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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/03/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1064/2020
TRA
, nato a [...], il [...], elett.te Parte_1
dom.to in VIA VOMERETO, 5/BIS, ALTOMONTE, presso lo studio dell'Avv. Marcello
Tripicchio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.7.2019, il ricorrente in epigrafe, premettendo di aver lavorato nell'anno 2018 alle dipendenze dell'azienda agricola “Capparelli Francesco”, con rapporto di lavoro a tempo determinato per complessive n. 102 giornate, di essere iscritto negli elenchi nominativi degli OTD in agricoltura per l'anno 2018, di possedere più di due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione volontaria, nonché almeno 102 contributi giornalieri nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda amministrativa. Ha esposto, inoltre, di aver presentato domanda amministrativa al fine di ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018, che è stata respinta sulla base dell'iscrizione negli elenchi CD/DM.
Ha evidenziato che pendeva innanzi all'intestato Tribunale il giudizio recante n.r.g. 1782/2018, avente ad oggetto l'impugnazione dell'iscrizione d'ufficio nella gestione CD/CM.
Lamentando l'illegittimità del rigetto della richiesta prestazione previdenziale e, previa proposizione di ricorso amministrativo rimasto inevaso, ha convenuto in giudizio l' al fine CP_2 di ottenere l'erogazione della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018.
Si è costituito l' contestando con varie argomentazioni la domanda del ricorrente, ponendo CP_2 in evidenza la sussistenza delle condizioni per l'iscrizione d'ufficio ed il conseguente rigetto della richiesta di liquidazione dell'indennità di disoccupazione.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione documentale.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che non sono in contestazione gli elementi costitutivi della prestazione in contesa. Conformemente alla previsione di cui all'art. 32, comma 1, lett. a) legge 264/1949, risultano per tabulas tanto l'iscrizione del lavoratore negli elenchi, di cui all'art. 12 del R.D.
24.09.40 n. 1949 e successive modificazioni, per almeno un anno oltre quello per il quale è richiesta l'indennità, quanto il conseguimento nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente, di un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri (cfr. estratto contributivo fornito da parte ricorrente).
Ciò che viene contestato è il diritto dell' a procedere all'iscrizione d'ufficio nella gestione CP_2
CD/CM del ricorrente.
La decisione in ordine a tale iscrizione, infatti, determina ovvie conseguenze in ordine alla correttezza del diniego dell'erogazione della prestazione di disoccupazione agricola.
Ebbene, deve darsi atto della pubblicazione della sentenza n. 1859/2022, non appellata dall' , emessa dal Tribunale di Castrovillari nell'ambito del giudizio recante n.r.g. CP_2
1782/2018, con la quale il Tribunale ha accertato l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio, disponendone l'annullamento e ha, inoltre, accolto le domande di liquidazione della disoccupazione agricola per le annualità 2016, 2017 e 2019.
Pertanto, il presupposto del rigetto della domanda di erogazione dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2018 è venuto meno a seguito della pronuncia giurisprudenziale appena sopra richiamata, passata in giudicato. Il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna dell' all'erogazione CP_2 dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2018.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della indennità di CP_2 disoccupazione per l'anno 2018 di cui alla domanda 2019811917689;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida CP_2 in € 1.500,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Castrovillari, 19/03/2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1064/2020
TRA
, nato a [...], il [...], elett.te Parte_1
dom.to in VIA VOMERETO, 5/BIS, ALTOMONTE, presso lo studio dell'Avv. Marcello
Tripicchio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.7.2019, il ricorrente in epigrafe, premettendo di aver lavorato nell'anno 2018 alle dipendenze dell'azienda agricola “Capparelli Francesco”, con rapporto di lavoro a tempo determinato per complessive n. 102 giornate, di essere iscritto negli elenchi nominativi degli OTD in agricoltura per l'anno 2018, di possedere più di due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione volontaria, nonché almeno 102 contributi giornalieri nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda amministrativa. Ha esposto, inoltre, di aver presentato domanda amministrativa al fine di ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018, che è stata respinta sulla base dell'iscrizione negli elenchi CD/DM.
Ha evidenziato che pendeva innanzi all'intestato Tribunale il giudizio recante n.r.g. 1782/2018, avente ad oggetto l'impugnazione dell'iscrizione d'ufficio nella gestione CD/CM.
Lamentando l'illegittimità del rigetto della richiesta prestazione previdenziale e, previa proposizione di ricorso amministrativo rimasto inevaso, ha convenuto in giudizio l' al fine CP_2 di ottenere l'erogazione della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018.
Si è costituito l' contestando con varie argomentazioni la domanda del ricorrente, ponendo CP_2 in evidenza la sussistenza delle condizioni per l'iscrizione d'ufficio ed il conseguente rigetto della richiesta di liquidazione dell'indennità di disoccupazione.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione documentale.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che non sono in contestazione gli elementi costitutivi della prestazione in contesa. Conformemente alla previsione di cui all'art. 32, comma 1, lett. a) legge 264/1949, risultano per tabulas tanto l'iscrizione del lavoratore negli elenchi, di cui all'art. 12 del R.D.
24.09.40 n. 1949 e successive modificazioni, per almeno un anno oltre quello per il quale è richiesta l'indennità, quanto il conseguimento nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente, di un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri (cfr. estratto contributivo fornito da parte ricorrente).
Ciò che viene contestato è il diritto dell' a procedere all'iscrizione d'ufficio nella gestione CP_2
CD/CM del ricorrente.
La decisione in ordine a tale iscrizione, infatti, determina ovvie conseguenze in ordine alla correttezza del diniego dell'erogazione della prestazione di disoccupazione agricola.
Ebbene, deve darsi atto della pubblicazione della sentenza n. 1859/2022, non appellata dall' , emessa dal Tribunale di Castrovillari nell'ambito del giudizio recante n.r.g. CP_2
1782/2018, con la quale il Tribunale ha accertato l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio, disponendone l'annullamento e ha, inoltre, accolto le domande di liquidazione della disoccupazione agricola per le annualità 2016, 2017 e 2019.
Pertanto, il presupposto del rigetto della domanda di erogazione dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2018 è venuto meno a seguito della pronuncia giurisprudenziale appena sopra richiamata, passata in giudicato. Il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna dell' all'erogazione CP_2 dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2018.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della indennità di CP_2 disoccupazione per l'anno 2018 di cui alla domanda 2019811917689;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida CP_2 in € 1.500,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Castrovillari, 19/03/2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.