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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 8713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8713 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 30.10.2025 depositate dalla parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 15730/2024 RG Lavoro cui è riunita quella recante n. RG 15731/2024 vertente
TRA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e (nato a [...] il [...] - C.F.: Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi giusta procure in atti dall'Avv. Gabriella C.F._2 Mangiapia, con cui elettivamente domiciliano in Napoli al Corso Duca d'Aosta n. 49 (comunicazioni alla PEC: ) Email_1
- ricorrenti -
E
(P.I. – PEC: Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Napoli Pianura alla Via Torciolano n. 6, in Email_2 persona del legale rapp.te pro tempore (C.F. Controparte_2 C.F._3
- convenuta contumace -
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI per il ricorrente Parte_1
“Accertare e dichiarare il diritto dell'istante: 1) a percepire il T.F.R. così come disciplinato dalla L. 295.1982 n. 297 e come da parte contabile del presente ricorso;
2) a percepire la mensilità di novembre 2019 mai corrisposta;
3) a percepire le somme costituenti permessi non goduti, festività, lavoro straordinario al 35% non pagato, indennità di mancato preavviso di licenziamento;
4) gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme. Per l'effetto: condannare la resistente “ Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento della somma
[...] complessiva, di cui alla parte contabile e, per l'effetto, salvo errori od omissioni, alla complessiva somma di € 2.235,31; liquidare il maggior danno subito dal ricorrente per la diminuzione del valore del suo credito con gli interessi sulle somme come rivalutate dal sorgere dei singoli diritti;
disporre con ordinanza immediatamente esecutiva il pagamento delle somme non contestate o di una somma a titolo provvisorio, ai sensi dell'art. 423 c.p.c., comma 1 e 2; condannare controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore, che se ne dichiara anticipatario”
per il ricorrente Parte_2
“Accertare e dichiarare il diritto dell'istante: 1) a percepire il T.F.R. così come disciplinato dalla L. 295.1982 n. 297 e come da parte contabile del presente ricorso;
2) a percepire la mensilità di novembre 2019 mai corrisposta;
3) a percepire le somme costituenti permessi non goduti, festività, straordinario al 35% non pagato, indennità di mancato preavviso di licenziamento;
4) gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme. Per l'effetto: condannare la resistente “ , Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento della somma complessiva, di cui alla parte contabile e, per l'effetto, salvo errori od omissioni, alla complessiva somma di
€ 2.711,88; liquidare il maggior danno subito dal ricorrente per la diminuzione del valore del suo credito con gli interessi sulle somme come rivalutate dal sorgere dei singoli diritti;
disporre con ordinanza immediatamente esecutiva il pagamento delle somme non contestate o di una somma a titolo provvisorio, ai sensi dell'art. 423 c.p.c., comma 1 e 2; condannare controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore, che se ne dichiara anticipatario”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con separati ricorsi depositati il 4.7.2024, successivamente riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, le parti ricorrenti indicate in epigrafe hanno adito il Tribunale di Napoli deducendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta - che esercita attività di costruzioni e lavori edili commissionati da enti pubblici o privati, di impiantistica generale - dal 02/09/2019 fino al 11/11/2019, data in cui il rapporto di lavoro era cessato per licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- di essere entrambi stati assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato del 28/08/2019, con qualifica di operaio e inquadramento al 3° livello operaio specializzato del CCNL Edilizia Operai (vd. Contratto assunzione e buste paga allegati ai ricorsi);
- di avere quasi sempre prestato la propria attività lavorativa in trasferta e, precisamente, presso il cantiere sito in Livorno per la costruzione del Centro Commerciale “Porta a Mare”;
- di avere sempre espletato lavoro straordinario nei giorni e nella misura dettagliatamente indicata in ricorso;
- che precisamente: il ha prestato, oltre all'orario ordinario di lavoro come Parte_1 previsto dal CCNL di categoria, lavoro straordinario di ore 56 a settembre 2019 e di ore
50,50 ad ottobre 2019; il ha prestato lavoro straordinario di ore 54 a settembre Pt_2
2019 e di ore 66 ad ottobre 2019;
- che in data 11.11.2019 sono stati licenziati per giustificato motivo oggettivo (vd. Lettera di licenziamento) senza alcun preavviso;
- che alla cessazione del rapporto di lavoro non è stata loro corrisposta la retribuzione di novembre 2019, né hanno ricevuto alcunché a titolo di indennità sostitutiva di preavviso e di TFR, oltre che a titolo di differenze di compenso per il lavoro straordinario espletato;
- che in data 14/11/2019 le parti hanno sottoscritto verbale di conciliazione in sede sindacale avente ad oggetto il pagamento di quanto dovuto, ma l'accordo non è stato mai onorato dalla società convenuta e pertanto è da considerarsi risolto per inadempimento, come da comunicazione del 12/05/2020 inviata a mezzo raccomandata a/r dal difensore dei ricorrenti.
Tanto premesso, invocate le pertinenti disposizioni normative e collettive, richiamati i conteggi allegati al ricorso, hanno rassegnato le conclusioni innanzi riportate.
Il ricorso e pedissequo decreto venivano regolarmente notificati alla società convenuta che non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia (cfr. verbale di udienza del
28.2.2025). Disposto il libero interrogatorio dei ricorrenti, all'esito venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti e articolati dalla parte ricorrente, e all'udienza del 8.5.2025 veniva escusso il teste di parte ricorrente Testimone_1 La causa veniva rinviata al 30.10.2025 per discussione con termine per note illustrative.
A tale udienza, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Incombeva sulla parte ricorrente, sulla scorta del disposto dell'art. 2697 cod. civ. l'onere di provare gli elementi di fatto posti a base della domanda. Ed invero, non appare revocabile in dubbio che incombe sul prestatore di lavoro che agisce in giudizio per ottenere una pronuncia di condanna del datore di lavoro al pagamento di competenze retributive fornire riscontri processuali documentali e/o testimoniali, di avere intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato nel periodo, con le mansioni e con l'orario di lavoro assunti in ricorso, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di provare i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi delle avverse pretese
Nel presente giudizio risultano pacifici – in quanto documentalmente provati e comunque incontestati - la natura subordinata del rapporto di lavoro, la sua durata e le modalità della sua risoluzione, le mansioni svolte dai ricorrenti, l'inquadramento contrattuale ricevuto, la paga corrisposta da parte datoriale nonché il contratto collettivo di riferimento. Inoltre il teste ha dichiarato quanto segue: “Anche io ho lavorato per la Testimone_1 società convenuta, unicamente presso il cantiere di Livorno. Sono stato assunto da
ed anche io ho lavorato, come i due ricorrenti, dal 2 settembre 2019 Controparte_2 all'11 novembre 2019. Anche io ero inquadrato nel III livello del C.C.N.L. essendo operaio specializzato. Anche il mio rapporto è finito per licenziamento intimato da parte di , senza preavviso, così come lo stesso è avvenuto per i due Controparte_2 ricorrenti. Né io né i due ricorrenti abbiamo ricevuto il T.F.R. alla fine del rapporto. Io sono operaio specializzato;
e erano anche ferraiuoli e carpentieri e Parte_1 Pt_2 talvolta anche stuccatori. Una settimana lavoravamo sei giorni compresi il sabato, dalle
7:00 alle 18:00 con 1 ora di pausa pranzo;
la settimana successiva lavoravamo dal lunedì al venerdì sempre dalle 7:00 alle 18:00 ed il sabato dalle 7:00 alle 13:00. La terza settimana riprendevamo a lavorare tutti i giorni, escluso la domenica, dalle 7:00 alle
18:00. Non abbiamo ricevuto alcuna somma per il lavoro straordinario prestato. Non abbiamo percepito quanto dovuto per i permessi non goduti. Preciso che il primo e due novembre 2019 non abbiamo lavorato mentre il giorno di San Gennaro, a settembre, abbiamo lavorato. Non abbiamo ricevuto nulla per e mancato preavviso. Non Pt_3 abbiamo ricevuto nulla per i giorni lavorati nel mese di novembre. Non ho alcuna causa in corso nei confronti della società convenuta”. Sulla scorta di quanto premesso, l'istruttoria svolta consente di avvalorare l'assunto secondo cui i ricorrenti hanno intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della prestando la propria opera Controparte_1 quali operai specializzati di 3° livello di cui al CCNL Edilizia Operai (applicato in via parametrica dalla convenuta: vd. Contratti di assunzione) per tutto il periodo dedotto in ricorso (dal 2.9.2019 al 11.11.2019).
Accertata, in tal modo, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa per il periodo indicato e con le modalità dedotte in ricorso, competeva al datore fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione. Tuttavia, parte convenuta non ha ritenuto di costituirsi in giudizio, rinunciando a fornire la prova di eventuali pagamenti effettuati per le causali dedotte.
Nello specifico, i ricorrenti hanno lamentato il mancato pagamento della retribuzione ordinaria di novembre 2019, del compenso per lavoro straordinario relativo ai mesi di settembre e ottobre 2019, dell'indennità relativa a permessi e festività lavorate, del TFR e dell'indennità di mancato preavviso. Ritiene il giudicante che competa il pagamento delle differenze retributive rivendicate a titolo di retribuzione ordinaria del mese di novembre 2019, nonché il pagamento delle somme richieste a titolo di trattamento di fine rapporto, essendo tale diritto previsto indistintamente per tutti i lavoratori dall'art. 2120 cod. civ. e dalla legge n. 297/1982, e non essendo emersa la prova della corresponsione delle voci indicate.
Compete inoltre la indennità sostitutiva del preavviso, avendo i ricorrenti dato prova dei fatti costitutivi della relativa pretesa - cessazione del rapporto di lavoro ex abrupto per cause loro non imputabili (la lettera di licenziamento è stata loro consegnata l'11 novembre 2019, ovvero lo stesso giorno in cui sono stati licenziati) -.
Ritiene ancora il Tribunale che competano le somme richieste a titolo di lavoro straordinario, per avere i ricorrenti reso la prestazione lavorativa nella misura analiticamente indicata in ricorso.
Ed, invero, ricordato che il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile soltanto quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (secondo l'orientamento costante della giurisprudenza della Cassazione), deve ritenersi che, alla luce del contenuto delle precise dichiarazioni del teste indotto dalla parte ricorrente, possa dirsi raggiunta la prova relativa.
Non competono invece le ulteriori voci retributive inerenti la cd. retribuzione indiretta, quali le indennità a titolo di cd. festività soppresse e/o permessi, trattandosi di voci di matrice esclusivamente contrattuale e non essendovi prova dell'adesione di parte datoriale alla fonte collettiva invocata.
Peraltro tali voci, pure rivendicate nelle conclusioni dei ricorsi introduttivi, non sono poi state quantificate in alcun modo nei conteggi allegati ai ricorsi.
Per la quantificazione degli importi dovuti per le causali esposte, possono accogliersi i conteggi prodotti dalle parti ricorrenti, in quanto basati sulle previsioni contrattuali invocate (CCNL applicato dalla convenuta), metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche. Conclusivamente, dunque, la domanda attorea va accolta e per l'effetto parte datoriale va condannata al pagamento:
- in favore di della complessiva somma di euro 2.235,31, di cui euro Parte_1
411,36 a titolo di T.F.R., ltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
- in favore di della complessiva somma di euro 2.711,88, di cui € Parte_2
361,73 a titolo di T.F.R., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti proposti in data 4.7.2024 da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
così provvede:
[...]
a) In accoglimento del ricorso condanna la soc. Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento - per le causali di cui in
[...] parte motiva - in favore di della complessiva somma di euro Parte_1
2.235,31, di cui euro 411,36 a titolo di T.F.R., e in favore di della Parte_2 complessiva somma di euro 2.711,88, di cui € 361,73 a titolo di T.F.R., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
b) Condanna la società convenuta, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
Si comunichi.
Napoli 25.11.2025
Il Giudice Dott. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 30.10.2025 depositate dalla parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 15730/2024 RG Lavoro cui è riunita quella recante n. RG 15731/2024 vertente
TRA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e (nato a [...] il [...] - C.F.: Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi giusta procure in atti dall'Avv. Gabriella C.F._2 Mangiapia, con cui elettivamente domiciliano in Napoli al Corso Duca d'Aosta n. 49 (comunicazioni alla PEC: ) Email_1
- ricorrenti -
E
(P.I. – PEC: Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Napoli Pianura alla Via Torciolano n. 6, in Email_2 persona del legale rapp.te pro tempore (C.F. Controparte_2 C.F._3
- convenuta contumace -
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI per il ricorrente Parte_1
“Accertare e dichiarare il diritto dell'istante: 1) a percepire il T.F.R. così come disciplinato dalla L. 295.1982 n. 297 e come da parte contabile del presente ricorso;
2) a percepire la mensilità di novembre 2019 mai corrisposta;
3) a percepire le somme costituenti permessi non goduti, festività, lavoro straordinario al 35% non pagato, indennità di mancato preavviso di licenziamento;
4) gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme. Per l'effetto: condannare la resistente “ Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento della somma
[...] complessiva, di cui alla parte contabile e, per l'effetto, salvo errori od omissioni, alla complessiva somma di € 2.235,31; liquidare il maggior danno subito dal ricorrente per la diminuzione del valore del suo credito con gli interessi sulle somme come rivalutate dal sorgere dei singoli diritti;
disporre con ordinanza immediatamente esecutiva il pagamento delle somme non contestate o di una somma a titolo provvisorio, ai sensi dell'art. 423 c.p.c., comma 1 e 2; condannare controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore, che se ne dichiara anticipatario”
per il ricorrente Parte_2
“Accertare e dichiarare il diritto dell'istante: 1) a percepire il T.F.R. così come disciplinato dalla L. 295.1982 n. 297 e come da parte contabile del presente ricorso;
2) a percepire la mensilità di novembre 2019 mai corrisposta;
3) a percepire le somme costituenti permessi non goduti, festività, straordinario al 35% non pagato, indennità di mancato preavviso di licenziamento;
4) gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme. Per l'effetto: condannare la resistente “ , Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento della somma complessiva, di cui alla parte contabile e, per l'effetto, salvo errori od omissioni, alla complessiva somma di
€ 2.711,88; liquidare il maggior danno subito dal ricorrente per la diminuzione del valore del suo credito con gli interessi sulle somme come rivalutate dal sorgere dei singoli diritti;
disporre con ordinanza immediatamente esecutiva il pagamento delle somme non contestate o di una somma a titolo provvisorio, ai sensi dell'art. 423 c.p.c., comma 1 e 2; condannare controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore, che se ne dichiara anticipatario”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con separati ricorsi depositati il 4.7.2024, successivamente riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, le parti ricorrenti indicate in epigrafe hanno adito il Tribunale di Napoli deducendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta - che esercita attività di costruzioni e lavori edili commissionati da enti pubblici o privati, di impiantistica generale - dal 02/09/2019 fino al 11/11/2019, data in cui il rapporto di lavoro era cessato per licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- di essere entrambi stati assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato del 28/08/2019, con qualifica di operaio e inquadramento al 3° livello operaio specializzato del CCNL Edilizia Operai (vd. Contratto assunzione e buste paga allegati ai ricorsi);
- di avere quasi sempre prestato la propria attività lavorativa in trasferta e, precisamente, presso il cantiere sito in Livorno per la costruzione del Centro Commerciale “Porta a Mare”;
- di avere sempre espletato lavoro straordinario nei giorni e nella misura dettagliatamente indicata in ricorso;
- che precisamente: il ha prestato, oltre all'orario ordinario di lavoro come Parte_1 previsto dal CCNL di categoria, lavoro straordinario di ore 56 a settembre 2019 e di ore
50,50 ad ottobre 2019; il ha prestato lavoro straordinario di ore 54 a settembre Pt_2
2019 e di ore 66 ad ottobre 2019;
- che in data 11.11.2019 sono stati licenziati per giustificato motivo oggettivo (vd. Lettera di licenziamento) senza alcun preavviso;
- che alla cessazione del rapporto di lavoro non è stata loro corrisposta la retribuzione di novembre 2019, né hanno ricevuto alcunché a titolo di indennità sostitutiva di preavviso e di TFR, oltre che a titolo di differenze di compenso per il lavoro straordinario espletato;
- che in data 14/11/2019 le parti hanno sottoscritto verbale di conciliazione in sede sindacale avente ad oggetto il pagamento di quanto dovuto, ma l'accordo non è stato mai onorato dalla società convenuta e pertanto è da considerarsi risolto per inadempimento, come da comunicazione del 12/05/2020 inviata a mezzo raccomandata a/r dal difensore dei ricorrenti.
Tanto premesso, invocate le pertinenti disposizioni normative e collettive, richiamati i conteggi allegati al ricorso, hanno rassegnato le conclusioni innanzi riportate.
Il ricorso e pedissequo decreto venivano regolarmente notificati alla società convenuta che non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia (cfr. verbale di udienza del
28.2.2025). Disposto il libero interrogatorio dei ricorrenti, all'esito venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti e articolati dalla parte ricorrente, e all'udienza del 8.5.2025 veniva escusso il teste di parte ricorrente Testimone_1 La causa veniva rinviata al 30.10.2025 per discussione con termine per note illustrative.
A tale udienza, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Incombeva sulla parte ricorrente, sulla scorta del disposto dell'art. 2697 cod. civ. l'onere di provare gli elementi di fatto posti a base della domanda. Ed invero, non appare revocabile in dubbio che incombe sul prestatore di lavoro che agisce in giudizio per ottenere una pronuncia di condanna del datore di lavoro al pagamento di competenze retributive fornire riscontri processuali documentali e/o testimoniali, di avere intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato nel periodo, con le mansioni e con l'orario di lavoro assunti in ricorso, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di provare i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi delle avverse pretese
Nel presente giudizio risultano pacifici – in quanto documentalmente provati e comunque incontestati - la natura subordinata del rapporto di lavoro, la sua durata e le modalità della sua risoluzione, le mansioni svolte dai ricorrenti, l'inquadramento contrattuale ricevuto, la paga corrisposta da parte datoriale nonché il contratto collettivo di riferimento. Inoltre il teste ha dichiarato quanto segue: “Anche io ho lavorato per la Testimone_1 società convenuta, unicamente presso il cantiere di Livorno. Sono stato assunto da
ed anche io ho lavorato, come i due ricorrenti, dal 2 settembre 2019 Controparte_2 all'11 novembre 2019. Anche io ero inquadrato nel III livello del C.C.N.L. essendo operaio specializzato. Anche il mio rapporto è finito per licenziamento intimato da parte di , senza preavviso, così come lo stesso è avvenuto per i due Controparte_2 ricorrenti. Né io né i due ricorrenti abbiamo ricevuto il T.F.R. alla fine del rapporto. Io sono operaio specializzato;
e erano anche ferraiuoli e carpentieri e Parte_1 Pt_2 talvolta anche stuccatori. Una settimana lavoravamo sei giorni compresi il sabato, dalle
7:00 alle 18:00 con 1 ora di pausa pranzo;
la settimana successiva lavoravamo dal lunedì al venerdì sempre dalle 7:00 alle 18:00 ed il sabato dalle 7:00 alle 13:00. La terza settimana riprendevamo a lavorare tutti i giorni, escluso la domenica, dalle 7:00 alle
18:00. Non abbiamo ricevuto alcuna somma per il lavoro straordinario prestato. Non abbiamo percepito quanto dovuto per i permessi non goduti. Preciso che il primo e due novembre 2019 non abbiamo lavorato mentre il giorno di San Gennaro, a settembre, abbiamo lavorato. Non abbiamo ricevuto nulla per e mancato preavviso. Non Pt_3 abbiamo ricevuto nulla per i giorni lavorati nel mese di novembre. Non ho alcuna causa in corso nei confronti della società convenuta”. Sulla scorta di quanto premesso, l'istruttoria svolta consente di avvalorare l'assunto secondo cui i ricorrenti hanno intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della prestando la propria opera Controparte_1 quali operai specializzati di 3° livello di cui al CCNL Edilizia Operai (applicato in via parametrica dalla convenuta: vd. Contratti di assunzione) per tutto il periodo dedotto in ricorso (dal 2.9.2019 al 11.11.2019).
Accertata, in tal modo, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa per il periodo indicato e con le modalità dedotte in ricorso, competeva al datore fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione. Tuttavia, parte convenuta non ha ritenuto di costituirsi in giudizio, rinunciando a fornire la prova di eventuali pagamenti effettuati per le causali dedotte.
Nello specifico, i ricorrenti hanno lamentato il mancato pagamento della retribuzione ordinaria di novembre 2019, del compenso per lavoro straordinario relativo ai mesi di settembre e ottobre 2019, dell'indennità relativa a permessi e festività lavorate, del TFR e dell'indennità di mancato preavviso. Ritiene il giudicante che competa il pagamento delle differenze retributive rivendicate a titolo di retribuzione ordinaria del mese di novembre 2019, nonché il pagamento delle somme richieste a titolo di trattamento di fine rapporto, essendo tale diritto previsto indistintamente per tutti i lavoratori dall'art. 2120 cod. civ. e dalla legge n. 297/1982, e non essendo emersa la prova della corresponsione delle voci indicate.
Compete inoltre la indennità sostitutiva del preavviso, avendo i ricorrenti dato prova dei fatti costitutivi della relativa pretesa - cessazione del rapporto di lavoro ex abrupto per cause loro non imputabili (la lettera di licenziamento è stata loro consegnata l'11 novembre 2019, ovvero lo stesso giorno in cui sono stati licenziati) -.
Ritiene ancora il Tribunale che competano le somme richieste a titolo di lavoro straordinario, per avere i ricorrenti reso la prestazione lavorativa nella misura analiticamente indicata in ricorso.
Ed, invero, ricordato che il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile soltanto quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (secondo l'orientamento costante della giurisprudenza della Cassazione), deve ritenersi che, alla luce del contenuto delle precise dichiarazioni del teste indotto dalla parte ricorrente, possa dirsi raggiunta la prova relativa.
Non competono invece le ulteriori voci retributive inerenti la cd. retribuzione indiretta, quali le indennità a titolo di cd. festività soppresse e/o permessi, trattandosi di voci di matrice esclusivamente contrattuale e non essendovi prova dell'adesione di parte datoriale alla fonte collettiva invocata.
Peraltro tali voci, pure rivendicate nelle conclusioni dei ricorsi introduttivi, non sono poi state quantificate in alcun modo nei conteggi allegati ai ricorsi.
Per la quantificazione degli importi dovuti per le causali esposte, possono accogliersi i conteggi prodotti dalle parti ricorrenti, in quanto basati sulle previsioni contrattuali invocate (CCNL applicato dalla convenuta), metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche. Conclusivamente, dunque, la domanda attorea va accolta e per l'effetto parte datoriale va condannata al pagamento:
- in favore di della complessiva somma di euro 2.235,31, di cui euro Parte_1
411,36 a titolo di T.F.R., ltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
- in favore di della complessiva somma di euro 2.711,88, di cui € Parte_2
361,73 a titolo di T.F.R., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti proposti in data 4.7.2024 da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
così provvede:
[...]
a) In accoglimento del ricorso condanna la soc. Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento - per le causali di cui in
[...] parte motiva - in favore di della complessiva somma di euro Parte_1
2.235,31, di cui euro 411,36 a titolo di T.F.R., e in favore di della Parte_2 complessiva somma di euro 2.711,88, di cui € 361,73 a titolo di T.F.R., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
b) Condanna la società convenuta, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
Si comunichi.
Napoli 25.11.2025
Il Giudice Dott. Federico Bile