Art. 1.
La condizione di effettiva contribuzione obbligatoria nel quinquennio precedente la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, stabilita nel terzo comma dell'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , non e' richiesta per gli assicurati, i quali avendo superato il 60° anno di eta', se uomini, o il 55° anno, se donne, non abbiano raggiunto il requisito minimo contributivo necessario per il diritto alla pensione di vecchiaia, purche' possano far valere almeno 48 contributi obbligatori settimanali effettivamente versati, e non esplichino attivita' retribuita alle dipendenze di terzi soggetta all'obbligo assicurativo.
La stessa norma si applica a quegli assicurati che, al raggiungimento dell'eta' indicata nel precedente comma, pur essendo in possesso del requisito minimo contributivo di cui all' art. 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , non possono far valere le anzianita' di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria richieste dallo stesso articolo.
I contributi volontari di cui al primo comma debbono essere versati con le modalita' di cui all' art. 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e sono equiparati ai contributi obbligatori a tutti gli effetti.
La condizione di effettiva contribuzione obbligatoria nel quinquennio precedente la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, stabilita nel terzo comma dell'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , non e' richiesta per gli assicurati, i quali avendo superato il 60° anno di eta', se uomini, o il 55° anno, se donne, non abbiano raggiunto il requisito minimo contributivo necessario per il diritto alla pensione di vecchiaia, purche' possano far valere almeno 48 contributi obbligatori settimanali effettivamente versati, e non esplichino attivita' retribuita alle dipendenze di terzi soggetta all'obbligo assicurativo.
La stessa norma si applica a quegli assicurati che, al raggiungimento dell'eta' indicata nel precedente comma, pur essendo in possesso del requisito minimo contributivo di cui all' art. 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , non possono far valere le anzianita' di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria richieste dallo stesso articolo.
I contributi volontari di cui al primo comma debbono essere versati con le modalita' di cui all' art. 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e sono equiparati ai contributi obbligatori a tutti gli effetti.