TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 04/07/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 354/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente Relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 354 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MURGIA ANNA RITA, elettivamente domiciliata in VIA NAZIONALE ANG. VIA
DEI LIDI, BUDONI, presso lo studio del difensore e (C.F. CP_1
), con il patrocinio dell'avv. MAGRINI ELISABETTA, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA EFISIO MARINI N. 7 CAGLIARI presso lo studio del difensore
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di portare la propria residenza ove ritengano opportuno e nel reciproco rispetto,
Pag. 1 di 6 2. Le parti concordano l'affido condiviso dei minori, che continueranno a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione e istruzione, manterrà con ciascuno di essi rapporti equilibrati, continuativi e conserverà con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti IGnificativi. Entrambi i genitori adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago e le attività sportive e ricreative.
3. Il IG. potrà vedere e tenere con sé i minori quando lo vorranno previo CP_1 preavviso e accordo con la madre.
4. Le festività seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori ossia: per l'anno
2025 il giorno di Pasqua con il padre, il Lunedì dell'Angelo con la madre;
il 15 agosto;
il giorno 24 dicembre con il padre, il giorno di Natale con la madre, di Santo Stefano, il
06 gennaio. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre tre settimane, anche non consecutive, in base alle eIGenze degli stessi, salvo diverso accordo tra le parti.
In occasione delle ferie estive di ciascun genitore, da comunicare all'altro con un preavviso di almeno 15 giorni e da concordare in modo tale da evitare sovrapposizioni dei rispettivi periodi di ferie, così da garantire l'alternanza, i minori potranno trascorrere con ciascuno di essi quindici giorni anche non consecutivi.
Nel periodo di permanenza dei minori presso ciascuno dei genitori, questi ultimi saranno tenuti ad occuparsi degli eventuali accompagnamenti alle attività scolastiche, di svago e sportive.
5. I genitori adotteranno, consensualmente, le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra-scolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso i mezzi di trasporto personali.
6. Il IG. provvederà a versare una somma pari ad € 300,00 mensili a titolo CP_1 di mantenimento per i figli, € 150,00 per ciascun figlio, entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o poste pay intestato alla IG.ra , IBAN: IT Pt_1
40X3608105138271432071444
Pag. 2 di 6 Il IG. concederà inoltre alla IG.ra di percepire interamente CP_1 Pt_1
l'assegno unico, rinunciando pertanto al suo 50%.
7. I coniugi dovranno provvedere a farsi carico delle spese che in qualunque evenienza dovessero rendersi necessarie nell'interesse dei minori, sempre che le stesse non siano voluttuarie e comunque superflue, previo accordo tra i genitori sulla natura e la entità degli importi che di volta in volta dovranno essere sostenuti.
Le spese straordinarie c.d. “non necessarie” (ad esempio ludiche-ricreative ecc.) saranno divise al 50% fra i coniugi;
resta inteso che tali spese dovranno essere affrontate solo previo accordo di entrambi i coniugi quando il loro ammontare è superiore a complessive € 50,00 mensili per figlio, in mancanza di tale accordo il genitore anticipatario della spesa non autorizzata non potrà richiedere la restituzione del 50% dell'importo, risultando di fatto l'unico obbligato a tale pagamento.
8. Le spese straordinarie c.d. necessarie che si renderanno necessarie per i minori, purché previamente concordate e documentate, dovranno essere suddivise al 50% tra i genitori, tenendo conto di quanto in appresso:
a) spese mediche che NON richiedono il preventivo accordo: al) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
a2) dentistiche presso strutture pubbliche;
a3) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
SSN; a4) ticket sanitari;
a5) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
a6) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: bi) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b2) cure termali e fisioterapiche;
b3) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
b4) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche che NON richiedono il preventivo accordo: cl) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
e2) libri di testo;
c3) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c4) dotazione informatica (PC/tablet) imposta dalla scuola;
c5) assicurazione scolastica;
c6) fondo cassa richiesto dalla scuola;
c7) gite scolastiche senza pernottamento;
c8) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Pag. 3 di 6 d) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: di) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
d2) gite scolastiche con pernottamento;
d3) corsi di recupero e lezioni private;
d4) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; d5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche che NON richiedono il preventivo accordo: el) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; e2) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
d) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze:
f1) corsi di lingue;
f2) corsi di musica e strumenti musicali;
f3) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
f4) spese per attività ludiche e ricreative;
f5) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio;
f6) baby-sitter;
g) in relazione alle spese straordinarie da concordare, il IG. a fronte di una CP_1 richiesta scritta avanzata dalla IG.ra a mezzo Whatsapp, dovrà manifestare un Pt_1 motivato dissenso, sempre per iscritto a mezzo Whatsapp, entro 3 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso alla IG.ra che si impegna ad esibire la documentazione Pt_1 comprovante le spese integralmente sostenute entro 10 giorni - dovrà essere effettuato dal IG. entro i successivi 10 giorni. Stesse modalità di rimborso, a parti invertite, CP_1 qualora per le spese straordinarie da concordare vi sia una richiesta scritta avanzata dal
IG. CP_1
9. Entrambi i coniugi dovranno comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, e comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura, dovranno concedersi reciproco assenso all'inscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minore valida anche per l'espatrio.
10. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio fabbisogno economico e dichiarano di non avere reciprocamente nulla da chiedere a titolo di mantenimento.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
- Esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale.
Pag. 4 di 6 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.04.2025 e hanno esposto Parte_1 CP_1 di aver contratto matrimonio in data 17.04.2010, registrato presso l'ufficio dello Stato
Civile del Comune di Torpé al numero 2, parte II, S.A; che da tale unione sono nati i Per_ figli il 24.01.2009 e l'1.10.2013; che per incompatibilità di carattere e Per_1 incomprensioni i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale ed è pertanto venuta meno la comunione materiale e spirituale;
che è interesse dei coniugi separarsi consensualmente. Ciò premesso, le parti hanno rassegnato le conclusioni sopra indicate.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 27 maggio 2025, le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti i figli minori della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale.
Ritiene il Collegio che la posizione dei figli minori sia salvaguardata mediante l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno trovato l'accordo.
Stante la natura della causa, nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così giudica:
- omologa la separazione dei coniugi e alle Parte_1 CP_1 condizioni indicate nel ricorso e confermate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 27 maggio 2025;
- ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Pag. 5 di 6 Così deciso in Nuoro, nella camera di conIGlio del 2 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente Relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 354 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MURGIA ANNA RITA, elettivamente domiciliata in VIA NAZIONALE ANG. VIA
DEI LIDI, BUDONI, presso lo studio del difensore e (C.F. CP_1
), con il patrocinio dell'avv. MAGRINI ELISABETTA, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA EFISIO MARINI N. 7 CAGLIARI presso lo studio del difensore
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di portare la propria residenza ove ritengano opportuno e nel reciproco rispetto,
Pag. 1 di 6 2. Le parti concordano l'affido condiviso dei minori, che continueranno a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione e istruzione, manterrà con ciascuno di essi rapporti equilibrati, continuativi e conserverà con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti IGnificativi. Entrambi i genitori adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago e le attività sportive e ricreative.
3. Il IG. potrà vedere e tenere con sé i minori quando lo vorranno previo CP_1 preavviso e accordo con la madre.
4. Le festività seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori ossia: per l'anno
2025 il giorno di Pasqua con il padre, il Lunedì dell'Angelo con la madre;
il 15 agosto;
il giorno 24 dicembre con il padre, il giorno di Natale con la madre, di Santo Stefano, il
06 gennaio. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre tre settimane, anche non consecutive, in base alle eIGenze degli stessi, salvo diverso accordo tra le parti.
In occasione delle ferie estive di ciascun genitore, da comunicare all'altro con un preavviso di almeno 15 giorni e da concordare in modo tale da evitare sovrapposizioni dei rispettivi periodi di ferie, così da garantire l'alternanza, i minori potranno trascorrere con ciascuno di essi quindici giorni anche non consecutivi.
Nel periodo di permanenza dei minori presso ciascuno dei genitori, questi ultimi saranno tenuti ad occuparsi degli eventuali accompagnamenti alle attività scolastiche, di svago e sportive.
5. I genitori adotteranno, consensualmente, le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra-scolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso i mezzi di trasporto personali.
6. Il IG. provvederà a versare una somma pari ad € 300,00 mensili a titolo CP_1 di mantenimento per i figli, € 150,00 per ciascun figlio, entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o poste pay intestato alla IG.ra , IBAN: IT Pt_1
40X3608105138271432071444
Pag. 2 di 6 Il IG. concederà inoltre alla IG.ra di percepire interamente CP_1 Pt_1
l'assegno unico, rinunciando pertanto al suo 50%.
7. I coniugi dovranno provvedere a farsi carico delle spese che in qualunque evenienza dovessero rendersi necessarie nell'interesse dei minori, sempre che le stesse non siano voluttuarie e comunque superflue, previo accordo tra i genitori sulla natura e la entità degli importi che di volta in volta dovranno essere sostenuti.
Le spese straordinarie c.d. “non necessarie” (ad esempio ludiche-ricreative ecc.) saranno divise al 50% fra i coniugi;
resta inteso che tali spese dovranno essere affrontate solo previo accordo di entrambi i coniugi quando il loro ammontare è superiore a complessive € 50,00 mensili per figlio, in mancanza di tale accordo il genitore anticipatario della spesa non autorizzata non potrà richiedere la restituzione del 50% dell'importo, risultando di fatto l'unico obbligato a tale pagamento.
8. Le spese straordinarie c.d. necessarie che si renderanno necessarie per i minori, purché previamente concordate e documentate, dovranno essere suddivise al 50% tra i genitori, tenendo conto di quanto in appresso:
a) spese mediche che NON richiedono il preventivo accordo: al) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
a2) dentistiche presso strutture pubbliche;
a3) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
SSN; a4) ticket sanitari;
a5) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
a6) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: bi) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b2) cure termali e fisioterapiche;
b3) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
b4) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche che NON richiedono il preventivo accordo: cl) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
e2) libri di testo;
c3) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c4) dotazione informatica (PC/tablet) imposta dalla scuola;
c5) assicurazione scolastica;
c6) fondo cassa richiesto dalla scuola;
c7) gite scolastiche senza pernottamento;
c8) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Pag. 3 di 6 d) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: di) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
d2) gite scolastiche con pernottamento;
d3) corsi di recupero e lezioni private;
d4) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; d5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche che NON richiedono il preventivo accordo: el) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; e2) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
d) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze:
f1) corsi di lingue;
f2) corsi di musica e strumenti musicali;
f3) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
f4) spese per attività ludiche e ricreative;
f5) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio;
f6) baby-sitter;
g) in relazione alle spese straordinarie da concordare, il IG. a fronte di una CP_1 richiesta scritta avanzata dalla IG.ra a mezzo Whatsapp, dovrà manifestare un Pt_1 motivato dissenso, sempre per iscritto a mezzo Whatsapp, entro 3 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso alla IG.ra che si impegna ad esibire la documentazione Pt_1 comprovante le spese integralmente sostenute entro 10 giorni - dovrà essere effettuato dal IG. entro i successivi 10 giorni. Stesse modalità di rimborso, a parti invertite, CP_1 qualora per le spese straordinarie da concordare vi sia una richiesta scritta avanzata dal
IG. CP_1
9. Entrambi i coniugi dovranno comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, e comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura, dovranno concedersi reciproco assenso all'inscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minore valida anche per l'espatrio.
10. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio fabbisogno economico e dichiarano di non avere reciprocamente nulla da chiedere a titolo di mantenimento.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
- Esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale.
Pag. 4 di 6 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.04.2025 e hanno esposto Parte_1 CP_1 di aver contratto matrimonio in data 17.04.2010, registrato presso l'ufficio dello Stato
Civile del Comune di Torpé al numero 2, parte II, S.A; che da tale unione sono nati i Per_ figli il 24.01.2009 e l'1.10.2013; che per incompatibilità di carattere e Per_1 incomprensioni i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale ed è pertanto venuta meno la comunione materiale e spirituale;
che è interesse dei coniugi separarsi consensualmente. Ciò premesso, le parti hanno rassegnato le conclusioni sopra indicate.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 27 maggio 2025, le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti i figli minori della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale.
Ritiene il Collegio che la posizione dei figli minori sia salvaguardata mediante l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno trovato l'accordo.
Stante la natura della causa, nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così giudica:
- omologa la separazione dei coniugi e alle Parte_1 CP_1 condizioni indicate nel ricorso e confermate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 27 maggio 2025;
- ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Pag. 5 di 6 Così deciso in Nuoro, nella camera di conIGlio del 2 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 6 di 6