Sentenza 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00400/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00280/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 280 del 2023, proposto da
VA UC, PI IA, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Accarino, Federico Acocella, Paolo Accarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Accarino in Salerno, c.so Vittorio Emanuele 58;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1.- della nota prot. n. 202200068987 del Comune di Cava dei Tirreni - II Settore - Urbanistica, Edilizia e Personale - Ufficio Condono del 16.11.2022, notificato ad entrambe le ricorrenti il 28.11.2022, recante diniego di condono edilizio sull'istanza prot. n. 36883 del 10.07.2004;
2.- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, conseguente e, in ogni caso, richiamato nell'atto sub 1) ed in particolare:
2.a.- ove occorra, della nota prot. n. 63527 del Comune di Cava dei Tirreni - II Settore - Urbanistica, Edilizia e Personale - Ufficio Condono del 21.10.2022, recante comunicazione di avvio del procedimento e assegnazione al Responsabile del Procedimento;
2.b.- della nota prot. n. 63586 del Comune di Cava dei Tirreni - II Settore - Urbanistica, Edilizia e Personale - Ufficio Condono del 21.10.2022, recante comunicazione motivi ostativi ex art. 10 bis L. 241/90;
3.- della ordinanza n. 131 (N.Reg.Gen. 355) del Comune di Cava dei Tirreni - II Settore - Urbanistica, Edilizia e Personale del 06.12.2022, notificata ad entrambe le ricorrenti in data 27.12.2022;
4.- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, conseguente ed, in ogni caso, richiamato nell'atto sub 3 ed, in particolare, oltre all'atto innanzi indicato sub 1);
4.a.- delle ordinanze comunali n. 1079 del 21.09.2001 unitamente al verbale di sequestro n. 5805/01 del 29.08.2001, n. 1225 del 12.11.2001, n. 803 del 19.06.2002, n. 969 del 23.07.2002, notificate alla sola sig.ra UC;
nonché per l'accertamento e per la declaratoria:
a.- dell'illegittimità della dichiarazione, contenuta nell'ordinanza impugnata sub 3, secondo cui le ingiunzioni n. 1079 del 21.09.2001, n. 1225 del 12.11.2001, n. 803 del 19.06.2002, n. 969 del 23.07.2002 avrebbero “già prodotto i loro effetti”, nei confronti della sig.ra UC;
b.- della inopponibilità delle ingiunzioni n. 1079 del 21.09.2001, n. 1225 del 12.11.2001, n. 803 del 19.06.2002, n. 969 del 23.07.2002 nei confronti della sig.ra IA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti impugnano il diniego di condono edilizio n. 68987 del 16.11.2022, relativo all’istanza prot. n. 36883 del 10.07.2004, per un edificio a civile abitazione edificato senza titolo in via P. Ciccullo, n. 30.
Resiste il Comune di Cava dei Tirreni.
All’udienza di smaltimento del 2 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il gravame è infondato e va respinto, stante la natura vincolata dell’atto impugnato, ricadendo l’immobile in una area sottoposta a tutela paesaggistica, oltre che classificata a rischio di frana dal piano stralcio per l’assetto idrogeologico per i bacini regionali in dx Sele.
L’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003 (convertito in legge n. 326 del 2003) stabilisce che “le opere abusive non sono comunque suscettibile di sanatoria, qualora … d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Ne consegue che le opere abusive realizzate in zona sottoposta a vincoli specifici sono condonabili soltanto al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni: a) siano opere “minori”, per come indicate nell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, ossia non implicanti l’aumento di volume o superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria); b) siano state realizzate prima della imposizione del vincolo e positivamente valutate dall’autorità preposta alla tutela dello stesso; c) siano conformi alle prescrizioni urbanistiche di zona (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 22 marzo 2021, n. 724 e 15 febbraio 2023, n. 375).
Al contrario, il fabbricato in esame: a) ha dato luogo a nuovi volumi e nuove superfici; b) è successivo all’imposizione del vincolo paesaggistico; c) viola le norme del vigente piano di bacino, che integra le prescrizioni urbanistiche di zona, essendo rimasta priva di esito la richiesta di riclassificazione del livello di rischio idrogeologico presentata il 03.10.2022.
La particolarità della vicenda consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Paolo Severini, Consigliere
Michele Di Martino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO