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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 5195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5195 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa NZ EN, nella causa iscritta al n. 13828 del 2023 R.G..L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv.ta CARROCCIO TERESA e l'avv.ta PARLATO GAETANA RITA ricorrente
CONTRO
Controparte_1
resistente contumace
CONTRO
CP_2
Con l'avv.ta FURCAS LAURA resistente
Avente ad oggetto: differenze retributive all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 24/11/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi prestati con i contratti di co.co.co. dedotti in giudizio dalla ricorrente prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
conseguentemente condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente CP_1
1 le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 CCNL di comparto e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al pagamento;
condanna il ad inserire la ricorrente nella fascia stipendiale CP_1 corrispondente agli anni di servizio effettivamente svolto, sia ai fini giuridici che economici (terza fascia); condanna il ministero resistente al pagamento delle conseguenti differenze contributive non prescritte e all'accantonamento del relativo trattamento di fine servizio;
condanna il resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese CP_1 di lite, che liquida in € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv.ta CARROCCIO TERESA e dell'avv.ta
PARLATO GAETANA RITA;
lascia definitivamente a carico dell' le spese da questo sostenute. CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 13/11/2023 la ricorrente in epigrafe deduceva di avere prestato attività di lavoro subordinato, in favore degli istituti scolastici indicati, a far data dal 01.07.2001, svolgendo attività di assistente amministrativa, anche se i rapporti erano stati formalizzati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa succedutisi nel tempo senza soluzione di continuità fino al 31.08.2018 e di essere stata assunta a tempo indeterminato il successivo 1.09.2018 a seguito di procedura di stabilizzazione.
Concludeva quindi nei termini seguenti: “1. accertare e dichiarare che fra la ricorrente ed il si è costituito un rapporto di lavoro di natura subordinata con decorrenza CP_1 dalla data di inizio della prestazione lavorativa (01.7.2001 e fino al 31.8.2018) o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente per aver reiteratamente prorogato il rapporto a tempo determinato, in violazione di norme di legge e contrattuali, secondo quanto meglio esposto in parte motiva, per l'effetto, quale misura sanzionatoria:
3. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al risarcimento di tutti i danni, patrimoniale e non, Parte_1 subiti per effetto dell'illegittima condotta datoriale, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.
Lgs. n. 165 del 2001; art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, e di ogni altra norma rilevante, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente, in persona del suo legale rapp.te p.t., a risarcire il danno subito dalla ricorrente, da quantificarsi seguendo l'orientamento di codesto Ecc.mo Tribunale nella misura di dodici mensilità della
2 retribuzione globale di fatto percepite dagli assistenti amministrativi del personale ATA
(profilo B/1), ovvero in quella diversa misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria.
4. In accoglimento del ricorso, ordinare al
[...]
e i relativi uffici, ciascuno per quanto di propria Controparte_3 CP_4 competenza, l'emanazione del decreto di ricostruzione carriera in favore della Signora
tenendo conto dei predetti criteri al fine di determinare la corretta Parte_1
anzianità di servizio con il conseguente inquadramento nel corretto scaglione stipendiale, con liquidazione delle differenze retributive e arretrati;
- accertare e dichiarare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi pre ruolo prestati dalla ricorrente prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
5- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione delle differenze retributive, oltre oneri previdenziali ed assistenziali, maturate dalla data del 01.07.2001 e fino al 31.8.2018 (o da diversa data ritenuta di giustizia) e comunque fino alla ricostituzione del rapporto di lavoro da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto la ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) e, per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente, in persona del suo legale rapp.tep.t., a corrispondere alla ricorrente tali importi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
- condannare il e i CP_4 relativi uffici, ciascuno per quanto di propria competenza, al risarcimento del danno per mancata e/o irregolare contribuzione, nella misura pari ai compensi retributivi che la ricorrente avrebbe maturato se il rapporto fosse stato correttamente instaurato e se fosse proseguito, secondo l'id quod plerumque accidit, sino all'età pensionabile, al risarcimento del danno previdenziale e al pagamento del TFR che avrebbe percepito in caso di assunzione a tempo determinato, o nella diversa misura che verrà qualificata (anche in via equitativa) in corso di causa, previo versamento diretto delle relative somme in favore dell' 6. condannare il ad inserire la parte ricorrente nella 3° fascia stipendiale CP_2 CP_4 corrispondente a 15-20 anni di servizio svolto, avendo lavorato 17 anni, come disposto dal
CCNL Comparto Scuola, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio;
7. condannare il convenuto al pagamento in favore CP_1 dell' delle differenze contributive Parte_2 commisurate al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro e quindi alla maggiore retribuzione dovuta e non corrisposta, disponendone l'efficacia del giudicato nei riguardi dell'ente di previdenza;
8. determinare, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme dovute alla ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione del valore del suo credito,
3 condannando il datore al pagamento in suo favore delle relative somme”;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 24.11.2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che alla luce della documentazione prodotta da parte ricorrente sub 2
(quella depositata successivamente deve essere ritenuta inammissibile, essendo stata depositata dieci giorni dopo il deposito del ricorso. Cfr. in termini Cass. n.
2657/2021, a tenore della quale: “In caso di costituzione telematica mediante
PEC eccedente il limite dimensionale di 30 MB, il deposito degli atti o dei documenti si considera tempestivo se effettuato mediante invii di più PEC eseguiti entro il giorno di scadenza del termine per la costituzione stessa.”) deve senz'altro ritenersi provato che il rapporto si è svolto con le caratteristiche proprie della subordinazione (cf. gli ordini di servizio, l'inserimento stabile nell'organizzazione degli uffici,
l'inserimento nei turni, l'assegnazione di mansioni specifiche);
- rilevato quindi che merita accoglimento la domanda concernente il pagamento delle differenze retributive e contributive quale diretta conseguenza dell'applicazione dell'art. 2126 c.c., come peraltro già reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questo Tribunale, anche in diversa composizione, e della locale Corte d'Appello, con pronunce che devono intendersi richiamate ai sensi dell'art. 118 disp att cpc;
- rilevato inoltre che la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato a far data dal 01.09.2018 e pertanto la stessa dovrà essere inquadrata, a fini giuridici ed economici, nella fascia stipendiale corrispondente alla anzianità di servizio effettivamente maturata nel periodo 01.07.2001 - 01.08.2018 (terza fascia);
- rilevato che il diritto alla ricostruzione del rapporto a fini giuridici ed economici include quello alla ricostruzione di quanto dovuto a titolo di trattamento di fine servizio (cfr. Cass. n. 4360/2023);
- rilevato che, al contrario, non possono trovare accoglimento le domande formulate sub 1) e 2);
- rilevato, infatti, che per quanto concerne quella articolata sub 1 (“accertare e dichiarare che fra la ricorrente ed il si è costituito un rapporto di lavoro di CP_1 natura subordinata con decorrenza dalla data di inizio della prestazione lavorativa
(01.7.2001 e fino al 31.8.2018) o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia), il riconoscimento del rapporto di subordinazione è escluso dal chiaro disposto del quinto comma dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001;
- rilevato che, per quanto concerne la richiesta del cd “danno comunitario” da illegittima reiterazione dei contratti a termine, la giurisprudenza della Suprema
4 Corte è ormai costate nell'affermare che “Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del
2015, per i docenti ed il personale ATA, deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17,
Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto.“ (Cass. n.
3472/2020).
Nel caso di specie nessuna prova in tal senso è stata fornita;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei limiti precisati, con le conseguenziali statuizioni in materia di spese di lite di cui al dispositivo, tenuto conto del parziale accoglimento e della serialità della controversia, e distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, che hanno reso le dichiarazioni di rito;
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 24/11/2025
La Giudice
NZ EN
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa NZ EN, nella causa iscritta al n. 13828 del 2023 R.G..L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv.ta CARROCCIO TERESA e l'avv.ta PARLATO GAETANA RITA ricorrente
CONTRO
Controparte_1
resistente contumace
CONTRO
CP_2
Con l'avv.ta FURCAS LAURA resistente
Avente ad oggetto: differenze retributive all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 24/11/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi prestati con i contratti di co.co.co. dedotti in giudizio dalla ricorrente prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
conseguentemente condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente CP_1
1 le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 CCNL di comparto e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al pagamento;
condanna il ad inserire la ricorrente nella fascia stipendiale CP_1 corrispondente agli anni di servizio effettivamente svolto, sia ai fini giuridici che economici (terza fascia); condanna il ministero resistente al pagamento delle conseguenti differenze contributive non prescritte e all'accantonamento del relativo trattamento di fine servizio;
condanna il resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese CP_1 di lite, che liquida in € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv.ta CARROCCIO TERESA e dell'avv.ta
PARLATO GAETANA RITA;
lascia definitivamente a carico dell' le spese da questo sostenute. CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 13/11/2023 la ricorrente in epigrafe deduceva di avere prestato attività di lavoro subordinato, in favore degli istituti scolastici indicati, a far data dal 01.07.2001, svolgendo attività di assistente amministrativa, anche se i rapporti erano stati formalizzati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa succedutisi nel tempo senza soluzione di continuità fino al 31.08.2018 e di essere stata assunta a tempo indeterminato il successivo 1.09.2018 a seguito di procedura di stabilizzazione.
Concludeva quindi nei termini seguenti: “1. accertare e dichiarare che fra la ricorrente ed il si è costituito un rapporto di lavoro di natura subordinata con decorrenza CP_1 dalla data di inizio della prestazione lavorativa (01.7.2001 e fino al 31.8.2018) o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente per aver reiteratamente prorogato il rapporto a tempo determinato, in violazione di norme di legge e contrattuali, secondo quanto meglio esposto in parte motiva, per l'effetto, quale misura sanzionatoria:
3. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al risarcimento di tutti i danni, patrimoniale e non, Parte_1 subiti per effetto dell'illegittima condotta datoriale, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.
Lgs. n. 165 del 2001; art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, e di ogni altra norma rilevante, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente, in persona del suo legale rapp.te p.t., a risarcire il danno subito dalla ricorrente, da quantificarsi seguendo l'orientamento di codesto Ecc.mo Tribunale nella misura di dodici mensilità della
2 retribuzione globale di fatto percepite dagli assistenti amministrativi del personale ATA
(profilo B/1), ovvero in quella diversa misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria.
4. In accoglimento del ricorso, ordinare al
[...]
e i relativi uffici, ciascuno per quanto di propria Controparte_3 CP_4 competenza, l'emanazione del decreto di ricostruzione carriera in favore della Signora
tenendo conto dei predetti criteri al fine di determinare la corretta Parte_1
anzianità di servizio con il conseguente inquadramento nel corretto scaglione stipendiale, con liquidazione delle differenze retributive e arretrati;
- accertare e dichiarare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi pre ruolo prestati dalla ricorrente prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
5- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione delle differenze retributive, oltre oneri previdenziali ed assistenziali, maturate dalla data del 01.07.2001 e fino al 31.8.2018 (o da diversa data ritenuta di giustizia) e comunque fino alla ricostituzione del rapporto di lavoro da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto la ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) e, per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente, in persona del suo legale rapp.tep.t., a corrispondere alla ricorrente tali importi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
- condannare il e i CP_4 relativi uffici, ciascuno per quanto di propria competenza, al risarcimento del danno per mancata e/o irregolare contribuzione, nella misura pari ai compensi retributivi che la ricorrente avrebbe maturato se il rapporto fosse stato correttamente instaurato e se fosse proseguito, secondo l'id quod plerumque accidit, sino all'età pensionabile, al risarcimento del danno previdenziale e al pagamento del TFR che avrebbe percepito in caso di assunzione a tempo determinato, o nella diversa misura che verrà qualificata (anche in via equitativa) in corso di causa, previo versamento diretto delle relative somme in favore dell' 6. condannare il ad inserire la parte ricorrente nella 3° fascia stipendiale CP_2 CP_4 corrispondente a 15-20 anni di servizio svolto, avendo lavorato 17 anni, come disposto dal
CCNL Comparto Scuola, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio;
7. condannare il convenuto al pagamento in favore CP_1 dell' delle differenze contributive Parte_2 commisurate al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro e quindi alla maggiore retribuzione dovuta e non corrisposta, disponendone l'efficacia del giudicato nei riguardi dell'ente di previdenza;
8. determinare, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme dovute alla ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione del valore del suo credito,
3 condannando il datore al pagamento in suo favore delle relative somme”;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 24.11.2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che alla luce della documentazione prodotta da parte ricorrente sub 2
(quella depositata successivamente deve essere ritenuta inammissibile, essendo stata depositata dieci giorni dopo il deposito del ricorso. Cfr. in termini Cass. n.
2657/2021, a tenore della quale: “In caso di costituzione telematica mediante
PEC eccedente il limite dimensionale di 30 MB, il deposito degli atti o dei documenti si considera tempestivo se effettuato mediante invii di più PEC eseguiti entro il giorno di scadenza del termine per la costituzione stessa.”) deve senz'altro ritenersi provato che il rapporto si è svolto con le caratteristiche proprie della subordinazione (cf. gli ordini di servizio, l'inserimento stabile nell'organizzazione degli uffici,
l'inserimento nei turni, l'assegnazione di mansioni specifiche);
- rilevato quindi che merita accoglimento la domanda concernente il pagamento delle differenze retributive e contributive quale diretta conseguenza dell'applicazione dell'art. 2126 c.c., come peraltro già reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questo Tribunale, anche in diversa composizione, e della locale Corte d'Appello, con pronunce che devono intendersi richiamate ai sensi dell'art. 118 disp att cpc;
- rilevato inoltre che la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato a far data dal 01.09.2018 e pertanto la stessa dovrà essere inquadrata, a fini giuridici ed economici, nella fascia stipendiale corrispondente alla anzianità di servizio effettivamente maturata nel periodo 01.07.2001 - 01.08.2018 (terza fascia);
- rilevato che il diritto alla ricostruzione del rapporto a fini giuridici ed economici include quello alla ricostruzione di quanto dovuto a titolo di trattamento di fine servizio (cfr. Cass. n. 4360/2023);
- rilevato che, al contrario, non possono trovare accoglimento le domande formulate sub 1) e 2);
- rilevato, infatti, che per quanto concerne quella articolata sub 1 (“accertare e dichiarare che fra la ricorrente ed il si è costituito un rapporto di lavoro di CP_1 natura subordinata con decorrenza dalla data di inizio della prestazione lavorativa
(01.7.2001 e fino al 31.8.2018) o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia), il riconoscimento del rapporto di subordinazione è escluso dal chiaro disposto del quinto comma dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001;
- rilevato che, per quanto concerne la richiesta del cd “danno comunitario” da illegittima reiterazione dei contratti a termine, la giurisprudenza della Suprema
4 Corte è ormai costate nell'affermare che “Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del
2015, per i docenti ed il personale ATA, deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17,
Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto.“ (Cass. n.
3472/2020).
Nel caso di specie nessuna prova in tal senso è stata fornita;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei limiti precisati, con le conseguenziali statuizioni in materia di spese di lite di cui al dispositivo, tenuto conto del parziale accoglimento e della serialità della controversia, e distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, che hanno reso le dichiarazioni di rito;
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 24/11/2025
La Giudice
NZ EN
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