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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2413/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2413/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINNA TIZIANO Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
(C.F ), con il patrocinio dell'avv. MANCA RITA Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: per l'attore: v. atto introduttivo e note di trattazione scritta depositate in data
27.02.2025; per il convenuto: v. atto di costituzione in giudizio e note di trattazione scritta depositate in data 24.03.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Premesso che l'usucapione ventennale dev'essere accertata con un giudizio instaurato dall'usucapiente necessariamente contro il proprietario formale, in quanto l'oggetto dell'accertamento è il riconoscimento giudiziale che alla situazione formale di titolarità si è sovrapposta la situazione originante dal protrarsi del possesso continuato ed ininterrotto. ha adito questo Tribunale chiedendo l'accertamento dell'intervenuto acquisto a Parte_1
titolo originario del diritto di proprietà sull'immobile sito nel Comune di Bulzi, distinto al Catasto
Terreni, Ufficio Provinciale di Sassari, al Foglio n. 22, Particella n. 5, Porz. AA-AB e al Foglio n. 22,
Particella n. 12, Porz. AA-AB; per averlo posseduto in maniera continua, esclusiva, ininterrotta e non pagina 1 di 3 viziata da violenza o clandestinità, dal 1983 circa, senza alcuna richiesta di rivendica da parte di terzi e con l'animo di tenere la cosa come propria, in maniera pubblica e pacifica.
Ha specificato di disporre del fondo in via esclusiva e di provvedere al suo utilizzo e alla manutenzione
(ordinaria e straordinaria), svolgendovi tipiche attività agropastorali quali: il pascolamento del bestiame, la coltivazione di graminacee per l'alimentazione ovina, l'aratura, lo spietramento, il taglio e la raccolta del fieno, oltreché la costruzione e il mantenimento delle recinzioni realizzate con muri a secco e con rete metallica.
Secondo le allegazioni del ricorrente, i terreni per cui è causa risultano intestati in Catasto a
(nato a [...] il [...], C.F. ), odierno convenuto, il Controparte_1 C.F._2
quale si è costituito in giudizio confermando quanto dedotto in fatto dall'attore e sostanzialmente aderendo alla domanda.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali della parte attrice e l'escussione di testimoni, sulla cui credibilità e attendibilità non vi è motivo di dubitare (v. verbale di udienza del 13.11.2024); in particolare:
- compaesano del ricorrente, riconosciuti i terreni nella mappa catastale raffigurante il Persona_1
Foglio 22, ha confermato che utilizza i due appezzamenti (che nel complesso si Parte_1
estendono per circa 1 ettaro e ½) per il pascolo e la produzione di fieno, rappresentando che gli stessi risultano completamente recintati con rete e paletti, interclusi con un cancello che gli viene aperto dal possessore.
Specificando le ragioni per le quali ha conoscenza della situazione possessoria, ha dichiarato: “Io ho un trattore ed è capitato diverse volte negli anni che il sig. mi chiedesse di andare lì a togliere Pt_1
delle pietre o a fare dei lavori di campagna, so che ha il possesso di questi beni da oltre 20 anni. Il sig.
lo conosco e non mi risulta abbia mai usato questi terreni”; Controparte_1
- , compaesano del ricorrente e conoscente del convenuto, riconosciuti anch'egli i Persona_2 terreni oggetto della presente procedura di usucapione, confermato l'utilizzo da parte di Parte_1
da almeno 30 anni e la presenza di una recinzione metallica con cancello munito di catena, ha dichiarato che il possessore: “tiene chiuso perché dentro teneva le pecore, adesso non più lo usa attualmente solo per il pascolo”. Inoltre, testimoniando in ordine all'assenza di ingerenze nel godimento ha specificato: “ possiede molti terreni a Bulzi, quelli che non gli erano CP_1
convenienti li lasciava, come in questo caso, ove ha iniziato a possederli . viene Pt_1 CP_1
spesso a Bulzi molto spesso per curare gli altri suoi terreni, e non ho mai sentito che si opponesse all'uso di questi da parte di ”. Pt_1
pagina 2 di 3 Non risulta che alcuno abbia esercitato turbative o molestie nell'esercizio del possesso;
sulla base delle ispezioni ipotecarie in atti, nemmeno risultano trascritte nel ventennio precedente il presente atto, e contro i suddetti beni, domande giudiziali volte a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni medesimi.
Sulla base di tali premesse, il Tribunale prende atto che l'esito dell'istruttoria ha dato conferma alle allegazioni della parte attrice.
Stante la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati gli assunti a fondamento della domanda e dunque, sussistenti tutti i presupposti per l'acquisto del diritto.
Non si procede a liquidazione delle spese, non essendovi stata opposizione alla domanda.
La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva, costituisce titolo per ottenere la voltura catastale del bene ed è trascrivibile ai sensi dell'art. 2651 c.c..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...]. Badde Puttu snc, è C.F._1
proprietario, per intervenuta usucapione, dei terreni siti nel Comune di Bulzi e distinti al Catasto
Terreni al Foglio n. 22, Particella n. 5, Porz. AA-AB e al Foglio n. 22, Particella n. 12, Porz. AA-
AB; per l'effetto: ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente di eseguire le conseguenti trascrizioni e volture, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità a riguardo. Nulla sulle spese processuali.
Sassari, il 28 marzo 2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2413/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINNA TIZIANO Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
(C.F ), con il patrocinio dell'avv. MANCA RITA Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: per l'attore: v. atto introduttivo e note di trattazione scritta depositate in data
27.02.2025; per il convenuto: v. atto di costituzione in giudizio e note di trattazione scritta depositate in data 24.03.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Premesso che l'usucapione ventennale dev'essere accertata con un giudizio instaurato dall'usucapiente necessariamente contro il proprietario formale, in quanto l'oggetto dell'accertamento è il riconoscimento giudiziale che alla situazione formale di titolarità si è sovrapposta la situazione originante dal protrarsi del possesso continuato ed ininterrotto. ha adito questo Tribunale chiedendo l'accertamento dell'intervenuto acquisto a Parte_1
titolo originario del diritto di proprietà sull'immobile sito nel Comune di Bulzi, distinto al Catasto
Terreni, Ufficio Provinciale di Sassari, al Foglio n. 22, Particella n. 5, Porz. AA-AB e al Foglio n. 22,
Particella n. 12, Porz. AA-AB; per averlo posseduto in maniera continua, esclusiva, ininterrotta e non pagina 1 di 3 viziata da violenza o clandestinità, dal 1983 circa, senza alcuna richiesta di rivendica da parte di terzi e con l'animo di tenere la cosa come propria, in maniera pubblica e pacifica.
Ha specificato di disporre del fondo in via esclusiva e di provvedere al suo utilizzo e alla manutenzione
(ordinaria e straordinaria), svolgendovi tipiche attività agropastorali quali: il pascolamento del bestiame, la coltivazione di graminacee per l'alimentazione ovina, l'aratura, lo spietramento, il taglio e la raccolta del fieno, oltreché la costruzione e il mantenimento delle recinzioni realizzate con muri a secco e con rete metallica.
Secondo le allegazioni del ricorrente, i terreni per cui è causa risultano intestati in Catasto a
(nato a [...] il [...], C.F. ), odierno convenuto, il Controparte_1 C.F._2
quale si è costituito in giudizio confermando quanto dedotto in fatto dall'attore e sostanzialmente aderendo alla domanda.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali della parte attrice e l'escussione di testimoni, sulla cui credibilità e attendibilità non vi è motivo di dubitare (v. verbale di udienza del 13.11.2024); in particolare:
- compaesano del ricorrente, riconosciuti i terreni nella mappa catastale raffigurante il Persona_1
Foglio 22, ha confermato che utilizza i due appezzamenti (che nel complesso si Parte_1
estendono per circa 1 ettaro e ½) per il pascolo e la produzione di fieno, rappresentando che gli stessi risultano completamente recintati con rete e paletti, interclusi con un cancello che gli viene aperto dal possessore.
Specificando le ragioni per le quali ha conoscenza della situazione possessoria, ha dichiarato: “Io ho un trattore ed è capitato diverse volte negli anni che il sig. mi chiedesse di andare lì a togliere Pt_1
delle pietre o a fare dei lavori di campagna, so che ha il possesso di questi beni da oltre 20 anni. Il sig.
lo conosco e non mi risulta abbia mai usato questi terreni”; Controparte_1
- , compaesano del ricorrente e conoscente del convenuto, riconosciuti anch'egli i Persona_2 terreni oggetto della presente procedura di usucapione, confermato l'utilizzo da parte di Parte_1
da almeno 30 anni e la presenza di una recinzione metallica con cancello munito di catena, ha dichiarato che il possessore: “tiene chiuso perché dentro teneva le pecore, adesso non più lo usa attualmente solo per il pascolo”. Inoltre, testimoniando in ordine all'assenza di ingerenze nel godimento ha specificato: “ possiede molti terreni a Bulzi, quelli che non gli erano CP_1
convenienti li lasciava, come in questo caso, ove ha iniziato a possederli . viene Pt_1 CP_1
spesso a Bulzi molto spesso per curare gli altri suoi terreni, e non ho mai sentito che si opponesse all'uso di questi da parte di ”. Pt_1
pagina 2 di 3 Non risulta che alcuno abbia esercitato turbative o molestie nell'esercizio del possesso;
sulla base delle ispezioni ipotecarie in atti, nemmeno risultano trascritte nel ventennio precedente il presente atto, e contro i suddetti beni, domande giudiziali volte a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni medesimi.
Sulla base di tali premesse, il Tribunale prende atto che l'esito dell'istruttoria ha dato conferma alle allegazioni della parte attrice.
Stante la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati gli assunti a fondamento della domanda e dunque, sussistenti tutti i presupposti per l'acquisto del diritto.
Non si procede a liquidazione delle spese, non essendovi stata opposizione alla domanda.
La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva, costituisce titolo per ottenere la voltura catastale del bene ed è trascrivibile ai sensi dell'art. 2651 c.c..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...]. Badde Puttu snc, è C.F._1
proprietario, per intervenuta usucapione, dei terreni siti nel Comune di Bulzi e distinti al Catasto
Terreni al Foglio n. 22, Particella n. 5, Porz. AA-AB e al Foglio n. 22, Particella n. 12, Porz. AA-
AB; per l'effetto: ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente di eseguire le conseguenti trascrizioni e volture, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità a riguardo. Nulla sulle spese processuali.
Sassari, il 28 marzo 2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
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