Sentenza 6 settembre 2022
Sentenza 19 maggio 2023
Ordinanza collegiale 17 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 06/09/2022, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/09/2022
N. 01380/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00599/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via C. Mortati, n. 23;
contro
AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 222/2021 del 1° febbraio 2021, emessa dal Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, munita di formula esecutiva in data il 19 novembre 2021, notificata il 23 novembre 2021, nella parte in cui l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AG.E.A.) è stata, tra l’altro, condannata “a compiere gli atti procedimentali necessari per valutare la domanda di concessione dei sussidi e contributi agricoli proposta da -OMISSIS- in relazione al predio sito in agro di -OMISSIS- ed allibrato col mappale -OMISSIS- e, per l’effetto, dichiara -OMISSIS- rimessa nei termini per il compimento degli atti di iniziativa ed integrazione documentale che fossero necessari”.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to C. Salerno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe (n. 222/2021 del 1° febbraio 2021), il Tribunale Civile di Taranto - Sezione Seconda ha condannato l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AG.E.A.) “a compiere gli atti procedimentali necessari per valutare la domanda di concessione dei sussidi e contributi agricoli proposta da -OMISSIS- in relazione al predio sito in agro di -OMISSIS- (Ta) ed allibrato col mappale -OMISSIS- e, per l’effetto, dichiara -OMISSIS- rimessa nei termini per il compimento degli atti di iniziativa ed integrazione documentale che fossero necessari” nonché, in solido con altre parti, al pagamento delle spese processuali liquidate in € 5.700,00 oltre gli accessori di legge, con distrazione delle medesime in favore del difensore antistatario Carmelo Santoro.
2. Con il ricorso di ottemperanza, notificato in data 12 maggio 2022 e depositato il 20 maggio 2022, -OMISSIS- ha chiesto l’esecuzione (in parte qua) del giudicato formatosi in relazione alla sentenza dell’A.G.O. indicata in epigrafe, con condanna di AG.E.A. anche al pagamento di una somma di danaro, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e) c.p.a. per ogni ulteriore ritardo o omissione e vittoria di spese del presente giudizio di ottemperanza (con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario Avv. Carmelo Salerno).
3. In data 24 maggio 2022 si è costituita in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, l’AG.E.A.
4. All’udienza in Camera di Consiglio del 27 luglio 2022 il difensore di parte ricorrente, su invito del Presidente, ha precisato a verbale che il ricorso di ottemperanza non comprende le spese del giudizio di cognizione (liquidate, con distrazione, nella sentenza n. 222/2021 del 1° febbraio 2021 del Tribunale Civile di Taranto - Seconda Sezione) in quanto le stesse risultano essere già state pagate, sicché la proposta actio iudicati va riferita unicamente al mancato compimento da parte di AG.E.A. degli atti procedimentali necessari per valutare la domanda di contributi finanziari agricoli presentata dalla ricorrente in relazione al fondo sito in -OMISSIS- censito in Catasto al -OMISSIS- (punto d del dispositivo della sentenza n. 222/2021 del 1° febbraio 2021 del Tribunale di Taranto - Seconda Sezione Civile). La causa è stata, dunque, introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso di ottemperanza proposto, come precisato nel suo contenuto dal difensore di parte ricorrente nel corso dell’udienza in Camera di Consiglio del 27 luglio 2022, è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e sensi appresso precisati.
1.1. Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.
Con la precisazione che: a) il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata al giudicato stesso; b) l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni; c) l’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A. cui l’ordine è rivolto, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’apposita attestazione del Tribunale Civile di Taranto del 19 novembre 2021.
Inoltre, la predetta sentenza del Tribunale Civile di Taranto - Sezione Seconda è stata notificata, munita di formula esecutiva (apposta il 19 novembre 2021), il 23 novembre 2021 direttamente ad AG.E.A. (presso la sede reale).
2. Il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto in parte, non risultando l’avvenuto adempimento, da parte dell’Agenzia resistente (che pur costituitasi in giudizio nulla ha eccepito sul punto), al giudicato formatosi sulla sentenza A.G.O. di cui in epigrafe (punto d del dispositivo), ordinandosi, per l’effetto, ad AG.E.A. di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, a compiere gli atti procedimentali necessari per valutare la domanda di concessione dei sussidi e contributi agricoli presentata da -OMISSIS- in relazione al predio sito in agro di -OMISSIS- e censito in Catasto al -OMISSIS-, secondo quanto statuito dalla sentenza medesima.
2.1 Deve, invece, essere disattesa la domanda di astreinte proposta dalla ricorrente, perché ciò appare manifestamente iniquo nel caso concreto, anche alla luce della natura dell’accertata inottemperanza al giudicato.
3. Le spese del presente giudizio di ottemperanza, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico di AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato Carmelo Salerno dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina ad AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare esecuzione in parte qua al giudicato formatosi sulla sentenza pronunciata dal Tribunale Civile di Taranto - Sezione Seconda (di cui in epigrafe) compiendo gli atti procedimentali necessari per valutare la domanda di concessione dei sussidi e contributi agricoli, presentata da -OMISSIS- in relazione al predio sito in agro di -OMISSIS- censito in Catasto al -OMISSIS-, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Condanna AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre gli accessori di legge con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario avv. Carmelo Salerno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.