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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/04/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5735/2021 R.G., cui sono riuniti i procedimenti nn. 5736/2021; 5737/2021 e 639/2022 TRA TI AN, nata a [...] il [...] e ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Caserta, alla Via Ricciardelli n.29, presso lo studio dell'Avv. Aldo Baldi, che la rappresenta e difende giusta procura;
RICORRENTE E I.N.P.S., in persona dei legali rappresentanti p.t., anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. S.p.A rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dagli avv.ti C. D'Aloisio, A. Sgroi, M.F. Lallai, E. Capasso, I. Verrengia, De Benedictis, L. Cuzzupoli con cui elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto RESISTENTI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto al n. R.G. 5735/2021, depositato telematicamente in data 4.10.2021, l'epigrafata parte ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 328 2018 00060323 80 000, notificato il 25.8.2021 ex art. 140 c.p.c., per la somma complessiva di € 2.016,43, a titolo di omesso versamento dei contributi Inps per Gestione Commercianti, relativi al periodo dall'1/2017 al 12/2018 (prima e quarta rata). Lamentava la nullità assoluta della notifica dell'avviso impugnato comunque tempestivamente impugnato nel termine di 40 gg. In ogni caso, evidenziava di non aver mai ricevuto la notifica di alcun avviso di iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti a cui non era tenuta in quanto dal 5.9.2014 era mera socia di capitale e amministratrice unica dalla costituzione della società FEATURING PLAY srls iscritta al Registro delle Imprese di Caserta dal 24.11.2014, che svolge attività di distribuzione e noleggio di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco che vengono posizionati direttamente dai produttori o rivenditori presso gli esercenti, avvalendosi di dipendenti e, in tale veste, svolgeva attività di mera amministrazione non ricevendo alcun compenso, senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale e esecutiva dell'azienda.
1 Si costituiva tardivamente l'INPS in data 6.11.2023, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Invero deve rappresentarsi che la memoria depositata dall'Istituto in data 20.10.2022 afferisce a diverso procedimento sebbene la documentazione allegata sia la medesima successivamente depositata.
Con successivo ricorso iscritto al n. R.G. 5736/2021, depositato telematicamente in data 4.10.2021, riportandosi alle medesime argomentazioni di cui al precedente ricorso, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2019 00017254 53 000 notificato il 25.8.2021 ex art. 140 c.p.c., per la somma complessiva di € 2.049,68, a titolo di omesso versamento dei contributi Inps per Gestione Commercianti, relativi al periodo dall'1/2018 al 12/2018 (seconda e terza rata). Si costituiva l'INPS eccependo l'infondatezza del ricorso in fatto e in diritto.
Con ulteriore ricorso iscritto al n. R.G. 5737/2021, depositato telematicamente in data 4.10.2021, riportandosi alle medesime argomentazioni di cui al precedente ricorso, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2019 00054296 81 000 notificato il 25.8.2021 ex art. 140 c.p.c., per la somma complessiva di € 2.047,64, a titolo di omesso versamento dei contributi Inps per Gestione Commercianti, relativi al periodo dall'1/2018 al 12/2019 (quarta e prima rata). Si costituiva l'INPS eccependo l'infondatezza del ricorso in fatto e in diritto.
Infine, con ricorso iscritto al n. R.G. 639/2022, depositato telematicamente in data 26.1.2022, riportandosi alle medesime argomentazioni di cui al precedente ricorso, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2021 00015631 70 000, formato dall'INPS, sede di Caserta il 09/11/2021 (doc.1) e notificato a mezzo posta in data 20/12/2021 con raccomandata n.689804372694, per la somma complessiva di € 3.309, 36, a titolo di omesso versamento dei contributi Inps per Gestione Commercianti, relativi al periodo dal 04/2019 al 06/2019, dal 07/2019 al 09/2019 e dal 10/2019 al 12/2019 (seconda terza e quarta rata). Si costituiva l'INPS eccependo l'infondatezza del ricorso in fatto e in diritto
2. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, riassegnati alla sottoscritta i procedimenti nn. 5736/2021; 5737/2021 e 639/2022, disposta la riunione dei procedimenti indicati in epigrafe per ragioni di connessione parzialmente oggettiva e soggettiva, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate in sostituzione dell'udienza, la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** 3. In via preliminare, va rilevato che nel giudizio r.g. n. 5735/2021 l'INPS si costituiva tardivamente in data 6.11.2023 e, conseguentemente, le eccezioni in senso stretto e le istanze istruttorie ivi formulate sono inammissibili.
2 Invero, deve rappresentarsi che la memoria depositata dall'Istituto il 20.10.2022 afferisce a diverso procedimento e, sebbene la documentazione allegata sia la medesima successivamente depositata, essa è in ogni caso irrilevante trattandosi dell'AVA impugnato con la relativa notifica già depositata da parte ricorrente, dell'avviso di iscrizione alla gestione separata tuttavia privo di prova della notifica e della visura camerale della società. Venendo al merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte. In primo luogo, va rilevato che resta assorbita la questione della nullità insanabile della notifica dell'avviso di addebito eseguita dal messo comunale, eccepita dal ricorrente, in quanto il vizio di motivazione del provvedimento di cui alla legge n. 241/90 non è in questa sede esaminabile trattandosi di violazione procedurale da far valere innanzi al g.a. siccome non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall'I.N.P.S., mentre con riferimento agli altri motivi di opposizione, attinenti al merito del credito, l'azione è ammissibile ai sensi dell'art 24 co. 5 del dlgs n. 46 del 1999 poiché - tenuto conto della data di deposito dei ricorsi come risultante dallo storico dei registri di cancelleria (diversa da quella di iscrizione a ruolo da parte della cancelleria), riportata anche nella parte in fatto della presente sentenza - tutti i giudizi indicati in epigrafe sono stati introdotti nel termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito impugnati come indicata da parte ricorrente. Infatti, in considerazione delle risultanze documentali agli atti, gli avvisi di addebito impugnati in R.G. nn. 5735/2021, 5736/2021 e 5737/2021 sono stati notificati in data 23.8.2021 e i ricorsi
– come evidenziato – sono stati depositati telematicamente il 4.10.2021. Invero, l'eccezione di tardività del(i) ricorso(i) in opposizione formulata dall'INPS in r.g. 5736/2021 è infondata. L'Istituto ha depositato in giudizio l'AVA n. 328 2019 00017254 53 000 con la relata di notifica apposta sull'avviso medesimo, la raccomandata a.r. e la attestazione del messo comunale datata 11.8.2021 riportante: “COMUNE DI VILLA DI BRIANO PROVINCIA DI CASERTA”
“COMUNE DI VILLA DI BRIANO IL SOTTOSCRITTO MESSO NOTIFICATORE DEL COMUNE DI VILLA DI BRIANO DICHIARO DI AVER NOTIFICATO OGGI QUESTO ATTO AL SIG. TRAETTINO EL MEDIANTE DEPOSITO DI COPIA DELLO STESSO NELLA CASA COMUNALE IN DATA ODIERNA E' STATO AFFISSO AVVISO IN BUSTA CHIUSA E SIGILLATA ALLA PORTA DELL'ABITAZIONE DELL'UFFICIO DELL'AZIENDA E' STATA DATA NOTIZIA DELL'AVVENUTA PER RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO N.15374221486-2 VILLA DI BRIANO 11/08/2021 IL NOTIFICATORE GIOVANNI CANGIANO” (cfr. prod. INPS r.g. 3736/2021). Mediante tale attestazione il messo comunale ha dichiarato indubbiamente di aver effettuato la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Tuttavia, dalla schermata di Poste Italiane spa relativa alla raccomandata in esame depositata da parte ricorrente unitamente al ricorso introduttivo (cfr. all. 3 e 4 prod. ricorrente r.g. 3735/2021) e dalla ulteriore documentazione rilasciata, nelle more del giudizio, da Poste al difensore di parte
3 ricorrente a seguito di richiesta di rilascio di duplicato della raccomandata n. 15374221486-2 con data spedizione e con avviso di ricevimento, acquisita anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c. (cfr. verbale udienza del 14.11.2023 e doc. depositata il 15.11.2023), risulta che tale raccomandata è stata spedita il 23.8.21 e ricevuta il 25.8.21. Pertanto, l'attestazione che fa il messo comunale riportante la data dell'11.8.2021 riguarda evidentemente il primo tentativo di notifica effettuato e, stante il mancato rinvenimento del destinatario, l'attivazione della procedura di cui all'art. 140 c.p.c. con la formazione della raccomandata con avviso di ricevimento. Non si può infatti sostenere – come pretende di fare l'Istituto - che quella costituisca la data di ricezione degli AVA impugnati e notificati ai sensi del 140 c.p.c., in quanto in virtù di tale disposizione occorre che il messo esegua gli adempimenti previsti dalla norma (“Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”) ma l'INPS non ha dato prova di nessuno di essi e, cioè, dell'avvenuto deposito alla casa comunale, dell'affissione alla abitazione e della spedizione e della ricezione della raccomandata a.r. e dunque nemmeno della data in cui gli stessi sono stati effettuati;
di essi si ha cognizione certa solo mediante la documentazione depositata in giudizio dalla ricorrente e quella acquisita nelle more seguito delle azioni intraprese dal difensore di parte ricorrente. D'altra parte, l'Inps nella memoria di costituzione del giudizio RG 5737/21 afferma: “L'ente previdenziale ha notificato all'odierna ricorrente, in data 25.8.2021, avviso di addebito n. 328 2019 00054296 81 000”. Pertanto, la querela di falso formulata dall'opponente all'udienza del 14.11.2023 (cfr. verbale d'udienza del 14.11.2023, in fasc. informatico) con riferimento al documento allegato alla costituzione dell'INPS in r.g. 3756/2021, denominato Notifica tramite Messo Comunale AVA n. 328 2018 00060323 80 000.pdf. (cfr. prod. INPS in r.g. 3756/2021), risulta ininfluente in quanto al fine di verificare la tempestività dell'opposizione ciò che rileva è la data di effettiva ricezione della notifica dell'avviso di addebito e, nel caso di specie, vi è la prova della tempestività del ricorso.
Tanto premesso, l'Istituto opposto, previa ricognizione della normativa sul punto, replicava che la sussistenza dell'obbligo era provata dalla circostanza che l'istante fosse amministratrice e socia unica dell'impresa di cui sopra, per la mancanza di altra occupazione da parte della sig.ra TI e per la circostanza che i dipendenti avevano tutti mansioni impiegatizie sicché doveva ritenersi che alla stessa spettasse la direzione e il controllo dell'attività. Pertanto, a parere di parte convenuta, quanto alla qualità di socia unica, la sua attività, non poteva limitarsi ad una mera rappresentanza, concretizzandosi la sua in una attività di gestione della stessa.
4 È opportuno, preliminarmente, ripercorrere, sia pure sinteticamente il complesso iter normativo e giurisprudenziale che ha interessato la questione. In punto di diritto osserva il giudicante che l'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 sancisce l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali dei soggetti che siano in possesso alternativamente dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Osserva il giudicante come occorra accertare se, nel caso in esame, sussista il requisito di cui alla lettera c) della succitata disposizione. Infatti, deve ormai ritenersi superata la querelle interpretativa che ha riguardato la norma di cui all'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996 che testualmente dispone “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente…”. Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate, una prima volta, con la sentenza del 12 febbraio 2010 n. 3240 laddove affermavano, nel contrasto di giurisprudenza, che la norma doveva ritenersi applicabile anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore. Successivamente, il legislatore è intervenuto con una norma di interpretazione autentica, l'art. 12, comma 11, del decreto legge n. 78 del 2010, cui ha fatto seguito una nuova pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 8 agosto 2011, n. 17076) e la sentenza della Corte Costituzionale (cfr. n.15/2012) con la quale è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione normativa. In virtù dell'intervento legislativo e dei recenti arresti giurisprudenziali, questo giudicante ritiene che non possa, allo stato, revocarsi in dubbio che il criterio dell'attività prevalente di cui al citato art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa dell'INPS alla quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera esclusivamente per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti. Non opera, invece, per
5 i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo - per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26. Pertanto, il concorso tra un'attività di lavoro autonomo (quale potrebbe essere quella di amministratore di società) e l'esercizio di un'attività commerciale, non dà luogo all'applicazione del criterio della prevalenza, rimanendo le due attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo contributivo nella rispettiva gestione assicurativa. Osserva questo giudicante come, nel caso di specie, gli unici elementi utilizzati dall'Istituto per sostenere l'iscrizione presso la gestione commercianti sono costituiti dalla qualità di socia unica rivestita dall'opponente e sulla presunzione che ella, in quanto tale si occupasse della gestione non avendo altra occupazione e non essendoci figure preposte all'amministrazione senza nulla riferire in ordine al profilo della prevalenza e dell'abitualità. Proprio in ordine alla dizione di partecipazione, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass., sez. lav., 04.04.2012, n. 5360). Va, dunque, distinta l'attività amministrativa, che richiede il compimento da parte dell'amministratore di atti di gestione e di rappresentanza, dall'attività lavorativa che lo stesso amministratore, nella qualità anche di socio, può (ma non necessariamente deve) svolgere all'interno della società la quale può consistere, come chiarito dalla Corte di legittimità sia in un'attività meramente attuativa ed esecutiva, sia in un'attività di carattere direttivo ed organizzativo. Deve, pertanto, escludersi in via astratta e generale, ad avviso del giudicante, l'obbligo di iscrizione ad entrambe le gestioni qualora l'attività svolta dal soggetto come amministratore non si estenda al di là dei poteri-doveri propri della funzione e che, dunque, ad essa non si affianchi alcuna altra attività lavorativa riconducibile alla qualifica di socio (in tal senso cfr. anche Tribunale di Roma sez.lav. 30.05.2013, n. 7443). Del resto va, peraltro, richiamata la circolare INPS del 14.05.2013 n. 78 che, nell'intento di fornire chiarimenti alle strutture territoriali, proprio con riferimento al requisito della partecipazione personale all'attività lavorativa con carattere di abitualità precisa che la relativa prova spetta all'Istituto di previdenza il quale, al fine di assolvere il relativo onere, non deve limitarsi a riscontri meramente documentali, bensì procedere, ove necessario, anche ad accertamenti da effettuarsi in loco. Ebbene, nel caso di specie, alla luce delle contestazioni sollevate dall'opponente che contesta lo svolgimento di qualsivoglia attività nell'ambito della società, spettava all'INPS fornire la prova della partecipazione personale e abituale dell'opponente all'attività aziendale, ovvero lo svolgimento di un'attività che andasse al di là dei poteri e delle funzioni tipiche dell'amministratore, prova che, nel caso di specie, non è stata fornita: alcun elemento di natura
6 documentale, nemmeno fiscale, è stato prodotto dall'INPS volto a dimostrare la natura prevalente e abituale dell'attività svolta dalla ricorrente e, quindi, non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'Istituto. Inoltre, l'Istituto nell'unica memoria in cui ha chiesto di essere ammessa alla escussione dei testi, rg. n. 5737/21, ha articolato una prova inammissibile in quanto esplorativa poiché fondata su circostanze evidentemente presuntive prive di riscontri di tipo accertativo oltre che vertente su capi generici e valutativi. Peraltro, nel caso di specie, fermo restando l'onere probatorio in capo all'Istituto, parte ricorrente a fronte delle asserzioni dell'Inps con le note di trattazione depositate il 29.1.2025 ha dedotto di essersi sempre limitata allo svolgimento delle sole attività rientranti nelle competenze dell'amministratore - rapporti con commercialisti per la stesura di bilanci e dichiarazioni fiscali, rapporti con il ceto bancario, esercizio dei poteri di rappresentanza conferitigli dallo statuto e dei doveri da questo alla medesime imposti in convocazione di assemblee ecc… - senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda. Ha inoltre evidenziato che, tenuto conto dell'attività esercitata dall'azienda di distribuzione e noleggio di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui al co. 6 art. 110 RD 773/1931 che vengono posizionati direttamente dai produttori o dai rivenditori presso i cosiddetti “esercenti” ovvero bar, tabaccherie, sale da gioco dedicate, sale scommesse, sale bingo, si è sempre avvalsa dei soli dipendenti L.U.L. depositato dalla ricorrente (cfr. doc. 6 e 7) ed estratti contributivi depositati dall' INPS, in considerazione del volume di affari della stessa che si è andato annualmente riducendo dal 2017 al 2020, come da stato patrimoniale e conto economico di cui ai bilanci 2018, 2019 e 2020 (doc. 8). Nel caso in esame, parte opposta (attore in senso sostanziale nel presente giudizio) dunque non ha assolto, in modo adeguato, al proprio onere probatorio. Va, infatti, evidenziato che lo schema del giudizio di opposizione, che viene formalmente instaurato dall'opponente, comunque non fa venir meno la posizione di attore in senso sostanziale della parte opposta e, pertanto, è onere dell'INPS provare l'esistenza dell'obbligo contributivo. Solo in presenza di allegazioni e prove specifiche da parte dell'Istituto (che nella fattispecie mancano) l'opponente avrebbe dovuto dimostrare di non essere debitore dei contributi sopraddetti. Non può esservi dubbio, inoltre, che su questa parte processuale incombeva la prova dell'omissione contributiva oggetto degli avvisi di addebito impugnati in base ai principi generali fissati dall'art.2697 c.c. secondo i quali “chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei ad impedire la nascita od il perdurare del vantato diritto, tale prova essendo a carico del soggetto passivo della pretesa, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto.
7 Giova precisare che, nel caso in esame, non si verte in una di quelle situazioni che giustificano un'inversione della prova;
l'inversione dell'onere della prova è, difatti, collegabile esclusivamente ad eccezionali previsioni di legge o ad altre norme che pongano praesumpiotiones iuris tantum oppure al caso in cui la parte, cui la prova non spettava, abbia voluto accollarsela e rinunciare in maniera non equivoca ai vantaggi derivanti dall'applicazione dell'art.2697 c.c. (cfr. Cass. 28.6.1984 n.3796). Dagli atti di causa, anche di quelli esibiti dal convenuto non si evince la prova della prevalenza e dell'attività lavorativa della ricorrente in ragione della quale risulterebbe inadempiente del versamento dei contributi INPS dovuti per l'iscrizione alla gestione commercianti. Pertanto, in conclusione, deve dirsi che l'Inps, nel caso sottoposto ad esame, ha desunto l'obbligo della iscrizione alla gestione commerciale da elementi puramente presuntivi privi di valenza probatoria univoca. Per tali motivi, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, devono dichiararsi non dovute dal ricorrente le somme vantate dall'Inps negli avvisi di addebito opposti. Ne consegue, quindi, che la domanda principale è fondata per cui va dichiarata la non debenza delle somme di cui agli avvisi di addebito impugnati stante l'infondatezza degli stessi. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo ridotte in considerazione dei giudizi riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accoglie il ricorso e dichiara non dovuti i contributi di cui agli avvisi di addebito impugnati nn. 328 2018 00060323 80 000; 328 2019 00017254 53 000; 328 2019 00054296 81 000; 328 2021 00015631 70 000 per le causali di cui in motivazione;
b) condanna l'Inps a pagare in favore della ricorrente i compensi di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione. Santa Maria Capua Vetere, 2.4.2025 Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti.
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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RICORRENTE E I.N.P.S., in persona dei legali rappresentanti p.t., anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. S.p.A rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dagli avv.ti C. D'Aloisio, A. Sgroi, M.F. Lallai, E. Capasso, I. Verrengia, De Benedictis, L. Cuzzupoli con cui elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto RESISTENTI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto al n. R.G. 5735/2021, depositato telematicamente in data 4.10.2021, l'epigrafata parte ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 328 2018 00060323 80 000, notificato il 25.8.2021 ex art. 140 c.p.c., per la somma complessiva di € 2.016,43, a titolo di omesso versamento dei contributi Inps per Gestione Commercianti, relativi al periodo dall'1/2017 al 12/2018 (prima e quarta rata). Lamentava la nullità assoluta della notifica dell'avviso impugnato comunque tempestivamente impugnato nel termine di 40 gg. In ogni caso, evidenziava di non aver mai ricevuto la notifica di alcun avviso di iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti a cui non era tenuta in quanto dal 5.9.2014 era mera socia di capitale e amministratrice unica dalla costituzione della società FEATURING PLAY srls iscritta al Registro delle Imprese di Caserta dal 24.11.2014, che svolge attività di distribuzione e noleggio di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco che vengono posizionati direttamente dai produttori o rivenditori presso gli esercenti, avvalendosi di dipendenti e, in tale veste, svolgeva attività di mera amministrazione non ricevendo alcun compenso, senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale e esecutiva dell'azienda.
1 Si costituiva tardivamente l'INPS in data 6.11.2023, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Invero deve rappresentarsi che la memoria depositata dall'Istituto in data 20.10.2022 afferisce a diverso procedimento sebbene la documentazione allegata sia la medesima successivamente depositata.
Con successivo ricorso iscritto al n. R.G. 5736/2021, depositato telematicamente in data 4.10.2021, riportandosi alle medesime argomentazioni di cui al precedente ricorso, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2019 00017254 53 000 notificato il 25.8.2021 ex art. 140 c.p.c., per la somma complessiva di € 2.049,68, a titolo di omesso versamento dei contributi Inps per Gestione Commercianti, relativi al periodo dall'1/2018 al 12/2018 (seconda e terza rata). Si costituiva l'INPS eccependo l'infondatezza del ricorso in fatto e in diritto.
Con ulteriore ricorso iscritto al n. R.G. 5737/2021, depositato telematicamente in data 4.10.2021, riportandosi alle medesime argomentazioni di cui al precedente ricorso, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2019 00054296 81 000 notificato il 25.8.2021 ex art. 140 c.p.c., per la somma complessiva di € 2.047,64, a titolo di omesso versamento dei contributi Inps per Gestione Commercianti, relativi al periodo dall'1/2018 al 12/2019 (quarta e prima rata). Si costituiva l'INPS eccependo l'infondatezza del ricorso in fatto e in diritto.
Infine, con ricorso iscritto al n. R.G. 639/2022, depositato telematicamente in data 26.1.2022, riportandosi alle medesime argomentazioni di cui al precedente ricorso, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2021 00015631 70 000, formato dall'INPS, sede di Caserta il 09/11/2021 (doc.1) e notificato a mezzo posta in data 20/12/2021 con raccomandata n.689804372694, per la somma complessiva di € 3.309, 36, a titolo di omesso versamento dei contributi Inps per Gestione Commercianti, relativi al periodo dal 04/2019 al 06/2019, dal 07/2019 al 09/2019 e dal 10/2019 al 12/2019 (seconda terza e quarta rata). Si costituiva l'INPS eccependo l'infondatezza del ricorso in fatto e in diritto
2. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, riassegnati alla sottoscritta i procedimenti nn. 5736/2021; 5737/2021 e 639/2022, disposta la riunione dei procedimenti indicati in epigrafe per ragioni di connessione parzialmente oggettiva e soggettiva, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate in sostituzione dell'udienza, la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** 3. In via preliminare, va rilevato che nel giudizio r.g. n. 5735/2021 l'INPS si costituiva tardivamente in data 6.11.2023 e, conseguentemente, le eccezioni in senso stretto e le istanze istruttorie ivi formulate sono inammissibili.
2 Invero, deve rappresentarsi che la memoria depositata dall'Istituto il 20.10.2022 afferisce a diverso procedimento e, sebbene la documentazione allegata sia la medesima successivamente depositata, essa è in ogni caso irrilevante trattandosi dell'AVA impugnato con la relativa notifica già depositata da parte ricorrente, dell'avviso di iscrizione alla gestione separata tuttavia privo di prova della notifica e della visura camerale della società. Venendo al merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte. In primo luogo, va rilevato che resta assorbita la questione della nullità insanabile della notifica dell'avviso di addebito eseguita dal messo comunale, eccepita dal ricorrente, in quanto il vizio di motivazione del provvedimento di cui alla legge n. 241/90 non è in questa sede esaminabile trattandosi di violazione procedurale da far valere innanzi al g.a. siccome non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall'I.N.P.S., mentre con riferimento agli altri motivi di opposizione, attinenti al merito del credito, l'azione è ammissibile ai sensi dell'art 24 co. 5 del dlgs n. 46 del 1999 poiché - tenuto conto della data di deposito dei ricorsi come risultante dallo storico dei registri di cancelleria (diversa da quella di iscrizione a ruolo da parte della cancelleria), riportata anche nella parte in fatto della presente sentenza - tutti i giudizi indicati in epigrafe sono stati introdotti nel termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito impugnati come indicata da parte ricorrente. Infatti, in considerazione delle risultanze documentali agli atti, gli avvisi di addebito impugnati in R.G. nn. 5735/2021, 5736/2021 e 5737/2021 sono stati notificati in data 23.8.2021 e i ricorsi
– come evidenziato – sono stati depositati telematicamente il 4.10.2021. Invero, l'eccezione di tardività del(i) ricorso(i) in opposizione formulata dall'INPS in r.g. 5736/2021 è infondata. L'Istituto ha depositato in giudizio l'AVA n. 328 2019 00017254 53 000 con la relata di notifica apposta sull'avviso medesimo, la raccomandata a.r. e la attestazione del messo comunale datata 11.8.2021 riportante: “COMUNE DI VILLA DI BRIANO PROVINCIA DI CASERTA”
“COMUNE DI VILLA DI BRIANO IL SOTTOSCRITTO MESSO NOTIFICATORE DEL COMUNE DI VILLA DI BRIANO DICHIARO DI AVER NOTIFICATO OGGI QUESTO ATTO AL SIG. TRAETTINO EL MEDIANTE DEPOSITO DI COPIA DELLO STESSO NELLA CASA COMUNALE IN DATA ODIERNA E' STATO AFFISSO AVVISO IN BUSTA CHIUSA E SIGILLATA ALLA PORTA DELL'ABITAZIONE DELL'UFFICIO DELL'AZIENDA E' STATA DATA NOTIZIA DELL'AVVENUTA PER RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO N.15374221486-2 VILLA DI BRIANO 11/08/2021 IL NOTIFICATORE GIOVANNI CANGIANO” (cfr. prod. INPS r.g. 3736/2021). Mediante tale attestazione il messo comunale ha dichiarato indubbiamente di aver effettuato la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Tuttavia, dalla schermata di Poste Italiane spa relativa alla raccomandata in esame depositata da parte ricorrente unitamente al ricorso introduttivo (cfr. all. 3 e 4 prod. ricorrente r.g. 3735/2021) e dalla ulteriore documentazione rilasciata, nelle more del giudizio, da Poste al difensore di parte
3 ricorrente a seguito di richiesta di rilascio di duplicato della raccomandata n. 15374221486-2 con data spedizione e con avviso di ricevimento, acquisita anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c. (cfr. verbale udienza del 14.11.2023 e doc. depositata il 15.11.2023), risulta che tale raccomandata è stata spedita il 23.8.21 e ricevuta il 25.8.21. Pertanto, l'attestazione che fa il messo comunale riportante la data dell'11.8.2021 riguarda evidentemente il primo tentativo di notifica effettuato e, stante il mancato rinvenimento del destinatario, l'attivazione della procedura di cui all'art. 140 c.p.c. con la formazione della raccomandata con avviso di ricevimento. Non si può infatti sostenere – come pretende di fare l'Istituto - che quella costituisca la data di ricezione degli AVA impugnati e notificati ai sensi del 140 c.p.c., in quanto in virtù di tale disposizione occorre che il messo esegua gli adempimenti previsti dalla norma (“Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”) ma l'INPS non ha dato prova di nessuno di essi e, cioè, dell'avvenuto deposito alla casa comunale, dell'affissione alla abitazione e della spedizione e della ricezione della raccomandata a.r. e dunque nemmeno della data in cui gli stessi sono stati effettuati;
di essi si ha cognizione certa solo mediante la documentazione depositata in giudizio dalla ricorrente e quella acquisita nelle more seguito delle azioni intraprese dal difensore di parte ricorrente. D'altra parte, l'Inps nella memoria di costituzione del giudizio RG 5737/21 afferma: “L'ente previdenziale ha notificato all'odierna ricorrente, in data 25.8.2021, avviso di addebito n. 328 2019 00054296 81 000”. Pertanto, la querela di falso formulata dall'opponente all'udienza del 14.11.2023 (cfr. verbale d'udienza del 14.11.2023, in fasc. informatico) con riferimento al documento allegato alla costituzione dell'INPS in r.g. 3756/2021, denominato Notifica tramite Messo Comunale AVA n. 328 2018 00060323 80 000.pdf. (cfr. prod. INPS in r.g. 3756/2021), risulta ininfluente in quanto al fine di verificare la tempestività dell'opposizione ciò che rileva è la data di effettiva ricezione della notifica dell'avviso di addebito e, nel caso di specie, vi è la prova della tempestività del ricorso.
Tanto premesso, l'Istituto opposto, previa ricognizione della normativa sul punto, replicava che la sussistenza dell'obbligo era provata dalla circostanza che l'istante fosse amministratrice e socia unica dell'impresa di cui sopra, per la mancanza di altra occupazione da parte della sig.ra TI e per la circostanza che i dipendenti avevano tutti mansioni impiegatizie sicché doveva ritenersi che alla stessa spettasse la direzione e il controllo dell'attività. Pertanto, a parere di parte convenuta, quanto alla qualità di socia unica, la sua attività, non poteva limitarsi ad una mera rappresentanza, concretizzandosi la sua in una attività di gestione della stessa.
4 È opportuno, preliminarmente, ripercorrere, sia pure sinteticamente il complesso iter normativo e giurisprudenziale che ha interessato la questione. In punto di diritto osserva il giudicante che l'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 sancisce l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali dei soggetti che siano in possesso alternativamente dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Osserva il giudicante come occorra accertare se, nel caso in esame, sussista il requisito di cui alla lettera c) della succitata disposizione. Infatti, deve ormai ritenersi superata la querelle interpretativa che ha riguardato la norma di cui all'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996 che testualmente dispone “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente…”. Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate, una prima volta, con la sentenza del 12 febbraio 2010 n. 3240 laddove affermavano, nel contrasto di giurisprudenza, che la norma doveva ritenersi applicabile anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore. Successivamente, il legislatore è intervenuto con una norma di interpretazione autentica, l'art. 12, comma 11, del decreto legge n. 78 del 2010, cui ha fatto seguito una nuova pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 8 agosto 2011, n. 17076) e la sentenza della Corte Costituzionale (cfr. n.15/2012) con la quale è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione normativa. In virtù dell'intervento legislativo e dei recenti arresti giurisprudenziali, questo giudicante ritiene che non possa, allo stato, revocarsi in dubbio che il criterio dell'attività prevalente di cui al citato art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa dell'INPS alla quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera esclusivamente per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti. Non opera, invece, per
5 i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo - per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26. Pertanto, il concorso tra un'attività di lavoro autonomo (quale potrebbe essere quella di amministratore di società) e l'esercizio di un'attività commerciale, non dà luogo all'applicazione del criterio della prevalenza, rimanendo le due attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo contributivo nella rispettiva gestione assicurativa. Osserva questo giudicante come, nel caso di specie, gli unici elementi utilizzati dall'Istituto per sostenere l'iscrizione presso la gestione commercianti sono costituiti dalla qualità di socia unica rivestita dall'opponente e sulla presunzione che ella, in quanto tale si occupasse della gestione non avendo altra occupazione e non essendoci figure preposte all'amministrazione senza nulla riferire in ordine al profilo della prevalenza e dell'abitualità. Proprio in ordine alla dizione di partecipazione, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass., sez. lav., 04.04.2012, n. 5360). Va, dunque, distinta l'attività amministrativa, che richiede il compimento da parte dell'amministratore di atti di gestione e di rappresentanza, dall'attività lavorativa che lo stesso amministratore, nella qualità anche di socio, può (ma non necessariamente deve) svolgere all'interno della società la quale può consistere, come chiarito dalla Corte di legittimità sia in un'attività meramente attuativa ed esecutiva, sia in un'attività di carattere direttivo ed organizzativo. Deve, pertanto, escludersi in via astratta e generale, ad avviso del giudicante, l'obbligo di iscrizione ad entrambe le gestioni qualora l'attività svolta dal soggetto come amministratore non si estenda al di là dei poteri-doveri propri della funzione e che, dunque, ad essa non si affianchi alcuna altra attività lavorativa riconducibile alla qualifica di socio (in tal senso cfr. anche Tribunale di Roma sez.lav. 30.05.2013, n. 7443). Del resto va, peraltro, richiamata la circolare INPS del 14.05.2013 n. 78 che, nell'intento di fornire chiarimenti alle strutture territoriali, proprio con riferimento al requisito della partecipazione personale all'attività lavorativa con carattere di abitualità precisa che la relativa prova spetta all'Istituto di previdenza il quale, al fine di assolvere il relativo onere, non deve limitarsi a riscontri meramente documentali, bensì procedere, ove necessario, anche ad accertamenti da effettuarsi in loco. Ebbene, nel caso di specie, alla luce delle contestazioni sollevate dall'opponente che contesta lo svolgimento di qualsivoglia attività nell'ambito della società, spettava all'INPS fornire la prova della partecipazione personale e abituale dell'opponente all'attività aziendale, ovvero lo svolgimento di un'attività che andasse al di là dei poteri e delle funzioni tipiche dell'amministratore, prova che, nel caso di specie, non è stata fornita: alcun elemento di natura
6 documentale, nemmeno fiscale, è stato prodotto dall'INPS volto a dimostrare la natura prevalente e abituale dell'attività svolta dalla ricorrente e, quindi, non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'Istituto. Inoltre, l'Istituto nell'unica memoria in cui ha chiesto di essere ammessa alla escussione dei testi, rg. n. 5737/21, ha articolato una prova inammissibile in quanto esplorativa poiché fondata su circostanze evidentemente presuntive prive di riscontri di tipo accertativo oltre che vertente su capi generici e valutativi. Peraltro, nel caso di specie, fermo restando l'onere probatorio in capo all'Istituto, parte ricorrente a fronte delle asserzioni dell'Inps con le note di trattazione depositate il 29.1.2025 ha dedotto di essersi sempre limitata allo svolgimento delle sole attività rientranti nelle competenze dell'amministratore - rapporti con commercialisti per la stesura di bilanci e dichiarazioni fiscali, rapporti con il ceto bancario, esercizio dei poteri di rappresentanza conferitigli dallo statuto e dei doveri da questo alla medesime imposti in convocazione di assemblee ecc… - senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda. Ha inoltre evidenziato che, tenuto conto dell'attività esercitata dall'azienda di distribuzione e noleggio di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui al co. 6 art. 110 RD 773/1931 che vengono posizionati direttamente dai produttori o dai rivenditori presso i cosiddetti “esercenti” ovvero bar, tabaccherie, sale da gioco dedicate, sale scommesse, sale bingo, si è sempre avvalsa dei soli dipendenti L.U.L. depositato dalla ricorrente (cfr. doc. 6 e 7) ed estratti contributivi depositati dall' INPS, in considerazione del volume di affari della stessa che si è andato annualmente riducendo dal 2017 al 2020, come da stato patrimoniale e conto economico di cui ai bilanci 2018, 2019 e 2020 (doc. 8). Nel caso in esame, parte opposta (attore in senso sostanziale nel presente giudizio) dunque non ha assolto, in modo adeguato, al proprio onere probatorio. Va, infatti, evidenziato che lo schema del giudizio di opposizione, che viene formalmente instaurato dall'opponente, comunque non fa venir meno la posizione di attore in senso sostanziale della parte opposta e, pertanto, è onere dell'INPS provare l'esistenza dell'obbligo contributivo. Solo in presenza di allegazioni e prove specifiche da parte dell'Istituto (che nella fattispecie mancano) l'opponente avrebbe dovuto dimostrare di non essere debitore dei contributi sopraddetti. Non può esservi dubbio, inoltre, che su questa parte processuale incombeva la prova dell'omissione contributiva oggetto degli avvisi di addebito impugnati in base ai principi generali fissati dall'art.2697 c.c. secondo i quali “chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei ad impedire la nascita od il perdurare del vantato diritto, tale prova essendo a carico del soggetto passivo della pretesa, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto.
7 Giova precisare che, nel caso in esame, non si verte in una di quelle situazioni che giustificano un'inversione della prova;
l'inversione dell'onere della prova è, difatti, collegabile esclusivamente ad eccezionali previsioni di legge o ad altre norme che pongano praesumpiotiones iuris tantum oppure al caso in cui la parte, cui la prova non spettava, abbia voluto accollarsela e rinunciare in maniera non equivoca ai vantaggi derivanti dall'applicazione dell'art.2697 c.c. (cfr. Cass. 28.6.1984 n.3796). Dagli atti di causa, anche di quelli esibiti dal convenuto non si evince la prova della prevalenza e dell'attività lavorativa della ricorrente in ragione della quale risulterebbe inadempiente del versamento dei contributi INPS dovuti per l'iscrizione alla gestione commercianti. Pertanto, in conclusione, deve dirsi che l'Inps, nel caso sottoposto ad esame, ha desunto l'obbligo della iscrizione alla gestione commerciale da elementi puramente presuntivi privi di valenza probatoria univoca. Per tali motivi, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, devono dichiararsi non dovute dal ricorrente le somme vantate dall'Inps negli avvisi di addebito opposti. Ne consegue, quindi, che la domanda principale è fondata per cui va dichiarata la non debenza delle somme di cui agli avvisi di addebito impugnati stante l'infondatezza degli stessi. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo ridotte in considerazione dei giudizi riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accoglie il ricorso e dichiara non dovuti i contributi di cui agli avvisi di addebito impugnati nn. 328 2018 00060323 80 000; 328 2019 00017254 53 000; 328 2019 00054296 81 000; 328 2021 00015631 70 000 per le causali di cui in motivazione;
b) condanna l'Inps a pagare in favore della ricorrente i compensi di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione. Santa Maria Capua Vetere, 2.4.2025 Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti.
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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