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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/03/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 2843 /2023 R.G.L. promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
(avv. ABRATE)
RESISTENTI
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
1 OGGETTO: Mansioni - Differenze retributive
I Con ricorso depositato in data 21.04.2023 la Sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio il sig. e la Controparte_1 CP_1 esponendo:
- di aver lavorato, quale addetta alle pulizie e cameriera di sala ed in assenza di regolarizzazione del rapporto di lavoro, presso il ristorante CP_2
, gestito dal sig. , a partire dal 25.12.2012;
[...] CP_1
- in data 24.05.2017 il Sig. assumeva la ricorrente con CP_1 contratto di lavoro domestico part time (doc. 2 parte ricorrente), continuando tuttavia ad impiegarla presso il ristorante, con le stesse modalità in precedenza osservate.
I.1 Ciò premesso, la ricorrente chiedeva al Giudice del Lavoro di:
- accertare la natura subordinata dell'attività lavorativa subordinata prestata in favore dei convenuti, inquadrabile nel IV livello del C.C.N.L. Turismo/Pubblici esercizi;
- condannare i convenuti e in solido fra Controparte_1 CP_1 loro, al pagamento in suo favore di € 135.338,15, oltre accessori, a titolo di differenze retributive.
II Si costituivano in giudizio tanto il Sig. quanto CP_1 CP_1
(di cui il medesimo è legale rappresentante), il primo contestando CP_1 la fondatezza delle avversarie domande, la seconda eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
II.1 All'udienza del 09/11/2023 parte ricorrente, alla luce delle difese avversarie, chiedeva ed otteneva di essere autorizzata a chiamare in causa l'associazione non riconosciuta (presieduta dal sig. Controparte_2
); il terzo chiamato si costituiva a sua volta in giudizio, eccependo CP_1 la nullità della chiamata in causa per mancanza di petitum e causa petendi, in via subordinata richiamando le difese già dispiegate dai convenuti.
III Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'escussione di alcuni testi ed infine discussa dai procuratori delle parti all'udienza del 20/02/2025; all'esito della discussione, il Giudice rinviava all'udienza dell' 11/03/2025, sostituendo la stessa ai sensi dell'art. 127 ter
2 c.p.c. con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni.
IV In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità della chiamata in causa dell'associazione , atteso che, come Controparte_2 già osservato con ordinanza del 23/04/2024, “non è applicabile alla fattispecie
l'istituto, di derivazione giurisprudenziale, della estensione automatica della domanda, atteso che la chiamata in causa del terzo è stata effettuata, dietro autorizzazione del Giudice, dal medesimo ricorrente e non dai convenuti;
tuttavia, «nel rito del lavoro la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per omessa determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui essa si fonda, ravvisabile solo quando attraverso l'esame complessivo dell'atto risulti impossibile l'individuazione esatta della pretesa del ricorrente ed il resistente non possa apprestare una compiuta difesa, implica un'interpretazione dell'atto introduttivo della controversia riservata al giudice di merito» (Cass.
820/2007); nel caso di specie, il procuratore della parte ricorrente all'udienza del 9.11.2023 ha dichiarato di voler estendere la domanda al terzo , “alla Controparte_2 luce delle avversarie difese”, ciò premesso, risulta individuabile l'esatta pretesa della parte nei confronti del terzo, coincidente con quella stessa pretesa già fatta valere nei confronti degli originari convenuti (i quali nella loro comune memoria difensiva – notificata al terzo unitamente al ricorso ed al verbale di udienza – avevano oltre al resto contestato la propria legittimazione passiva, eccependo che il rapporto di lavoro sarebbe comunque intercorso con l' ”. Parte_2
V E' invece fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di CP_1
proprietaria e locatrice dei locali nei quali veniva esercitata l'attività da
[...] parte del (locatario), come testimoniato dal contratto Controparte_2 versato in atti (doc. 3 . CP_1
V.1 Parte ricorrente, invero, non deduce (anche in seguito alle difese della società) alcun particolare ruolo della nella gestione del rapporto CP_1 di lavoro oggetto di causa, gestione che di fatto la sig.ra attribuisce Parte_1 al Sig. personalmente (e, in seguito alla chiamata in causa di CP_1 terzo, al ): ne deriva che l'azione è stata promossa Controparte_2
3 (anche) contro soggetto giuridico ( , la cui legittimazione sul lato CP_1 passivo non è stata adeguatamente provata (al contrario di
[...]
e di , che la ricorrente individua come CP_1 Controparte_2 effettivi titolari del rapporto di lavoro per cui è causa). La sola circostanza che oggetto sociale di fosse, fra l'altro, la “gestione di esercizi per la CP_1 somministrazione di alimenti e bevande ed esercizio per la ristorazione;
gestione, vendita, acquisto di locali per l'intrattenimento, discoteche, "disco pubs", "night" e ogni altro esercizio turistico per l'intrattenimento” (cft. visura camerale sub doc.
1 di ricorso), non appare decisiva nel senso auspicato dalla ricorrente, proprio perché difetta una convincente allegazione (oltre che prova) di un coinvolgimento diretto della società nella gestione del rapporto di lavoro oggetto di causa.
VI Le domande nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_2
sono, invece, parzialmente fondate.
[...]
VI.1 Occorre premettere che a detta del sig. che “la ricorrente è CP_1 stata assunta nel 2017, in precedenza la chiamavo una volta alla settimana quando avevo bisogno, per fare le pulizie all'interno del Circolo. In tal caso le davo 50 o 60 € al giorno. Dal 2017, dopo l'assunzione, le davo 700 € al mese.
Lavorava prevalentemente nel Circolo e solo occasionalmente nella nostra abitazione” (interrogatorio libero del 16.04.2024).
VI.2 I testimoni escussi hanno, sia pure con diverse sfumature, riferito di avere visto la Sig.ra impegnata in attività di pulizia e di lavapiatti Parte_1 all'interno del Circolo, nel periodo oggetto di causa (senza tuttavia essere in grado di indicare con precisione l'inizio della prestazione lavorativa e gli orari di lavoro osservati): si vedano, in particolare, le deposizioni dei testi
[...]
(“ricordo che vedevo la ricorrente che faceva pulizie nel locale, in Tes_1 cucina ma non in sala, dove vedevo la moglie del titolare che operava. Vedevo la ricorrente sparecchiare e fare pulizie, ma non mi ha servito al tavolo. […] Non ricordo di aver visto cucinare la ricorrente, cucinava sempre , cioè intendo Per_1
”) e (“la vedevo fare le pulizie, stava in cucina, CP_1 Persona_2 lavava i piatti. Non l'ho mai vista in sala a fare servizio ai tavoli, la vedevo in cucina che aiutava il convenuto, ma cucinava solamente lui”)1. VI.3 Può, quindi, darsi per assodato che la sig.ra abbia, quanto Parte_1 meno dal 2017, lavorato alle dipendenze di e, nel Controparte_2 contempo, del sig. (che occasionalmente la “distaccava” presso la CP_1 propria abitazione privata), per svolgere le pulizie del ristorante o per lavare i piatti (non invece - o quanto meno non in misura prevalente - per svolgere le più qualificate mansioni di cameriera e di aiuto- cuoca).
VI.4 La sig.ra non ha adeguatamente provato, tuttavia, che il Parte_1 rapporto di lavoro subordinato sia sorto in data anteriore a quella risultante dal contratto versato in atti (24.05.2017), posto che il ha riconosciuto CP_1 esclusivamente, per il periodo antecedente, di avere impiegato la ricorrente in attività lavorative occasionali. La teste per vero, ha riferito che la Testimone_5 ricorrente aveva iniziato a lavorare per il già nel 2013, ma non è CP_1 stata in grado di precisare se il rapporto di lavoro fosse sin da allora stabile e continuativo, oppure se la ricorrente venisse chiamata a lavorare soltanto in caso di necessità e senza alcun obbligo di presentarsi sul luogo di lavoro. Altri testi (le sig.re e , ed il sig. in Testimone_2 Testimone_3 Persona_2 particolare) hanno invece escluso di avere visto la sig.ra lavorare Parte_1 nel locale, in modo continuativo, prima del 2017.
VI.5 Analogamente, non vi è adeguata prova del fatto che la lavoratrice abbia osservato – come dedotto in ricorso – un orario di lavoro a tempo pieno. Invero, dalle ricostruzioni fornite dalla maggior parte dei testi si comprende come il locale fornisse servizio di ristorazione infrasettimanale solo all'orario di pranzo, mentre il sabato era aperto per eventi serali e l'apertura domenicale era riservata ad occasionali cerimonie o ricorrenze particolari;
ma l'orario lavorativo in concreto osservato dalla ricorrente è rimasto sostanzialmente indimostrato. Pertanto, tenuto conto delle testimonianze raccolte e delle parziali ammissioni del sig. , può ritenersi provato CP_1 esclusivamente un orario lavorativo pari a 25 ore settimanali, come previsto dal contratto di lavoro del 24.05.2017 (doc. 2 di ricorso),.
VII Parte ricorrente invoca l'applicazione, nel caso di specie, del C.C.N.L.
Turismo e Pubblici Esercizi. La richiesta è fondata, poiché è consentito il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, previsto dall'art. 2070 c.c., al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando venga dedotta - come nel caso in
5 esame - l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata (cfr., ex multis, Cass. 26742/14). D'altra parte, ove non vi sia perfetta corrispondenza tra le attività, corretto parametro di raffronto è dato dalla retribuzione tabellare prevista per le categorie di lavoratori di altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe (cfr. Cass. 944/21). Tale disciplina, pertanto, funge da termine di riferimento per la determinazione della retribuzione conforme al precetto costituzionale.
VII.1 I resistenti, per vero, contestano l'applicabilità del C.C.N.L. Turismo e
Pubblici Esercizi, giacché il Circolo non svolgerebbe attività commerciale verso l'esterno, limitandosi ad organizzare eventi sociali destinati esclusivamente ai soci;
individuano piuttosto, quale C.C.N.L. di riferimento, quello disciplinante il lavoro domestico, ovvero quello relativo alle Associazioni Private.
VII.2 Senonchè, l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente è affine (se non identica) a quella regolamentata dal C.C.N.L. Turismo e Pubblici Esercizi (doc. 3 di ricorso), mentre i convenuti non producono i contratti collettivi invocati in via alternativa e subordinata, impendendo così la verifica della riconducibilità delle prestazioni lavorative della sig.ra alle rispettive previsioni Parte_1 normative. Si aggiunga che, per stessa ammissione del Sig. , la CP_1 ricorrente è stata assunta per svolgere le proprie mansioni in larga misura a favore del Circolo, e solo in via occasionale e residuale presso la propria privata dimora (ragion per cui il C.C.N.L. Lavoro Domestico si rivelerebbe comunque inappropriato).
VIII Pertanto, si accerta e dichiara che la ricorrente ha prestato attività lavorativa subordinata a tempo parziale (25 h/sett.) in favore della associazione non riconosciuta e del sig. dal Controparte_2 Controparte_1
24.05.2017 al 17.01.2022 (data delle dimissioni della lavoratrice), svolgendo prestazioni lavorative riconducibili al VII livello del C.C.N.L. Turismo, che ricomprende il “personale di fatica e/o pulizie” (doc. 3 ricorso).
IX Per quanto attiene al trattamento retributivo, la Sig.ra ha Parte_1 dichiarato di aver ricevuto € 700,00 mensili a partire dalla data di regolarizzazione del rapporto sino alla cessazione, salvo che per tre mesi nell'anno 2020, durante i quali nulla ha percepito, e tre mesi nell'anno 2021, in
6 cui avrebbe percepito solamente € 600 al mese: circostanze, queste, che debbono ritenersi provate in assenza di specifica contestazione di controparte.
Viceversa, parte ricorrente non ha puntualmente contestato la regolare fruizione delle ferie (come allegato dalla convenuta), per cui nulla è dovuto a titolo di indennità per ferie non fruite.
IX.1 Ciò premesso, residuano in favore della ricorrente differenze retributive per complessivi € 20.736,93 (di cui € 3.543,97 a titolo di T.F.R.), somma liquidata muovendo dal conteggio integrativo depositato dalla parte ricorrente su ordine del Giudice in data 10.12.2024, rettificato alla luce delle fondate obiezioni sollevate dai convenuti e terzo chiamato con le note autorizzate del
31.01.2025.
IX.2 Più specificamente, nell'anno 2017 la ricorrente ha lavorato per sette mesi
(da giugno a dicembre), sicché le somme percepite ammontano ad € 4.900,00 e non già (come riportato nel conteggio integrativo) ad € 4.200,00 (oltre ad €
150,00 per la sola settimana di lavoro nel mese di maggio); inoltre, rapportando le 25 ore di lavoro settimanale svolte alle 40 ore totali previste per un tempo pieno, la percentuale corretta di tempo lavorato è pari al 62,5%, anziché al 70%: ne deriva che debbono essere proporzionalmente ridotte le somme dovute a titolo di differenze retributive (retribuzione mensile pari ad € 773,22, corrispondente al 62,5% di € 1.237,16, retribuzione tabellare VII livello):
MESE – ANNO RETRIBUZIONE PERCEPITO DIFFERENZA
Maggio (1 settimana)
€ 193,3 € 150 (6h x 25) € 43,30
2017
Giugno – dicembre
€ 8.660,12 € 4.900,00 (700 x 7) € 3.760,12 2017
Ratei 13ma e 14ma
€ 902,04 0 € 902,04 2017 (773,23 x 7/12 x 2)
2018
€ 9.278,76 € 8.400,00 € 878,76
Ratei 13ma e 14ma
€ 1.546,46 (773,23 x 0 € 1.546,46 2018 2)
2019 € 9.278,76 € 8.400,00 € 878,76
Ratei 13ma e 14ma
€ 1.546,46 (773,23 x 0 € 1.546,46 2019 2)
2020 € 9.278,76 € 6.300,00
€ 2.978,76
(€ 700 x 9 mesi)
Ratei e 14ma
€ 1.546,46 (773,23 x 0 € 1.546,46 Pt_3
2020 2)
2021 € 9.278,76 € 8.100
€ 1.178,76 (€ 6.300 + € 1.800)
Ratei e 14ma
€ 1.546,46 (773,23 x 0 € 1.546,46 Pt_3
2021 2)
7 Gennaio 2022 € 386,62 0 € 386,62
Rateo TFR 2017
€ 451,05 0 € 451,05
(773,23 x 7/12)
TFR 2018
€ 773,23 0 € 773,23
TFR 2019
€ 773,23 0 € 773,23
TFR 2020
€ 773,23 0 € 773,23
TFR 2021
€ 773,23 0 € 773,23
TOTALE € 56.986,93 € 36.250,00 € 20.736,93
IX.2 , avendo agito (anche) in nome e per conto della Controparte_1 associazione non riconosciuta , risponde del debito Controparte_2 retributivo in via solidale con l'ente rappresentato, ai sensi dell'art. 38 cod. civ.; conseguentemente, e debbono Controparte_2 Controparte_1 essere condannati in solido fra loro al pagamento in favore di Parte_1 di complessivi € 20.736,93, di cui € 3.543,97 a titolo di T.F.R., oltre
[...] rivalutazione monetaria di interessi legali sino al saldo.
X Le spese di lite della ricorrente sono poste a carico di Controparte_2
e di , in via solidale, e sono liquidate in dispositivo
[...] Controparte_1
(con distrazione in favore del procuratore antistatario), avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (art. 5,
c. 1, d.m. 55/2014).
X.1 Si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite relative al rapporto processuale fra e in Parte_1 CP_1 considerazione del fatto che la carica di legale rappresentante rivestita dal e l'oggetto sociale della società (v. par. V.1) erano idonei Controparte_1 ad ingenerare nella ricorrente un incolpevole affidamento sulla responsabilità congiunta di e della rispetto alle obbligazioni CP_1 CP_1 nascenti dal rapporto di lavoro.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
8 accerta e dichiara la carenza di legittimazione passiva di CP_1
accerta e dichiara che tra la ricorrente da una parte, ed i Parte_1 convenuti e l'associazione non riconosciuta Controparte_1 [...]
, dall'altra, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo CP_2 parziale dal 24.05.2017 al 17.01.2022, per lo svolgimento di mansioni riconducibili al VII livello del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi;
dichiara tenuti e condanna e , in Controparte_2 Controparte_1 solido fra loro, al pagamento in favore di di € 20.736,93 (di Parte_1 cui € 3.543,97 a titolo di T.F.R.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino al saldo;
dichiara tenuti e condanna e , in Controparte_2 Controparte_1 solido fra loro, al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida in complessivi € 5.400,00, oltre C.U, C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
compensa le spese di lite relative al rapporto processuale tra Parte_1
e
[...] CP_1
Così deciso in Torino, il 12 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Sentenza redatta con la collaborazione della M.O.T. dott.ssa G. PINTAUDI
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 anche i testi e benchè assai sporadicamente presenti nel Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 locale, hanno riferito lo svolgimento, da parte della di pulizie Parte_1
4
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 2843 /2023 R.G.L. promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
(avv. ABRATE)
RESISTENTI
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
1 OGGETTO: Mansioni - Differenze retributive
I Con ricorso depositato in data 21.04.2023 la Sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio il sig. e la Controparte_1 CP_1 esponendo:
- di aver lavorato, quale addetta alle pulizie e cameriera di sala ed in assenza di regolarizzazione del rapporto di lavoro, presso il ristorante CP_2
, gestito dal sig. , a partire dal 25.12.2012;
[...] CP_1
- in data 24.05.2017 il Sig. assumeva la ricorrente con CP_1 contratto di lavoro domestico part time (doc. 2 parte ricorrente), continuando tuttavia ad impiegarla presso il ristorante, con le stesse modalità in precedenza osservate.
I.1 Ciò premesso, la ricorrente chiedeva al Giudice del Lavoro di:
- accertare la natura subordinata dell'attività lavorativa subordinata prestata in favore dei convenuti, inquadrabile nel IV livello del C.C.N.L. Turismo/Pubblici esercizi;
- condannare i convenuti e in solido fra Controparte_1 CP_1 loro, al pagamento in suo favore di € 135.338,15, oltre accessori, a titolo di differenze retributive.
II Si costituivano in giudizio tanto il Sig. quanto CP_1 CP_1
(di cui il medesimo è legale rappresentante), il primo contestando CP_1 la fondatezza delle avversarie domande, la seconda eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
II.1 All'udienza del 09/11/2023 parte ricorrente, alla luce delle difese avversarie, chiedeva ed otteneva di essere autorizzata a chiamare in causa l'associazione non riconosciuta (presieduta dal sig. Controparte_2
); il terzo chiamato si costituiva a sua volta in giudizio, eccependo CP_1 la nullità della chiamata in causa per mancanza di petitum e causa petendi, in via subordinata richiamando le difese già dispiegate dai convenuti.
III Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'escussione di alcuni testi ed infine discussa dai procuratori delle parti all'udienza del 20/02/2025; all'esito della discussione, il Giudice rinviava all'udienza dell' 11/03/2025, sostituendo la stessa ai sensi dell'art. 127 ter
2 c.p.c. con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni.
IV In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità della chiamata in causa dell'associazione , atteso che, come Controparte_2 già osservato con ordinanza del 23/04/2024, “non è applicabile alla fattispecie
l'istituto, di derivazione giurisprudenziale, della estensione automatica della domanda, atteso che la chiamata in causa del terzo è stata effettuata, dietro autorizzazione del Giudice, dal medesimo ricorrente e non dai convenuti;
tuttavia, «nel rito del lavoro la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per omessa determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui essa si fonda, ravvisabile solo quando attraverso l'esame complessivo dell'atto risulti impossibile l'individuazione esatta della pretesa del ricorrente ed il resistente non possa apprestare una compiuta difesa, implica un'interpretazione dell'atto introduttivo della controversia riservata al giudice di merito» (Cass.
820/2007); nel caso di specie, il procuratore della parte ricorrente all'udienza del 9.11.2023 ha dichiarato di voler estendere la domanda al terzo , “alla Controparte_2 luce delle avversarie difese”, ciò premesso, risulta individuabile l'esatta pretesa della parte nei confronti del terzo, coincidente con quella stessa pretesa già fatta valere nei confronti degli originari convenuti (i quali nella loro comune memoria difensiva – notificata al terzo unitamente al ricorso ed al verbale di udienza – avevano oltre al resto contestato la propria legittimazione passiva, eccependo che il rapporto di lavoro sarebbe comunque intercorso con l' ”. Parte_2
V E' invece fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di CP_1
proprietaria e locatrice dei locali nei quali veniva esercitata l'attività da
[...] parte del (locatario), come testimoniato dal contratto Controparte_2 versato in atti (doc. 3 . CP_1
V.1 Parte ricorrente, invero, non deduce (anche in seguito alle difese della società) alcun particolare ruolo della nella gestione del rapporto CP_1 di lavoro oggetto di causa, gestione che di fatto la sig.ra attribuisce Parte_1 al Sig. personalmente (e, in seguito alla chiamata in causa di CP_1 terzo, al ): ne deriva che l'azione è stata promossa Controparte_2
3 (anche) contro soggetto giuridico ( , la cui legittimazione sul lato CP_1 passivo non è stata adeguatamente provata (al contrario di
[...]
e di , che la ricorrente individua come CP_1 Controparte_2 effettivi titolari del rapporto di lavoro per cui è causa). La sola circostanza che oggetto sociale di fosse, fra l'altro, la “gestione di esercizi per la CP_1 somministrazione di alimenti e bevande ed esercizio per la ristorazione;
gestione, vendita, acquisto di locali per l'intrattenimento, discoteche, "disco pubs", "night" e ogni altro esercizio turistico per l'intrattenimento” (cft. visura camerale sub doc.
1 di ricorso), non appare decisiva nel senso auspicato dalla ricorrente, proprio perché difetta una convincente allegazione (oltre che prova) di un coinvolgimento diretto della società nella gestione del rapporto di lavoro oggetto di causa.
VI Le domande nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_2
sono, invece, parzialmente fondate.
[...]
VI.1 Occorre premettere che a detta del sig. che “la ricorrente è CP_1 stata assunta nel 2017, in precedenza la chiamavo una volta alla settimana quando avevo bisogno, per fare le pulizie all'interno del Circolo. In tal caso le davo 50 o 60 € al giorno. Dal 2017, dopo l'assunzione, le davo 700 € al mese.
Lavorava prevalentemente nel Circolo e solo occasionalmente nella nostra abitazione” (interrogatorio libero del 16.04.2024).
VI.2 I testimoni escussi hanno, sia pure con diverse sfumature, riferito di avere visto la Sig.ra impegnata in attività di pulizia e di lavapiatti Parte_1 all'interno del Circolo, nel periodo oggetto di causa (senza tuttavia essere in grado di indicare con precisione l'inizio della prestazione lavorativa e gli orari di lavoro osservati): si vedano, in particolare, le deposizioni dei testi
[...]
(“ricordo che vedevo la ricorrente che faceva pulizie nel locale, in Tes_1 cucina ma non in sala, dove vedevo la moglie del titolare che operava. Vedevo la ricorrente sparecchiare e fare pulizie, ma non mi ha servito al tavolo. […] Non ricordo di aver visto cucinare la ricorrente, cucinava sempre , cioè intendo Per_1
”) e (“la vedevo fare le pulizie, stava in cucina, CP_1 Persona_2 lavava i piatti. Non l'ho mai vista in sala a fare servizio ai tavoli, la vedevo in cucina che aiutava il convenuto, ma cucinava solamente lui”)1. VI.3 Può, quindi, darsi per assodato che la sig.ra abbia, quanto Parte_1 meno dal 2017, lavorato alle dipendenze di e, nel Controparte_2 contempo, del sig. (che occasionalmente la “distaccava” presso la CP_1 propria abitazione privata), per svolgere le pulizie del ristorante o per lavare i piatti (non invece - o quanto meno non in misura prevalente - per svolgere le più qualificate mansioni di cameriera e di aiuto- cuoca).
VI.4 La sig.ra non ha adeguatamente provato, tuttavia, che il Parte_1 rapporto di lavoro subordinato sia sorto in data anteriore a quella risultante dal contratto versato in atti (24.05.2017), posto che il ha riconosciuto CP_1 esclusivamente, per il periodo antecedente, di avere impiegato la ricorrente in attività lavorative occasionali. La teste per vero, ha riferito che la Testimone_5 ricorrente aveva iniziato a lavorare per il già nel 2013, ma non è CP_1 stata in grado di precisare se il rapporto di lavoro fosse sin da allora stabile e continuativo, oppure se la ricorrente venisse chiamata a lavorare soltanto in caso di necessità e senza alcun obbligo di presentarsi sul luogo di lavoro. Altri testi (le sig.re e , ed il sig. in Testimone_2 Testimone_3 Persona_2 particolare) hanno invece escluso di avere visto la sig.ra lavorare Parte_1 nel locale, in modo continuativo, prima del 2017.
VI.5 Analogamente, non vi è adeguata prova del fatto che la lavoratrice abbia osservato – come dedotto in ricorso – un orario di lavoro a tempo pieno. Invero, dalle ricostruzioni fornite dalla maggior parte dei testi si comprende come il locale fornisse servizio di ristorazione infrasettimanale solo all'orario di pranzo, mentre il sabato era aperto per eventi serali e l'apertura domenicale era riservata ad occasionali cerimonie o ricorrenze particolari;
ma l'orario lavorativo in concreto osservato dalla ricorrente è rimasto sostanzialmente indimostrato. Pertanto, tenuto conto delle testimonianze raccolte e delle parziali ammissioni del sig. , può ritenersi provato CP_1 esclusivamente un orario lavorativo pari a 25 ore settimanali, come previsto dal contratto di lavoro del 24.05.2017 (doc. 2 di ricorso),.
VII Parte ricorrente invoca l'applicazione, nel caso di specie, del C.C.N.L.
Turismo e Pubblici Esercizi. La richiesta è fondata, poiché è consentito il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, previsto dall'art. 2070 c.c., al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando venga dedotta - come nel caso in
5 esame - l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata (cfr., ex multis, Cass. 26742/14). D'altra parte, ove non vi sia perfetta corrispondenza tra le attività, corretto parametro di raffronto è dato dalla retribuzione tabellare prevista per le categorie di lavoratori di altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe (cfr. Cass. 944/21). Tale disciplina, pertanto, funge da termine di riferimento per la determinazione della retribuzione conforme al precetto costituzionale.
VII.1 I resistenti, per vero, contestano l'applicabilità del C.C.N.L. Turismo e
Pubblici Esercizi, giacché il Circolo non svolgerebbe attività commerciale verso l'esterno, limitandosi ad organizzare eventi sociali destinati esclusivamente ai soci;
individuano piuttosto, quale C.C.N.L. di riferimento, quello disciplinante il lavoro domestico, ovvero quello relativo alle Associazioni Private.
VII.2 Senonchè, l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente è affine (se non identica) a quella regolamentata dal C.C.N.L. Turismo e Pubblici Esercizi (doc. 3 di ricorso), mentre i convenuti non producono i contratti collettivi invocati in via alternativa e subordinata, impendendo così la verifica della riconducibilità delle prestazioni lavorative della sig.ra alle rispettive previsioni Parte_1 normative. Si aggiunga che, per stessa ammissione del Sig. , la CP_1 ricorrente è stata assunta per svolgere le proprie mansioni in larga misura a favore del Circolo, e solo in via occasionale e residuale presso la propria privata dimora (ragion per cui il C.C.N.L. Lavoro Domestico si rivelerebbe comunque inappropriato).
VIII Pertanto, si accerta e dichiara che la ricorrente ha prestato attività lavorativa subordinata a tempo parziale (25 h/sett.) in favore della associazione non riconosciuta e del sig. dal Controparte_2 Controparte_1
24.05.2017 al 17.01.2022 (data delle dimissioni della lavoratrice), svolgendo prestazioni lavorative riconducibili al VII livello del C.C.N.L. Turismo, che ricomprende il “personale di fatica e/o pulizie” (doc. 3 ricorso).
IX Per quanto attiene al trattamento retributivo, la Sig.ra ha Parte_1 dichiarato di aver ricevuto € 700,00 mensili a partire dalla data di regolarizzazione del rapporto sino alla cessazione, salvo che per tre mesi nell'anno 2020, durante i quali nulla ha percepito, e tre mesi nell'anno 2021, in
6 cui avrebbe percepito solamente € 600 al mese: circostanze, queste, che debbono ritenersi provate in assenza di specifica contestazione di controparte.
Viceversa, parte ricorrente non ha puntualmente contestato la regolare fruizione delle ferie (come allegato dalla convenuta), per cui nulla è dovuto a titolo di indennità per ferie non fruite.
IX.1 Ciò premesso, residuano in favore della ricorrente differenze retributive per complessivi € 20.736,93 (di cui € 3.543,97 a titolo di T.F.R.), somma liquidata muovendo dal conteggio integrativo depositato dalla parte ricorrente su ordine del Giudice in data 10.12.2024, rettificato alla luce delle fondate obiezioni sollevate dai convenuti e terzo chiamato con le note autorizzate del
31.01.2025.
IX.2 Più specificamente, nell'anno 2017 la ricorrente ha lavorato per sette mesi
(da giugno a dicembre), sicché le somme percepite ammontano ad € 4.900,00 e non già (come riportato nel conteggio integrativo) ad € 4.200,00 (oltre ad €
150,00 per la sola settimana di lavoro nel mese di maggio); inoltre, rapportando le 25 ore di lavoro settimanale svolte alle 40 ore totali previste per un tempo pieno, la percentuale corretta di tempo lavorato è pari al 62,5%, anziché al 70%: ne deriva che debbono essere proporzionalmente ridotte le somme dovute a titolo di differenze retributive (retribuzione mensile pari ad € 773,22, corrispondente al 62,5% di € 1.237,16, retribuzione tabellare VII livello):
MESE – ANNO RETRIBUZIONE PERCEPITO DIFFERENZA
Maggio (1 settimana)
€ 193,3 € 150 (6h x 25) € 43,30
2017
Giugno – dicembre
€ 8.660,12 € 4.900,00 (700 x 7) € 3.760,12 2017
Ratei 13ma e 14ma
€ 902,04 0 € 902,04 2017 (773,23 x 7/12 x 2)
2018
€ 9.278,76 € 8.400,00 € 878,76
Ratei 13ma e 14ma
€ 1.546,46 (773,23 x 0 € 1.546,46 2018 2)
2019 € 9.278,76 € 8.400,00 € 878,76
Ratei 13ma e 14ma
€ 1.546,46 (773,23 x 0 € 1.546,46 2019 2)
2020 € 9.278,76 € 6.300,00
€ 2.978,76
(€ 700 x 9 mesi)
Ratei e 14ma
€ 1.546,46 (773,23 x 0 € 1.546,46 Pt_3
2020 2)
2021 € 9.278,76 € 8.100
€ 1.178,76 (€ 6.300 + € 1.800)
Ratei e 14ma
€ 1.546,46 (773,23 x 0 € 1.546,46 Pt_3
2021 2)
7 Gennaio 2022 € 386,62 0 € 386,62
Rateo TFR 2017
€ 451,05 0 € 451,05
(773,23 x 7/12)
TFR 2018
€ 773,23 0 € 773,23
TFR 2019
€ 773,23 0 € 773,23
TFR 2020
€ 773,23 0 € 773,23
TFR 2021
€ 773,23 0 € 773,23
TOTALE € 56.986,93 € 36.250,00 € 20.736,93
IX.2 , avendo agito (anche) in nome e per conto della Controparte_1 associazione non riconosciuta , risponde del debito Controparte_2 retributivo in via solidale con l'ente rappresentato, ai sensi dell'art. 38 cod. civ.; conseguentemente, e debbono Controparte_2 Controparte_1 essere condannati in solido fra loro al pagamento in favore di Parte_1 di complessivi € 20.736,93, di cui € 3.543,97 a titolo di T.F.R., oltre
[...] rivalutazione monetaria di interessi legali sino al saldo.
X Le spese di lite della ricorrente sono poste a carico di Controparte_2
e di , in via solidale, e sono liquidate in dispositivo
[...] Controparte_1
(con distrazione in favore del procuratore antistatario), avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (art. 5,
c. 1, d.m. 55/2014).
X.1 Si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite relative al rapporto processuale fra e in Parte_1 CP_1 considerazione del fatto che la carica di legale rappresentante rivestita dal e l'oggetto sociale della società (v. par. V.1) erano idonei Controparte_1 ad ingenerare nella ricorrente un incolpevole affidamento sulla responsabilità congiunta di e della rispetto alle obbligazioni CP_1 CP_1 nascenti dal rapporto di lavoro.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
8 accerta e dichiara la carenza di legittimazione passiva di CP_1
accerta e dichiara che tra la ricorrente da una parte, ed i Parte_1 convenuti e l'associazione non riconosciuta Controparte_1 [...]
, dall'altra, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo CP_2 parziale dal 24.05.2017 al 17.01.2022, per lo svolgimento di mansioni riconducibili al VII livello del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi;
dichiara tenuti e condanna e , in Controparte_2 Controparte_1 solido fra loro, al pagamento in favore di di € 20.736,93 (di Parte_1 cui € 3.543,97 a titolo di T.F.R.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino al saldo;
dichiara tenuti e condanna e , in Controparte_2 Controparte_1 solido fra loro, al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida in complessivi € 5.400,00, oltre C.U, C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
compensa le spese di lite relative al rapporto processuale tra Parte_1
e
[...] CP_1
Così deciso in Torino, il 12 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Sentenza redatta con la collaborazione della M.O.T. dott.ssa G. PINTAUDI
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 anche i testi e benchè assai sporadicamente presenti nel Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 locale, hanno riferito lo svolgimento, da parte della di pulizie Parte_1
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