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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/04/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 275/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 275 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
attrice in riassunzione rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Balbo contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_2
convenuta in riassunzione rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Roveda, Carlo Ginevra e Andrea Marchetti
Oggetto: giudizio di rinvio avanti alla Corte d'Appello di Venezia a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 27076/2023.
1 Conclusioni dell'attrice in riassunzione:
“Nel merito, in via principale: dichiarare e/o confermare l'inadempimento di Controparte_1
alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di
[...]
per le ragioni meglio esposte in premessa e negli atti Parte_2
difensivi dei tre gradi di giudizio, e, per l'effetto:
a) dichiararsi risolto per grave inadempimento di Controparte_1
il contratto stipulato dalle parti e meglio descritto nelle
[...]
premesse;
b) condannarsi alla Controparte_1 restituzione, in favore di , dell'importo complessivo di euro Parte_2
192.685,41=, o il diverso importo accertato e/o ritenuto di giustizia, indebitamente corrisposto da in adempimento di quanto stabilito e Parte_2 liquidato nella sentenza cassata (euro €. 38.400,00=, corrisposto a titolo di acconto sul prezzo euro 154.285,41=, corrisposto con il bonifico effettuato in data 11.01.2019), oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
c) condannarsi al Controparte_1
risarcimento dei danni patiti da per le ragioni meglio Parte_2
esposte in premessa, quantificabili in euro 31.965,37=, o nella diversa inferiore misura che verrà quantificata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo effettivo;
d) rigettarsi le domande formulate in via riconvenzionale da
[...]
in quanto infondate in fatto e in Controparte_1
diritto, nonché, allo stato, non provate.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non venisse dichiarato risolto il contratto stipulato tra le parti per grave inadempimento di Controparte_1
dichiarare e/o confermare la responsabilità di quest'ultima per inesatto
[...] adempimento e per l'effetto:
- quantificarsi in euro 105.634,63 il saldo del prezzo della fornitura di cui è causa, al netto dell'acconto iniziale di euro 38.400,00 versato da e del Parte_2
2 danno patito da quest'ultima, pari ad euro 47.965,37=;
- rigettarsi le domande formulate in via riconvenzionale da
[...]
in quanto infondate in fatto e in Controparte_1
diritto, per le ragioni dedotte in premessa;
- condannarsi alla Controparte_1 restituzione, in favore di , dell'importo euro 154.285,41=, Parte_2
corrisposto con il bonifico effettuato in data 11.01.2019, in adempimento di quanto stabilito e liquidato nella sentenza cassata.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre ad accessori di legge e al rimborso forfetario delle spese generali, del presente giudizio di rinvio e di tutti i precedenti gradi, come stabilito dalla Corte di Cassazione, nonché alle spese legali e peritali, anche per il CT di parte, sostenute nel procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 1155/08 R.G. del
Tribunale di Treviso”.
Conclusioni della convenuta in riassunzione:
“In via principale:
1) dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande formulate da Parte_2
In via riconvenzionale:
2) dichiarare tenuta al pagamento dell'intero prezzo dovuto per le forniture di Parte_2 cui è causa, per l'ammontare di euro 192.000,00, o per la diversa somma ritenuta di giustizia, e conseguentemente condannarla al pagamento del saldo, dedotto l'acconto di euro 38.400,00 versato al momento della conclusione del contratto nonché quanto già pagato da in esecuzione della sentenza n. 2188/2018 della Corte d'Appello di Parte_2
Venezia, oltre a interessi. In ogni caso:
3) con vittoria di spese e compensi di difesa, di tutti i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel corso del 2007, commissionava a Parte_1 [...]
, per il prezzo complessivo di €192.000,00, Controparte_1
la fornitura di un macchinario composto da: (a) uno stampo pilota per il tappo di un vasetto
3 da 100 ml;
(b) uno stampo industriale per la produzione di vasetti in plastica per analisi mediche dalla capacità di 120 ml e graduato a 100 ml;
(c) uno stampo industriale per la produzione dei tappi da avvitarsi sui predetti vasetti da 100 ml.
Il collaudo degli stampi in questione, effettuato nell'aprile 2008, presso la sede di
[...]
dava esito negativo. Parte_1
con ricorso depositato in data 29.05.2008, promuoveva il procedimento Parte_1
per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei vizi funzionali riscontrati nella fornitura in questione e quindi, con atto di citazione notificato in data
25.11.2010, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, chiedendo CP_1 la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice e la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di €38.400,00, corrisposta a titolo di acconto, nonché al risarcimento dei danni.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande avversarie ed in via CP_1
riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento del prezzo residuo.
Con sentenza n. 1482/2014, il Tribunale di Treviso rigettava le domande attoree e condannava al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
€153.600,00, oltre alla rifusione delle spese di lite.
La decisione si fondava in sintesi sulla seguente motivazione: a) l'unico accordo vincolante tra le parti era rappresentato dalla “Lettera d'intenti del 10.07.2007”, inviata da CP_1 non avendo quest'ultima accettato le “Specifiche tecniche aggiuntive”, allegate da
[...]
b) poiché nella “Lettera d'intenti del 10.07.2007” non era stata pattuita una Parte_1
data di consegna, non poteva essere addebitato a alcun inadempimento per il CP_1
ritardo; c) anche se in sede di ATP erano stati accertati alcuni vizi di funzionamento degli stampi oggetto del contratto, l'appaltatrice non poteva essere ritenuta inadempiente in quanto si era offerta di risolvere tali problematiche;
d) non essendo dunque ravvisabile alcun inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatrice, la domanda di risoluzione del contratto doveva essere rigettata e, per contro, doveva essere accolta la domanda riconvenzionale formulata da quest'ultima, con conseguente condanna di Parte_1
al pagamento del saldo del prezzo dell'appalto. impugnava la suddetta pronuncia dinanzi alla Corte d'Appello di Parte_1
Venezia, la quale, con la sentenza n. 2188/2018, in parziale accoglimento del gravame,
4 rideterminava €121.634,63 la somma dovuta dalla committente all'appaltatrice, compensando per un terzo le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, e condannando alla rifusione della quota residua. Parte_1
Avverso la sentenza del giudice di appello proponeva ricorso per Parte_1
cassazione, affidato a sei motivi, al quale resisteva con controricorso e ricorso CP_1
incidentale condizionato, affidato a tre motivi.
Con l'ordinanza n. 27076/2023 citata in epigrafe, la Suprema Corte accoglieva i primi due motivi del ricorso principale, dichiarando assorbiti i restanti motivi;
rigettava i primi due motivi del ricorso incidentale, dichiarando assorbito il terzo;
cassava la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinviava la causa alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, affinché procedesse ad una nuova valutazione sulla importanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto e statuisse altresì sulle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione regolarmente notificato, riassumeva Parte_1
tempestivamente la causa ai sensi dell'art. 392 c.p.c., insistendo, in via principale, per l'accoglimento delle domande formulate davanti al Tribunale di Treviso.
Si costituiva chiedendo la conferma della pronuncia di condanna della CP_1 controparte al pagamento in suo favore della somma di €153.600,00.
2. In primo luogo deve ritenersi definitivamente accertato che il contenuto del contratto di appalto stipulato tra le parti non si limita a quanto è scritto nella lettera di intenti inviata da il 10.07.2017, ma si estende anche alle “Specifiche Tecniche Aggiuntive” CP_1 trasmesse a quest'ultima da in data 16.07.2017, in quanto la Corte di Parte_1
Cassazione ha confermato la correttezza della valutazione espressa sul punto dal giudice di secondo grado.
3. In punto di diritto è costantemente affermato che ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668, secondo comma, cod. civ. la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 cod. civ. stabilisce
5 che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 cod. civ., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore. Pertanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole - sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668 cod. civ., salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. A tal fine, la valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto. E incombe al committente l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto, mentre compete all'appaltatore addurre l'esistenza di eventuali cause che impediscano al committente di far valere il suo diritto (v. Cass. n. 5250 del 15/03/2004).
4. Nel caso in esame il ctu nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ha accertato che lo stampo del vasetto da 100 ml presenta un difetto al sistema automatico di espulsione del pezzo finito, che crea problemi di funzionamento allo stampo ed impedisce l'efficacia e la continuità del ciclo produttivo.
La causa di tale difetto è da ricollegare all'inadeguatezza del sistema di iniezione aria di espulsione, che avviene mediante un unico foro sul fondo delle matrici e che non garantisce una caduta ordinata e ripetibile dei vasetti, provocando inceppamenti del ciclo produttivo.
Trattasi di errore progettuale, emendabile mediante l'esecuzione di ulteriori fori di passaggio aria, che nel corso delle operazioni peritali si era dichiarata CP_1
disponibile ad eseguire, ma che di fatto non risultano essere mai state realizzate.
E' da rilevare che le conclusioni cui è giunto il ctu in ordine all'esistenza ed alla natura di tale vizio non sono state contestate dalle parti.
6 Va inoltre evidenziato che l'affermazione fatta dal perito dell'ufficio che l'errore progettuale suindicato è l'unico vizio da lui riscontrato muove dal presupposto che l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute nelle “Specifiche Tecniche Aggiuntive” trasmesse da il 16.07.2017 non formino oggetto dell'accordo raggiunto Parte_1
dalle parti.
Tale assunto però contrasta, come poc'anzi indicato, con il dictum della Corte di
Cassazione, la quale ha osservato che “per quanto attiene alla determinazione del contenuto del contratto di appalto” l'apprezzamento compiuto dal giudice di secondo grado
“non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità”.
A tale riguardo occorre rilevare che tra le prescrizioni aggiuntive vi è quella che indica in
4 secondi il tempo di ciclo, vale a dire il tempo occorrente per lo stampo sia di un singolo vasetto che di un singolo tappo.
La lettera di intenti inviata da il 10.07.2017 non riporta alcuna indicazione in CP_1
ordine al tempo di ciclo.
Il ctu ha osservato che lo stampo realizzato da anche una volta emendato il CP_1
vizio sopraindicato, non avrebbe mai potuto rispettare tale prescrizione, in quanto “non ha una geometria con rapporti massa/superficie tali da permettere il raffreddamento/solidificazione della plastica fusa all'interno delle matrici in tempo così brevi…. Per raggiungere questo risultato sarebbero occorsi calcoli particolari e lo stampo avrebbe avuto ben altri costi” (v. pag. 21 della relazione peritale).
Vi è poi un'ulteriore prescrizione aggiuntiva, relativa alla tolleranza sullo spessore delle pareti del vasetto, pari a 0.015 mm, che lo stampo realizzato da non è in grado CP_1
di rispettare, giacché anche in relazione a tale caratteristica esso avrebbe dovuto essere progettato in modo completamente diverso, con costi significativamente superiori (v. pag.
34 della relazione peritale).
Ora ha sempre contestato che lo stampo industriale per la produzione dei CP_1
vasetti in plastica e dei tappi che essa si era impegnata a realizzare dovesse rispettare le prescrizioni tecniche riportate nelle “Specifiche Tecniche Aggiuntive” (che invece, devono ritenersi vincolanti, alla luce del dictum della Suprema Corte), e ciò anche successivamente al deposito della relazione peritale, come trova conferma nella missiva del 23.10.2009, in cui ribadiva di non essere tenuta ad alcun adempimento verso la committente, manifestando
7 solo la disponibilità a concordare con quest'ultima una somma da portare in detrazione dal corrispettivo a lei dovuto (v. doc. 20 del fascicolo di primo grado di parte convenuta) e nella missiva del 25.02.2010, in cui riaffermava l'insussistenza di vizi e difetti nella fornitura (v. doc. 22 del fascicolo di primo grado di parte convenuta).
Deve considerarsi, pertanto, del tutto legittimo l'invio della diffida ad adempiere da parte di tramite il proprio legale, con lettera raccomandata del 15.04.2010, Parte_1 che testualmente recita: “La Rappresentata, atteso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo promosso dinanzi al Tribunale di Treviso – Sezione Distaccata di Conegliano, contestato e contestabile sotto vari profili, nonché il lungo tempo ormai decorso, mio tramite, Vi invita e Vi diffida formalmente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., ad adempiere alla consegna dello stampo Vasetto 100 ml e dello stampo Tappo per vasetto
100 ml, a suo tempo commissionati, entro e non oltre il termine di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della presente (tale termine è più ampio rispetto a quello proposto dall'Ing. ed non è disponibile a prorogarlo ulteriormente). Si Parte_3 Parte_1
precisa che i predetti stampi dovranno rispondere alle specifiche tecniche espressamente richieste da o, quantomeno, alle specifiche tecniche concordate in sede di Parte_1
accertamento tecnico preventivo ed indicate nell'ultima bozza del Verbale di Conciliazione trasmesso dal CTU, e dovranno, ovviamente, superare positivamente, prima della formale consegna, i collaudi tecnici, da effettuarsi con le modalità tecniche già proposte dall'Ing.
In caso di esito negativo anche di uno solo dei due collaudi, Parte_3 [...]
considererà definitivamente risolto di diritto, per Vs. grave inadempimento, Parte_1
il rapporto contrattuale con Voi intercorso….”) (v. doc. 12 del fascicolo di primo grado di parte attrice).
Tale diffida non ha sortito però alcun effetto, giacché con lettera dell'11.05.2010 il legale di ha continuato a negare che l'appaltatrice fosse inadempiente (v. doc. 24 del CP_1
fascicolo di primo grado di parte convenuta).
Deve, quindi, ritenersi che l'inadempimento di rispetto agli obblighi assunti CP_1
sia grave e che il contratto di appalto debba essere dichiarato risolto ex art. 1668 cod. civ., poiché da un lato il macchinario realizzato dall'appaltatrice non possiede le caratteristiche richieste dalla committente con riferimento al tempo di ciclo atteso ed alla tolleranza sullo spessore delle pareti del vasetto (che lo stesso ctu descrive come “caratteristiche “estreme”
8 (non ordinarie) che condizionano pesantemente progettazione, modalità costruttive e costi degli stampi”: v. pag. 34 della relazione peritale), e, dall'altro, l'appaltatrice non ha dato prova di aver provveduto ad eliminare il vizio del sistema automatico di espulsione del pezzo finito riscontrato in sede di accertamento tecnico preventivo, che impedisce l'efficacia e la continuità del ciclo produttivo.
Tali carenze e vizi rendono gli stampi inadatti a garantire quelle prestazioni per le quali aveva commissionato la realizzazione dell'opera a Parte_1 CP_1
Da ciò discende il diritto di alla ripetizione delle somme versate in Parte_1
esecuzione del contratto e della sentenza n. 2188/2018 della Corte d'Appello di Venezia, che ammontano a complessivi €192.685,41, di cui €38.400,00 corrisposti il 16.07.2007 a titolo di acconto sul prezzo ed €154.285,41 corrisposti con il bonifico effettuato in data
11.01.2019 (v. doc. 9 allegato all'atto di citazione in riassunzione).
è inoltre tenuta a restituire le somme ricevute con gli interessi legali, dovuti CP_1
come frutto civile del denaro, a decorrere dal giorno in cui le somme gli furono consegnate dall'altro contraente (v. in senso conforme Cass.n. 19659 del 18/09/2014).
5. ha chiesto altresì di essere risarcita dei danni subiti a causa dell'altrui Parte_1
inadempimento.
Essa ha aderito alla stima del danno effettuata in sede accertamento tecnico preventivo dal ctu e recepita dal giudice di secondo grado, che ha quantificato in €31.965,37 il pregiudizio da lucro cessante, derivante dal ritardo nella consegna della fornitura.
all'atto della sua costituzione nel presente giudizio di rinvio, ha contestato la CP_1 domanda risarcitoria formulata dalla committente, adducendo che quest'ultima non ha fornito alcuna valida prova circa la concreta esistenza di mancati guadagni causalmente riconducibili all'inadempimento dell'appaltatrice, non avendo prodotto alcun documento idoneo a dimostrare l'effettiva esistenza di un lucro cessante.
Al riguardo è decisivo il rilievo che la statuizione con cui la Corte di Appello di Venezia, nella sentenza n. 2188/2018, aveva accertato l'esistenza del danno da lucro cessante derivante dall'inadempimento di per ritardata consegna degli stampi e ne aveva CP_1 quantificato l'ammontare in €31.965,37, non è stata fatta oggetto di alcuna specifica censura da parte di quest'ultima in sede di proposizione dei motivi di ricorso incidentale
9 condizionato, per cui sulla questione si è formato il giudicato.
va quindi condannata a corrispondere a l'ulteriore somma di CP_1 Parte_1
€31.965,37.
6. Le spese di lite relative a tutti i gradi e le fasi del giudizio, ivi incluse quelle relative all'accertamento tecnico preventivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando:
1) dichiara risolto per grave inadempimento di il contratto di appalto stipulato CP_1
tra le parti;
2) condanna a restituire a la somma di €192.685,41, oltre CP_1 Parte_1
agli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
3) condanna a corrispondere a la somma di €31.965,37, a CP_1 Parte_1
titolo di risarcimento del danno;
4) condanna a rifondere a le spese processuali, che si CP_1 Parte_1
liquidano in €10.000,00 per compensi quanto al giudizio di primo grado, in €8.000,00 per compensi quanto al giudizio di appello, in €6.000,00 per compensi quanto al giudizio di cassazione ed in €7.000,00 per compensi quanto al giudizio di rinvio, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) pone in via definitiva le spese relative all'accertamento tecnico preventivo a carico di
CP_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26.03.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
10 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 275 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
attrice in riassunzione rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Balbo contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_2
convenuta in riassunzione rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Roveda, Carlo Ginevra e Andrea Marchetti
Oggetto: giudizio di rinvio avanti alla Corte d'Appello di Venezia a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 27076/2023.
1 Conclusioni dell'attrice in riassunzione:
“Nel merito, in via principale: dichiarare e/o confermare l'inadempimento di Controparte_1
alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di
[...]
per le ragioni meglio esposte in premessa e negli atti Parte_2
difensivi dei tre gradi di giudizio, e, per l'effetto:
a) dichiararsi risolto per grave inadempimento di Controparte_1
il contratto stipulato dalle parti e meglio descritto nelle
[...]
premesse;
b) condannarsi alla Controparte_1 restituzione, in favore di , dell'importo complessivo di euro Parte_2
192.685,41=, o il diverso importo accertato e/o ritenuto di giustizia, indebitamente corrisposto da in adempimento di quanto stabilito e Parte_2 liquidato nella sentenza cassata (euro €. 38.400,00=, corrisposto a titolo di acconto sul prezzo euro 154.285,41=, corrisposto con il bonifico effettuato in data 11.01.2019), oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
c) condannarsi al Controparte_1
risarcimento dei danni patiti da per le ragioni meglio Parte_2
esposte in premessa, quantificabili in euro 31.965,37=, o nella diversa inferiore misura che verrà quantificata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo effettivo;
d) rigettarsi le domande formulate in via riconvenzionale da
[...]
in quanto infondate in fatto e in Controparte_1
diritto, nonché, allo stato, non provate.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non venisse dichiarato risolto il contratto stipulato tra le parti per grave inadempimento di Controparte_1
dichiarare e/o confermare la responsabilità di quest'ultima per inesatto
[...] adempimento e per l'effetto:
- quantificarsi in euro 105.634,63 il saldo del prezzo della fornitura di cui è causa, al netto dell'acconto iniziale di euro 38.400,00 versato da e del Parte_2
2 danno patito da quest'ultima, pari ad euro 47.965,37=;
- rigettarsi le domande formulate in via riconvenzionale da
[...]
in quanto infondate in fatto e in Controparte_1
diritto, per le ragioni dedotte in premessa;
- condannarsi alla Controparte_1 restituzione, in favore di , dell'importo euro 154.285,41=, Parte_2
corrisposto con il bonifico effettuato in data 11.01.2019, in adempimento di quanto stabilito e liquidato nella sentenza cassata.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre ad accessori di legge e al rimborso forfetario delle spese generali, del presente giudizio di rinvio e di tutti i precedenti gradi, come stabilito dalla Corte di Cassazione, nonché alle spese legali e peritali, anche per il CT di parte, sostenute nel procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 1155/08 R.G. del
Tribunale di Treviso”.
Conclusioni della convenuta in riassunzione:
“In via principale:
1) dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande formulate da Parte_2
In via riconvenzionale:
2) dichiarare tenuta al pagamento dell'intero prezzo dovuto per le forniture di Parte_2 cui è causa, per l'ammontare di euro 192.000,00, o per la diversa somma ritenuta di giustizia, e conseguentemente condannarla al pagamento del saldo, dedotto l'acconto di euro 38.400,00 versato al momento della conclusione del contratto nonché quanto già pagato da in esecuzione della sentenza n. 2188/2018 della Corte d'Appello di Parte_2
Venezia, oltre a interessi. In ogni caso:
3) con vittoria di spese e compensi di difesa, di tutti i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel corso del 2007, commissionava a Parte_1 [...]
, per il prezzo complessivo di €192.000,00, Controparte_1
la fornitura di un macchinario composto da: (a) uno stampo pilota per il tappo di un vasetto
3 da 100 ml;
(b) uno stampo industriale per la produzione di vasetti in plastica per analisi mediche dalla capacità di 120 ml e graduato a 100 ml;
(c) uno stampo industriale per la produzione dei tappi da avvitarsi sui predetti vasetti da 100 ml.
Il collaudo degli stampi in questione, effettuato nell'aprile 2008, presso la sede di
[...]
dava esito negativo. Parte_1
con ricorso depositato in data 29.05.2008, promuoveva il procedimento Parte_1
per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei vizi funzionali riscontrati nella fornitura in questione e quindi, con atto di citazione notificato in data
25.11.2010, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, chiedendo CP_1 la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice e la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di €38.400,00, corrisposta a titolo di acconto, nonché al risarcimento dei danni.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande avversarie ed in via CP_1
riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento del prezzo residuo.
Con sentenza n. 1482/2014, il Tribunale di Treviso rigettava le domande attoree e condannava al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
€153.600,00, oltre alla rifusione delle spese di lite.
La decisione si fondava in sintesi sulla seguente motivazione: a) l'unico accordo vincolante tra le parti era rappresentato dalla “Lettera d'intenti del 10.07.2007”, inviata da CP_1 non avendo quest'ultima accettato le “Specifiche tecniche aggiuntive”, allegate da
[...]
b) poiché nella “Lettera d'intenti del 10.07.2007” non era stata pattuita una Parte_1
data di consegna, non poteva essere addebitato a alcun inadempimento per il CP_1
ritardo; c) anche se in sede di ATP erano stati accertati alcuni vizi di funzionamento degli stampi oggetto del contratto, l'appaltatrice non poteva essere ritenuta inadempiente in quanto si era offerta di risolvere tali problematiche;
d) non essendo dunque ravvisabile alcun inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatrice, la domanda di risoluzione del contratto doveva essere rigettata e, per contro, doveva essere accolta la domanda riconvenzionale formulata da quest'ultima, con conseguente condanna di Parte_1
al pagamento del saldo del prezzo dell'appalto. impugnava la suddetta pronuncia dinanzi alla Corte d'Appello di Parte_1
Venezia, la quale, con la sentenza n. 2188/2018, in parziale accoglimento del gravame,
4 rideterminava €121.634,63 la somma dovuta dalla committente all'appaltatrice, compensando per un terzo le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, e condannando alla rifusione della quota residua. Parte_1
Avverso la sentenza del giudice di appello proponeva ricorso per Parte_1
cassazione, affidato a sei motivi, al quale resisteva con controricorso e ricorso CP_1
incidentale condizionato, affidato a tre motivi.
Con l'ordinanza n. 27076/2023 citata in epigrafe, la Suprema Corte accoglieva i primi due motivi del ricorso principale, dichiarando assorbiti i restanti motivi;
rigettava i primi due motivi del ricorso incidentale, dichiarando assorbito il terzo;
cassava la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinviava la causa alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, affinché procedesse ad una nuova valutazione sulla importanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto e statuisse altresì sulle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione regolarmente notificato, riassumeva Parte_1
tempestivamente la causa ai sensi dell'art. 392 c.p.c., insistendo, in via principale, per l'accoglimento delle domande formulate davanti al Tribunale di Treviso.
Si costituiva chiedendo la conferma della pronuncia di condanna della CP_1 controparte al pagamento in suo favore della somma di €153.600,00.
2. In primo luogo deve ritenersi definitivamente accertato che il contenuto del contratto di appalto stipulato tra le parti non si limita a quanto è scritto nella lettera di intenti inviata da il 10.07.2017, ma si estende anche alle “Specifiche Tecniche Aggiuntive” CP_1 trasmesse a quest'ultima da in data 16.07.2017, in quanto la Corte di Parte_1
Cassazione ha confermato la correttezza della valutazione espressa sul punto dal giudice di secondo grado.
3. In punto di diritto è costantemente affermato che ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668, secondo comma, cod. civ. la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 cod. civ. stabilisce
5 che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 cod. civ., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore. Pertanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole - sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668 cod. civ., salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. A tal fine, la valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto. E incombe al committente l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto, mentre compete all'appaltatore addurre l'esistenza di eventuali cause che impediscano al committente di far valere il suo diritto (v. Cass. n. 5250 del 15/03/2004).
4. Nel caso in esame il ctu nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ha accertato che lo stampo del vasetto da 100 ml presenta un difetto al sistema automatico di espulsione del pezzo finito, che crea problemi di funzionamento allo stampo ed impedisce l'efficacia e la continuità del ciclo produttivo.
La causa di tale difetto è da ricollegare all'inadeguatezza del sistema di iniezione aria di espulsione, che avviene mediante un unico foro sul fondo delle matrici e che non garantisce una caduta ordinata e ripetibile dei vasetti, provocando inceppamenti del ciclo produttivo.
Trattasi di errore progettuale, emendabile mediante l'esecuzione di ulteriori fori di passaggio aria, che nel corso delle operazioni peritali si era dichiarata CP_1
disponibile ad eseguire, ma che di fatto non risultano essere mai state realizzate.
E' da rilevare che le conclusioni cui è giunto il ctu in ordine all'esistenza ed alla natura di tale vizio non sono state contestate dalle parti.
6 Va inoltre evidenziato che l'affermazione fatta dal perito dell'ufficio che l'errore progettuale suindicato è l'unico vizio da lui riscontrato muove dal presupposto che l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute nelle “Specifiche Tecniche Aggiuntive” trasmesse da il 16.07.2017 non formino oggetto dell'accordo raggiunto Parte_1
dalle parti.
Tale assunto però contrasta, come poc'anzi indicato, con il dictum della Corte di
Cassazione, la quale ha osservato che “per quanto attiene alla determinazione del contenuto del contratto di appalto” l'apprezzamento compiuto dal giudice di secondo grado
“non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità”.
A tale riguardo occorre rilevare che tra le prescrizioni aggiuntive vi è quella che indica in
4 secondi il tempo di ciclo, vale a dire il tempo occorrente per lo stampo sia di un singolo vasetto che di un singolo tappo.
La lettera di intenti inviata da il 10.07.2017 non riporta alcuna indicazione in CP_1
ordine al tempo di ciclo.
Il ctu ha osservato che lo stampo realizzato da anche una volta emendato il CP_1
vizio sopraindicato, non avrebbe mai potuto rispettare tale prescrizione, in quanto “non ha una geometria con rapporti massa/superficie tali da permettere il raffreddamento/solidificazione della plastica fusa all'interno delle matrici in tempo così brevi…. Per raggiungere questo risultato sarebbero occorsi calcoli particolari e lo stampo avrebbe avuto ben altri costi” (v. pag. 21 della relazione peritale).
Vi è poi un'ulteriore prescrizione aggiuntiva, relativa alla tolleranza sullo spessore delle pareti del vasetto, pari a 0.015 mm, che lo stampo realizzato da non è in grado CP_1
di rispettare, giacché anche in relazione a tale caratteristica esso avrebbe dovuto essere progettato in modo completamente diverso, con costi significativamente superiori (v. pag.
34 della relazione peritale).
Ora ha sempre contestato che lo stampo industriale per la produzione dei CP_1
vasetti in plastica e dei tappi che essa si era impegnata a realizzare dovesse rispettare le prescrizioni tecniche riportate nelle “Specifiche Tecniche Aggiuntive” (che invece, devono ritenersi vincolanti, alla luce del dictum della Suprema Corte), e ciò anche successivamente al deposito della relazione peritale, come trova conferma nella missiva del 23.10.2009, in cui ribadiva di non essere tenuta ad alcun adempimento verso la committente, manifestando
7 solo la disponibilità a concordare con quest'ultima una somma da portare in detrazione dal corrispettivo a lei dovuto (v. doc. 20 del fascicolo di primo grado di parte convenuta) e nella missiva del 25.02.2010, in cui riaffermava l'insussistenza di vizi e difetti nella fornitura (v. doc. 22 del fascicolo di primo grado di parte convenuta).
Deve considerarsi, pertanto, del tutto legittimo l'invio della diffida ad adempiere da parte di tramite il proprio legale, con lettera raccomandata del 15.04.2010, Parte_1 che testualmente recita: “La Rappresentata, atteso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo promosso dinanzi al Tribunale di Treviso – Sezione Distaccata di Conegliano, contestato e contestabile sotto vari profili, nonché il lungo tempo ormai decorso, mio tramite, Vi invita e Vi diffida formalmente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., ad adempiere alla consegna dello stampo Vasetto 100 ml e dello stampo Tappo per vasetto
100 ml, a suo tempo commissionati, entro e non oltre il termine di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della presente (tale termine è più ampio rispetto a quello proposto dall'Ing. ed non è disponibile a prorogarlo ulteriormente). Si Parte_3 Parte_1
precisa che i predetti stampi dovranno rispondere alle specifiche tecniche espressamente richieste da o, quantomeno, alle specifiche tecniche concordate in sede di Parte_1
accertamento tecnico preventivo ed indicate nell'ultima bozza del Verbale di Conciliazione trasmesso dal CTU, e dovranno, ovviamente, superare positivamente, prima della formale consegna, i collaudi tecnici, da effettuarsi con le modalità tecniche già proposte dall'Ing.
In caso di esito negativo anche di uno solo dei due collaudi, Parte_3 [...]
considererà definitivamente risolto di diritto, per Vs. grave inadempimento, Parte_1
il rapporto contrattuale con Voi intercorso….”) (v. doc. 12 del fascicolo di primo grado di parte attrice).
Tale diffida non ha sortito però alcun effetto, giacché con lettera dell'11.05.2010 il legale di ha continuato a negare che l'appaltatrice fosse inadempiente (v. doc. 24 del CP_1
fascicolo di primo grado di parte convenuta).
Deve, quindi, ritenersi che l'inadempimento di rispetto agli obblighi assunti CP_1
sia grave e che il contratto di appalto debba essere dichiarato risolto ex art. 1668 cod. civ., poiché da un lato il macchinario realizzato dall'appaltatrice non possiede le caratteristiche richieste dalla committente con riferimento al tempo di ciclo atteso ed alla tolleranza sullo spessore delle pareti del vasetto (che lo stesso ctu descrive come “caratteristiche “estreme”
8 (non ordinarie) che condizionano pesantemente progettazione, modalità costruttive e costi degli stampi”: v. pag. 34 della relazione peritale), e, dall'altro, l'appaltatrice non ha dato prova di aver provveduto ad eliminare il vizio del sistema automatico di espulsione del pezzo finito riscontrato in sede di accertamento tecnico preventivo, che impedisce l'efficacia e la continuità del ciclo produttivo.
Tali carenze e vizi rendono gli stampi inadatti a garantire quelle prestazioni per le quali aveva commissionato la realizzazione dell'opera a Parte_1 CP_1
Da ciò discende il diritto di alla ripetizione delle somme versate in Parte_1
esecuzione del contratto e della sentenza n. 2188/2018 della Corte d'Appello di Venezia, che ammontano a complessivi €192.685,41, di cui €38.400,00 corrisposti il 16.07.2007 a titolo di acconto sul prezzo ed €154.285,41 corrisposti con il bonifico effettuato in data
11.01.2019 (v. doc. 9 allegato all'atto di citazione in riassunzione).
è inoltre tenuta a restituire le somme ricevute con gli interessi legali, dovuti CP_1
come frutto civile del denaro, a decorrere dal giorno in cui le somme gli furono consegnate dall'altro contraente (v. in senso conforme Cass.n. 19659 del 18/09/2014).
5. ha chiesto altresì di essere risarcita dei danni subiti a causa dell'altrui Parte_1
inadempimento.
Essa ha aderito alla stima del danno effettuata in sede accertamento tecnico preventivo dal ctu e recepita dal giudice di secondo grado, che ha quantificato in €31.965,37 il pregiudizio da lucro cessante, derivante dal ritardo nella consegna della fornitura.
all'atto della sua costituzione nel presente giudizio di rinvio, ha contestato la CP_1 domanda risarcitoria formulata dalla committente, adducendo che quest'ultima non ha fornito alcuna valida prova circa la concreta esistenza di mancati guadagni causalmente riconducibili all'inadempimento dell'appaltatrice, non avendo prodotto alcun documento idoneo a dimostrare l'effettiva esistenza di un lucro cessante.
Al riguardo è decisivo il rilievo che la statuizione con cui la Corte di Appello di Venezia, nella sentenza n. 2188/2018, aveva accertato l'esistenza del danno da lucro cessante derivante dall'inadempimento di per ritardata consegna degli stampi e ne aveva CP_1 quantificato l'ammontare in €31.965,37, non è stata fatta oggetto di alcuna specifica censura da parte di quest'ultima in sede di proposizione dei motivi di ricorso incidentale
9 condizionato, per cui sulla questione si è formato il giudicato.
va quindi condannata a corrispondere a l'ulteriore somma di CP_1 Parte_1
€31.965,37.
6. Le spese di lite relative a tutti i gradi e le fasi del giudizio, ivi incluse quelle relative all'accertamento tecnico preventivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando:
1) dichiara risolto per grave inadempimento di il contratto di appalto stipulato CP_1
tra le parti;
2) condanna a restituire a la somma di €192.685,41, oltre CP_1 Parte_1
agli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
3) condanna a corrispondere a la somma di €31.965,37, a CP_1 Parte_1
titolo di risarcimento del danno;
4) condanna a rifondere a le spese processuali, che si CP_1 Parte_1
liquidano in €10.000,00 per compensi quanto al giudizio di primo grado, in €8.000,00 per compensi quanto al giudizio di appello, in €6.000,00 per compensi quanto al giudizio di cassazione ed in €7.000,00 per compensi quanto al giudizio di rinvio, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) pone in via definitiva le spese relative all'accertamento tecnico preventivo a carico di
CP_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26.03.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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