensi per l'odierno processo. Si allegano le ultime due dichiarazioni dei
redditi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 27.2.2023, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, di affidare i figli minori in via esclusiva alla madre con
diritto di visita del padre, se richiesto ed espresso, con l'intervento del Servizio Sociale del Comune di
Terracina, di porre a carico del l'obbligo di corrispondere, entro il 5 di ogni mese, a CP_1
la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento per i figli, oltre rivalutazione Parte_1
ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie per i due minori, con pagamento diretto dalla ditta
INTEC Automation S.r.l. con sede in Casumaro (FE) alla Via Ferioli n. 3, decurtandolo dallo stipendio
dovuto al e di autorizzare la ricorrente al rilascio ed al rinnovo dei passaporti validi Controparte_1
per l'espatrio.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente assumeva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Terracina (LT), in data 6.9.2013; dal matrimonio erano nati due figli, (26.7.2014) e (21.1.2016); con sentenza del 24.7.2020, pubblicata il Per_1 Per_2
28.8.2020, il Tribunale di Latina aveva dichiarato la separazione personale con addebito al pagina 2 di 7 marito;
il non aveva onorato le spese legali come liquidate in sentenza di separazione né CP_1
aveva pagato gli assegni per i figli come liquidati in sentenza per il periodo che da luglio 2016 a
settembre 2020 ed era quindi debitore di € 19.600,00 a tale titolo, oltre all'importo di € 3.627,00
oltre al 15 IVA e CPA come per legge a titolo di spese legali liquidate;
il non aveva CP_1
mai espresso il desiderio di vedere o stare con i propri figli.
Con ordinanza del 17.10.2023, il Presidente f.f., attesa la mancata comparizione del resistente e la conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, in mancanza di prova di un mutamento della situazione economica e fattuale pregressa, confermava le condizioni di cui alla separazione e nominava se stesso Giudice Istruttore.
La causa proseguiva per la comparizione delle parti innanzi al Giudice Istruttore. Non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Parte Controparte_1
ricorrente non avanzava richieste istruttorie e quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. In quella sede parte ricorrente dava atto che negli ultimi due
mesi il datore di lavoro, su richiesta dell'aumento ISTAT, aveva versato l'importo totale di 726,94.
Quindi, ferme le altre richieste già spiegate, chiedeva confermarsi la disposizione Parte_1
del versamento mensile di € 726,94 corrispondente ad euro 360,00 per ogni figlio con versamento
diretto dalla ditta Intec Automation srl con sede in Casumaro (FE) alla Via Ferioli n. 3.
Precisate le conclusioni di parte ricorrente la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
- il merito della lite
Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 6.9.2013, in Terracina (LT), va accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi dodici dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Latina nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza n.
1607/2020 del 24.7.2020, pubblicata in data 28.8.2020; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del pagina 3 di 7 consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Statuizioni relative alla prole
(26.7.2014) ed (21.1.2016) vanno affidati in via super esclusiva alla madre, Per_1 Per_2 CP_1
con collocamento prevalente presso la stessa, come già previsto sia in sede di separazione che con i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Già in sede di separazione, difatti, il Collegio aveva dato atto della mancata frequentazione dei minori,
da parte del padre, sin dal 2016, disponendo l'intervento del Servizio Sociale del Comune di Terracina
al fine di prendere in carico il nucleo familiare, e, verificata concretamente la volontà del padre di riprendere i
rapporti con i piccoli, predisponga un progetto di riavvicinamento dei minori al padre che preveda all'inizio solo
contatti telefonici, e successivamente, quando i minori siano pronti a vedere fisicamente il padre, un calendario
di incontri alla presenza di uno psicologo del Servizio Sociale che possa aiutare il padre ad entrare in contatto
con le esigenze dei minori (v. sentenza di separazione n. 1607/2020 pubblicata il 28.8.2020).
Parte resistente non si è neanche costituito nel presente giudizio onde richiedere adeguati spazi di frequentazione con i minori. Atteso il disinteresse manifestato dal padre nei confronti della prole, non può che essere confermato l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre.
Come noto, difatti, il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo: “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse dei minori, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (sul punto, tra le tante,
Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
In ordine al diritto di visita paterno, considerato che i minori non hanno rapporti con il padre da molti anni, e che pertanto, lo stesso è del tutto estraneo alle loro abitudini di vita, il Servizio Sociale del
Comune di Terracina (LT), previa valutazione dell'assenza di elementi di pregiudizio per i minori,
pagina 4 di 7 dovrà predisporre un programma di riavvicinamento graduale del padre ai figli con un calendario di incontri presso i propri uffici.
Mantenimento per i figli
Con specifico riferimento alla richiesta di contributo per il mantenimento dei figli, deve rilevarsi che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Inoltre, la determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi, considerata la collocazione sociale dei medesimi (v. Cass, Sez. 1, Sentenza
n. 11025 del 08/11/1997).
Dalle dichiarazioni reddituali di risulta la percezione, da parte della ricorrente, di un Parte_1
reddito complessivo lordo annuo di 21.893,00 (v. 730/2024, redditi 2023, in atti). La ricorrente non ha avanzato richieste istruttorie né documentato in giudizio l'incremento delle necessità dei minori.
Pertanto, va posto a carico del padre, di cui attualmente non si conosce il reddito, un assegno per il mantenimento dei figli minori ed che costituisca il minimo essenziale per le loro Per_1 Per_2
esigenze di vita, tenuto conto dell'età dei minori (11 e 9 anni), dei redditi della oltre che della Pt_1
circostanza per cui i compiti di cura ed il mantenimento ordinario dei minori sono esclusivamente a carico della madre.
Ritiene, quindi, il Collegio, non avendo parte ricorrente comprovato l'intervenuto incremento delle necessità dei minori, di dover confermare a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento peri figli nell'ammontare già previsto in sede di separazione e confermato con i provvedimenti temporanei ed urgenti, ovvero euro 200,00 mensili per ciascun figlio (come già
rivalutati), oltre al 50% delle spese straordinarie per i minori determinate come da Protocollo in uso al
Tribunale di Latina.
Pagamento diretto del terzo
L'art. 473 bis 37 c.p.c. dispone che "il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di pagina 5 di 7 almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è
stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute”.
Pertanto, trovando applicazione, nel caso di specie, la speciale disciplina di cui all'art. 473 bis 37 c.p.c.,
la richiesta, spiegata dalla di ordinare al terzo il pagamento dell'assegno deve ritenersi Pt_1
inammissibile.
Rilascio e/o rinnovo documenti per il minore validi anche per l'espatrio
con il ricorso ha chiesto di autorizzare la ricorrente al rilascio ed al rinnovo dei passaporti Parte_1
validi per l'espatrio.
La domanda è inammissibile in questa sede, essendo di competenza del Giudice Tutelare.
In ogni caso, come noto, in ipotesi di affidamento super esclusivo il genitore affidatario può adottare tutte le decisioni da assumere nell'interesse della prole.
Pertanto, essendo stati ed affidati in via super esclusiva alla madre, Per_1 Per_2 Parte_1
potrà autonomamente richiedere e/o rinnovare i documenti di riconoscimento dei minori, validi anche per l'espatrio.
Spese di lite
In considerazione della natura del giudizio e dei rapporti tra le parti le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in
Terracina (LT), in data 6.9.2013 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n.
47, Parte 2, Serie A, dell'anno 2013);
AFFIDA i figli minori, ed in via super esclusiva alla madre, con Persona_3 Per_2
collocamento presso la stessa e diritto di visita del padre, come indicato in motivazione, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto;
pagina 6 di 7 PONE a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il 5 ogni di ogni mese, a Controparte_1 Pt_1
, a titolo di mantenimento dei figli minori ed l'importo mensile di euro
[...] Per_1 Per_2
400,00 (200,00 euro per ciascun figlio) come già rivalutati, oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I.;
PONE le spese straordinarie, come determinate dal protocollo di questo Tribunale, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA INAMMISSIBILE la richiesta di ordinare al terzo il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di rilascio e/o rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio.
DICHIARA irripetibili le spese di lite;
ORDINA l'annotazione come per legge;
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 28.1.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1364 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Mariani, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: insiste per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alla disposizione del mantenimento a carico del per i due figli nato nel 2014 ed CP_1 Per_1
nata nel 2016, è rimasto formalmente l'importo di € 200,00 come da sentenza n. 1607/2020 della Per_2
pagina 1 di 7 separazione, ma negli ultimi due mesi il terzo, su richiesta dell'aumento ISTAT ha versato l'importo totale di
726,94. Ad oggi, con il pagamento a carico del terzo, disposizione che si insiste perché venga conservata così
come disposta dalla separazione, e come richiesto e riportato al punto n. 3 del ricorso della odierna domanda,
questa difesa riferisce che proprio il medesimo terzo ha versato proprio questo mese l'importo con l'ISTAT che
ammonta in totale, per i due piccoli ad € 726,94. Pertanto, sussistendo l'aggiornamento che per la medesima
somma ha maturato contabilmente € 350,00 per ognuno dei figli, la somma ultima, così come pagata questo
mese, è soddisfacente. Pertanto si chiede venga confermata la disposizione del versamento mensile di € 726,94
corrispondente ad euro 360,00 per ogni figlio con versamento diretto dalla ditta Intec Automation srl con sede in
Casumaro (FE) alla Via Ferioli n. 3 quale somma decurtata dallo stipendio dovuto al Controparte_1
dipendente della stessa. Si chiede venga confermato l'affidamento esclusivo alla mamma dei bambini così come
già disposto nella sentenza di separazione dove peraltro è stato riconosciuto l'addebito in capo al Si CP_1
chiede la condanna delle spese e dei compensi per l'odierno processo. Si allegano le ultime due dichiarazioni dei
redditi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 27.2.2023, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, di affidare i figli minori in via esclusiva alla madre con
diritto di visita del padre, se richiesto ed espresso, con l'intervento del Servizio Sociale del Comune di
Terracina, di porre a carico del l'obbligo di corrispondere, entro il 5 di ogni mese, a CP_1
la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento per i figli, oltre rivalutazione Parte_1
ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie per i due minori, con pagamento diretto dalla ditta
INTEC Automation S.r.l. con sede in Casumaro (FE) alla Via Ferioli n. 3, decurtandolo dallo stipendio
dovuto al e di autorizzare la ricorrente al rilascio ed al rinnovo dei passaporti validi Controparte_1
per l'espatrio.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente assumeva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Terracina (LT), in data 6.9.2013; dal matrimonio erano nati due figli, (26.7.2014) e (21.1.2016); con sentenza del 24.7.2020, pubblicata il Per_1 Per_2
28.8.2020, il Tribunale di Latina aveva dichiarato la separazione personale con addebito al pagina 2 di 7 marito;
il non aveva onorato le spese legali come liquidate in sentenza di separazione né CP_1
aveva pagato gli assegni per i figli come liquidati in sentenza per il periodo che da luglio 2016 a
settembre 2020 ed era quindi debitore di € 19.600,00 a tale titolo, oltre all'importo di € 3.627,00
oltre al 15 IVA e CPA come per legge a titolo di spese legali liquidate;
il non aveva CP_1
mai espresso il desiderio di vedere o stare con i propri figli.
Con ordinanza del 17.10.2023, il Presidente f.f., attesa la mancata comparizione del resistente e la conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, in mancanza di prova di un mutamento della situazione economica e fattuale pregressa, confermava le condizioni di cui alla separazione e nominava se stesso Giudice Istruttore.
La causa proseguiva per la comparizione delle parti innanzi al Giudice Istruttore. Non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Parte Controparte_1
ricorrente non avanzava richieste istruttorie e quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. In quella sede parte ricorrente dava atto che negli ultimi due
mesi il datore di lavoro, su richiesta dell'aumento ISTAT, aveva versato l'importo totale di 726,94.
Quindi, ferme le altre richieste già spiegate, chiedeva confermarsi la disposizione Parte_1
del versamento mensile di € 726,94 corrispondente ad euro 360,00 per ogni figlio con versamento
diretto dalla ditta Intec Automation srl con sede in Casumaro (FE) alla Via Ferioli n. 3.
Precisate le conclusioni di parte ricorrente la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
- il merito della lite
Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 6.9.2013, in Terracina (LT), va accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi dodici dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Latina nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza n.
1607/2020 del 24.7.2020, pubblicata in data 28.8.2020; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del pagina 3 di 7 consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Statuizioni relative alla prole
(26.7.2014) ed (21.1.2016) vanno affidati in via super esclusiva alla madre, Per_1 Per_2 CP_1
con collocamento prevalente presso la stessa, come già previsto sia in sede di separazione che con i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Già in sede di separazione, difatti, il Collegio aveva dato atto della mancata frequentazione dei minori,
da parte del padre, sin dal 2016, disponendo l'intervento del Servizio Sociale del Comune di Terracina
al fine di prendere in carico il nucleo familiare, e, verificata concretamente la volontà del padre di riprendere i
rapporti con i piccoli, predisponga un progetto di riavvicinamento dei minori al padre che preveda all'inizio solo
contatti telefonici, e successivamente, quando i minori siano pronti a vedere fisicamente il padre, un calendario
di incontri alla presenza di uno psicologo del Servizio Sociale che possa aiutare il padre ad entrare in contatto
con le esigenze dei minori (v. sentenza di separazione n. 1607/2020 pubblicata il 28.8.2020).
Parte resistente non si è neanche costituito nel presente giudizio onde richiedere adeguati spazi di frequentazione con i minori. Atteso il disinteresse manifestato dal padre nei confronti della prole, non può che essere confermato l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre.
Come noto, difatti, il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo: “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse dei minori, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (sul punto, tra le tante,
Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
In ordine al diritto di visita paterno, considerato che i minori non hanno rapporti con il padre da molti anni, e che pertanto, lo stesso è del tutto estraneo alle loro abitudini di vita, il Servizio Sociale del
Comune di Terracina (LT), previa valutazione dell'assenza di elementi di pregiudizio per i minori,
pagina 4 di 7 dovrà predisporre un programma di riavvicinamento graduale del padre ai figli con un calendario di incontri presso i propri uffici.
Mantenimento per i figli
Con specifico riferimento alla richiesta di contributo per il mantenimento dei figli, deve rilevarsi che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Inoltre, la determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi, considerata la collocazione sociale dei medesimi (v. Cass, Sez. 1, Sentenza
n. 11025 del 08/11/1997).
Dalle dichiarazioni reddituali di risulta la percezione, da parte della ricorrente, di un Parte_1
reddito complessivo lordo annuo di 21.893,00 (v. 730/2024, redditi 2023, in atti). La ricorrente non ha avanzato richieste istruttorie né documentato in giudizio l'incremento delle necessità dei minori.
Pertanto, va posto a carico del padre, di cui attualmente non si conosce il reddito, un assegno per il mantenimento dei figli minori ed che costituisca il minimo essenziale per le loro Per_1 Per_2
esigenze di vita, tenuto conto dell'età dei minori (11 e 9 anni), dei redditi della oltre che della Pt_1
circostanza per cui i compiti di cura ed il mantenimento ordinario dei minori sono esclusivamente a carico della madre.
Ritiene, quindi, il Collegio, non avendo parte ricorrente comprovato l'intervenuto incremento delle necessità dei minori, di dover confermare a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento peri figli nell'ammontare già previsto in sede di separazione e confermato con i provvedimenti temporanei ed urgenti, ovvero euro 200,00 mensili per ciascun figlio (come già
rivalutati), oltre al 50% delle spese straordinarie per i minori determinate come da Protocollo in uso al
Tribunale di Latina.
Pagamento diretto del terzo
L'art. 473 bis 37 c.p.c. dispone che "il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di pagina 5 di 7 almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è
stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute”.
Pertanto, trovando applicazione, nel caso di specie, la speciale disciplina di cui all'art. 473 bis 37 c.p.c.,
la richiesta, spiegata dalla di ordinare al terzo il pagamento dell'assegno deve ritenersi Pt_1
inammissibile.
Rilascio e/o rinnovo documenti per il minore validi anche per l'espatrio
con il ricorso ha chiesto di autorizzare la ricorrente al rilascio ed al rinnovo dei passaporti Parte_1
validi per l'espatrio.
La domanda è inammissibile in questa sede, essendo di competenza del Giudice Tutelare.
In ogni caso, come noto, in ipotesi di affidamento super esclusivo il genitore affidatario può adottare tutte le decisioni da assumere nell'interesse della prole.
Pertanto, essendo stati ed affidati in via super esclusiva alla madre, Per_1 Per_2 Parte_1
potrà autonomamente richiedere e/o rinnovare i documenti di riconoscimento dei minori, validi anche per l'espatrio.
Spese di lite
In considerazione della natura del giudizio e dei rapporti tra le parti le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in
Terracina (LT), in data 6.9.2013 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n.
47, Parte 2, Serie A, dell'anno 2013);
AFFIDA i figli minori, ed in via super esclusiva alla madre, con Persona_3 Per_2
collocamento presso la stessa e diritto di visita del padre, come indicato in motivazione, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto;
pagina 6 di 7 PONE a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il 5 ogni di ogni mese, a Controparte_1 Pt_1
, a titolo di mantenimento dei figli minori ed l'importo mensile di euro
[...] Per_1 Per_2
400,00 (200,00 euro per ciascun figlio) come già rivalutati, oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I.;
PONE le spese straordinarie, come determinate dal protocollo di questo Tribunale, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA INAMMISSIBILE la richiesta di ordinare al terzo il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di rilascio e/o rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio.
DICHIARA irripetibili le spese di lite;
ORDINA l'annotazione come per legge;
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 28.1.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
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