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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/02/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 649 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Bruno ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Corigliano - Rossano, alla via Tintoretto n. 31, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(P.I. ), CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Mazzei ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Corigliano - Rossano, alla via
Berlinguer s.n.c., in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 8 APPELLATO
OGGETTO: responsabilità contrattuale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Corigliano - Calabro, il AT , al fine di ottenere la condanna dello CP_1
stesso al pagamento della somma di euro 3.500,00, a titolo di risarcimento dei danni, pari all'indennità di disoccupazione che lo stesso avrebbe percepito nel caso in cui il convento non si fosse reso inadempiente al mandato ricevuto.
2. Si costituiva in giudizio il AT , che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di CP_1
rigettare la domanda, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. Con sentenza n. 288/2022 del 08.09.2022, depositata in data 13.09.2022, l'adito Giudice di
Pace rigettava la domanda, poiché infondata e non provata, compensando le spese di lite.
4. Avverso detta sentenza proponeva appello , che, denunciando l'erronea Parte_1 valutazione del Giudice di prime cure, deduceva, riportandosi a quanto dedotto in primo grado, che in data 13.03.2015 l'appellato, dopo aver ricevuto da esso appellante apposito mandato, presentava all'INPS di Rossano la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2014; che l'INPS rigettava la domanda, poiché esso appellante era “titolare di p.iva attiva e/o iscritto altra cassa o ente previdenziale”; che in data 08.07.2015 l'appellato proponeva domanda di riesame all'INPS; che sino all'anno 2018 esso appellante, recatosi più volte presso la sede del AT, veniva rassicurato sull'accoglimento del riesame e veniva informato che in caso di esito negativo sarebbe stato, comunque, proposto ricorso amministrativo;
che in data 15.01.2019, attesa la perdurante mancata comunicazione circa l'esito del riesame, trasmetteva al una missiva, CP_1
non riscontrata, volta a conoscere il predetto esito.
Parte appellante, in particolare, deduceva l'inadempimento del per non aver svolto CP_1
ogni attività utile all'ottenimento della prestazione richiesta, l'imperizia dello stesso per aver presentato riesame in luogo del ricorso amministrativo, la negligenza per aver omesso di presentare il ricorso, la violazione delle regole di correttezza a buona fede per aver consapevolmente taciuto sull'esito del riesame.
pagina 2 di 8 5. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel giudizio di appello il AT
CP_
che chiedeva, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello; nel merito, di rigettare il gravame, poiché infondato in fatto e in diritto.
6. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e all'udienza del 28.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
7. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., proposta dall'appellato, che ha denunciato l'omessa indicazione dei capi della sentenza impugnati, dei passi della motivazione non condivisi, dei motivi di dissenso e degli errori commessi dal Giudice di prime cure.
Ebbene, l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., sez. VI, sent. n. 13535/2018).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado.” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 40560/2021).
In applicazione dei richiamati principi di diritto, si evidenzia che nel caso di specie l'appellante ha specificamente indicato nell'atto di appello le parti della sentenza censurate, offrendo argomenti giuridici di contrasto alla linea seguita dal Giudice di primo grado e a sostegno della propria diversa tesi difensiva.
Tanto rende infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
pagina 3 di 8 8. Va accolta l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c., formulata da parte appellata, relativamente alla doglianza circa l'omessa proposizione del ricorso amministrativo, non essendo stata allegata tempestivamente in primo grado da parte dell'odierno appellante.
Ebbene, le uniche difese che possono essere riproposte nel presente giudizio sono quelle tempestivamente allegate nell'atto introduttivo ovvero in prima udienza.
A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che “Il divieto di "nova" sancito dall'art. 345
c.p.c. per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 9211/2022).
Nel caso di specie, dall'analisi del fascicolo di primo grado emerge che le allegazioni tempestive risultano essere l'inadempimento del patronato nell'aver omesso di predisporre tempestivamente tutti gli atti volti impedire la decadenza del diritto alla percezione dell'indennità e nell'aver omesso di fornire ogni informativa utile alla diversa e positiva risoluzione della vicenda.
9. Nel merito, in punto di diritto, si osserva che la Legge n. 152/2001 e s.m.i. ha fissato nuove modalità di espletamento del servizio svolto dai patronati, allargandolo a nuove sfere di attività, in precedenza non previste.
Ai sensi dell'art. 7 di tale legge, gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni (di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione), previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi e altre fonti normative, erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero. Rientra, inoltre, tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.
pagina 4 di 8 Inoltre, ai sensi del successivo art. 8 della medesima legge, le attività di consulenza e assistenza riguardano il conseguimento delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i Patronati assumono, nei confronti dei propri assistiti, una responsabilità contrattuale. Si tratta, in particolare, di un contratto di mandato che abilita i Patronati a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, e che attribuisce ad essi un pieno potere di rappresentanza (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 34475/2023).
Ebbene, l'esecuzione del mandato rimane disciplinata dalle regole generali dettate dal codice civile in materia di adempimento (art. 1176 e ss. c.c.). In particolare, in considerazione della specifica natura dell'attività esercitata, la diligenza richiesta ai Patronati nell'adempimento del mandato va valutata ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c. Il mandatario, come parte di un contratto, è inoltre tenuto ad agire secondo il principio di buona fede oggettiva o correttezza, che si specifica, principalmente, nell'obbligo di comunicazione, cioè di informare il mandante di ogni circostanza che possa modificare l'equilibrio delle posizioni contrattuali ovvero possa incidere sulla corretta esecuzione del rapporto contrattuale.
Ciò premesso, è opportuno sottolineare che, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218,
1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato pagina 5 di 8 dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. civ., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si precisa che al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, il creditore è tenuto a provare il danno e il nesso di causalità tra la condotta del creditore e l'inadempimento e tra l'inadempimento allegato e il danno.
A tal proposito la Suprema Corte ha statuito che “In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l'azione risarcitoria proposta, in forza di un contratto atipico di skipass, nei confronti del gestore di una area sciistica, da uno sciatore caduto sulla pista sulla quale erano presenti lastre di ghiaccio, ritenendo non provato, neppure in via presuntiva, il nesso eziologico tra la condotta del gestore e l'evento dannoso)” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 12760/2024).
10. Applicati detti principi al caso di specie, dalle evidenze documentali emerge che l'appellante ha provato la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti volto a ottenere il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2014, circostanza neanche contestata dall'appellato, e ha allegato l'inadempimento del per non aver svolto ogni CP_1 attività utile al raggiungimento del risultato sperato e per non aver informato lo stesso dall'esito del riesame.
Parte appellata ha, invece, dedotto di aver svolto diligentemente l'incarico conferito, avendo presentato domanda di disoccupazione e, in seguito al rigetto della stessa, di aver proposto il riesame, rappresentando che, comunque, l'appellante non avesse diritto all'indennità di disoccupazione.
11. Orbene, priva di pregio risulta la doglianza relativa all'omissione di ogni attività utile al raggiungimento del risultato sperato, in quanto del tutto generica, non avendo parte appellante pagina 6 di 8 specificato che tipo di attività dovesse porre in essere il AT e non avendo dedotto il nesso di causalità tra l'asserito inadempimento e il danno.
Parimente infondata risulta la domanda relativamente all'omesso rispetto degli oneri di informazione, in quanto non risulta provato il nesso di causalità tra il detto l'inadempimento e il danno.
In altri termini, parte appellante non ha assolto all'onere della prova, su di essa gravante, volto a dimostrare che nel caso in cui il patronato avesse tempestivamente informato la stessa del rigetto del riesame la domanda giurisdizionale sarebbe stata probabilmente accolta.
Invero, , pur provando il rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per Parte_1 parte dell'anno di competenza della prestazione, non riesce a dimostrare un'anzianità assicurativa di almeno due anni ovvero l'iscrizione per due anni negli elenchi dei lavoratori agricoli (2013 e
2014) ovvero di essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli nell'anno 2014 e di avere almeno un contributo settimanale coperto da assicurazione contro la disoccupazione per lavoro extra- agricolo negli anni precedenti.
Ebbene, per aver diritto alla disoccupazione agricola 2015 (relativa all'anno 2014) era necessario possedere cumulativi due requisiti: 1) aver lavorato per un totale di almeno 102 giornate nel biennio 2013/2014 (circostanza sussistente nel caso di specie); 2 far valere un'anzianità assicurativa di almeno 2 anni ovvero due anni di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli
(2013 e 2014) oppure, in alternativa, essere iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli nell'anno
2014 ed avere almeno un contributo settimanale coperto da assicurazione contro la disoccupazione per lavoro extra-agricolo negli anni precedenti (circostanze non allegate e provate nel caso di specie) (cfr. in tal senso Tribunale di Palmi sentenza n. 92/2025; Corte di Appello di Roma sentenza n. 2220/2023).
Inoltre, si rileva che non vi prova in atti della fondatezza del quantum richiesto, non avendo l'appellante specificato i criteri di calcolo della corrispondente indennità di disoccupazione.
12. Per tali ragioni l'appello va rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
pagina 7 di 8 Si dà atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini dell'obbligo a carico dell'appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza n. 288/2022 del 08.09.2022, depositata in data 13.09.2022 ed emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro;
2. condanna alla refusione delle spese di lite, in favore del AT , Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 1.400,00 (di cui € 250,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase di trattazione ed € 450,00 per la fase decisionale) oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato già versato, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Castrovillari, 20.02.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 649 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Bruno ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Corigliano - Rossano, alla via Tintoretto n. 31, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(P.I. ), CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Mazzei ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Corigliano - Rossano, alla via
Berlinguer s.n.c., in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 8 APPELLATO
OGGETTO: responsabilità contrattuale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Corigliano - Calabro, il AT , al fine di ottenere la condanna dello CP_1
stesso al pagamento della somma di euro 3.500,00, a titolo di risarcimento dei danni, pari all'indennità di disoccupazione che lo stesso avrebbe percepito nel caso in cui il convento non si fosse reso inadempiente al mandato ricevuto.
2. Si costituiva in giudizio il AT , che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di CP_1
rigettare la domanda, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. Con sentenza n. 288/2022 del 08.09.2022, depositata in data 13.09.2022, l'adito Giudice di
Pace rigettava la domanda, poiché infondata e non provata, compensando le spese di lite.
4. Avverso detta sentenza proponeva appello , che, denunciando l'erronea Parte_1 valutazione del Giudice di prime cure, deduceva, riportandosi a quanto dedotto in primo grado, che in data 13.03.2015 l'appellato, dopo aver ricevuto da esso appellante apposito mandato, presentava all'INPS di Rossano la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2014; che l'INPS rigettava la domanda, poiché esso appellante era “titolare di p.iva attiva e/o iscritto altra cassa o ente previdenziale”; che in data 08.07.2015 l'appellato proponeva domanda di riesame all'INPS; che sino all'anno 2018 esso appellante, recatosi più volte presso la sede del AT, veniva rassicurato sull'accoglimento del riesame e veniva informato che in caso di esito negativo sarebbe stato, comunque, proposto ricorso amministrativo;
che in data 15.01.2019, attesa la perdurante mancata comunicazione circa l'esito del riesame, trasmetteva al una missiva, CP_1
non riscontrata, volta a conoscere il predetto esito.
Parte appellante, in particolare, deduceva l'inadempimento del per non aver svolto CP_1
ogni attività utile all'ottenimento della prestazione richiesta, l'imperizia dello stesso per aver presentato riesame in luogo del ricorso amministrativo, la negligenza per aver omesso di presentare il ricorso, la violazione delle regole di correttezza a buona fede per aver consapevolmente taciuto sull'esito del riesame.
pagina 2 di 8 5. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel giudizio di appello il AT
CP_
che chiedeva, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello; nel merito, di rigettare il gravame, poiché infondato in fatto e in diritto.
6. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e all'udienza del 28.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
7. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., proposta dall'appellato, che ha denunciato l'omessa indicazione dei capi della sentenza impugnati, dei passi della motivazione non condivisi, dei motivi di dissenso e degli errori commessi dal Giudice di prime cure.
Ebbene, l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., sez. VI, sent. n. 13535/2018).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado.” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 40560/2021).
In applicazione dei richiamati principi di diritto, si evidenzia che nel caso di specie l'appellante ha specificamente indicato nell'atto di appello le parti della sentenza censurate, offrendo argomenti giuridici di contrasto alla linea seguita dal Giudice di primo grado e a sostegno della propria diversa tesi difensiva.
Tanto rende infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
pagina 3 di 8 8. Va accolta l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c., formulata da parte appellata, relativamente alla doglianza circa l'omessa proposizione del ricorso amministrativo, non essendo stata allegata tempestivamente in primo grado da parte dell'odierno appellante.
Ebbene, le uniche difese che possono essere riproposte nel presente giudizio sono quelle tempestivamente allegate nell'atto introduttivo ovvero in prima udienza.
A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che “Il divieto di "nova" sancito dall'art. 345
c.p.c. per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 9211/2022).
Nel caso di specie, dall'analisi del fascicolo di primo grado emerge che le allegazioni tempestive risultano essere l'inadempimento del patronato nell'aver omesso di predisporre tempestivamente tutti gli atti volti impedire la decadenza del diritto alla percezione dell'indennità e nell'aver omesso di fornire ogni informativa utile alla diversa e positiva risoluzione della vicenda.
9. Nel merito, in punto di diritto, si osserva che la Legge n. 152/2001 e s.m.i. ha fissato nuove modalità di espletamento del servizio svolto dai patronati, allargandolo a nuove sfere di attività, in precedenza non previste.
Ai sensi dell'art. 7 di tale legge, gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni (di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione), previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi e altre fonti normative, erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero. Rientra, inoltre, tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.
pagina 4 di 8 Inoltre, ai sensi del successivo art. 8 della medesima legge, le attività di consulenza e assistenza riguardano il conseguimento delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i Patronati assumono, nei confronti dei propri assistiti, una responsabilità contrattuale. Si tratta, in particolare, di un contratto di mandato che abilita i Patronati a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, e che attribuisce ad essi un pieno potere di rappresentanza (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 34475/2023).
Ebbene, l'esecuzione del mandato rimane disciplinata dalle regole generali dettate dal codice civile in materia di adempimento (art. 1176 e ss. c.c.). In particolare, in considerazione della specifica natura dell'attività esercitata, la diligenza richiesta ai Patronati nell'adempimento del mandato va valutata ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c. Il mandatario, come parte di un contratto, è inoltre tenuto ad agire secondo il principio di buona fede oggettiva o correttezza, che si specifica, principalmente, nell'obbligo di comunicazione, cioè di informare il mandante di ogni circostanza che possa modificare l'equilibrio delle posizioni contrattuali ovvero possa incidere sulla corretta esecuzione del rapporto contrattuale.
Ciò premesso, è opportuno sottolineare che, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218,
1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato pagina 5 di 8 dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. civ., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si precisa che al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, il creditore è tenuto a provare il danno e il nesso di causalità tra la condotta del creditore e l'inadempimento e tra l'inadempimento allegato e il danno.
A tal proposito la Suprema Corte ha statuito che “In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l'azione risarcitoria proposta, in forza di un contratto atipico di skipass, nei confronti del gestore di una area sciistica, da uno sciatore caduto sulla pista sulla quale erano presenti lastre di ghiaccio, ritenendo non provato, neppure in via presuntiva, il nesso eziologico tra la condotta del gestore e l'evento dannoso)” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 12760/2024).
10. Applicati detti principi al caso di specie, dalle evidenze documentali emerge che l'appellante ha provato la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti volto a ottenere il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2014, circostanza neanche contestata dall'appellato, e ha allegato l'inadempimento del per non aver svolto ogni CP_1 attività utile al raggiungimento del risultato sperato e per non aver informato lo stesso dall'esito del riesame.
Parte appellata ha, invece, dedotto di aver svolto diligentemente l'incarico conferito, avendo presentato domanda di disoccupazione e, in seguito al rigetto della stessa, di aver proposto il riesame, rappresentando che, comunque, l'appellante non avesse diritto all'indennità di disoccupazione.
11. Orbene, priva di pregio risulta la doglianza relativa all'omissione di ogni attività utile al raggiungimento del risultato sperato, in quanto del tutto generica, non avendo parte appellante pagina 6 di 8 specificato che tipo di attività dovesse porre in essere il AT e non avendo dedotto il nesso di causalità tra l'asserito inadempimento e il danno.
Parimente infondata risulta la domanda relativamente all'omesso rispetto degli oneri di informazione, in quanto non risulta provato il nesso di causalità tra il detto l'inadempimento e il danno.
In altri termini, parte appellante non ha assolto all'onere della prova, su di essa gravante, volto a dimostrare che nel caso in cui il patronato avesse tempestivamente informato la stessa del rigetto del riesame la domanda giurisdizionale sarebbe stata probabilmente accolta.
Invero, , pur provando il rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per Parte_1 parte dell'anno di competenza della prestazione, non riesce a dimostrare un'anzianità assicurativa di almeno due anni ovvero l'iscrizione per due anni negli elenchi dei lavoratori agricoli (2013 e
2014) ovvero di essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli nell'anno 2014 e di avere almeno un contributo settimanale coperto da assicurazione contro la disoccupazione per lavoro extra- agricolo negli anni precedenti.
Ebbene, per aver diritto alla disoccupazione agricola 2015 (relativa all'anno 2014) era necessario possedere cumulativi due requisiti: 1) aver lavorato per un totale di almeno 102 giornate nel biennio 2013/2014 (circostanza sussistente nel caso di specie); 2 far valere un'anzianità assicurativa di almeno 2 anni ovvero due anni di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli
(2013 e 2014) oppure, in alternativa, essere iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli nell'anno
2014 ed avere almeno un contributo settimanale coperto da assicurazione contro la disoccupazione per lavoro extra-agricolo negli anni precedenti (circostanze non allegate e provate nel caso di specie) (cfr. in tal senso Tribunale di Palmi sentenza n. 92/2025; Corte di Appello di Roma sentenza n. 2220/2023).
Inoltre, si rileva che non vi prova in atti della fondatezza del quantum richiesto, non avendo l'appellante specificato i criteri di calcolo della corrispondente indennità di disoccupazione.
12. Per tali ragioni l'appello va rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
pagina 7 di 8 Si dà atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini dell'obbligo a carico dell'appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza n. 288/2022 del 08.09.2022, depositata in data 13.09.2022 ed emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro;
2. condanna alla refusione delle spese di lite, in favore del AT , Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 1.400,00 (di cui € 250,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase di trattazione ed € 450,00 per la fase decisionale) oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato già versato, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Castrovillari, 20.02.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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