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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14026/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14026/2024 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Christian Beatrici, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
C.F. ), elettivamente domiciliata a Capo di Ponte (BS) presso Parte_2 C.F._2
lo studio dell'Avv. Omar Cantaluppi, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare alla richiesta di un assegno di mantenimento per sé;
3. Affidare le figlie minori nata il [...] in [...] e nata il Persona_1 Persona_2
05/08/2018 in Esine (BS) congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione paritaria degli stessi
1 presso entrambi i genitori a settimane alterne. Pertanto,le minori saranno domiciliate presso entrambi i genitori e dal punto di vista scolastico verrà mantenuta l'iscrizione all'Istituto Comprensivo di Capo di
Ponte (BS) anche per gli anni a venire
4. Dal punto di vista economico, ciascun genitore s'impegna al mantenimento diretto delle figlie, nonché a fornire vitto e alloggio nel tempo in cui avrà le minori con sé e a coprire anche ogni altra spesa legata alla convivenza. Le parti, poi, concorreranno al 50% alle spese straordinarie e non prevedibili, secondo quanto previsto al punto successivo;
5. Le spese straordinarie relative alle figlie saranno suddivise tra i coniugi secondo quanto disposto dal
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia, ad eccezione delle spese per baby sitter per le quali le parti hanno concordato un regime diverso dal Protocollo, come infra meglio spiegato ed in particolare:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III. trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV. tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II. cure termali e fisioterapiche;
III. farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III. gite scolastiche senza pernottamento;
IV. trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I. tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II. corsi di specializzazione;
III. gite scolastiche con pernottamento;
IV. corsi di recupero e lezioni private;
V. alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
2 Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I. centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I. attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II. corsi di lingua straniera;
III. viaggi e vacanze.
Con riferimento alle spese di custodia delle figlie minorenni (babysitter), per qualsivoglia motivo si rendano necessarie (ad esempio per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra- dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite ecc…) le parti concordano che, in deroga a quanto previsto dal Protocollo, esse saranno interamente a carico del genitore che deciderà di affidare le minori alla babysitter nella settimana di propria spettanza.
Le spese dovranno essere:
a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
6. Assegnare la casa coniugale, così come arredata e corredata, al Sig. al quale è sempre Parte_1
stato intestato il contratto di locazione;
7. La frequentazione delle minori con i genitori avverrà secondo una turnazione divisa in due settimane e nel seguente modo: I settimana: dal lunedì al sabato le figlie staranno con la madre, mentre la domenica con il padre, a partire dalle ore 9,00; II settimana: dal lunedì al sabato le figlie staranno con il padre, mentre la domenica con la madre, a partire dalle ore 9,00; la predetta alternanza verrà mantenuta anche durante le vacanze natalizie, pasquali e vacanze estive. Mentre in relazione al giorno del compleanno delle minori i coniugi concordano che verrà trascorso tutti insieme, oppure in compagnia del padre. Nell'ambito di questa suddivisione dei tempi, qualora il genitore cui compete fosse impossibilitato a tenere con sé la prole, per particolari e straordinarie esigenze, verificherà prioritariamente la disponibilità dell'altro genitore ad accudirlo per il tempo necessario;
8. Spetteranno ai coniugi, nella misura del 50%, gli importi di cui all'Assegno Unico per i figli a carico o altri istituti analoghi comunque denominati.
3 9. I coniugi concordano che per poter effettuare qualsivoglia viaggio all'estero con le minori sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'altro genitore;
10. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
11. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a HE (Ucraina) in data 6.12.2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di TE GO (BS) al n. 1, parte 2, serie C anno 2014, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nate le figlie (il 16.4.2015) e (il 5.8.2018). Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età delle figlie.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) spese di lite compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14026/2024 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Christian Beatrici, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
C.F. ), elettivamente domiciliata a Capo di Ponte (BS) presso Parte_2 C.F._2
lo studio dell'Avv. Omar Cantaluppi, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare alla richiesta di un assegno di mantenimento per sé;
3. Affidare le figlie minori nata il [...] in [...] e nata il Persona_1 Persona_2
05/08/2018 in Esine (BS) congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione paritaria degli stessi
1 presso entrambi i genitori a settimane alterne. Pertanto,le minori saranno domiciliate presso entrambi i genitori e dal punto di vista scolastico verrà mantenuta l'iscrizione all'Istituto Comprensivo di Capo di
Ponte (BS) anche per gli anni a venire
4. Dal punto di vista economico, ciascun genitore s'impegna al mantenimento diretto delle figlie, nonché a fornire vitto e alloggio nel tempo in cui avrà le minori con sé e a coprire anche ogni altra spesa legata alla convivenza. Le parti, poi, concorreranno al 50% alle spese straordinarie e non prevedibili, secondo quanto previsto al punto successivo;
5. Le spese straordinarie relative alle figlie saranno suddivise tra i coniugi secondo quanto disposto dal
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia, ad eccezione delle spese per baby sitter per le quali le parti hanno concordato un regime diverso dal Protocollo, come infra meglio spiegato ed in particolare:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III. trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV. tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II. cure termali e fisioterapiche;
III. farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III. gite scolastiche senza pernottamento;
IV. trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I. tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II. corsi di specializzazione;
III. gite scolastiche con pernottamento;
IV. corsi di recupero e lezioni private;
V. alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
2 Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I. centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I. attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II. corsi di lingua straniera;
III. viaggi e vacanze.
Con riferimento alle spese di custodia delle figlie minorenni (babysitter), per qualsivoglia motivo si rendano necessarie (ad esempio per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra- dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite ecc…) le parti concordano che, in deroga a quanto previsto dal Protocollo, esse saranno interamente a carico del genitore che deciderà di affidare le minori alla babysitter nella settimana di propria spettanza.
Le spese dovranno essere:
a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
6. Assegnare la casa coniugale, così come arredata e corredata, al Sig. al quale è sempre Parte_1
stato intestato il contratto di locazione;
7. La frequentazione delle minori con i genitori avverrà secondo una turnazione divisa in due settimane e nel seguente modo: I settimana: dal lunedì al sabato le figlie staranno con la madre, mentre la domenica con il padre, a partire dalle ore 9,00; II settimana: dal lunedì al sabato le figlie staranno con il padre, mentre la domenica con la madre, a partire dalle ore 9,00; la predetta alternanza verrà mantenuta anche durante le vacanze natalizie, pasquali e vacanze estive. Mentre in relazione al giorno del compleanno delle minori i coniugi concordano che verrà trascorso tutti insieme, oppure in compagnia del padre. Nell'ambito di questa suddivisione dei tempi, qualora il genitore cui compete fosse impossibilitato a tenere con sé la prole, per particolari e straordinarie esigenze, verificherà prioritariamente la disponibilità dell'altro genitore ad accudirlo per il tempo necessario;
8. Spetteranno ai coniugi, nella misura del 50%, gli importi di cui all'Assegno Unico per i figli a carico o altri istituti analoghi comunque denominati.
3 9. I coniugi concordano che per poter effettuare qualsivoglia viaggio all'estero con le minori sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'altro genitore;
10. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
11. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a HE (Ucraina) in data 6.12.2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di TE GO (BS) al n. 1, parte 2, serie C anno 2014, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nate le figlie (il 16.4.2015) e (il 5.8.2018). Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età delle figlie.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) spese di lite compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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