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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/08/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 2044 / 2024 di Ruolo
Generale vertente t r a con l'avv. DE MONTE ANGELA Parte_1
RICORRENTE
e con l'avv. CESARATTO IVAN CP_1
RESISTENTE
* * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI (rassegnate all'udienza del 30.07.2025)
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati ed a trasferire la propria residenza ove riterranno opportuno.
2. Assegnare la casa famigliare sita in Coseano (UD), Borgo Vecchio n. 12 int. 3, di proprietà di entrambi i coniugi in ragione della quota del 50% ciascuno, alla SI.ra , che continuerà ad ivi abitare con il Parte_1 figlio , provvedendo in via esclusiva al pagamento di tutte Persona_1
le utenze, con impegno ad effettuare le relative volture a suo nome entro 30
1 giorni dal deposito della sentenza di separazione.
3. In ragione delle attuali entrate reddituali e condizioni patrimoniali di entrambe le parti a titolo di contributo mensile per il mantenimento del figlio
, non economicamente autosufficiente, il SI. Persona_1 CP_1 verserà alla SI.ra entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € Pt_1
500,00= (cinquecento/00) importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo l'indice ISTAT, automatica dal mese di novembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive secondo quanto previsto e disciplinato dal protocollo dell'Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia, sezione di Udine, che le parti dichiarano di conoscere;
4. L'assegno unico universale per il figlio qualora dovuto sarà percepito in via esclusiva dalla madre;
la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, salvo diverso accordo;
5. Il SInor trasferirà ai figli ed , a titolo CP_1 Persona_1 Per_2 gratuito, la sua quota di proprietà del 50% della casa coniugale sita in
Coseano (UD) – fr. Cisterna, Borgo Vecchio n. 12 int. 3, con suo accollo delle spese notarili di trasferimento. A tal fine il SInor si impegna ad CP_1
individuare, concordemente con i figli, un Notaio avanti al quale procedere entro giorni 30 dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
si precisa che il trasferimento della quota di proprietà della casa familiare del SInor ai due figli, risulta strettamente funzionale alla presente definizione CP_1 condivisa della vicenda separatizia.
6. Il SInor è autorizzato a prelevare personalmente dalla casa CP_1 familiare: il mosaico sito nella taverna;
il PC con hard disk;
set di coltelli
Dick; al contempo il SInor restituirà alla SInora entro CP_1 Pt_1 trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, la friggitrice
e l'affettatrice. Gli altri beni ed arredi presenti nella casa familiare restano alla SInora e ai figli, secondo le rispettive quote. Pt_1
7. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
2
8. Rinuncia della SInora a chiedere l'addebito della separazione.” Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato in data 31.07.2024 e regolarmente notificato, la SI.ra premesso di aver contratto matrimonio con il SI. Parte_1 in data 21.10.1995, ha adito il Tribunale di Udine al fine di CP_1
sentir pronunciare la separazione giudiziale dal marito.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto, in sintesi, che: dall'unione matrimoniale sono nati i figli (il 06.11.1998), maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente, e (il 03.09.2005), Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
il SI. da CP_1
marito e padre affettuoso, è via via diventato una persona introversa, rabbiosa e concentrata solo su sé stessa;
il resistente aveva iniziato a far uso quotidiano di sostanze alcoliche;
e, infine, da un giorno all'altro, aveva comunicato alla moglie e ai figli di volersene andare dalla casa familiare, senza alcuna spiegazione.
Per questi motivi
, la ricorrente ha domandato: l'addebito della separazione al SI. l'assegnazione a sé della casa familiare, cointestata ad entrambi CP_1
i coniugi nella misura del 50%; l'obbligo del SI. di contribuire al CP_1 mantenimento del figlio dietro corresponsione alla madre di una Per_1
somma mensile non inferiore ad euro 500,00, oltre al concorso nel 60% delle spese straordinarie.
Il SI. si è costituito regolarmente in giudizio, aderendo alle CP_1
domande di separazione e di assegnazione della casa familiare alla SI.ra ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito formulata nei suoi Pt_1
confronti, nonché di contribuire al mantenimento ordinario del figlio in misura pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie.
II) All'esito della prima udienza di comparizione personale avanti al giudice istruttore dd. 26.11.2024, il giudice, recependo gli accordi intervenuti tra le parti, in via provvisoria ed urgente, ha: autorizzato i coniugi a vivere separati;
assegnato la casa familiare alla SI.ra previsto l'obbligo, in capo al Pt_1
3 SI. di versare, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del CP_1 figlio , un assegno mensile pari ad euro 500,00, oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie.
La causa è stata in seguito istruita, oltre che documentalmente, anche a mezzo dell'assunzione di testimoni.
Infine, all'udienza dd. 22.07.2025, le parti, a seguito di ampio confronto, hanno concordato: la rinuncia alla domanda di addebito formulata dalla SI.ra la conferma delle condizioni stabilite all'udienza dd. 26.11.2024; Pt_1
l'impegno del SI. a donare ai figli la quota del 50% della casa CP_1
familiare, con accollo delle spese notarili di trasferimento;
l'autorizzazione, da parte della SI.ra e in favore del SI. a prelevare dalla casa Pt_1 CP_1 familiare n. 1 mosaico della taverna, il pc con hard disk e i coltelli Dick;
l'impegno, in capo al resistente, di restituire alla SI.ra e Parte_2 affettatrice;
la compensazione delle spese di lite. A questo punto, i procuratori hanno chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni per perfezionare le condizioni pattuite. Il giudice ha fissato udienza in forma cartolare, concedendo termine per note scritte di precisazione delle conclusioni.
All'udienza dd. 30.07.2025, svoltasi in forma cartolare, il giudice, preso atto della rinuncia da parte dei procuratori ai termini per le memorie e le repliche di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., ha rimesso immediatamente la causa in decisione al Collegio.
III) Orbene, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle reciproche recriminazioni promosse dalle parti, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di talché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Nulla osta poi all'accoglimento delle ulteriori condizioni proposte dalle parti,
4 preso atto della modalità congiunta con cui le stesse sono state pattuite.
IV) Le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1
ata il 16.08.1975 a UDINE (UD) e ato a
[...] CP_1
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) il 10.06.1972 alle seguenti condizioni:
- assegna la casa familiare sita in Coseano (UD), Borgo Vecchio n. 12 int. 3, di proprietà di entrambi i coniugi in ragione della quota del 50% ciascuno, alla SI.ra che continuerà ad abitarvi con il figlio Pt_1
provvedendo in via esclusiva al pagamento di tutte le Persona_1 utenze, con impegno ad effettuare le relative volture a suo nome entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione;
- dispone che il SI. versi alla SI.ra a titolo di CP_1 Pt_1 contributo mensile per il mantenimento del figlio entro il Persona_1
giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 500,00, salva rivalutazione in base agli indici ISTAT;
- dispone che le spese straordinarie siano suddivise al 50% tra i coniugi secondo quanto previsto e disciplinato dal protocollo dell'Osservatorio
Nazionale del Diritto di Famiglia, sezione di Udine. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, salvo diverso accordo;
- dispone che l'assegno unico universale per il figlio sia percepito in via esclusiva dalla madre;
- dà atto che il SI. trasferirà ai figli ed CP_1 Persona_1
a titolo gratuito, la sua quota di proprietà del 50% della casa Per_2
coniugale sita in Coseano (UD), fr. Cisterna, Borgo Vecchio n. 12 int. 3, con accollo delle spese notarili di trasferimento. A tal fine, il SI. si CP_1 impegna ad individuare, concordemente con i figli, un Notaio avanti al quale
5 procedere entro giorni 30 dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
- dà atto che il SI. potrà prelevare personalmente dalla casa CP_1
familiare: il mosaico sito nella taverna;
il PC con hard disk;
set di coltelli
Dick. Al contempo, il SI. restituirà alla SI.ra entro 30 giorni CP_1 Pt_1 dalla pubblicazione della sentenza di separazione, la friggitrice e l'affettatrice. Gli altri beni ed arredi presenti nella casa familiare restano alla SI.ra e ai figli, secondo le rispettive quote;
Pt_1
- dà atto della rinuncia, da parte della SI.ra all'addebito della Pt_1 separazione;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Coseano di procedere all'annotazione della sentenza (matrimonio trascritto al n. 11, parte
II, serie A, anno 1995);
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella camera di conSIlio del 31.7.2025
Il Presidente
Dott. Fabio Luongo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
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