Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22369 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello lesione personale
TRA
( , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Bucciero
APPELLANTE
E
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Impresa Designata per la regione Campania per conto del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Corrado
APPELLATA
NONCHE'
e FATTORE Controparte_2 Per_1
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti della Parte_1
e di e (rispettivamente conducente e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 proprietario dell'autovettura Fiat Lancia Y tg. BS856YZ sprovvista di valida polizza assicurativa per la rca) avverso la sentenza n. 33508/2023 del Giudice di Pace di Napoli con la quale era stata rigettata la domanda di essa originaria parte attrice con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Deduceva la parte appellante, a sostegno del gravame, come unico ed articolato motivo l'erronea valutazione da parte del primo giudice degli elementi probatori in ordine alla effettiva verificazione del sinistro nelle circostanze di temo e di luogo indicate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per avere ritenuto decisiva la circostanza che la
Pertanto la parte appellante chiedeva accogliersi le conclusioni di cui all'originario atto di citazione, con esclusione dei danni non patrimoniali da invalidità permanente (cui dichiarava espressamente di rinunciare) con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio l'appellata compagnia di assicurazioni resisteva al gravame mentre le altre parti appellate restavano contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
L'appello è ammissibile essendo specifici i motivi di gravame. Relativamente alle conclusioni, poi, la parte appellante si è sostanzialmente riportata alle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Qualsiasi questione in ordine alla proponibilità e procedibilità della domanda nonché in ordine alla legittimazione attiva e passiva delle parti (ed in particolare della Controparte_1
nella qualità indicata in epigrafe risultando il veicolo sprovvisto di copertura
[...]
assicurativa) è stata già affrontata e superata dal primo giudice e non ulteriormente riproposta in questa sede di gravame.
Nel merito deve ritenersi – conformemente a quanto dedotto dalla parte appellante – che la domanda risarcitoria proposta con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado era certamente fondata in ordine alla affermazione della esclusiva responsabilità del conducente ( ) dell'auto di proprietà della originaria parte convenuta Controparte_2
. Sul punto basti considerare che la dinamica del sinistro emerge dalle CP_3
univoche risultanze della prova orale espletata.
In particolare nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nella citazione l'autovettura sui cui si trovava come trasportata la originaria parte istante veniva tamponata dall'autovettura di proprietà della originaria parte convenuta e sprovvista di valida copertura assicurativa per la rca.
Anche in considerazione della circostanza che l'auto di parte convenuta in quanto sprovvista di idonea copertura assicurativa per la rca non poteva circolare, deve ritenersi così superata la presunzione di uguale e concorrente responsabilità fissata dall'art. 2054 secondo comma cc per il caso di scontro tra veicoli e la responsabilità del sinistro va, per l'appunto attribuita in via esclusiva a , conducente dell'auto di proprietà Controparte_2
di e, per esso, anche al medesimo. CP_3 CP_3 Una volta accertata la effettiva verificazione del sinistro e la esclusiva responsabilità del conducente e proprietario dell'autovettura tamponante, occorre procedere, sulla base delle prove orali e documentali, alla quantificazione dei danni.
A tale fine non può escludersi la fondatezza della domanda risarcitoria soltanto perché – come invece ritenuto dal primo giudice – la originaria parte istante ha espressamente rinunciato alla ctu medica ammessa e ciò per altro prima che il ctu nominato accettasse l'incarico.
La CTU non è un mezzo di prova e nel caso concreto sarebbe servita a confermare il nesso causale (all'esito dell'esame delle documentazione medica e degli esami oggettivi radiografici esibiti) tra il sinistro oggetto di causa e le lesioni riferite con riguardo essenzialmente all'eventuale sussistenza e quantificazione di postumi invalidanti permanenti (cui la originaria parte istante ha rinunciato).
In ordine alla concreta quantificazione del danno deve rilevarsi come la deposizione dei testi escussi sia stata sul punto alquanto generica (parlando di dolori alla testa, al collo ed alla schiena).
Tuttavia dalla documentazione medica esibita emerge una congruenza con le dichiarazioni dei testimoni escussi in primo grado ed è effettivamente emerso che la originaria parte istante, in conseguenza del sinistro “de quo”, ha riportato i traumi lamentati in citazione;
trattasi di lesioni (non di carattere permanente) del tutto compatibili con la dinamica del sinistro quale riferita nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
In effetti, sulla base della documentazione medica esibita, per i lievi postumi residuati dal sinistro, può riconoscersi, una inabilità temporanea parziale valutabile nella misura media del 50% per 30 giorni.
Risulta pertanto che l'istante, in conseguenza del sinistro oggetto di causa, ha subito – seppure temporaneamente - un danno alla salute e cioè una alterazione dell'integrità e della efficienza fisio-psichica che, indipendentemente da ogni riferimento alla capacità lavorativa e di guadagno, le ha impedito di godere la vita come era possibile prima dell'insorgenza del fatto lesivo;
tale danno, non patrimoniale, è pienamente risarcibile.
Nella determinazione di tale danno, vertendosi in ipotesi cd. micropermanenti, deve applicarsi la Tabella del danno biologico di lieve entità ex art. 139 del Dlgs 209/2005
(D.M. 16-10-2023). Pertanto l'invalidità temporanea può sulla base di una indennità giornaliera di Euro 54,80. Per la invalidità temporanea relativa o parziale (ITP) la medesima indennità giornaliera andrà ridotta in percentuale per tener conto dell'effettivo grado di invalidità.
In conseguenza il danno biologico da invalidità temporanea va liquidato, all'attualità, in complessive Euro 822,oo (50% di Euro 54,80 x 30 gg)
Va poi riconosciuta alla parte istante la somma di Euro 200,oo per spese di assistenza medica anche se solo in parte documentate.
Nessuna altra voce di danno può essere liquidata ed in particolare nulla va riconosciuto a titolo di ulteriore danno non patrimoniale (cd. danno morale) in assenza di specifica allegazione da parte della originaria attrice.
Il danno risarcibile spettante alla appellante – già ai valori monetari attuali e come comprensivo degli interessi compensativi dal sinistro ad oggi – va quantificato in conseguenza in complessive Euro 1.200,oo.
In definitiva le originarie parti convenute ed attuali parti appellate vanno condannate in solido al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di Euro 1.200,oo oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
La sentenza va riformata anche in ordine alle spese processuali che devono seguire la sostanziale soccombenza delle originarie parti convenute.
Le spese processuali del secondo grado di giudizio seguono la sostanziale soccombenza delle parti appellate.
Le spese di entrambi i gradi si liquidano in dispositivo (con attribuzione), tenuto conto della reale difficoltà (assai lieve) dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti della , in persona del legale rappresentante pro tempore, nella Controparte_1
qualità indicata in epigrafe e di e avverso la sentenza n. Controparte_2 CP_3
33508/2023 del Giudice di Pace di Napoli, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara la esclusiva responsabilità in capo a e nel verificarsi Controparte_2 CP_3
del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto condanna la , Controparte_2 CP_3
e in solido al pagamento in favore della originaria parte attrice Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento dei danni, della somma complessiva di Euro Parte_1
1.200,oo oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
condanna le originarie parti convenute ed attuali parti appellate, in solido, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore della originaria parte attrice, spese che liquida in complessive Euro 1.050,oo (di cui Euro 900,oo per compensi, compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 150,oo per spese vive) oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. Massimo Bucciero;
2) condanna le parti appellate, in solido, al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del secondo grado di giudizio, spese che liquida in complessive Euro
1.150,oo (di cui Euro 1.050,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 100,oo per spese vive) oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Massimo Bucciero.
Così deciso in Napoli lì 17 gennaio 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco