Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/01/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5549/2019 R.Gen.Aff.Cont.
Il giudice, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Allegato al verbale di udienza del 30/1/2025 in composizione monocratica in persona del giudice dott. Andrea
Francesco Fabbri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 5549 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo/ mutuo", vertente
TRA
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F.: ), tutti Parte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca De Lorenzo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla Via Pianillo Traversa Cupa n. 12-80047, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
-opponenti-
E
(C.F. e P.I.: , corrente in Via V. Controparte_2 P.IVA_1
Alfieri n. 1 in Conegliano, ed in sua vece la procuratrice
[...]
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_3 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Stefania Lacitignola, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Galasso, sito alla Via Santa Lucia 20, 80132
Napoli, in virtù di procura alle liti resa in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-opposta- dandone pubblica lettura all'udienza del 30/1/2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Acquaviva Consiglia, e con Controparte_1 Parte_2
atto di citazione ritualmente notificato, hanno proposto opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 911/2019, emesso dal Tribunale di Nola in data 20/04/2019, con il quale era stato intimato alla prima il pagamento della somma complessiva di complessiva di € 31.250,01, di cui limitatamente all'importo di € 17.985,52 in via solidale con i restanti due odierni opponenti, oltre interessi e spese, in favore della
[...]
a titolo di insoluto derivante dai contratti di finanziamento nr. CP_2
3756169 e nr. 4371187..
Preliminarmente, gli opponenti hanno contestato e disconosciuto apertamente la documentazione ex adverso prodotta;
nello specifico: - hanno contestato e disconosciuto il valore probatorio delle copie per immagine presenti nel fascicolo telematico, ovvero quella del “contratto n. 3756169”, quella del “contratto n. 4371187”, nonché quella del documento denominato “fideiussione” per la mancanza nel fascicolo di parte ricorrente di un'attestazione di conformità ex art. 22, comma 2, del
Codice dell'Amministrazione Digitale;
- si sono riservati di disconoscere fermamente, come in effetti hanno disconosciuto, le sottoscrizioni apposte alle scritture private presenti in atti in quanto non a loro riconducibili;
- hanno impugnato e disconosciuto ai sensi dell'art.
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2712 c.c., altresì, la veridicità di quanto indicato negli estratti conto dei contratti nn. 3756169 e 4371187.
Per tali motivi, in via principale gli opponenti hanno insistito per la dichiarazione di nullità dell'opposto d.i., eccependo l'assoluta improcedibilità, inammissibilità e comunque l'infondatezza della pretesa creditoria per la mancanza di una valida e legale prova scritta ex art. 634 c.p.c. legittimante l'azione monitoria;
il tutto, stante la nullità dei due contratti in oggetto, con la conseguente non debenza di nessun interesse passivo, incluso quello moratorio, di spese e di commissioni di massimo scoperto..
Peraltro, gli stessi opponenti, in via subordinata, ossia nell'ipotesi in cui i contratti de quibus dovessero essere ritenuti validi, hanno insistito per la rideterminazione del quantum della pretesa creditoria relativamente alla sorta capitale asseritamente dovuta, considerata l'eccepita nullità delle clausole indicate nelle Condizioni Generali del contratto n.
3756169 di cui ai numeri 16 e 18 nonché del contratto 4371187 di cui agli artt. 8 e 9 (interessi moratori, spese, oneri e penali) per il loro carattere ritenuto palesemente vessatorio/abusivo.
Integratosi il contradditorio, si è costituita in giudizio quale società opposta la la quale ha resistito all'istanza attorea in Controparte_2 fatto ed in diritto;
più in particolare, ha richiesto, in quest'ordine: preliminarmente, istanza di verificazione in ordine ai documenti disconosciuti, la chiamata in causa del sig. , quale Persona_1 titolare dell'omonima impresa individuale, disponendo il differimento della prima udienza di comparizione delle parti e la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. ex art. 648 c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo n. 911/19 e conseguente accertamento/dichiarazione che Consiglia è Parte_1
debitrice nei confronti di della somma complessiva di Controparte_2
€ 31.250,01, di cui limitatamente all'importo di € 17.985,52 in via
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solidale con il e in subordine Controparte_1 Parte_2
e nell'ipotesi in cui dovesse essere accertato che la sottoscrizione apposta da e Parte_1 Controparte_1 Parte_2 sul contratto di finanziamento n. 3756169 e sull'atto di
[...]
fideiussione ad esso riferito, sono apocrife, condannare , Persona_1 quale titolare dell'omonima impresa individuale al pagamento della somma di € 17.985,52 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche a titolo di risarcimento del danno;
il tutto, in ogni caso, con vittoria sulle spese di lite.
Con ordinanza del 20/12/19 non è stata autorizzata la chiamata del terzo, in quanto ritenuto soggetto estraneo al rapporto contrattuale fatto valere in giudizio, è stata, contestualmente, concessa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto nei soli confronti di e, Parte_1
infine, alle parti è stato assegnato il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione (negativamente risoltasi).
La causa è stata, dunque, istruita in via documentale e mediante c.t.u. grafologica volta ad accertare l'autenticità o meno delle sottoscrizioni apposte ai contratti;
infine, ritenuta matura per la pronuncia, è stata rinviata per la decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
L'opposizione è infondata.
Va innanzitutto disattesa ogni eccezione relativa alla non conformità agli originali delle copie dei contratti di finanziamento e della fideiussione, posti a fondamento della richiesta monitoria.
A prescindere dalla necessità o meno di attestare la conformità della copia digitale all'originale analogico (l'art 22 co III D. lgs.
82/2005 stabilisce che “le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71
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hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”), ciò che assorbe ogni ulteriore considerazione risiede nella circostanza per cui, in data 12/12/2019, parte opposta ha depositato i tre titoli in originale (di cui lo scrivente ha disposto la custodia in cassaforte); a fronte di tale deposito, al processo sono stati acquisiti gli originali e pertanto ogni considerazione attinente alle copie deve ritenersi superata.
Ciò posto, vanno disattese anche le eccezioni che gli opponenti sollevano in ordine all'efficacia probatoria degli estratti conto. Gli stessi opponenti osservano che non si versa nel campo applicativo dell'art 50 TUB, poiché non si è al cospetto di contratti di conto corrente ma di finanziamenti;
va nuovamente osservato in via preclusiva di ogni ulteriore considerazione che l'estratto conto indicato dall'art 50 TUB è norma di favore per gli istituti bancari, che permette la concessione del decreto ingiuntivo anche in assenza del deposito del contratto sottoscritto dal cliente. Nel caso di specie, invece, è stato depositato, oltre all'estratto conto, anche il contratto
(recte: i contratti) di finanziamento da cui sono nate le obbligazioni restitutorie e di pagamento degli interessi in capo al cliente mutuatario ed ai suoi coobbligati.
In tale ottica, e considerando che non si è al cospetto di contratti di conto corrente per i quali è necessario attestare e dimostrare ogni singolo movimento, appare sufficiente, ai fini della dimostrazione della fondatezza della pretesa (sia nell'an che nel quantum) la prova della stipula del contratto e del versamento della somma finanziata
(non contestato dalle parti opponenti), mentre (in base ai generali principi sull'onere probatorio) basta che il creditore mutuante si limiti ad eccepire l'inadempimento alle obbligazioni di restituzione del capitale e di pagamento degli interessi corrispettivi o moratori,
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spettando viceversa al debitore mutuatario provare la contraria circostanza del pagamento delle rate (o altro fatto impeditivo estintivo o modificativo della pretesa).
Ulteriore eccezione mossa dagli opponenti attiene all'inefficacia delle clausole relative alla previsione di interessi moratori maggiorati e di ipotesi di decadenza dal beneficio del termine: in realtà entrambi i contratti di finanziamento recano un'apposita sezione, firmata dal cliente, che richiama le predette clausole, indicandone sommariamente il contenuto;
tanto vale ad escludere qualsiasi rilievo di inefficacia (si veda, da ultimo Cass 17939/2018).
Ultimo aspetto da considerare attiene alla genuinità delle sottoscrizioni apposte ai contratti di finanziamento ed alla loro attribuibilità agli opponenti.
Sul punto è stato nominato apposito ausiliario esperto grafologo, il quale, con elaborato esaustivo, completo e privo di vizi logici che possano inficiarne le conclusioni, qui da intendersi integralmente richiamato, dopo aver confrontato i documenti depositati in originale all'udienza del 12/12/2019 con le scritture di comparazione indicate e fornite da parte opposta, ha analizzato ogni aspetto delle sottoscrizioni esaminate, indicando analiticamente i metodi di indagine seguiti, in uno alle fonti scientifiche di riferimento ha concluso per l'autografia di tutte le firma esaminate.
Preliminarmente, si evidenzia che "A seguito dei test condotti con la strumentazione ottica/ispettiva non invasiva, su tutti i reperti in indagine Qn, si può dichiarare che:
• non sono presenti abrasioni chimiche e/o meccaniche del substrato cartaceo con rispettivo assottigliamento della carta;
• non sono presenti manomissioni documentali generiche e specifiche nelle zone che interessano la firma;
• non sono presenti tracciati a matita sottostanti il tracciato;
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• non vi sono tracce cieche sottostanti il tracciato;
• non vi sono ritocchi effettuati con mezzi grafici apparentemente differenti.
Da tali riscontri oggettivi e oggettivabili, nonché ripercorribili da terzi, è possibile escludere dalla presente verifica le ipotesi connesse ad azioni fraudolenti documentali verificabili con la strumentazioni in possesso di questo esperto" (pag. 40/79) .
Giova poi rimarcare come a parere del c.t.u. "Con riferimento ai tre gruppi di reperti in indagine in questa sede valutati in ordine ai requisiti pre-procedimentali, va detto che, i 10 reperti ad apparente nome “ sono tra loro tutti compatibili e quindi Parte_1
ascrivibili ad una comune spinta ideativo -esecutiva; i 4 reperti ad apparente nome “ ” sono tra loro compatibili in Controparte_1
quanto caratterizzati da medesime caratteristiche di immediatezza e di spinte ideativo-esecutive e, allo stesso modo, i due reperti ad apparente nome “ sono tra loro compatibili in Parte_2
quanto presentano una medesima gestione della qualità della linea, spinte ideative ed esecuzioni che riflettono una gestualità a tratti incerta." (45/79).
Al termine del suo elaborato peritale e a seguito delle tre distinte sezioni comparative tra i reperti in indagine, tutti esaminati rigorosamente dall'originale, e i reperti conosciuti dei tre soggetti la cui grafia è in verificazione, "è da ritenere, sulla base delle sostanziali compatibilità esecutive riscontare tra i tracciati grafici inseriti nei reperti in indagine, sottoposti a confronto con i tracciati grafici inseriti nei reperti conosciuti, che tutte le firme oggetto di verificazione sono riconducibili alle grafie di mano autografa dei rispettivi firmatari".
Difatti, la universalmente riconosciuta natura assiomatica del principio dell'individuabilità delle manoscritture è corroborata dai
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risultati delle numerose ricerche condotte con approccio indubbiamente scientifico, tra le quali “Srihari SN, Cha SH, Per_2
H, Lee S., Individuality if Handwriting, Journal of Forensic
[...]
Sciences, 2002; 47/4”: «Nessuno è abile ad imitare tutte le caratteristiche grafiche di un'altra persona e contemporaneamente scrivere con lo stesso livello di abilità grafica»" (pag. 77).
IN DEFINITIVA, NEL RISPETTO DEL PROTOCOLLO E DELLE
LINEE GUIDA INDIVIDUATE DALLA COMUNITÀ
SCIENTIFICA, LE RISULTANZE TECNICHE EMERSE DALLE
ANALISI GRAFICHE DIRETTE E CONFRONTUALI
SUPPORTANO IN MODO ESTREMAMENTE FORTE L'IPOTESI
CHE: 1) I REPERTI IN INDAGINE AD APPARENTE NOME
UA CONSIGLIA” APPOSTI IN CALCE ALLA PAG. 1
NONCHÉ ALLA PAG. 3 DEL CONTRATTO DI PRESTITO N.
3756169 NONCHÉ APPOSTI IN CALCE ALLA PAG. 2 NONCHÉ
ALLA PAG. 3 DEL CONTRATTO DI PRESTITO N. 4371187,
CONVENZIONALMENTE SIGLATI Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7,
Q8, Q9 E Q10, SONO DA RITENERSI AUTOGRAFI;
2) I REPERTI IN INDAGINE AD APPARENTE NOME
UA O” APPOSTI IN CALCE ALLA PAG. 1
NONCHÉ ALLA PAG. 3 DEL CONTRATTO DI PRESTITO N.
3756169, CONVENZIONALMENTE SIGLATI Q11, Q12, Q13 E
Q14, SONO DA RITENERSI AUTOGRAFI;
3) I REPERTI IN INDAGINE AD APPARENTE NOME
CA AN APPOSTI IN CALCE AL
DOCUMENTO DENOMINATO “FIDEIUSSIONE”,
CONVENZIONALMENTE SIGLATI Q15 E Q16, SONO DA
RITENERSI AUTOGRAFI. (PAG. 78).
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Rileva quale ulteriore argomento di prova a favore della veridicità delle sottoscrizioni il comportamento processuale delle parti opposte.
In primo luogo esse hanno riferito al consulente che non avrebbero inteso presenziare alle operazioni di consulenza per non poter incorrere in ulteriori spese processuali. Occorre rilevare che tale comportamento é espressivo di un sostanziale disinteresse, in quanto è fuori di dubbio che non è la presenza o meno delle parti alle operazioni di consulenza che determina il soggetto obbligato alla corresponsione del compenso all'ausiliario, individuato in base al principio della soccombenza;
peraltro va considerato che tale allocazione della spesa attiene i soli rapporti interni tra le parti, rimanendo in ogni caso un vincolo solidale di queste ultime nei confronti del consulente.
Inoltre gli opponenti non hanno presentato osservazioni all'elaborato, pur avendone ricevuto gli esiti.
Quanto alla contestazione, avvenuta solo alla presente udienza, del contratto di cessione del credito va rilevato che la doglian za è del tutto tardiva.
Ed infatti «In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e,
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quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unita[1]mente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro,
l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo» (Cass. 17994/2023).
Conclusivamente, disattese tutte le eccezioni degli opposti ed attestata la veridicità delle sottoscrizioni apposte ai due contratti di finanziamento ed alla fideiussione, l'opposizione va rigettata, con condanna degli opponenti alle spese di lite in base al criterio della
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soccombenza; la relativa liquidazione viene effettuata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM;
n. 55/2014.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione
• Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
• Condanna , Parte_1 Parte_2
e in solido al
[...] Controparte_1
pagamento, in favore di delle spese di lite Controparte_2
che si liquidano in euro 7616,00 per compensi, oltre IVA, cpa e rimborso spese forfettario come per legge;
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di
, e Parte_1 Parte_2
Controparte_1
Così deciso in Nola, 30/01/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea Francesco
Fabbri
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