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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 541\2022, trattenuta in decisione all'udienza del 10 gennaio 2024 e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Memma, giusta procura in calce all'atto Parte_1 di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
e in qualità di eredi di , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Manuela Di Croce in virtù di mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 73\2022 depositata in data
21.03.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“A. accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità e, comunque, l'infondatezza nel merito, in fatto e in diritto, della domanda possessoria promossa dal Sig. ; B. Persona_1
1 con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre a quelle di ctu e di ogni ulteriore somma corrisposta all'appellato nelle more del presente giudizio di appello.
Per gli appellati:
“- rigettare l'appello proposto dal Sig. , siccome inammissibile, improcedibile, Parte_1 erroneo ed infondato, in fatto ed in diritto, e confermare la sentenza n. 73/2022 emessa dal
Tribunale Civile di Vasto;
- con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio, in primo grado, il fratello Persona_1 Parte_1 chiedendo, ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., di essere reintegrato nel possesso della servitù di passo, esercitata da oltre trenta anni, su fondi del resistente e per l'accesso agli adiacenti terreni di sua proprietà, con rimozione di tutte le opere eseguite e volte ad ostacolare il transito.
Il Tribunale respingeva il ricorso possessorio, ritenendo non raggiunta la prova dell'asserito potere di fatto sulla res ed il ricorrente chiedeva, con istanza ex art. 703, comma 4, c.p.c., la prosecuzione del giudizio di merito, insistendo per la revoca del provvedimento di rigetto della fase sommaria e per l'accoglimento della domanda di reintegrazione.
2. La sentenza impugnata ha accolto la domanda, revocato l'ordinanza resa nella fase sommaria, ed ha ordinato la reintegra del ricorrente nel possesso della servitù di passo carrabile sui fondi del resistente, secondo ampiezza, lunghezza e tracciato accertati in corso di causa, ordinando a
[...]
il ripristino della situazione qua ante con rimozione di quei manufatti (muretto in Parte_1 pietre a secco e tre blocchi di cemento) impeditivi del transito.
In estrema sintesi, il primo giudice - preliminarmente disattesa l'istanza formulata dal resistente, in corso di causa, di cessazione della materia del contendere in quanto mai perfezionatosi, inter partes,
l'accordo per la definizione bonaria della controversia – ha ritenuto provato, all'esito dell'espletata istruttoria orale, lo ius possessionis da parte del ricorrente, avendo egli esercitato, con mezzi agricoli, il passaggio ultratrentennale sui fondi di proprietà del fratello per l'accesso ai terreni di sua proprietà ed al fienile in comproprietà, tramite lo stradello per cui è causa e fino al maggio\giugno 2015 a nulla rilevando l'esistenza di un passaggio anche sulla proprietà esclusiva dello stesso ricorrente, siccome inidoneo all'uso in quanto di maggiore pendenza e pericolosità.
2.1 Ha, poi, proceduto con la verifica, positiva, della sussistenza di tutti gli ulteriori presupposti fondanti la domanda.
Quanto ai presupposti oggettivi, ha valutato raggiunta la prova, nonché accertato – condivise in tal senso le conclusioni di cui all'esperita CTU - il compromesso esercizio del possesso dello stradello da parte del ricorrente, riconducibile alla realizzazione, ad opera del resistente, di alcuni manufatti che, alterando apprezzabilmente lo stato dei luoghi, hanno più difficoltoso il transito, con particolare riferimento alla apposizione di blocchi di cemento impeditivi dell'accesso al fienile in comproprietà
2 tra le parti ed al muretto di pietre a secco che ha ridotto la larghezza del viottolo, rendendo impossibile il passaggio con i mezzi agricoli.
Ha, poi, reputato essere pacificamente emersa la realizzazione dei manufatti all'insaputa e contro la volontà del ricorrente, sì da doversi ritenere concretizzato lo spoglio violento, tale da legittimare la proposta azione.
2.2 Da ultimo, ha respinto la domanda risarcitoria del ricorrente, riproposta non con l'istanza ex art. 703, comma 4, c.p.c., ma solo in sede di precisazione delle conclusioni, e in ogni caso infondata non avendo il ricorrente dedotto natura ed entità dei danni asseritamente subiti.
2.3 Infine, ha condannato il resistente alla rifusione delle spese di lite, ponendo a suo definitivo carico anche le spese della CTU.
3. La sentenza è avversata da , il quale ne chiede la riforma censurandola per Parte_1 motivi così rubricati:
a) insussistenza dei presupposti per la domanda ex art. 1168 c.c., in violazione degli artt. 1141 c.c. e
115 c.p.c., non essendo tutelabile con l'azione di reintegrazione il potere di fatto sulla res esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto.
Il motivo si articola in più profili che verranno, in prosieguo, partitamente esaminati.
b) insussistenza dei presupposti per la domanda ex art. 1168 c.c. e, nello specifico, insussistenza del presupposto soggettivo dello spoglio.
4. Si sono costituiti e quali eredi di , insistendo Controparte_1 CP_2 Persona_1 per il rigetto del gravame.
5. All'udienza del 10.01.2024, così fissata per la precisazione delle conclusioni e trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della Cancelleria.
6. L'appello è infondato e va respinto.
7. Il primo motivo ha ad oggetto la asserita violazione degli artt. 1141 c.c. e 115 c.p.c..
Come sopra anticipato, diversi sono i profili in cui si articola la censura che, nel suo complesso, è priva di fondamento.
7.1 In primo luogo, l'appellante sostiene il malgoverno delle risultanze istruttorie orali, essendo emerso che la strada per cui è causa è sempre stata da lui utilizzata per l'accesso dalla\alla strada provinciale ai\dai propri terreni, senza che sia risultata provata la presenza di alcuna opera destinata in modo palese e durevole all'esercizio di una servitù di passo con mezzi agricoli, sì da rilevare detta circostanza in termini di omessa prova dell'effettivo esercizio del possesso da parte dell'appellato.
7.1.1 La doglianza non merita positivo scrutinio.
3 Il riesame del compendio istruttorio orale, invero, non induce la Corte ad una lettura diversa da quella operatane dal giudice di primo grado, né ad una interpretazione delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel senso invocato dall'appellante.
7.1.2 A ben vedere, infatti, il fatto che il percorso in contestazione servisse a per Parte_1
l'accesso ai propri terreni, se da un lato non esclude che di tale stradella abbia fatto uso, continuato e pacifico, anche l'appellato , dall'altro smentisce la denunciata insussistenza di Persona_1 segni ed opere destinate in modo palese all'esercizio del transito con mezzi agricoli, rilevanti – viepiù
– in termini di apparenza della servitù.
Ad ulteriore riprova della infondatezza delle prospettazioni di cui in gravame, vengono in esame le dichiarazioni dei testi e (già opportunamente valutati dal Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 primo giudice), i quali tutti hanno riferito di una “strada ghiaiata” corrente accanto al fabbricato dell'appellante medesimo, utilizzata e manutenuta – dagli anni '80-'90 e fino al 2015 – da _1
per l'accesso ai propri fondi ed al fienile in comproprietà con il fratello e resa inservibile al
[...] passaggio di mezzi agricoli a causa delle opere realizzate dallo stesso . Parte_1
7.1.3 Quanto emerso in termini fattuali e riferito alle deposizioni testimoniali, è sufficiente anche in tale sede ad affermare una situazione di possesso giuridicamente tutelabile.
7.1.4 In iure, poi, la Corte non può che ribadire i principi sottesi all'accoglimento di una domanda di reintegra del possesso di una servitù di passo, essendo a tal fine sufficiente la prova dello spoglio e del transito sul fondo altrui in qualità di possessore di fondo vicino a quello attraversato, senza che sia necessario che esistano opere visibili e permanenti destinate all'esercizio del passaggio, quale elemento diversamente richiedibile ai fini dell'acquisto di una servitù di passaggio per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, ma non anche per la tutela possessoria del passaggio medesimo (Cass. n. 879\2012).
Altrettanto irrilevante è la circostanza che chi agisce per la reintegra della servitù usufruisca di altro
(comodo) passaggio (circostanza questa eccepita nei confronti di ), poiché alla Persona_1 tutela del possesso corrispondente alla servitù di passaggio non osta il fatto che detto passaggio non sia necessario o indispensabile, atteso che l'utilità, quale elemento costitutivo della servitù, viene in considerazione unicamente in sede petitoria.
Del resto, l'azione possessoria è diretta a salvaguardare unicamente la relazione di fatto di un soggetto con la res a tanto bastando la deduzione ed accertamento di un durevole, volontario e consapevole utilizzo del bene, da pare di chi agisce per la reintegra, che abbia i caratteri esteriori di quello spettante al titolare del diritto reale.
In tal senso, ai fini del riconoscimento della tutela possessoria è di regola sufficiente la prova del corpus possessionis, in quanto l'animus può normalmente ritenersi insito nell'esercizio del potere di fatto
(ex multis, Cass. n. 2367\2012).
4 Circostanze contrarie a tale presunzione, quali ad esempio un potere di fatto esercitato per mera permissio o tolleranza del titolare dell'avente diritto, possono essere vinte dalla contraria prova di cui, tuttavia, rimane onerato proprio colui che contesta il possesso (Cass. n. 19830\2014).
7.2 Ciò introduce al secondo profilo di articolata censura, con il quale l'appellante lamenta, per l'appunto, l'omessa valutazione della presunzione di tolleranza di cui all'art. 1144 c.c., in ragione degli stretti rapporti di parentela tra le parti, come tale impeditiva del sorgere di una situazione di possesso tutelabile in capo a . Persona_1
Opina avere assolto l'onere probatorio di cui è gravato, avendo – nel corso del giudizio di primo grado - sempre opposto che il fratello non avesse mai utilizzato il fondo su cui insiste la _1 stradella, al di fuori degli atti di normale tollerabilità discendenti dai rapporti familiari esistenti. E, in tal senso, contesta la violazione dell'art. 115 c.p.c..
7.2.1 Il mezzo di impugnazione è inammissibile in quanto articolato in violazione del divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c..
Il predetto divieto, come noto, attiene non soltanto alle domande ed eccezioni in senso stretto, ma ad ogni eventuale contestazione nuova, ossia non esplicata in primo grado che, modificando il tema di indagine, trasforma il giudizio di appello da mera revisio prioris instantiae in novum iudicium (Cass. n.
20502\2015).
7.2.2 Premesso quanto sopra e per quanto di rilievo in questa sede, vi è da precisare come la deduzione circa il fatto che il godimento del bene da parte del preteso possessore sia frutto di tolleranza, idonea ad escludere l'esistenza del possesso tutelabile, costituisca eccezione in senso lato e, pertanto, suscettibile anche di rilievo officioso, tuttavia sempre che la prova dei relativi fatti emerga dal materiale istruttorio formatosi nel rispetto del principio delle preclusioni istruttorie (Cass.
n. 31638\2018 e n. 29538\2019).
7.2.3 Orbene, nel caso in esame, l'odierno appellante solo nella comparsa conclusionale di primo grado aveva espressamente dedotto come gli stretti rapporti di parentela rilevassero in termini di tolleranza impeditiva di un possesso tutelabile e già solo per questo l'allegazione era tardiva e tale è anche nel presente grado di giudizio, per una ragione dirimente.
A ben vedere, infatti, alcuna situazione di tolleranza poteva (e può) dirsi emersa ex actis, in modo da consentirne il rilievo officioso, anzi a questa dovendo considerarsi antitetico e contrario il costrutto difensivo sviluppato dall'appellante in primo grado, il quale contestava la domanda negando recisamente che il fratello avesse mai esercitato un qualsivoglia transito sui terreni in _1 contesa, per essere dotato di autonomo ed idoneo accesso sul fondo di sua proprietà.
7.2.4 Ne consegue l'insussistenza del lamentato vizio da cui l'appellante ritiene affetta la sentenza per non aver valutato la ricorrenza della presunzione di tolleranza in violazione dell'art. 1144 c.c..
5 7.3 Infine, ancora denunciando la violazione dell'art. 115 c.p.c., l'appellante lamenta essersi trascurata, nella pronuncia impugnata, un'ulteriore rilevante circostanza che, ove opportunamente considerata e vagliata, siccome provata per tabulas ed all'esito dell'istruttoria orale, avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda proposta da . Persona_1
7.3.1 Afferma che il transito, pur occasionale, esercitato da fosse funzionale al fatto che _1 egli coltivasse i suoi (di ) vigneti e che ciò sia avvenuto fino al 2014, come confermato dai Pt_1 testi escussi;
successivamente, invece, lo stesso ricorrente in primo grado stipulava un contratto di affitto di fondi rustici, prodotto in atti, affidando la coltivazione dei terreni di entrambi (di _1
e di ) a ditta terza intestata alla nuora, la quale, pertanto, era l'unica legittimata ad accedere Pt_1 con i mezzi agricoli sui fondi per cui è causa;
risolto il contratto nel 2015, l'appellante ha apposto i blocchi di cemento per impedire “ogni arbitrario accesso, una volta terminata la detenzione qualificata dell'area da parte del fratello . _1
Posto che, pertanto, l'appellato non aveva alcun possesso del passaggio al momento dell'apposizione dei blocchi di cemento, tanto avrebbe dovuto rilevare anche in termini di insussistenza del presupposto dello spoglio, verosimilmente nel suo elemento soggettivo dell'animus.
7.3.2 Le argomentazioni sviluppate a sostegno della censura sono prive di pregio e conducono al definitivo rigetto della stessa.
7.3.3 Anzitutto, vi è da dire che, anche ove si voglia ritenere provato (per testi) che _1 accedesse ai fondi del fratello in virtù di un incarico di lavorazione dei vigneti del fratello Pt_1 medesimo, detta circostanza non è affatto idonea a smentire la prova raggiunta in ordine all'esercitato transito di per l'accesso anche ai propri fondi. _1
7.3.4 Peraltro, il contratto de quo, di cui l'appellante lamenta la negletta valutazione, restituisce dei dati obiettivi ben differenti da quelli rappresentati: in primo luogo, giova osservare come esso sia stato stipulato non già dal solo , ma da tutti i germani , ivi compreso Persona_1 _1
l'appellante . Pt_1
Inoltre, tra i fondi concessi in affitto non figurano, in alcun modo, quelli di proprietà esclusiva di
[...]
(partt. 4741,4742,1195,1122), sicché lo strumento contrattuale attenendo a diversi Persona_1 immobili, è irrilevante ai fini della prova del transito o meno dell'appellato sui terreni del fratello e per l'accesso a quelle su esclusive proprietà immobiliari: transito diversamente da Pt_1 confermarsi provato all'esito dell'espletata istruttoria orale;
l'irrilevanza è ancor più manifesta, e per le stesse ragioni ora esposte, con riferimento al presupposto soggettivo dello spoglio, dovendo senza dubbio confermarsi che esso sia consistito nella coscienza di agire contro la volontà, espressa o tacita, del possessore.
8. La lamentata insussistenza dello spoglio, ma sotto il profilo oggettivo, costituisce oggetto dell'ultimo motivo di impugnazione.
6 8.1 L'appellante contesta che le realizzate opere abbiano reso incomodo o impossibile il passaggio sui propri fondi:
a) per essere stato negato, dai testi escussi, qualsivoglia mutamento significativo dello stato dei luoghi, per essere la strada di accesso alla sua proprietà di ampiezza compatibile mt. 2,60 accertati) con il transito di mezzi agricoli;
b) per non avere provato, l'appellato, la proprietà di mezzi agricoli di ingombro superiore a mt. 2,45-
2,50, risultando, per tabulas, intestato ad altro soggetto il mezzo di sagoma più ampia;
c) per avere, l'officiato tecnico, evidenziato che l'apposizione dei blocchi di cemento non ostacola il passaggio con i mezzi agricoli e, pertanto, essendo consentito (per condiscendenza) all'appellato di raggiungere il fienile in comproprietà con il fratello;
c) per avere, l'appellato, a disposizione altra via di accesso diretta dalla strada provinciale alla proprietà esclusiva.
8.2 Trattasi, anche in questo caso, di motivo infondato.
Ciò sul mero ed assorbente rilievo da attribuirsi alle conclusioni della espletata CTU, condivise dal primo giudice, e rispetto alle quali la Corte non individua ragioni od elementi che possano consentirne una diversa interpretazione o lettura, né ha motivo alcuno di dissentire.
8.3 Invero, ed in termini risolutivi, è sufficiente osservare come, indipendentemente dal restringimento della sede viaria ghiaiata per effetto della realizzazione del muro a secco - impeditivo del transito di mezzi agricoli di particolare larghezza o di sporgenza -, oppure dalla prova della proprietà, in capo all'appellato, di mezzi agricoli di ingombro superiore alla norma, o ancora dall'esistenza di ulteriore via di passaggio diretto per l'appellato dai propri fondi (non rilevante nel presente giudizio in quanto di natura possessoria e non petitoria, come in precedenza già evidenziato al punto 7.1.4), vi è che il Consulente d'Ufficio ha accertato l'impossibilità di fatto di passaggio di mezzi agricoli a causa della apposizione, sulla stradella, di due dei tre blocchi di cemento, e segnatamente di quelli sul lato ovest del fienile in comproprietà tra i fratelli . _1
Benché il tecnico abbia precisato che l'altro blocco di cemento (sul lato est del fienile) è posizionato al centro del passaggio originario e “tuttavia risulta presente un spazio di m 3.50, tra il blocco in cemento e
l'albero di noce presente sul lato Est, utilizzato attualmente dal ricorrente per accedere alla porzione di fienile di sua proprietà”, nondimeno tale conservata possibilità di accesso è obiettivamente limitata al fienile, non consentendo, però, all'appellato, di raggiungere gli ulteriori fondi di proprietà esclusiva.
Nei suddetti termini, pertanto, i manufatti apposti dall'appellante precludono ed ostruiscono il passaggio verso la proprietà dell'appellato, incidendo direttamente sulla cosa che costituisce oggetto del possesso (ovvero l'esercizio del transito) con la sottrazione della disponibilità e del pacifico utilizzo integrato anche sub specie di disagio o maggiore incomodo.
7 8.3.1 La positiva ed incontestata verifica della modifica dello stato dei luoghi, tale da produrre l'apprezzabile riduzione delle possibilità di utilizzo della stradella, quale elemento caratterizzante il possesso tutelabile in favore di - e senza che rilevi, peraltro, accertare se la Persona_1 servitù sia esercitabile con diverse modalità - (si veda Cass. Ord. n. 15517\2017), è sufficiente ai fini della sussistenza dello spoglio, sicché la censura va disattesa.
9. In conclusione, l'appello va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 147\2022, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente espletate e, pertanto, con esclusione dei compensi per la fase di trattazione che non ha visto svolgimento di istruttoria.
12. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve, infine, darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello interamente rigettato.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e quali eredi di
[...] Controparte_1 Controparte_2 _1
, avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 73\2022, depositata in data 21.03.2022.
[...] ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante a rifondere agli appellati, in solido, le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge dovuti;
• ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Francesco S. Filocamo
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