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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Raffaella Genovese Presidente
2. dr. Vincenza Totaro Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3246/2023 r.g. sez. lav., vertente tra
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti DE Parte_1
NICOLA ANNAMARIA e VINGIANI ANNA, elettivamente domiciliati in VIA Pt_1
COMUNALE DEL PRINCIPE 13/A
Appellante
e rappresentato e difeso dall'Avv.to RAMBONE LUCIA e con gli stessi CP_1
elettivamente domiciliata in IA TORINO 118 Pt_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con atto d'appello, depositato in data 28/12/2023, l impugnava la Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 7216/2023 del
30/11/2023 con la quale era stata accolta la domanda di dipendente di essa appellante, CP_1 condannando l' al pagamento delle somme richieste con il ricorso introduttivo a titolo di Pt_2 indennità per lavoro festivo infrasettimanale, ai sensi dell'art. 9 del CCNL Comparto Sanità.
Censurava la decisione del primo Giudice, in primo luogo per aver disatteso l'eccezione di decadenza fondata sul disposto dell'art. 29, comma 6, del CCNL 2016/2018, per il quale il lavoratore, nella fattispecie quale quella in esame, doveva richiedere entro trenta giorni dal fatto il
1 riposo compensativo ovvero la percezione del compenso per lavoro straordinario;
domanda che non era stata presentata nella specie.
Nel merito contestava la pronuncia, che aveva ritenuto l'indennità azionata cumulabile con quella di turnazione, ex art. 44 del medesimo CCNL, senza limitare detta cumulabilità all'ipotesi in cui il giorno festivo infrasettimanale fosse stato lavorato oltre il limite dell'ordinario orario di lavoro delle
36 ore settimanali, stante anche la previsione del comma 12 del cit. art. 44, che retribuiva con un'ulteriore indennità il servizio prestato in giorno festivo.
Lamentava, altresì, che la pronuncia del Tribunale aveva riconosciuto raggiuta la prova dei fatti costitutivi della domanda, laddove invece la controparte non aveva provato di aver fruito dei riposi compensativi, invece regolarmente goduti. Rilevava, al riguardo, che ove risultasse una riduzione oraria derivante appunto dal godimento delle giornate di riposo in misura adeguata o superiore a quelle spettanti, la tutela del lavoratore risultava soddisfatta.
Part Infine, impugnava la sentenza per aver omesso di valutare l'eccezione formulata dalla in merito al quantum preteso, non decurtando dall'importo di €. 3.863,52 le somme già corrisposte per il medesimo titolo azionato.
Concludeva, pertanto, affinchè, in riforma della sentenza impugnata, venisse rigettata la domanda proposta nei suoi confronti con il ricorso di primo grado della controparte.
Parte appellata, resistendo all'appello, preliminarmente ne eccepiva l'inammissibilità, a norma dell'art. 342 cpc e, nel merito, richiamata la giurisprudenza a sostegno, l'infondatezza.
Disposta la trattazione scritta ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
***
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c.,
nel testo formulato dal d.l. n. 83/13, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma le medesime osservazioni possono svilupparsi anche con le modifiche non sostanziali apportate dal d.l.vo n. 149
del 2022, qui ratione temporis applicabili), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris
instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
2 In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene articolati e specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
2. Ciò posto, l'appello è solo parzialmente fondato.
Inaccoglibile si appalesa l'eccezione di omessa presentazione della domanda prevista ex art 29 co.
7 CCNL: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente risposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno festivo”.
E' del tutto evidente che l'onere di presentazione della domanda entro il termine ivi previsto si riferisce solo all'esercizio per l'opzione del riposo compensativo rispetto alla corresponsione retributiva, come già affermato anche nei precedenti di questa Corte.
Depone in tal senso la lettera della previsione pattizia, che pur poteva essere formulata meglio, ove i “trenta giorni” abbracciano solo la possibilità del recupero mediante riposo compensativo, mentre la successiva disgiunzione “o” introduce un'ulteriore autonoma fattispecie.
Depone in tal senso, altresì, un'interpretazione logico-giuridica.
Infatti, il termine di trenta giorni è funzionale alla migliore definizione dell'assetto organizzativo dell'Azienda, che non si deve vedere esposta sine die a rivendicazioni di giorni di riposo compensativo, evenienza che comprometterebbe la programmazione e, quindi, la regolare erogazione del servizio.
In secondo luogo, se una prestazione lavorativa, com'è ovvio, è assistita dal compenso retributivo non si vede come possa essere sottoposta a un termine di decadenza, trattandosi di un diritto irrinunciabile del lavoratore e, correlatamente, di un'obbligazione appunto retributiva di parte datoriale.
Ne discende che, semmai, sottoposta a decadenza è solamente la faculats solutionis del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione azionata.
3. Sulla questione di diritto, oggetto dell'ulteriore motivo di gravame, l'appello è parimenti infondato.
Va rilevato, in condivisione dell'autorevole impostazione giurisprudenziale che si snoda da Cass.,
Sez. Lav., 25.1.2021 n.1505 a Cass., Sez. Lav., 1.8.2022 n.23880, le cui argomentazioni si vanno a riprodurre, che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati,
3 per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la l. n. 260 del
1949, poi modificata dalla l. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla l. n. 250 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. Cass., Sez.
lav., 7.8.2015 n.16592), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva"; In tale contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995
che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità
di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma
7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così
ottenuto è "pari al 1 5 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato
nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per
quello prestato in orario notturno festivo";
Infine, con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive all'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che: "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività
prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro
4 trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro
straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo,
quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il contratto del
21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86,
comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità
di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno,
ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario
anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Va, altresì, osservato, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, che le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista
Ne discende che la testi aziendale di incumulabilità, al di fuori della prestazione del lavoro straordinario, dell'indennità prevista dall'art. 44 con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non ha alcun fondamento, perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
Va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale azionata in questa sede è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di
5 malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo,
sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo, mentre l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non si può, d'altronde, giungere a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL
21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 del d.l.vo n. 165 del 2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (cfr. Cass., Sez. Lav.,
11.3.2015 n.4878).
Non è, pertanto, condivisibile l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero a priori non cumulabili, salvo che sia esplicitamente previsto, in quanto il ragionamento sul cumulo o meno,
oltre che sulla base di dati testuali (peraltro ravvisati nel fatto che il limite alla cumulabilità delle indennità di cui all'art. 44 è sancito solo rispetto alle indennità dei commi 5 e 7 di detta norma contrattuale) ben può svolgersi sulla base delle funzioni cui l'indennità è preposta. In tale ambito,
l'art. 9 cit., che prevede, per il lavoro in giornata festiva infrasettimanale, il diritto ad un giorno di riposo e l'effetto di riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina, non può non valere,
in assenza di espresse previsioni in contrario, per tutti i lavoratori, per cui anche chi lavora in turno non può non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo, previsto dalla stessa norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo.
In sintesi e in conclusione, l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è
6 cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Part
4. L' appellante eccepisce che in realtà ha concesso i riposi compensativi al dipendente che quindi, non avrebbe diritto ad alcunchè, per non aver provato i fatti costitutivi della sua domanda.
Orbene, a parte la contraddittorietà nell'eccepire prima la decadenza, in seconda battuta sostenere che detti risposi non spettino, per poi concludere che invece sono stati concessi, peraltro d'ufficio,
e goduti, va rilevato in primis che a fronte di un'azione per la corresponsione di un'obbligazione retributiva, ove non si nega il fatto costitutivo della domanda (e in questa prospettiva inevitabilmente non lo si contesta) sarebbe onere dell'Azienda provare gli elementi costitutivi dell'eccezione, espressa dall'avvenuto godimento dei riposi, che invece non si comprende quali siano e quando e come siano stati goduti.
Considerando, per quanto detto, che il riposo debba riconoscersi non solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all' orario ordinario, riconnettendosi semplicemente allo Part svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, l' on ha in ogni caso offerto la prova che l'asserito riposo compensativo concesso sia stato goduto in giornate ordinariamente destinate al lavoro e non lavorate proprio al fine di godere della compensazione del lavoro prestato in giornate festive infrasettimanali..
Part L' poi, sostiene che il dipendente turnista godrebbe di due giorni liberi dopo il turno di mattina, di pomeriggio e di notte, però ignorando che la giornata di smonto non è un giorno libero, bensì una giornata lavorativa a tutti gli effetti, visto che il lavoratore termina la propria prestazione di lavoro al mattino, per cui il girono di smonto non è un giorno libero, fermo che ciò che rileva ai fini del riconoscimento del compenso azionato non è il numero dei giorni di riposi goduti dal dipendente turnista, bensì le ore lavorate nell'arco di una settimana di lavoro laddove ricorrono uno o più giorni di festività.
Il lavoratore, poi, e a superamento di ogni profilo, ha prodotto cartellini marcatempo, non contestati, dai quali risulta, in relazione ai giorni festivi infrasettimanali di cui ha chiesto il pagamento del compenso per cui è causa, che non solo ha superato l'ordinario orario di lavoro settimanale esigibile dal datore, ma ha addirittura superato quello mensile e ciò indipendentemente dalle giornate di riposo godute nel medesimo mese.
5. Può, invece, trovare accoglimento il motivo di gravame in ordine al quantum dovuto. CP_ Difatti, al spetta la minor somma di euro 3.572,00, dovendosi decurtare dall'importo Part domandato la somma di euro 293,27 che già in I grado l' aveva eccepito come effettivamente
7 pagata in relazione al lavoro prestato nelle 4 giornate dell'8.12.2017,08.12.2018,01.5.2018 e
26.12.20.
In appello l'eccezione, non valutata dal giudice di prime cure, è stata ribadita e l'appellato non ha preso alcuna posizione specifica, come del resto in I grado, così non contestando la già avvenuta corresponsione delle predette somme. I cedolini in atti, inoltre, confermano l'eccezione di pagamento.
6. In considerazione della parziale soccombenza e dell'oggettiva opinabilità delle questioni coinvolte nel presente contenzioso, in parte anche nuove rispetto alla sua serialità e che sul profilo giuridico centrale ha registrato difformi orientamenti nell'ambito della giurisprudenza di merito, al momento superati soltanto da interventi recenti della S.C., reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del
2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater,
del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così decide in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado:
- condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di Parte_3 CP_1 della minor somma di € 3.572,00 oltre interessi legali dalle scadenze mensili sui relativi importi indicati in ricorso, fino al saldo;
- compensa le spese del grado.
Napoli 20/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Rosa Del Prete Dr.ssa Raffaella Genovese
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