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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/09/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2877/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 2877/2025 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, via Parte_1 C.F._1 Perosa 62 presso lo studio dell'avv. MONTELEONE GIANLUCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino via Collegno 7 CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. BORCA SIMONA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, i Parte_1 CP_1 quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il giorno 11/02/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...]
c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE di affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2 dimora abituale e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale per tutte le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza della stessa presso ciascun genitore. In particolare, ciascun genitore, nel periodo di competenza, si impegna a garantire al figlio le frequentazioni scolastiche ed Per_1 extrascolastiche (sport, feste di compleanno, uscite con amici) ed eventuali visite mediche ordinarie e straordinarie nonché ad assisterlo - direttamente o indirettamente - nello studio e nell'espletamento dei compiti scolastici.
DISPONE che, in ordine ai periodi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, le parti - salvo diverso accordo anche alla luce delle esigenze lavorative delle stesse e di quelle della minore - così stabiliscono: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio : a) a weekend alternati dal Persona_2 venerdì dall'uscita della scuola (o in alternativa alle ore 16,25 prelevandola presso la casa materna) fino al lunedì successivo allorquando l'accompagnerà presso la scuola materna (o in alternativa fino alle 8,30 allorquando l'accompagnerà presso la casa materna); b) nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con la madre, salvo diversi accordi, trascorrerà due pomeriggi a Per_1 settimana - martedì e giovedì - dall'uscita di scuola (o in alternativa dalle ore 16,25 prelevandola presso la casa materna) fino al mattino successivo allorquando l'accompagnerà a scuola (o in alternativa fino alle 8,30 allorquando l'accompagnerà presso la casa materna); c) nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con il padre, salvo diversi accordi, trascorrerà con Per_1 quest'ultimo due pomeriggi a settimana - martedì e mercoledì - dall'uscita di scuola (o in alternativa dalle ore 16,25 prelevandola presso la casa materna) fino al mattino successivo allorquando l'accompagnerà a scuola (o in alternativa fino alle 8,30 allorquando l'accompagnerà presso la casa materna); d) metà delle vacanze scolastiche natalizie comprendenti, ad anni alterni, il 24 e 25 dicembre e il 31 dicembre e 1 gennaio. Negli anni pari, il minore trascorrerà metà delle vacanze scolastiche natalizie comprendenti il 24 e 25 dicembre con la madre e con il padre la metà delle vacanze natalizie comprendenti il 31 dicembre e 1° gennaio;
e) metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni, se possibile, il giorno della Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo. Negli anni pari il minore trascorrerà con la madre metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendenti la Pasqua e con il padre metà delle vacanze pasquali comprendenti il Lunedì dell'Angelo; f) le singole festività e i ponti scolastici - salvo diversi accordi - seguiranno il normale calendario delle visite sopra indicato;
g) durante le vacanze estive, intese come periodo di vacanze dal lavoro dei genitori, il figlio trascorrerà con il padre almeno 15 giorni consecutivi e con la madre almeno 15 giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 30 maggio. Il restante periodo di vacanze estive, intese come periodo di chiusura delle scuole, verrà gestito secondo il calendario ordinario sopra indicato;
DISPONE di assegnare la casa familiare sita in Moncalieri, s.da Loreto 6 - condotta in locazione con contratto intestato ad entrambe le parti - alla sig.ra la quale - dalla data di Parte_1 allontanamento del sig. - si farà carico in via esclusiva di tutte le spese ad essa relative CP_1
(canone, utenze, riscaldamento, quota spese condominiali, ecc.) con espressa manleva del sig. CP_1 da eventuali richieste da parte del locatore.
[...]
DA' ATTO che il sig. si è già allontanato dalla casa familiare prelevando i propri effetti CP_1 personali.
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra - a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio - assegno mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo Per_1 gli indici istat da versarsi entro e non oltre il 15 di ogni mese mediante bonifico bancario oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche, ricreative e sportive come da Protocollo spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Torino nonché del 50% delle spese relative alla mensa scolastica del minore.
DA' ATTO che le parti concordano che il figlio resterà fiscalmente a carico della sig.ra Per_1 così come l'assegno unico relativo al figlio verrà percepito in via Parte_1 Persona_2 esclusiva dalla sig.ra . Parte_1 DA' ATTO che i sigg.ri e stabiliscono che le condizioni relative alle Parte_1 CP_1 modalità di affidamento, assegnazione casa familiare e contributo al mantenimento sono per essi stessi vincolanti già dalla data di deposito dello stesso e, pertanto, si obbligano a rispettare sin da subito quanto stabilito.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
12/09/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 2877/2025 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, via Parte_1 C.F._1 Perosa 62 presso lo studio dell'avv. MONTELEONE GIANLUCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino via Collegno 7 CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. BORCA SIMONA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, i Parte_1 CP_1 quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il giorno 11/02/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...]
c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE di affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2 dimora abituale e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale per tutte le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza della stessa presso ciascun genitore. In particolare, ciascun genitore, nel periodo di competenza, si impegna a garantire al figlio le frequentazioni scolastiche ed Per_1 extrascolastiche (sport, feste di compleanno, uscite con amici) ed eventuali visite mediche ordinarie e straordinarie nonché ad assisterlo - direttamente o indirettamente - nello studio e nell'espletamento dei compiti scolastici.
DISPONE che, in ordine ai periodi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, le parti - salvo diverso accordo anche alla luce delle esigenze lavorative delle stesse e di quelle della minore - così stabiliscono: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio : a) a weekend alternati dal Persona_2 venerdì dall'uscita della scuola (o in alternativa alle ore 16,25 prelevandola presso la casa materna) fino al lunedì successivo allorquando l'accompagnerà presso la scuola materna (o in alternativa fino alle 8,30 allorquando l'accompagnerà presso la casa materna); b) nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con la madre, salvo diversi accordi, trascorrerà due pomeriggi a Per_1 settimana - martedì e giovedì - dall'uscita di scuola (o in alternativa dalle ore 16,25 prelevandola presso la casa materna) fino al mattino successivo allorquando l'accompagnerà a scuola (o in alternativa fino alle 8,30 allorquando l'accompagnerà presso la casa materna); c) nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con il padre, salvo diversi accordi, trascorrerà con Per_1 quest'ultimo due pomeriggi a settimana - martedì e mercoledì - dall'uscita di scuola (o in alternativa dalle ore 16,25 prelevandola presso la casa materna) fino al mattino successivo allorquando l'accompagnerà a scuola (o in alternativa fino alle 8,30 allorquando l'accompagnerà presso la casa materna); d) metà delle vacanze scolastiche natalizie comprendenti, ad anni alterni, il 24 e 25 dicembre e il 31 dicembre e 1 gennaio. Negli anni pari, il minore trascorrerà metà delle vacanze scolastiche natalizie comprendenti il 24 e 25 dicembre con la madre e con il padre la metà delle vacanze natalizie comprendenti il 31 dicembre e 1° gennaio;
e) metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni, se possibile, il giorno della Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo. Negli anni pari il minore trascorrerà con la madre metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendenti la Pasqua e con il padre metà delle vacanze pasquali comprendenti il Lunedì dell'Angelo; f) le singole festività e i ponti scolastici - salvo diversi accordi - seguiranno il normale calendario delle visite sopra indicato;
g) durante le vacanze estive, intese come periodo di vacanze dal lavoro dei genitori, il figlio trascorrerà con il padre almeno 15 giorni consecutivi e con la madre almeno 15 giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 30 maggio. Il restante periodo di vacanze estive, intese come periodo di chiusura delle scuole, verrà gestito secondo il calendario ordinario sopra indicato;
DISPONE di assegnare la casa familiare sita in Moncalieri, s.da Loreto 6 - condotta in locazione con contratto intestato ad entrambe le parti - alla sig.ra la quale - dalla data di Parte_1 allontanamento del sig. - si farà carico in via esclusiva di tutte le spese ad essa relative CP_1
(canone, utenze, riscaldamento, quota spese condominiali, ecc.) con espressa manleva del sig. CP_1 da eventuali richieste da parte del locatore.
[...]
DA' ATTO che il sig. si è già allontanato dalla casa familiare prelevando i propri effetti CP_1 personali.
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra - a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio - assegno mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo Per_1 gli indici istat da versarsi entro e non oltre il 15 di ogni mese mediante bonifico bancario oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche, ricreative e sportive come da Protocollo spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Torino nonché del 50% delle spese relative alla mensa scolastica del minore.
DA' ATTO che le parti concordano che il figlio resterà fiscalmente a carico della sig.ra Per_1 così come l'assegno unico relativo al figlio verrà percepito in via Parte_1 Persona_2 esclusiva dalla sig.ra . Parte_1 DA' ATTO che i sigg.ri e stabiliscono che le condizioni relative alle Parte_1 CP_1 modalità di affidamento, assegnazione casa familiare e contributo al mantenimento sono per essi stessi vincolanti già dalla data di deposito dello stesso e, pertanto, si obbligano a rispettare sin da subito quanto stabilito.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
12/09/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.