Versione
31 maggio 1956
31 maggio 1956
Art. 1.
La condizione di effettiva contribuzione obbligatoria nel quinquennio precedente la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, stabilita nel terzo comma dell'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , non e' richiesta per gli assicurati, i quali avendo superato il 60° anno di eta', se uomini, o il 55° anno, se donne, non abbiano raggiunto il requisito minimo contributivo necessario per il diritto alla pensione di vecchiaia, purche' possano far valere almeno 48 contributi obbligatori settimanali effettivamente versati, e non esplichino attivita' retribuita alle dipendenze di terzi soggetta all'obbligo assicurativo.
La stessa norma si applica a quegli assicurati che, al raggiungimento dell'eta' indicata nel precedente comma, pur essendo in possesso del requisito minimo contributivo di cui all' art. 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , non possono far valere le anzianita' di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria richieste dallo stesso articolo.
I contributi volontari di cui al primo comma debbono essere versati con le modalita' di cui all' art. 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e sono equiparati ai contributi obbligatori a tutti gli effetti.
La condizione di effettiva contribuzione obbligatoria nel quinquennio precedente la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, stabilita nel terzo comma dell'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , non e' richiesta per gli assicurati, i quali avendo superato il 60° anno di eta', se uomini, o il 55° anno, se donne, non abbiano raggiunto il requisito minimo contributivo necessario per il diritto alla pensione di vecchiaia, purche' possano far valere almeno 48 contributi obbligatori settimanali effettivamente versati, e non esplichino attivita' retribuita alle dipendenze di terzi soggetta all'obbligo assicurativo.
La stessa norma si applica a quegli assicurati che, al raggiungimento dell'eta' indicata nel precedente comma, pur essendo in possesso del requisito minimo contributivo di cui all' art. 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , non possono far valere le anzianita' di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria richieste dallo stesso articolo.
I contributi volontari di cui al primo comma debbono essere versati con le modalita' di cui all' art. 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e sono equiparati ai contributi obbligatori a tutti gli effetti.