Articolo 49 della Legge 21 novembre 2000, n. 342
Articolo 48Articolo 50
Versione
10 dicembre 2000
Art. 49. (Aliquota IVA del 10 per cento sui prodotti omeopatici) 1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, il numero 114) e' sostituito dal seguente:
"114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Nota all'art. 49:
- Si riporta il testo dei numeri 114), 120) e 121) della tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , cosi' come modificati dalla presente legge:
"Tabella A
PARTE III
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%.
1) - 113) (Omissis);
114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;
115)-119) (Omissis);
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all' art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , e successive modificazioni, nonche' prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari;
121) somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;
122)-127-septiesdecies) (Omissis).".
Entrata in vigore il 10 dicembre 2000
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