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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/11/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2728 del 2021 - Pag. 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2728 del 2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Usucapione” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 C.F. , parte nata a [...] Parte_2 C.F._2 LA (CS) in data 20.10.62, entrambe rappresentate e difese dall'avv. PALLO ANTONIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE – E Controparte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa dall'avv. FALDUTI CARMINE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 18.11.21,
e hanno convenuto in giudizio l . La Parte_1 Parte_2 CP_1 difesa dei primi ha allegato che:
- gli istanti possiedono, uti dominus, pacificamente ed ininterrottamente da oltre vent'anni l'immobile sito in Agro di RI AL (CS), alla località Apollinara, esteso complessivamente per Ha 1.60.80, confinante con SS 106 e con argine fiume Crati e con altre proprietà, individuato al catasto terreni di detto comune al foglio 13 particella 4, bosco alto cl2, R.D. 4,98;
- tale possesso deriva agli istanti da scrittura privata del 7 luglio 1993 intercorsa tra gli istanti, in qualità di acquirenti, e i sig.ri , nato a [...] il Controparte_2
3.1.1939 e , nato a [...] il [...], nella qualità di Controparte_3 venditori, con la quale è stata ceduta agli odierni attori la proprietà del terreno suddetto per un corrispettivo pari a Lire 70.000.000,00;
- il possesso della porzione di terreno sopra descritta è stato esercitato animo domini dalla data della sopra indicata scrittura, 1993, dagli odierni attori e gli stessi hanno continuato a possederli in modo pieno ed esclusivo fino ai giorni nostri;
- tale possesso è stato pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto ed è stato esercitato da sempre animo domini, per come sarà provato in corso di causa a mezzo di prova testimoniale, oltreché per come provato documentalmente dall'avvenuto pagamento, nel R.G. n. 2728 del 2021 - Pag. 2 di 11
corso del periodo suddetto, di tutti gli oneri e tributi attinenti allo stesso immobile, avendo altresì provveduto gli stessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il possesso animo domini è ulteriormente comprovato dalla disposizione per atto pubblico, donazione, intervenuta innanzi al Notaio di Bisignano, rep. Persona_1 39459 racc. 16716 del 24.02.2010 per il tramite del quale la sig.ra ha Parte_1 provveduto a donare la piena proprietà del detto terreno al figlio Parte_2 dopo averlo posseduto pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente animo domini per oltre 20 anni, con conseguente trascrizione della donazione presso i registri tenuti dall'Agenzia del Territorio competente e conseguente voltura catastale;
- ad ulteriore sostegno della domanda avanzata, il sig. ha proseguito nel possesso Parte_2 qualificato di cui sopra negli anni successivi ciò dimostrato non solo dal pagamento di tutti gli oneri spettanti per la proprietà ma anche per averne costantemente disposto come provato, tra l'altro, dal contratto di affitto del fondo sottoscritto in data 01.03.2019, per la durata di anni 15, con il sig. ; Persona_2
- a fronte di nota del febbraio 2021 a firma dell'
[...]
corrente in Cosenza Controparte_1 al Viale Trieste n. 93/95, gli odierni attori, in ossequio alla normativa vigente in materia, nel rivendicare la proprietà del terreno per cui è causa, altresì per intervenuta usucapione, esperivano il tentativo di conciliazione, mediazione civile obbligatoria per materia, il quale non ha avuto esito positivo per come provato dalla documentazione allegata agli atti di causa;
- il possesso, riferito alla porzione immobiliare per cui è causa, è stato pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto ed è stato esercitato da sempre animo domini da oltre venti anni, dagli odierni attori, è necessario ricorrere all'Ill.mo Giudice adito al fine di sentire dichiarare l'intervenuta usucapione del terreno indicato con conseguente ratifica di tutti gli atti successivamente formatisi e da questo possesso dipendenti;
Tanto premesso, gli attori hanno concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. Ritenere e dichiarare l'intervenuta usucapione in favore dei Sig.ri e Parte_1 Parte_2
relativamente all'immobile sito in Agro di RI AL (CS), alla località
[...]
Apollinara, esteso complessivamente per Ha 1.60.80, confinante con SS 106 e con argine fiume Crati e con altre proprietà, individuato al catasto terreni di detto comune al foglio 13 particella 4, per avere gli stessi mantenuto il possesso in modo continuativo, pacifico e non interrotto per oltre vent'anni, ratificando per validi tutti gli atti dispositivi e costitutivi dipendenti e conseguenziali rispetto all'intervenuta usucapione;
b. Emettere ogni conseguenziale provvedimento ai fini della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competenti per territorio e dell'iscrizione catastale a favore dell'istante; c. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio in caso di opposizione da distrarre in favore del procuratore costituito che ne fa espressa richiesta. Con comparsa di costituzione e risposto tempestivamente depositata in data 11.2.22, si è costituita in giudizio l . La sua difesa ha dedotto che: CP_1
- L'ARSAC, il 26 Agosto 2020, a seguito di una informativa del Comando Stazione dei Carabinieri Forestali di RI AL, ha appreso che il terreno in agro di RI, ricadente nel demanio fluviale del fiume Crati, catastalmente individuato al foglio 13 particella 4, già dell'ex Opera Sila, risultava intestato dall'anno 2010 a Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente e domiciliato a
[...] Cosenza in Via Fortunato La Camera n.42. E, inoltre, riceveva la formale specifica richiesta, da parte dello stesso Comando, di documentare se il detto terreno era stato oggetto di vendita, di contratto e/o di altra autorizzazione in favore di soggetti terzi. Tanto in considerazione del fatto che, a seguito di controlli ed indagini sul territorio (cfr. terreni ricadenti tutti nel demanio fluviale del fiume Crati e del fiume Coscile), per come R.G. n. 2728 del 2021 - Pag. 3 di 11
effettuati dal Comando Stazione dei Carabinieri Forestali, gli stessi avevano constatato l'occupazione – da parte di diversi soggetti debitamente identificati - di quozienti di terreno, intestati all'ex Opera Sila, nonché la coltivazione abusiva degli stessi ad agrumeti ed addirittura la modifica dello stato dei luoghi anche con la deviazione del regolare deflusso delle acque dei fiumi Crati e Coscile.
- Da ciò, anche, la successiva emissione di un decreto per sequestro preventivo ex art.321 c.p.p., da parte del Tribunale Penale di Castrovillari, di tutte le aree interessate. L disposti l'accertamento e la ricognizione del proprio patrimonio, per il CP_1 tramite del Responsabile del Coordinamento Fondiario di Cosenza, con nota n.586 del 15 Febbraio 2021, ha formalmente richiesto a di provvedere, Parte_2 direttamente ed autonomamente, alla rettifica, anche mediante annullamento, dell'atto di donazione per Notaio Avv. del 24 Febbraio 2010. E tanto per essere Persona_1 pacifico che il terreno in agro di RI AL alla località Apollinara, catastalmente al foglio 13 particella 4, non poteva essere oggetto della richiamata donazione e, comunque, non era stato mai ovvero non poteva essere oggetto di assegnazione e/o di trasferimento;
- l' a tutela dei propri diritti, necessariamente ha inteso investire della vicenda - CP_1 notificando, per il tramite di Ufficiale Giudiziario, atto di citazione ai Sig.ri Parte_3 e rispettivamente il 14 ed il 16 Luglio 2021 - il Tribunale di
[...] Parte_2
Cosenza, il cui introdotto giudizio, recante n.2749/2021 rgac, verrà chiamato all'udienza del 28 Aprile 2022, dinanzi al G.I. Dott.ssa Carmen Misasi, per le disposizioni di cui all'art.184 Cpc. Va da sé che lo stesso terreno, oggetto del presente giudizio, portato all'attenzione del Giudice del Tribunale di Castrovillari, così come non poteva essere donato così non può essere usucapito! Appare infatti il caso di rappresentare, anche in punto di diritto, alcune considerazioni, tutte frutto di univoco indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità.
“La sdemanializzazione di un bene, in mancanza delle formalità previste dalla legge in materia, ricorre soltanto in presenza di atti univoci, concludenti e positivi della PA, tali da presentarsi incompatibili con la volontà di conservare al bene la sua destinazione pubblica, con la conseguenza che la circostanza che esso, da lungo tempo, non sia adibito ad uso pubblico, è del tutto insufficiente a tal fine, non potendo desumersi da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza una volontà di rinunzia univoca e concludente” (cfr. Cass.Civ. n.3742/2007; Cass.Civ.SS.UU. n.12062/2014).
“I terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale dei medesimi, ossia quella della redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, come stabilito dall'art.1 della legge n.230/1950, non possono, in quanto destinati ad un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'art.830 comma 2 ed art.828 comma 2 Cc;
ne consegue l'impossibilità giuridica di una loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art.20 della medesima legge n.230/1950 per l'assegnazione delle terre acquisite” (cfr. Cass.Civ. n.4430/2009; conformi n.12608/2002; n.3667/1998; n.5024/1987).
- Emerge, quindi, “l'incompatibilità di eventuali diritti reali acquisiti tramite usucapione con la destinazione dei beni in questione al soddisfacimento delle finalità pubbliche normativamente perseguite” sottolineando, anche, che il Giudice deve “rilevare d'ufficio la non usucapibilità del diritto di proprietà, essendo norme di ordine pubblico quelle che limitano i modi di acquisto dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile” (cfr. Cass.Civ. n.12608/2002); R.G. n. 2728 del 2021 - Pag. 4 di 11
- il presupposto della donazione (già oggetto dell'impugnazione dinanzi al Tribunale di Cosenza), ossia l'usucapione del terreno da parte di ed in favore del Parte_1 figlio – cfr. donazione in linea retta -, è addirittura, ed esplicitamente, Parte_2 giuridicamente impossibile, rendendo di conseguenza vana, ai fini del perfezionamento dell'atto dispositivo, la dichiarazione resa al Notaio rogante dalla donante di aver
“posseduto pacificamente , pubblicamente e ininterrottamente animo domini da oltre un ventennio quanto oggetto di donazione”;
- Di conseguenza non poteva acquistare la proprietà dei terreni per Parte_1 usucapione e non poteva, neppure – per logica conseguenza -, donare la medesima al figlio convenuto . L'oggetto della donazione è, quindi, in sostanza, un Parte_2 bene altrui, atteso che l'impossibilità giuridica di usucapire i terreni comporta che gli stessi sono sempre rimasti nella proprietà dell'Ente odierno convenuto;
- Per ogni completezza difensiva, appare opportuno evidenziare che i beni demaniali sono quelli che, appartenendo allo Stato o ad altro ente pubblico territoriale, sono assoggettati al particolare regime di cui all'art.822 c.c. Pur mancando una definizione legislativa, i beni demaniali presentano due caratteristiche fondamentali: a) si tratta sempre di beni immobili o di universalità di beni mobili;
b) appartengono a enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, Provincie, Comuni). Nell'ambito della categoria omogenea di beni demaniali, si è soliti distinguere il demanio necessario ed il demanio accidentale (o eventuale). Nel primo si ritrovano i beni immobili indicati nell'art.822 comma 1 c.c. (demanio marittimo, idrico, militare), definiti anche demaniali per natura poiché destinati, per la loro stessa forma, a funzioni riservate allo Stato o alla Regione. Diversamente dai primi, appartengono al demanio accidentale i beni immobili ed universalità di beni mobili elencati nell'art. 822 comma 2 c.c. (demanio stradale, ferroviario, aeronautico, culturale, acquedotti), che possono appartenere a chiunque;
ma laddove siano di proprietà dello Stato o di un altro ente pubblico territoriale, sono demaniali. L'art. 823 c.c. detta il regime giuridico di tali beni, prescrivendo che gli stessi non sono, tra l'altro, suscettibili di acquisto a titolo originario per usucapione da parte di altri soggetti, in quanto non possono formare oggetto di diritti di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano;
- non essendo intervenuta alcuna dichiarazione espressa di sdemanializzazione da parte dell'ente pubblico territoriale proprietario dei beni oggetto di causa, non può ricavarsi dal mancato uso del bene da parte di quest'ultima la conseguenza che l'ente abbia inteso rinunciare alla natura demaniale dello stesso Ciò posto, , ha chiesto a questo Tribunale: CP_1
1. Il rigetto delle domande attoree perché infondate;
2. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita per mezzo delle produzioni documentali e della c.t.u. depositata dall'ing. . CP_4 All'udienza del giorno 03.06.25, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti. Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 2017 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del 2012; da ultimo Cass. Civ. n. 5741 del 2019 “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione”).
2. Principi generali in materia di usucapione. R.G. n. 2728 del 2021 - Pag. 5 di 11
2.1. E' opportuno precisare che, al fine di delimitare esattamente il thema decidendum alla luce del petitum e della causa petendi evocati dalla parte attrice, la domanda degli attori è volta alla declaratoria di usucapione in proprio favore della proprietà del fondo sito nel Comune di RI RO e catastalmente identificato al Foglio 13 p.lla 4. 2.2. È opportuno chiarire sin da ora, anche alla luce della esatta delimitazione ed estensione del thema probandum, che la parte attrice ha dedotto e concluso, in primo luogo, per l'accertamento della usucapione del diritto di proprietà dei fondi oggetto di causa, qualificando così il petitum e la causa petendi della propria domanda di accertamento di intervenuto acquisto, né potendo la stessa qualificarsi in modo diverso (cfr. in maniera precisa Cass. Civ. n. 1470 del 1999, secondo la quale costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accertamento giudiziale dell'acquisto per usucapione di diritti reali di uso e di abitazione a fronte di una domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà su una casa e circostante orto, perché sono diversi petitum, ossia il bene della vita richiesto rispetto a quello attribuito, e causa petendi, ossia l'elemento soggettivo del possesso). 2.3. Quanto al merito, si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza in materia di usucapione del diritto di proprietà, è noto che colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ex art. 1158 c.c. – 832 c.c. ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso – sotto il profilo del corpus e dell'animus - necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (cfr. Cass. civ. n. 12984 del 2002, in Gius, 2003, 2, 183). È, dunque, necessario fornire prova rigorosa dell'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Occorre cioè dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ. n. 20670 del 2010 in Imm. e propr., 2010, 12, 802; Cass. Civ. n. 25498 del 2014; Cass. Civ. n. 10894 del 2013; Cass. Civ. n. 8866 del 2018). Si richiede, quindi, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ, n. 9325 del 2011, in motivazione;
in senso analogo Cass. civ. n. 29594 del 2021). Insomma, è necessario non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (cfr. App. Napoli, Sez. II, 26/06/2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). Ai fini dell'acquisto della proprietà o dello ius in re aliena per usucapione, il possesso pieno, esclusivo, continuo e non interrotto è quello che si esplica attraverso l'esercizio delle facoltà di godimento che mimano il diritto reale sottostante. Logico corollario dei principi sopra enunciati è quello secondo cui colui che agisce in giudizio, al fine del riconoscimento di un acquisto per usucapione di beni immobili, ha l'onere di offrire una prova molto rigorosa del suo assunto, sia sotto il profilo della sussistenza dei fatti costitutivi soggettivi e oggettivi, sia sotto il profilo del decorso del periodo utile previsto dalla legge. Si è, ad esempio, sostenuto che l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore R.G. n. 2728 del 2021 - Pag. 6 di 11
nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (v. Cass. civ. n. 20539 del 2017, in CED Cassazione, 2017). Conseguentemente, l'incertezza su taluni elementi, derivante anche da un contrasto non risolvibile attraverso criteri logico - deduttivi, o per presunzioni, tra le dichiarazioni testimoniali, non consente di attribuire in sede giudiziale la titolarità del bene oggetto di contesa (cfr. anche App. Roma Sez. IV, 18-06-2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). 2.4. In applicazione di detti principi, si rende necessario svolgere anche alcune considerazioni in merito agli aspetti processuali riguardanti le cause aventi ad oggetto la declaratoria di usucapione. Infatti, ad avviso del Tribunale, anche alla luce degli orientamenti sopra citati, chi agisce per tale declaratoria è onerato:
- di allegare e specificare, entro i termini previsti dal codice di rito (rispettivamente, atto introduttivo e memoria ex art. 183 comma 6. n. 1 c.p.c., avendo essi natura primaria), i fatti storici integranti un possesso avente le caratteristiche sopra enunciate, prestando particolare cura anche ai riferimenti temporali e alla pluralità di atti da cui evincere la relazione con la res, ad immagine di un diritto reale, nel corso del tempo;
- di precisare, quindi, i singoli atti o fatti attraverso i quali si è strutturato, nel corso del tempo (e, quindi, esprimendo precisi riferimenti di carattere temporale), il rapporto dell'istante con il bene oggetto di causa, idonei ad esprimere l'esercizio di facoltà ad immagine del diritto reale oggetto della domanda;
- ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio, posto che, in difetto di ciò oppure a fronte di una formulazione generica od ambigua, il giudice non sarebbe in grado di apprezzare la rilevanza del capitolo e, dunque, lo dovrebbe respingere;
analoga reiezione dovrebbe essere disposta allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato" (senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni [cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000, secondo cui la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi. Nella sentenza citata, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in un'azione di manutenzione, aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale del possesso per essere stato il relativo capitolo di prova formulato dal ricorrente nel modo seguente “Vero che (omissis...), unendo il proprio possesso a quello dei loro danti causa, sono compossessori da oltre un ventennio in modo continuo, pubblico, pacifico, non equivoco ed esclusivo dei sottodescritti immobili”; conforme nella sostanza anche Cass. civ. n. 22720 del 2014 nonché Cass. Civ. n. 4370 del 1996, secondo cui “in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica”. In tale ultima pronuncia, la S.C. ha confermato l'inammissibilità del capitolo di prova articolato nel modo seguente “vero che dal tempo della divisione fra i consorti (Omissis) avvenuta nel 1934 in avanti essi hanno sempre conservato il possesso dell'area e dei sovrastanti fabbricati sul cui sedime sono stati poi collocati gli attrezzi dei (omissis)”, specificando che la regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non già apprezzamenti o giudizi dev'essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto (v. Cass. 19.7.1980 n. 4759), ed “è di quest'ultima specie il concetto di possesso che esprime una relazione fra la cosa e il possessore desumibile da atti che lo stesso compia”. Risolvendosi il concetto in esame in una valutazione di corrispondenza degli atti indicati all'esercizio della R.G. n. 2728 del 2021 - Pag. 7 di 11
proprietà (o di altro diritto reale) oggetto di prova testimoniale può essere l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica];
- del resto, l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare (cfr. Cass. Civ. n. 1938 del 1987); ciò comporta che i capitoli articolati dalle parti per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio da provare – con indicazione della relativa data – sul quale deve riferire il teste, nonché specificare il luogo e la circostanza in cui il fatto si sarebbe verificato, le modalità di accadimento dello stesso nonché i soggetti presenti (v. Cass. Civ. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 20997 del 2011). Nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in cui la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo, essendo il tempo elemento costitutivo della fattispecie, risulta, quindi, particolarmente calzante il richiamo all'orientamento della Suprema Corte secondo cui "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicchè è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa" (v. Cass. civ. ord. n. 20997 del 2011; in senso analogo, la già citata Cass. civ. sent. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 1808 del 2015, Cass. Civ. n. 3280 del 2008, Cass. Civ. n. 3728 del 1987); solo in tal modo, infatti, si consentirebbe all'altra parte di articolare una debita prova contraria e, in sostanza, di rispettare (e non invertire) il regime dell'onere probatorio. Del resto, che la prova per testimoni debba essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone e dei fatti in un preciso contesto spaziale e temporale non è principio elaborato dalla giurisprudenza di merito, ma norma che si ricava agevolmente dalla disposizione dell'art. 244 c.p.c., diretta emanazione di un processo governato dal principio dispositivo, che prevede la deduzione come fase precisa della introduzione della prova testimoniale nel giudizio. 2.5. Pertanto, con specifico riferimento a quel peculiare modo di acquisto della proprietà o dello ius in re aliena a titolo originario che è l'usucapione, l'articolazione delle richieste istruttorie deve essere strutturata in modo tale da dedurre non già un generico possesso da un tempo ultraventennale (vero e proprio apprezzamento giuridico peraltro non disegnato in maniera precisa nel tempo) ma le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti esattamente collocati nel tempo che l'istante ha posto in essere, idonei a far emergere – in modo specifico ed in una dimensione temporale determinata – l'esercizio di facoltà che mimano il diritto di proprietà e che, quindi, sono idonee a manifestare l'indiscussa relazione tra il bene e colui che invoca l'acquisto a titolo originario ad immagine del diritto reale rivendicato. Le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti precisamente individuati e posti in essere collocati in maniera specifica nello spazio e nell'arco temporale richiesto dalla legge (20 anni) rappresentano la sostanza di quella situazione fattuale ad immagine del diritto reale che è il possesso. Pertanto, all'onere assertivo della parte da compiersi nel termine delle preclusioni previste dal codice di rito, si affianca l'onere sempre della parte di articolare i mezzi istruttori nei termini suindicati. Solo con tali deduzioni specifiche si consentirebbe al giudice di apprezzare la pregnanza e la rilevanza del capitolo di prova di cui si chiede l'ammissione e, di contro, alla parte convenuta di articolare una adeguata prova contraria. Diversamente, si perverrebbe ad una sostanziale inversione dell'onere probatorio. Né potrebbe invocarsi la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., la quale ha natura esclusivamente integrativa e non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (v. Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. R.G. n. 2728 del 2021 - Pag. 8 di 11
Civ. n. 14364 del 2018), per l'essenziale ragione che sarebbe rimesso al giudice il compito euristico di ricercare ed individuare – tra le molteplici e potenzialmente illimitate circostanze fattuali - le singole attività, i singoli comportamenti, i singoli atti compiuti in un arco temporale di venti anni idonei a configurare astrattamente un possesso utile all'usucapione. Con l'inevitabile conseguenza che la parte convenuta non sarebbe in grado di articolare tempestivamente una prova contraria idonea a contrastare la prova acquisita, stravolgendo, quindi, l'onere della prova previsto dal legislatore. E le medesime considerazioni valgono – a fortiori – con riferimento, tra le tante attività attraverso le quali il possesso si manifesta, alle modalità di instaurazione della relazione con il bene.
3. Nel merito. 3.1.Alla luce di tali considerazioni, si comprende come la domanda è già generica sotto il profilo assertivo, dal momento che non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe il contatto delle parti attrici continuo ed interrotto con i beni uti dominus. In particolare, è noto che un possesso tecnicamente inteso può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale. Nel primo caso, si è in presenza di un vero e proprio impossessamento del bene tramite un atto materiale di apprensione propria e spossessamento altrui. La consegna del proprietario, invece, è modalità idonea a far supporre o la tolleranza o l'esistenza di un titolo, il quale o è ad effetti reali e immediatamente traslativi (e quindi idoneo a trasferire il possesso), o produce effetti meramente obbligatori (e, quindi, è idoneo a trasferire la detenzione). Si tratta di precisazione fatta propria anche dalla recente giurisprudenza, utilissima per declinare il rapporto con una res in termini di cortesia, tolleranza, detenzione o possesso [cfr. Cass. Civ. n. 17388 del 2021, secondo cui “per stabilire se in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un bene immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'"animus possidendi" nell'indicato soggetto” (Sez. 2, Sent. n. 14092 del 2010)]. Un possesso tecnicamente inteso importa, infatti, non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva. Determinante, quindi, il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella sua disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una propria signoria esclusiva in modo inequivoco. Del resto, la non ambiguità è requisito intrinseco del possesso utile all'usucapione (arg. ex art. 1158 – 1163 c.c.). 3.2. Dall'analisi delle deduzioni formulate nei termini delle preclusioni assertive, non si comprende affatto se l'usucapione dedotto sia maturato in favore di o di Parte_1 Parte_2
, non assurgendo la comunità familiare ad autonomo soggetto di diritto.
[...] In ogni caso, la domanda formulata dalla è indubbiamente infondata. Infatti, dalle Pt_1 stesse deduzioni della parte attrice e dagli atti depositati (la cui valenza sarà di seguito esaminata), emerge in maniera pacifica che la avrebbe instaurato una relazione con la res nel 1993 e Pt_1 abbia poi trasferito la proprietà e, quindi, il possesso al giusta donazione del 2010. Parte_2 Pur ammettendo, pertanto, che si tratti di fatto volto ad instaurare un possesso tecnicamente inteso, è agevole ricavare che, comunque, non sarebbe decorso il termine ventennale utile ad usucapire, alla luce dell'intervallo temporale sopra descritto (1993-2010). R.G. n. 2728 del 2021 - Pag. 9 di 11
3.3. Quanto al possono essere estese le medesime considerazioni, dal momento che Parte_2 egli ha ricevuto il bene solo nell'anno 2010 e, quindi, il termine per l'usucapione non è decorso alla data della proposizione della domanda (2021). Né vale, alla luce delle emergenze istruttorie, sostenere una accessione nel possesso ex art. 1146 c. 2 c.c. Invero, a sostegno della propria domanda, l'attore invoca una scrittura privata del 1993 e l'atto di donazione del 2010. Quanto alla scrittura privata del 1993, nella parte concernente le dichiarazioni degli pseudo venditori, si tratta di scritture private provenienti da terzi estranei alla lite, il cui valore probatorio è, al più, meramente indiziario (v. Cass. Civ. Sez. U. n. 15169 del 2010). In ogni caso la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni documentate nel testo da colui o da coloro che l'anno sottoscritta. Ma, analogamente a quanto accade per l'atto pubblico, l'efficacia di prova legale della scrittura privata non si estende alla verità intrinseca delle dichiarazioni contenute nel testo, che possono essere contestate con tutti i mezzi di prova consentiti;
il giudice, inoltre, può liberamente apprezzare il contenuto del documento in concorso con gli altri elementi di prova acquisiti al processo e anche, se del caso, disattenderlo nell'esercizio del suo potere discrezionale di valutazione delle prove (v. Cass. Civ. n. 10577 del 1993; Cass. Civ. n. 4611 del 1986; Cass. Civ. n. 12695 del 2007) Per l'effetto, la scrittura privata non trascritta del 1993, nella parte in cui non indica neppure gli estremi catastali del bene, è inidonea a far comprendere l'oggetto del contratto. Inoltre, alla luce delle indicazioni giurisprudenziali sopra evocate, a ben vedere non si tratta di atto idoneo a trasferire il diritto reale e, quindi, il possesso, dal momento che non vi è alcun indizio (anche esterno all'atto) da cui evincere che i disponenti (pseudo venditori) fossero, effettivamente, i titolari del diritto reale sul bene e, quindi, i possessori. Peraltro, che il possesso si sia instaurato, anche per il dal 1993 è smentito dalle Parte_2 medesime dichiarazioni delle parti odierne attrici nell'atto di donazione del 2010, in cui le stesse danno atto che il bene è stato nel possesso esclusivo ultraventennale della Pt_1 3.4. Né dalla istruttoria emerge un possesso utile all'usucapione esercitato dalla Cerza prima del trasferimento del bene. Sotto il profilo probatorio, infatti, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra declinate, ferme le considerazioni espresse in tema di reiterazione delle istanze istruttorie rigettate, a meri fini di completezza della decisione è opportuno precisare che la domanda è sfornita di qualsiasi articolazione istruttoria idonea ad essere ammessa. Infatti, l'istante, da un lato, si è limitato a dedurre un generico possesso da un tempo ultraventennale (vero e proprio apprezzamento giuridico peraltro non disegnato in maniera precisa nel tempo) ma non ha specificato le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti esattamente collocati nel tempo che il proprio dante causa ha posto in essere, idonei a far emergere
– in modo specifico ed in una dimensione temporale determinata – l'esercizio di facoltà che mimano il diritto di proprietà e che, quindi, sono idonee a manifestare l'indiscussa relazione tra il bene e colui che invoca l'acquisto a titolo originario ad immagine del diritto reale rivendicato. Dall'altro lato, i capitoli di prova articolati riproducono la genericità assertiva sopra evidenziata. Nei predetti capitoli neppure vengono indicate le singole attività svolte sotto il profilo temporale ed anche spaziale, limitandosi a richiedere la verifica del godimento del terreno e della sua conservazione, anche esse solo genericamente evocate e non collocate temporalmente e, come tali, inidonee alla decisione, poiché non consentono di individuare la durata e il tempo dell'usucapione in una dimensione di carattere continuo. In secondo luogo, le stesse vertenti su circostanze generiche, dal momento che non indicano i singoli episodi, e non collocate in maniera specifica nel tempo, non sono utili a consentire una verifica del tempo utile all'usucapione. R.G. n. 2728 del 2021 - Pag. 10 di 11
Infine, le attività dedotte oggetto dei capitoli di prova in parte non sono esplicitate in una dimensione temporale di carattere continuo e in altra parte, per la loro genericità, sono inidonee a mimare le facoltà del proprietario e, quindi, un possesso ad immagine del diritto di proprietà per tutto l'arco temporale dei venti anni richiesto dall'art. 1158 c.c. In via assorbente, infatti, a prescindere dal profilo temporale mai ritualmente evocato, i capitoli di prova articolati concernono la coltivazione del fondo, che è attività pienamente compatibile anche con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non si traduce in una attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, tanto più se mancano segni esteriori in termini di ius excludendi alios (cfr. Cass. Civ. n. 1796 del 2022); ovvero hanno ad oggetto l'esecuzione di lavori sullo stesso, che non dimostra con certezza neppure l'"animus possidenti" ai fini dell'usucapione, non comportando di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui (v. Cass. Civ. n. 9325 del 2011). Le medesime considerazioni possono essere espresse con riferimento agli atti asseritamente dispositivi posti in essere dal dal momento che il contratto di locazione (peraltro del 2019) Parte_2 può essere posto in essere anche da colui che non è né proprietario né possessore. 3.5. Da un punto di vista documentale, poi, a sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato semplicemente una visura catastale, del tutto irrilevante ai fini della prova del possesso ad usucapionem. Né è stato prodotto alcun documento astrattamente idoneo a provare ulteriori facoltà che rientrano nell'esercizio di un possesso ad immagine del diritto di proprietà invocato. Di contro, anche sorvolando in ordine alla effettiva valenza degli stessi ai fini della prova del possesso ad usucapionem, il pagamento di canoni e tributi, a ben vedere, concerne esclusivamente un periodo temporale limitato che parte dal 2014 e, quindi, non pari al ventennio utile all'usucapione. 3.6. Non risultano, allora, adeguatamente riscontrati i due elementi costitutivi della fattispecie in esame: il possesso e il tempo previsto dalla legge. Il possesso, infatti, nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale ai sensi dell'art. 1140 c.c., risulta definito mediante la combinazione di una nota generica, il potere di fatto, con una caratterizzazione specifica, in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale. Pertanto, grava sull'attore l'onere di provare un potere di fatto che, lungi dal manifestarsi come generico contatto con il bene, sia idoneo anche ad esplicitare le facoltà del diritto – di proprietà nel nostro caso - ad immagine del quale il possesso è conformato. Per l'effetto nulla è emerso circa il possesso continuo (art. 1158 c.c.), pacifico (1153 c.c.), indisturbato e ininterrotto (art. 1167 c.c.) dal quale emergerebbe la indiscussa signoria sulla cosa dell'attore, già sotto il profilo del corpus. In particolare, nessuna prova è stata fornita dalla parte attrice circa il possesso continuo, pacifico, indisturbato, dal quale emergerebbe la indiscussa signoria sulla cosa, già sotto il profilo del corpus. Né la semplice coltivazione o le attività manutentive del fondo – peraltro mai riferite o individuate in concreto - costituiscono elementi da cui desumere con certezza neppure l'animus possidendi ai fini dell'usucapione, non comportando di per sé godimenti del bene incompatibili con la proprietà altrui. 3.7. Alla luce delle considerazioni esposte, valutata complessivamente l'attività istruttoria richiesta e la documentazione prodotta in atti, in assenza della prova degli elementi costitutivi del diritto azionato, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
4. Il regime delle spese Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: R.G. n. 2728 del 2021 - Pag. 11 di 11
a) che va disposta la condanna in solido degli attori, in quanto la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi (v. Cass. civ. n. 17281 del 2011); b) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; c) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (Cass. civ. Sez. Un. n. 17405 del 2012); d) del valore della presente controversia, alla luce di quanto emerso nell'atto di donazione;
e) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
f) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
g) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
h) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge;
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA le domande proposte dagli attori;
B. CONDANNA le parti attrici, in solido, al pagamento in favore del convenuto delle CP_1 spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. FALDUTI CARMINE per dichiarato anticipo;
C. PONE definitivamente a carico degli attori – in egual quota tra loro - le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto depositato contestualmente alla presente sentenza. D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 2 novembre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2728 del 2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Usucapione” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 C.F. , parte nata a [...] Parte_2 C.F._2 LA (CS) in data 20.10.62, entrambe rappresentate e difese dall'avv. PALLO ANTONIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE – E Controparte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa dall'avv. FALDUTI CARMINE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 18.11.21,
e hanno convenuto in giudizio l . La Parte_1 Parte_2 CP_1 difesa dei primi ha allegato che:
- gli istanti possiedono, uti dominus, pacificamente ed ininterrottamente da oltre vent'anni l'immobile sito in Agro di RI AL (CS), alla località Apollinara, esteso complessivamente per Ha 1.60.80, confinante con SS 106 e con argine fiume Crati e con altre proprietà, individuato al catasto terreni di detto comune al foglio 13 particella 4, bosco alto cl2, R.D. 4,98;
- tale possesso deriva agli istanti da scrittura privata del 7 luglio 1993 intercorsa tra gli istanti, in qualità di acquirenti, e i sig.ri , nato a [...] il Controparte_2
3.1.1939 e , nato a [...] il [...], nella qualità di Controparte_3 venditori, con la quale è stata ceduta agli odierni attori la proprietà del terreno suddetto per un corrispettivo pari a Lire 70.000.000,00;
- il possesso della porzione di terreno sopra descritta è stato esercitato animo domini dalla data della sopra indicata scrittura, 1993, dagli odierni attori e gli stessi hanno continuato a possederli in modo pieno ed esclusivo fino ai giorni nostri;
- tale possesso è stato pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto ed è stato esercitato da sempre animo domini, per come sarà provato in corso di causa a mezzo di prova testimoniale, oltreché per come provato documentalmente dall'avvenuto pagamento, nel R.G. n. 2728 del 2021 - Pag. 2 di 11
corso del periodo suddetto, di tutti gli oneri e tributi attinenti allo stesso immobile, avendo altresì provveduto gli stessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il possesso animo domini è ulteriormente comprovato dalla disposizione per atto pubblico, donazione, intervenuta innanzi al Notaio di Bisignano, rep. Persona_1 39459 racc. 16716 del 24.02.2010 per il tramite del quale la sig.ra ha Parte_1 provveduto a donare la piena proprietà del detto terreno al figlio Parte_2 dopo averlo posseduto pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente animo domini per oltre 20 anni, con conseguente trascrizione della donazione presso i registri tenuti dall'Agenzia del Territorio competente e conseguente voltura catastale;
- ad ulteriore sostegno della domanda avanzata, il sig. ha proseguito nel possesso Parte_2 qualificato di cui sopra negli anni successivi ciò dimostrato non solo dal pagamento di tutti gli oneri spettanti per la proprietà ma anche per averne costantemente disposto come provato, tra l'altro, dal contratto di affitto del fondo sottoscritto in data 01.03.2019, per la durata di anni 15, con il sig. ; Persona_2
- a fronte di nota del febbraio 2021 a firma dell'
[...]
corrente in Cosenza Controparte_1 al Viale Trieste n. 93/95, gli odierni attori, in ossequio alla normativa vigente in materia, nel rivendicare la proprietà del terreno per cui è causa, altresì per intervenuta usucapione, esperivano il tentativo di conciliazione, mediazione civile obbligatoria per materia, il quale non ha avuto esito positivo per come provato dalla documentazione allegata agli atti di causa;
- il possesso, riferito alla porzione immobiliare per cui è causa, è stato pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto ed è stato esercitato da sempre animo domini da oltre venti anni, dagli odierni attori, è necessario ricorrere all'Ill.mo Giudice adito al fine di sentire dichiarare l'intervenuta usucapione del terreno indicato con conseguente ratifica di tutti gli atti successivamente formatisi e da questo possesso dipendenti;
Tanto premesso, gli attori hanno concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. Ritenere e dichiarare l'intervenuta usucapione in favore dei Sig.ri e Parte_1 Parte_2
relativamente all'immobile sito in Agro di RI AL (CS), alla località
[...]
Apollinara, esteso complessivamente per Ha 1.60.80, confinante con SS 106 e con argine fiume Crati e con altre proprietà, individuato al catasto terreni di detto comune al foglio 13 particella 4, per avere gli stessi mantenuto il possesso in modo continuativo, pacifico e non interrotto per oltre vent'anni, ratificando per validi tutti gli atti dispositivi e costitutivi dipendenti e conseguenziali rispetto all'intervenuta usucapione;
b. Emettere ogni conseguenziale provvedimento ai fini della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competenti per territorio e dell'iscrizione catastale a favore dell'istante; c. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio in caso di opposizione da distrarre in favore del procuratore costituito che ne fa espressa richiesta. Con comparsa di costituzione e risposto tempestivamente depositata in data 11.2.22, si è costituita in giudizio l . La sua difesa ha dedotto che: CP_1
- L'ARSAC, il 26 Agosto 2020, a seguito di una informativa del Comando Stazione dei Carabinieri Forestali di RI AL, ha appreso che il terreno in agro di RI, ricadente nel demanio fluviale del fiume Crati, catastalmente individuato al foglio 13 particella 4, già dell'ex Opera Sila, risultava intestato dall'anno 2010 a Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente e domiciliato a
[...] Cosenza in Via Fortunato La Camera n.42. E, inoltre, riceveva la formale specifica richiesta, da parte dello stesso Comando, di documentare se il detto terreno era stato oggetto di vendita, di contratto e/o di altra autorizzazione in favore di soggetti terzi. Tanto in considerazione del fatto che, a seguito di controlli ed indagini sul territorio (cfr. terreni ricadenti tutti nel demanio fluviale del fiume Crati e del fiume Coscile), per come R.G. n. 2728 del 2021 - Pag. 3 di 11
effettuati dal Comando Stazione dei Carabinieri Forestali, gli stessi avevano constatato l'occupazione – da parte di diversi soggetti debitamente identificati - di quozienti di terreno, intestati all'ex Opera Sila, nonché la coltivazione abusiva degli stessi ad agrumeti ed addirittura la modifica dello stato dei luoghi anche con la deviazione del regolare deflusso delle acque dei fiumi Crati e Coscile.
- Da ciò, anche, la successiva emissione di un decreto per sequestro preventivo ex art.321 c.p.p., da parte del Tribunale Penale di Castrovillari, di tutte le aree interessate. L disposti l'accertamento e la ricognizione del proprio patrimonio, per il CP_1 tramite del Responsabile del Coordinamento Fondiario di Cosenza, con nota n.586 del 15 Febbraio 2021, ha formalmente richiesto a di provvedere, Parte_2 direttamente ed autonomamente, alla rettifica, anche mediante annullamento, dell'atto di donazione per Notaio Avv. del 24 Febbraio 2010. E tanto per essere Persona_1 pacifico che il terreno in agro di RI AL alla località Apollinara, catastalmente al foglio 13 particella 4, non poteva essere oggetto della richiamata donazione e, comunque, non era stato mai ovvero non poteva essere oggetto di assegnazione e/o di trasferimento;
- l' a tutela dei propri diritti, necessariamente ha inteso investire della vicenda - CP_1 notificando, per il tramite di Ufficiale Giudiziario, atto di citazione ai Sig.ri Parte_3 e rispettivamente il 14 ed il 16 Luglio 2021 - il Tribunale di
[...] Parte_2
Cosenza, il cui introdotto giudizio, recante n.2749/2021 rgac, verrà chiamato all'udienza del 28 Aprile 2022, dinanzi al G.I. Dott.ssa Carmen Misasi, per le disposizioni di cui all'art.184 Cpc. Va da sé che lo stesso terreno, oggetto del presente giudizio, portato all'attenzione del Giudice del Tribunale di Castrovillari, così come non poteva essere donato così non può essere usucapito! Appare infatti il caso di rappresentare, anche in punto di diritto, alcune considerazioni, tutte frutto di univoco indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità.
“La sdemanializzazione di un bene, in mancanza delle formalità previste dalla legge in materia, ricorre soltanto in presenza di atti univoci, concludenti e positivi della PA, tali da presentarsi incompatibili con la volontà di conservare al bene la sua destinazione pubblica, con la conseguenza che la circostanza che esso, da lungo tempo, non sia adibito ad uso pubblico, è del tutto insufficiente a tal fine, non potendo desumersi da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza una volontà di rinunzia univoca e concludente” (cfr. Cass.Civ. n.3742/2007; Cass.Civ.SS.UU. n.12062/2014).
“I terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale dei medesimi, ossia quella della redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, come stabilito dall'art.1 della legge n.230/1950, non possono, in quanto destinati ad un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'art.830 comma 2 ed art.828 comma 2 Cc;
ne consegue l'impossibilità giuridica di una loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art.20 della medesima legge n.230/1950 per l'assegnazione delle terre acquisite” (cfr. Cass.Civ. n.4430/2009; conformi n.12608/2002; n.3667/1998; n.5024/1987).
- Emerge, quindi, “l'incompatibilità di eventuali diritti reali acquisiti tramite usucapione con la destinazione dei beni in questione al soddisfacimento delle finalità pubbliche normativamente perseguite” sottolineando, anche, che il Giudice deve “rilevare d'ufficio la non usucapibilità del diritto di proprietà, essendo norme di ordine pubblico quelle che limitano i modi di acquisto dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile” (cfr. Cass.Civ. n.12608/2002); R.G. n. 2728 del 2021 - Pag. 4 di 11
- il presupposto della donazione (già oggetto dell'impugnazione dinanzi al Tribunale di Cosenza), ossia l'usucapione del terreno da parte di ed in favore del Parte_1 figlio – cfr. donazione in linea retta -, è addirittura, ed esplicitamente, Parte_2 giuridicamente impossibile, rendendo di conseguenza vana, ai fini del perfezionamento dell'atto dispositivo, la dichiarazione resa al Notaio rogante dalla donante di aver
“posseduto pacificamente , pubblicamente e ininterrottamente animo domini da oltre un ventennio quanto oggetto di donazione”;
- Di conseguenza non poteva acquistare la proprietà dei terreni per Parte_1 usucapione e non poteva, neppure – per logica conseguenza -, donare la medesima al figlio convenuto . L'oggetto della donazione è, quindi, in sostanza, un Parte_2 bene altrui, atteso che l'impossibilità giuridica di usucapire i terreni comporta che gli stessi sono sempre rimasti nella proprietà dell'Ente odierno convenuto;
- Per ogni completezza difensiva, appare opportuno evidenziare che i beni demaniali sono quelli che, appartenendo allo Stato o ad altro ente pubblico territoriale, sono assoggettati al particolare regime di cui all'art.822 c.c. Pur mancando una definizione legislativa, i beni demaniali presentano due caratteristiche fondamentali: a) si tratta sempre di beni immobili o di universalità di beni mobili;
b) appartengono a enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, Provincie, Comuni). Nell'ambito della categoria omogenea di beni demaniali, si è soliti distinguere il demanio necessario ed il demanio accidentale (o eventuale). Nel primo si ritrovano i beni immobili indicati nell'art.822 comma 1 c.c. (demanio marittimo, idrico, militare), definiti anche demaniali per natura poiché destinati, per la loro stessa forma, a funzioni riservate allo Stato o alla Regione. Diversamente dai primi, appartengono al demanio accidentale i beni immobili ed universalità di beni mobili elencati nell'art. 822 comma 2 c.c. (demanio stradale, ferroviario, aeronautico, culturale, acquedotti), che possono appartenere a chiunque;
ma laddove siano di proprietà dello Stato o di un altro ente pubblico territoriale, sono demaniali. L'art. 823 c.c. detta il regime giuridico di tali beni, prescrivendo che gli stessi non sono, tra l'altro, suscettibili di acquisto a titolo originario per usucapione da parte di altri soggetti, in quanto non possono formare oggetto di diritti di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano;
- non essendo intervenuta alcuna dichiarazione espressa di sdemanializzazione da parte dell'ente pubblico territoriale proprietario dei beni oggetto di causa, non può ricavarsi dal mancato uso del bene da parte di quest'ultima la conseguenza che l'ente abbia inteso rinunciare alla natura demaniale dello stesso Ciò posto, , ha chiesto a questo Tribunale: CP_1
1. Il rigetto delle domande attoree perché infondate;
2. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita per mezzo delle produzioni documentali e della c.t.u. depositata dall'ing. . CP_4 All'udienza del giorno 03.06.25, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti. Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 2017 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del 2012; da ultimo Cass. Civ. n. 5741 del 2019 “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione”).
2. Principi generali in materia di usucapione. R.G. n. 2728 del 2021 - Pag. 5 di 11
2.1. E' opportuno precisare che, al fine di delimitare esattamente il thema decidendum alla luce del petitum e della causa petendi evocati dalla parte attrice, la domanda degli attori è volta alla declaratoria di usucapione in proprio favore della proprietà del fondo sito nel Comune di RI RO e catastalmente identificato al Foglio 13 p.lla 4. 2.2. È opportuno chiarire sin da ora, anche alla luce della esatta delimitazione ed estensione del thema probandum, che la parte attrice ha dedotto e concluso, in primo luogo, per l'accertamento della usucapione del diritto di proprietà dei fondi oggetto di causa, qualificando così il petitum e la causa petendi della propria domanda di accertamento di intervenuto acquisto, né potendo la stessa qualificarsi in modo diverso (cfr. in maniera precisa Cass. Civ. n. 1470 del 1999, secondo la quale costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accertamento giudiziale dell'acquisto per usucapione di diritti reali di uso e di abitazione a fronte di una domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà su una casa e circostante orto, perché sono diversi petitum, ossia il bene della vita richiesto rispetto a quello attribuito, e causa petendi, ossia l'elemento soggettivo del possesso). 2.3. Quanto al merito, si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza in materia di usucapione del diritto di proprietà, è noto che colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ex art. 1158 c.c. – 832 c.c. ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso – sotto il profilo del corpus e dell'animus - necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (cfr. Cass. civ. n. 12984 del 2002, in Gius, 2003, 2, 183). È, dunque, necessario fornire prova rigorosa dell'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Occorre cioè dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ. n. 20670 del 2010 in Imm. e propr., 2010, 12, 802; Cass. Civ. n. 25498 del 2014; Cass. Civ. n. 10894 del 2013; Cass. Civ. n. 8866 del 2018). Si richiede, quindi, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ, n. 9325 del 2011, in motivazione;
in senso analogo Cass. civ. n. 29594 del 2021). Insomma, è necessario non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (cfr. App. Napoli, Sez. II, 26/06/2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). Ai fini dell'acquisto della proprietà o dello ius in re aliena per usucapione, il possesso pieno, esclusivo, continuo e non interrotto è quello che si esplica attraverso l'esercizio delle facoltà di godimento che mimano il diritto reale sottostante. Logico corollario dei principi sopra enunciati è quello secondo cui colui che agisce in giudizio, al fine del riconoscimento di un acquisto per usucapione di beni immobili, ha l'onere di offrire una prova molto rigorosa del suo assunto, sia sotto il profilo della sussistenza dei fatti costitutivi soggettivi e oggettivi, sia sotto il profilo del decorso del periodo utile previsto dalla legge. Si è, ad esempio, sostenuto che l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore R.G. n. 2728 del 2021 - Pag. 6 di 11
nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (v. Cass. civ. n. 20539 del 2017, in CED Cassazione, 2017). Conseguentemente, l'incertezza su taluni elementi, derivante anche da un contrasto non risolvibile attraverso criteri logico - deduttivi, o per presunzioni, tra le dichiarazioni testimoniali, non consente di attribuire in sede giudiziale la titolarità del bene oggetto di contesa (cfr. anche App. Roma Sez. IV, 18-06-2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). 2.4. In applicazione di detti principi, si rende necessario svolgere anche alcune considerazioni in merito agli aspetti processuali riguardanti le cause aventi ad oggetto la declaratoria di usucapione. Infatti, ad avviso del Tribunale, anche alla luce degli orientamenti sopra citati, chi agisce per tale declaratoria è onerato:
- di allegare e specificare, entro i termini previsti dal codice di rito (rispettivamente, atto introduttivo e memoria ex art. 183 comma 6. n. 1 c.p.c., avendo essi natura primaria), i fatti storici integranti un possesso avente le caratteristiche sopra enunciate, prestando particolare cura anche ai riferimenti temporali e alla pluralità di atti da cui evincere la relazione con la res, ad immagine di un diritto reale, nel corso del tempo;
- di precisare, quindi, i singoli atti o fatti attraverso i quali si è strutturato, nel corso del tempo (e, quindi, esprimendo precisi riferimenti di carattere temporale), il rapporto dell'istante con il bene oggetto di causa, idonei ad esprimere l'esercizio di facoltà ad immagine del diritto reale oggetto della domanda;
- ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio, posto che, in difetto di ciò oppure a fronte di una formulazione generica od ambigua, il giudice non sarebbe in grado di apprezzare la rilevanza del capitolo e, dunque, lo dovrebbe respingere;
analoga reiezione dovrebbe essere disposta allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato" (senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni [cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000, secondo cui la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi. Nella sentenza citata, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in un'azione di manutenzione, aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale del possesso per essere stato il relativo capitolo di prova formulato dal ricorrente nel modo seguente “Vero che (omissis...), unendo il proprio possesso a quello dei loro danti causa, sono compossessori da oltre un ventennio in modo continuo, pubblico, pacifico, non equivoco ed esclusivo dei sottodescritti immobili”; conforme nella sostanza anche Cass. civ. n. 22720 del 2014 nonché Cass. Civ. n. 4370 del 1996, secondo cui “in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica”. In tale ultima pronuncia, la S.C. ha confermato l'inammissibilità del capitolo di prova articolato nel modo seguente “vero che dal tempo della divisione fra i consorti (Omissis) avvenuta nel 1934 in avanti essi hanno sempre conservato il possesso dell'area e dei sovrastanti fabbricati sul cui sedime sono stati poi collocati gli attrezzi dei (omissis)”, specificando che la regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non già apprezzamenti o giudizi dev'essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto (v. Cass. 19.7.1980 n. 4759), ed “è di quest'ultima specie il concetto di possesso che esprime una relazione fra la cosa e il possessore desumibile da atti che lo stesso compia”. Risolvendosi il concetto in esame in una valutazione di corrispondenza degli atti indicati all'esercizio della R.G. n. 2728 del 2021 - Pag. 7 di 11
proprietà (o di altro diritto reale) oggetto di prova testimoniale può essere l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica];
- del resto, l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare (cfr. Cass. Civ. n. 1938 del 1987); ciò comporta che i capitoli articolati dalle parti per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio da provare – con indicazione della relativa data – sul quale deve riferire il teste, nonché specificare il luogo e la circostanza in cui il fatto si sarebbe verificato, le modalità di accadimento dello stesso nonché i soggetti presenti (v. Cass. Civ. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 20997 del 2011). Nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in cui la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo, essendo il tempo elemento costitutivo della fattispecie, risulta, quindi, particolarmente calzante il richiamo all'orientamento della Suprema Corte secondo cui "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicchè è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa" (v. Cass. civ. ord. n. 20997 del 2011; in senso analogo, la già citata Cass. civ. sent. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 1808 del 2015, Cass. Civ. n. 3280 del 2008, Cass. Civ. n. 3728 del 1987); solo in tal modo, infatti, si consentirebbe all'altra parte di articolare una debita prova contraria e, in sostanza, di rispettare (e non invertire) il regime dell'onere probatorio. Del resto, che la prova per testimoni debba essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone e dei fatti in un preciso contesto spaziale e temporale non è principio elaborato dalla giurisprudenza di merito, ma norma che si ricava agevolmente dalla disposizione dell'art. 244 c.p.c., diretta emanazione di un processo governato dal principio dispositivo, che prevede la deduzione come fase precisa della introduzione della prova testimoniale nel giudizio. 2.5. Pertanto, con specifico riferimento a quel peculiare modo di acquisto della proprietà o dello ius in re aliena a titolo originario che è l'usucapione, l'articolazione delle richieste istruttorie deve essere strutturata in modo tale da dedurre non già un generico possesso da un tempo ultraventennale (vero e proprio apprezzamento giuridico peraltro non disegnato in maniera precisa nel tempo) ma le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti esattamente collocati nel tempo che l'istante ha posto in essere, idonei a far emergere – in modo specifico ed in una dimensione temporale determinata – l'esercizio di facoltà che mimano il diritto di proprietà e che, quindi, sono idonee a manifestare l'indiscussa relazione tra il bene e colui che invoca l'acquisto a titolo originario ad immagine del diritto reale rivendicato. Le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti precisamente individuati e posti in essere collocati in maniera specifica nello spazio e nell'arco temporale richiesto dalla legge (20 anni) rappresentano la sostanza di quella situazione fattuale ad immagine del diritto reale che è il possesso. Pertanto, all'onere assertivo della parte da compiersi nel termine delle preclusioni previste dal codice di rito, si affianca l'onere sempre della parte di articolare i mezzi istruttori nei termini suindicati. Solo con tali deduzioni specifiche si consentirebbe al giudice di apprezzare la pregnanza e la rilevanza del capitolo di prova di cui si chiede l'ammissione e, di contro, alla parte convenuta di articolare una adeguata prova contraria. Diversamente, si perverrebbe ad una sostanziale inversione dell'onere probatorio. Né potrebbe invocarsi la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., la quale ha natura esclusivamente integrativa e non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (v. Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. R.G. n. 2728 del 2021 - Pag. 8 di 11
Civ. n. 14364 del 2018), per l'essenziale ragione che sarebbe rimesso al giudice il compito euristico di ricercare ed individuare – tra le molteplici e potenzialmente illimitate circostanze fattuali - le singole attività, i singoli comportamenti, i singoli atti compiuti in un arco temporale di venti anni idonei a configurare astrattamente un possesso utile all'usucapione. Con l'inevitabile conseguenza che la parte convenuta non sarebbe in grado di articolare tempestivamente una prova contraria idonea a contrastare la prova acquisita, stravolgendo, quindi, l'onere della prova previsto dal legislatore. E le medesime considerazioni valgono – a fortiori – con riferimento, tra le tante attività attraverso le quali il possesso si manifesta, alle modalità di instaurazione della relazione con il bene.
3. Nel merito. 3.1.Alla luce di tali considerazioni, si comprende come la domanda è già generica sotto il profilo assertivo, dal momento che non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe il contatto delle parti attrici continuo ed interrotto con i beni uti dominus. In particolare, è noto che un possesso tecnicamente inteso può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale. Nel primo caso, si è in presenza di un vero e proprio impossessamento del bene tramite un atto materiale di apprensione propria e spossessamento altrui. La consegna del proprietario, invece, è modalità idonea a far supporre o la tolleranza o l'esistenza di un titolo, il quale o è ad effetti reali e immediatamente traslativi (e quindi idoneo a trasferire il possesso), o produce effetti meramente obbligatori (e, quindi, è idoneo a trasferire la detenzione). Si tratta di precisazione fatta propria anche dalla recente giurisprudenza, utilissima per declinare il rapporto con una res in termini di cortesia, tolleranza, detenzione o possesso [cfr. Cass. Civ. n. 17388 del 2021, secondo cui “per stabilire se in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un bene immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'"animus possidendi" nell'indicato soggetto” (Sez. 2, Sent. n. 14092 del 2010)]. Un possesso tecnicamente inteso importa, infatti, non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva. Determinante, quindi, il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella sua disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una propria signoria esclusiva in modo inequivoco. Del resto, la non ambiguità è requisito intrinseco del possesso utile all'usucapione (arg. ex art. 1158 – 1163 c.c.). 3.2. Dall'analisi delle deduzioni formulate nei termini delle preclusioni assertive, non si comprende affatto se l'usucapione dedotto sia maturato in favore di o di Parte_1 Parte_2
, non assurgendo la comunità familiare ad autonomo soggetto di diritto.
[...] In ogni caso, la domanda formulata dalla è indubbiamente infondata. Infatti, dalle Pt_1 stesse deduzioni della parte attrice e dagli atti depositati (la cui valenza sarà di seguito esaminata), emerge in maniera pacifica che la avrebbe instaurato una relazione con la res nel 1993 e Pt_1 abbia poi trasferito la proprietà e, quindi, il possesso al giusta donazione del 2010. Parte_2 Pur ammettendo, pertanto, che si tratti di fatto volto ad instaurare un possesso tecnicamente inteso, è agevole ricavare che, comunque, non sarebbe decorso il termine ventennale utile ad usucapire, alla luce dell'intervallo temporale sopra descritto (1993-2010). R.G. n. 2728 del 2021 - Pag. 9 di 11
3.3. Quanto al possono essere estese le medesime considerazioni, dal momento che Parte_2 egli ha ricevuto il bene solo nell'anno 2010 e, quindi, il termine per l'usucapione non è decorso alla data della proposizione della domanda (2021). Né vale, alla luce delle emergenze istruttorie, sostenere una accessione nel possesso ex art. 1146 c. 2 c.c. Invero, a sostegno della propria domanda, l'attore invoca una scrittura privata del 1993 e l'atto di donazione del 2010. Quanto alla scrittura privata del 1993, nella parte concernente le dichiarazioni degli pseudo venditori, si tratta di scritture private provenienti da terzi estranei alla lite, il cui valore probatorio è, al più, meramente indiziario (v. Cass. Civ. Sez. U. n. 15169 del 2010). In ogni caso la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni documentate nel testo da colui o da coloro che l'anno sottoscritta. Ma, analogamente a quanto accade per l'atto pubblico, l'efficacia di prova legale della scrittura privata non si estende alla verità intrinseca delle dichiarazioni contenute nel testo, che possono essere contestate con tutti i mezzi di prova consentiti;
il giudice, inoltre, può liberamente apprezzare il contenuto del documento in concorso con gli altri elementi di prova acquisiti al processo e anche, se del caso, disattenderlo nell'esercizio del suo potere discrezionale di valutazione delle prove (v. Cass. Civ. n. 10577 del 1993; Cass. Civ. n. 4611 del 1986; Cass. Civ. n. 12695 del 2007) Per l'effetto, la scrittura privata non trascritta del 1993, nella parte in cui non indica neppure gli estremi catastali del bene, è inidonea a far comprendere l'oggetto del contratto. Inoltre, alla luce delle indicazioni giurisprudenziali sopra evocate, a ben vedere non si tratta di atto idoneo a trasferire il diritto reale e, quindi, il possesso, dal momento che non vi è alcun indizio (anche esterno all'atto) da cui evincere che i disponenti (pseudo venditori) fossero, effettivamente, i titolari del diritto reale sul bene e, quindi, i possessori. Peraltro, che il possesso si sia instaurato, anche per il dal 1993 è smentito dalle Parte_2 medesime dichiarazioni delle parti odierne attrici nell'atto di donazione del 2010, in cui le stesse danno atto che il bene è stato nel possesso esclusivo ultraventennale della Pt_1 3.4. Né dalla istruttoria emerge un possesso utile all'usucapione esercitato dalla Cerza prima del trasferimento del bene. Sotto il profilo probatorio, infatti, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra declinate, ferme le considerazioni espresse in tema di reiterazione delle istanze istruttorie rigettate, a meri fini di completezza della decisione è opportuno precisare che la domanda è sfornita di qualsiasi articolazione istruttoria idonea ad essere ammessa. Infatti, l'istante, da un lato, si è limitato a dedurre un generico possesso da un tempo ultraventennale (vero e proprio apprezzamento giuridico peraltro non disegnato in maniera precisa nel tempo) ma non ha specificato le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti esattamente collocati nel tempo che il proprio dante causa ha posto in essere, idonei a far emergere
– in modo specifico ed in una dimensione temporale determinata – l'esercizio di facoltà che mimano il diritto di proprietà e che, quindi, sono idonee a manifestare l'indiscussa relazione tra il bene e colui che invoca l'acquisto a titolo originario ad immagine del diritto reale rivendicato. Dall'altro lato, i capitoli di prova articolati riproducono la genericità assertiva sopra evidenziata. Nei predetti capitoli neppure vengono indicate le singole attività svolte sotto il profilo temporale ed anche spaziale, limitandosi a richiedere la verifica del godimento del terreno e della sua conservazione, anche esse solo genericamente evocate e non collocate temporalmente e, come tali, inidonee alla decisione, poiché non consentono di individuare la durata e il tempo dell'usucapione in una dimensione di carattere continuo. In secondo luogo, le stesse vertenti su circostanze generiche, dal momento che non indicano i singoli episodi, e non collocate in maniera specifica nel tempo, non sono utili a consentire una verifica del tempo utile all'usucapione. R.G. n. 2728 del 2021 - Pag. 10 di 11
Infine, le attività dedotte oggetto dei capitoli di prova in parte non sono esplicitate in una dimensione temporale di carattere continuo e in altra parte, per la loro genericità, sono inidonee a mimare le facoltà del proprietario e, quindi, un possesso ad immagine del diritto di proprietà per tutto l'arco temporale dei venti anni richiesto dall'art. 1158 c.c. In via assorbente, infatti, a prescindere dal profilo temporale mai ritualmente evocato, i capitoli di prova articolati concernono la coltivazione del fondo, che è attività pienamente compatibile anche con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non si traduce in una attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, tanto più se mancano segni esteriori in termini di ius excludendi alios (cfr. Cass. Civ. n. 1796 del 2022); ovvero hanno ad oggetto l'esecuzione di lavori sullo stesso, che non dimostra con certezza neppure l'"animus possidenti" ai fini dell'usucapione, non comportando di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui (v. Cass. Civ. n. 9325 del 2011). Le medesime considerazioni possono essere espresse con riferimento agli atti asseritamente dispositivi posti in essere dal dal momento che il contratto di locazione (peraltro del 2019) Parte_2 può essere posto in essere anche da colui che non è né proprietario né possessore. 3.5. Da un punto di vista documentale, poi, a sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato semplicemente una visura catastale, del tutto irrilevante ai fini della prova del possesso ad usucapionem. Né è stato prodotto alcun documento astrattamente idoneo a provare ulteriori facoltà che rientrano nell'esercizio di un possesso ad immagine del diritto di proprietà invocato. Di contro, anche sorvolando in ordine alla effettiva valenza degli stessi ai fini della prova del possesso ad usucapionem, il pagamento di canoni e tributi, a ben vedere, concerne esclusivamente un periodo temporale limitato che parte dal 2014 e, quindi, non pari al ventennio utile all'usucapione. 3.6. Non risultano, allora, adeguatamente riscontrati i due elementi costitutivi della fattispecie in esame: il possesso e il tempo previsto dalla legge. Il possesso, infatti, nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale ai sensi dell'art. 1140 c.c., risulta definito mediante la combinazione di una nota generica, il potere di fatto, con una caratterizzazione specifica, in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale. Pertanto, grava sull'attore l'onere di provare un potere di fatto che, lungi dal manifestarsi come generico contatto con il bene, sia idoneo anche ad esplicitare le facoltà del diritto – di proprietà nel nostro caso - ad immagine del quale il possesso è conformato. Per l'effetto nulla è emerso circa il possesso continuo (art. 1158 c.c.), pacifico (1153 c.c.), indisturbato e ininterrotto (art. 1167 c.c.) dal quale emergerebbe la indiscussa signoria sulla cosa dell'attore, già sotto il profilo del corpus. In particolare, nessuna prova è stata fornita dalla parte attrice circa il possesso continuo, pacifico, indisturbato, dal quale emergerebbe la indiscussa signoria sulla cosa, già sotto il profilo del corpus. Né la semplice coltivazione o le attività manutentive del fondo – peraltro mai riferite o individuate in concreto - costituiscono elementi da cui desumere con certezza neppure l'animus possidendi ai fini dell'usucapione, non comportando di per sé godimenti del bene incompatibili con la proprietà altrui. 3.7. Alla luce delle considerazioni esposte, valutata complessivamente l'attività istruttoria richiesta e la documentazione prodotta in atti, in assenza della prova degli elementi costitutivi del diritto azionato, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
4. Il regime delle spese Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: R.G. n. 2728 del 2021 - Pag. 11 di 11
a) che va disposta la condanna in solido degli attori, in quanto la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi (v. Cass. civ. n. 17281 del 2011); b) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; c) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (Cass. civ. Sez. Un. n. 17405 del 2012); d) del valore della presente controversia, alla luce di quanto emerso nell'atto di donazione;
e) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
f) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
g) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
h) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge;
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA le domande proposte dagli attori;
B. CONDANNA le parti attrici, in solido, al pagamento in favore del convenuto delle CP_1 spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. FALDUTI CARMINE per dichiarato anticipo;
C. PONE definitivamente a carico degli attori – in egual quota tra loro - le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto depositato contestualmente alla presente sentenza. D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 2 novembre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia