Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/06/2025, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 1259/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 1259/2021 avente ad oggetto “responsabilità ex art. 2051 c.c.” e pendente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Luigi Pappalardo, presso il cui studio, sito in Somma Vesuviana, alla Via A.
Moro n. 46, è elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Raffaele Marciano, presso il cui studio, sito in Sant'Anastasia (NA), alla Via Donizetti 4, angolo Via Primicerio n. 86, è elettivamente domiciliato
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 6.3.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che in data Parte_1
3.7.2018, alle ore 1:30 circa, in Crispano (Na), mentre correva all'interno della villa comunale di , era caduta all'interno di una buca non visibile a causa della CP_1
mancanza di illuminazione;
che tale buca, formatasi a seguito della rimozione di una pianta, non era stata richiusa, recintata o segnalata in altro modo;
che a seguito del sinistro aveva riportato lesioni personali che avevano reso necessario il suo trasporto, mediante ambulanza, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Giovanni Di Dio” di
Frattamaggiore, dove era stata ricoverata ed operata per frattura diafisaria del femore sinistro;
che in conseguenza delle lesioni subite erano residuati postumi invalidanti permanenti quantificabili in sede medico-legale; che la richiesta risarcitoria, formulata con pec del 18.12.2019, nei confronti del , non aveva sortito alcun Controparte_1
effetto.
Tanto premesso ed esposto, conveniva in giudizio il affinché venisse Controparte_1
condannato al risarcimento dei danni da lei subiti, quantificati nella misura di €
100.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva il che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto Controparte_1
dell'avversa pretesa, deduceva: in via preliminare, la nullità della citazione per la non chiara e lacunosa indicazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda risarcitoria;
nel merito, che non era stata fornita la prova della dinamica dell'incidente e del nesso di causa tra il bene demaniale in custodia e le lesioni personali lamentate;
che la parte attrice non aveva provato che la presunta insidia fosse oggettivamente non visibile e imprevedibile mediante l'utilizzo dell'ordinaria diligenza;
che il verificarsi del sinistro de quo era imputabile al comportamento imprudente e negligente della parte danneggiata.
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse accertata e dichiarata la nullità della citazione;
nel merito, affinché fosse rigettata la pretesa attorea;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, affinché il risarcimento fosse ridotto in considerazione dell'efficienza causale del comportamento colposo dell'attrice, con vittoria di spese di lite.
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione di un teste di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva riservata in decisione con
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ordinanza del 10.3.2025.
La pretesa azionata è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del
25/09/2014) consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo il convenuto nella condizione di CP_1
formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito della controversia.
Nel merito, parte attrice ha invocato, in ordine alle lesioni subite nel sinistro occorso in data 3.7.2018 la responsabilità ex art. 2051 c.c. del , trattandosi di Controparte_1
sinistro accaduto su un'area demaniale, rientrante nella sua sfera di custodia e controllo.
Vanno prima di tutto esposti i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia.
In materia, la Suprema Corte con sentenza n.2094/2013 ha statuito che “i principi giuridici che governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso” (cfr. Cass.
7.04.2010 n. 8229;
Cass. 19.02.2008 n. 4279; Cass. 5.12 2008 n. 828811).
La funzione della norma di cui all'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio
2011, n° 11016).
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La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità
(piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass. 19.02.2008 n. 4279).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore solo del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
La sussistenza di tale forma di responsabilità è dunque incentrata sull'accertamento del nesso di causalità fra danno e la res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, può dirsi integrata ove, per un verso, sia comprovato il nesso eziologico fra cosa custodita e detrimento patito e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del nesso causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n. 2660/2013, n. 20619/2014).
Infatti, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2010,
n° 5658).
Se ne inferisce che il disposto normativo dell'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità dovendo quindi dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ., Sez. 6-3, 11 marzo 2011, n. 5910).
Su tale responsabilità può influire certamente la condotta della stessa vittima, la quale può assumere efficacia causale esclusiva (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), però, soltanto ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero
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delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto;
diversamente, la condotta stessa potrà rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c., secondo le circostanze del caso da apprezzarsi dal giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità purché congruamente e logicamente motivate (Cass.,
22.3.2011, n. 6550).
In particolare, con specifico riguardo al regime di responsabilità alla quale vanno incontro ex art. 2051 c.c. gli enti proprietari o concessionari di strade o comunque di beni demaniali aperti all'uso di un numero indifferenziato di utenti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2094/2013, ha precisato che “a) per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario si trova in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarle, di modificarne le condizioni di fruibilità, di escludere che altri vi apportino cambiamenti, situazione che,
a ben vedere integra proprio lo status di custode;
b) una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) l'ente proprietario non può far nulla solo quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito;
d) agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è dunque applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. con riferimento alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non potrà essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere;
e) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno, pericolosità che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto e alle circostanze che ne connotano l'uso da parte degli utenti” (cfr. Cass. 11.11.2011 n. 23562; Cass. 3.04.2009
n. 8157; Cass. 29.03.2007 n. 7763; Cass.
2.02.2007 n. 2308; Cass. 25.07.2008 n. 20427).
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Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, a fondamento della domanda proposta, viene allegata, quale causa del sinistro, la presenza di una buca non visibile e non segnalata ubicata all'interno del parco comunale del . Controparte_1
Trattasi di una situazione inerente alla pavimentazione stradale agevolmente verificabile dalla P.A., in particolare, considerando che si tratta di un bene del demanio comunale destinato ad essere abitualmente utilizzato a piedi, che per le sue caratteristiche intrinseche – limitata estensione e ubicazione all'interno del perimetro urbano delimitato dallo stesso – rende in concreto possibile l'esercizio del controllo e della CP_1
vigilanza sul bene inteso quale potere di fatto sulla cosa stessa.
La giurisprudenza di legittimità, in relazione all'individuazione dei criteri su cui fondare l'inquadramento della fattispecie concreta nell'ambito della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., ha avuto modo di precisare proprio con riferimento a sinistri occorsi sul manto stradale di enti comunali, che l'ubicazione della strada del demanio stradale all'interno della perimetrazione del centro abitato, costituisce una figura sintomatica della possibilità per l'ente pubblico di esercitare sulla stessa un potere di controllo effettivo (L.
17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quinquies come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n.
765, art. 17; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 4; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 9), risultando certamente più agevole il controllo e gravando sulla p.a. un obbligo di manutenzione e custodia (cfr. Cass. n. 15779/2006; Cass. 20/11/1998, n. 11749Cass.,
21/05/1996, n. 4673).
Dalla sua qualità di custode dell'area teatro del sinistro – la –, discendeva, CP_2
quindi per il il potere dovere di provvedere alla manutenzione, Controparte_1
gestione e sorveglianza delle aree demaniali, dovendo escludersi che l'ente locale non potesse oggettivamente provvedervi.
Dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico posto a fondamento della pretesa e, in particolare, la riconducibilità eziologica delle lesioni personali subite al bene demaniale in custodia, il quale presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile la verificazione dell'incidente.
Nella fattispecie in esame, può ritenersi adeguatamente provata la dinamica del sinistro narrata dall'attrice nell'atto introduttivo, trovando tale descrizione conferma nell'escussione testimoniale, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio oltre che nella
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documentazione processuale allegata e, in particolare, nel referto ospedaliero di pronto soccorso.
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche quale danno-evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria trova riscontro nel referto di pronto soccorso n. n.
150057/18028524 del 3.7.2018, nel qual viene diagnosticata, già in quella sede, una
“frattura del femore sovracondilare” (cfr. documentazione medica allegata al fascicolo di parte attrice).
Sul piano dei rilievi probatori, le modalità di svolgimento dell'accaduto narrate nella domanda vengono confermate dalle dichiarazioni della teste di parte attrice, la quale ha descritto con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva l'infortunio riportato dalla Pt_1
In particolare, quanto alla dinamica del sinistro, la teste da ritenersi Testimone_1
attendibile, per avere reso dichiarazioni sufficientemente circostanziate e coerenti e per assistito visivamente ai fatti di causa, confermava il verificarsi della caduta secondo le modalità allegate da parte attrice nell'atto introduttivo.
A riguardo, la teste ha dichiarato, per averlo visto personalmente, che i Testimone_1
primi giorni del mese di luglio del 2018, la mentre correva nella villa comunale Pt_1
di , in una zona non illuminata, era caduta all'interno di una buca larga circa CP_1
70/80 cm, molto profonda, colma di erba secca, e che, a seguito dello sprofondamento nella fossa fino alla vita, l'attrice aveva lamentato dolore al lato sinistro della gamba;
in particolare, la teste riconosceva lo stato dei luoghi nelle fotografie allegate al fascicolo di parte attrice e precisava che la lampada visibile nelle immagini al momento del sinistro era collocata più lontano e non era in grado di illuminare l'area della caduta in cui la buca non era delimitata, né segnalata in alcun modo (“I fatti risalgono ai primi di luglio del
2018, ero in , nella villa comunale. Mi trovavo assieme a mio marito CP_1 CP_3
; poi c'er , cinque o sei bambini, tutti suoi nipoti. Poi c'erano
[...] Parte_1 le due sorelle della e ed i rispettivi mariti. Era sera tardi, Pt_1 Per_1 Per_2
mezzanotte/l'una. Non ricordo che giorno della settimana era, eravamo lì per prendere un po' d'aria fresca. Ad un certo punt , mentre stava giocando con i bambini, si è Parte_1
messa a correre dirigendosi in una zona non illuminata. Improvvisamente l'ho vista cadere in un fosso, io mi trovavo ad una distanza di 2-3 metri. In questa zona più buia mi trovavo io, ed i bambini. E' caduta in un fosso che era molto profondo, le Parte_1
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arrivava alla vita. Era largo circa 70/80 centimetri, dentro c'era erba secca. Prima che la mia amica cadesse io avevo notato la buca, ma non avevo capito che avesse questa profondità. Una volta caduta, metà del corpo era dentro. Ha iniziato a piangere e lamentarsi, aveva dolore al lato sinistro della gamba. L'abbiamo tirata fuori dal fosso ma il dolore che lei provava era tale che abbiamo immaginato che si fosse rotta la gamba.
Abbiamo chiamato l'ambulanza che è arrivata dopo circa un quarto d'ora e l'ha trasportata all'ospedale di Frattamaggiore, dove poi è stata operata e ricoverata per tre mesi. Alla teste vengono esibite le fotografie prodotte dalla parte attrice….riconosco lo stato dei luoghi così come raffigurato nelle fotografie esibitemi, la buca si presentava così come la vedo nelle foto. La lampada che vedo c'era all'epoca ma era lontana, non illuminava l'area….la buca non era delimitata, né segnalata in alcun modo”; cfr. dichiarazioni della teste . Testimone_1
La teste escussa, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha dunque confermato, con dichiarazioni univoche e concordanti, la ricostruzione dell'accadimento dannoso narrato in citazione ed il verificarsi delle lesioni subite dall'attrice a causa della caduta nella buca presente all'interno della villa comunale di . CP_1
Le dichiarazioni testimoniali relative alla riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate dalla parte attrice all'infortunio per come descritto nella domanda risultano poi corroborate dalla consulenza tecnica medico-legale del dott. . Persona_3
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro ed alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
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7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Si accerta in consulenza, sulla base della documentazione sanitaria allegata e di un esame obiettivo del soggetto danneggiato, che la dinamica lesiva descritta in citazione risulta compatibile con le lesioni traumatiche riscontrate (“frattura diafisaria del femore sinistro”).
In particolare, il CTU, dott. ha constatato che i postumi invalidanti Persona_3
permanenti derivanti dalla compromissione anatomica e funzionale accertata sono in rapporto causale con la natura e la tipologia dell'evento dannoso dedotto in giudizio, risultando soddisfatti i criteri di compatibilità per nesso topografico, della continuità fenomenica e di idoneità (“è' rispettato il criterio topografico in quanto l'impatto nella caduta , ha provocato trauma indiretto a bassa energia con verosimile ginocchio flesso sull'arto inferiore sinistro causando la frattura del femore;
è' rispettato il criterio della continuità fenomenica , in quanto l'arto inferiore era integro prima della caduta e successivamente alla caduta si manifestava la frattura del femore sinistro;
è rispettato il criterio di idoneità in quanto la caduta è stata efficiente nel causare un trauma al femore sinistro provocando la frattura”).
Da ciò discende che l'accertata frattura delle ossa del femore può verosimilmente ricondursi al trauma indiretto provocato dalla caduta dell'attrice all'interno della buca
(“Tale lesioni sono eziologicamente riconducibili alla dinamica del fatto di cui è causa.
La ricorrente nella caduta subiva per trauma indiretto una frattura del femore a bassa energia con verosimile ginocchio flesso.”)
La consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del processo, unitamente alle risultanze probatorie precedentemente analizzate, consente di ritenere provata l'ammissibilità del nesso di causalità materiale tra l'evento traumatico (la caduta) e lesioni iniziali riportate dalla nonché del nesso di causalità giuridica intercorrente tra Pt_1
l'evento lesivo e gli esiti stabilizzati del processo patologico concernenti “postumi di frattura diafisaria del femore sinistro e da esiti cicatriziali coscia sinistra”.
Dall'istruttoria emerge, quindi, che le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento dannoso risultano per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita compatibili con la ricostruzione delle modalità di verificazione del sinistro descritto nell'atto introduttivo.
Il corredo probatorio, complessivamente considerato, consente ragionevolmente di
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affermare che le lesioni riportate dalla siano causalmente ascrivibili alla caduta Pt_1
determinata dalla buca presente nella Villa di . CP_2 CP_1
La parte attrice ha dunque assolto all'onere probatorio concernente l'evento dannoso (la caduta), il suo rapporto di causalità con il bene in custodia (la buca presente nel parco comunale) ed il fatto che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile la verificazione dell'incidente effettivamente occorso.
Nella fattispecie in esame, ai fini dell'esclusione della sua responsabilità, il CP_1
non ha fornito alcun elemento probatorio da cui potersi ricavare che la
[...]
situazione di pericolo, rappresentata dalla buca non visibile presente nel parco comunale, sia stata cagionata da un evento non prevedibile, né evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Invero, il convenuto non ha allegato, né tanto meno dimostrato, che la presenza CP_1
dell'avvallamento nel terreno fosse da ricondursi a cause estrinseche ed estemporanee, non conoscibili né eliminabili con immediatezza.
Con riguardo ad eventuali profili di responsabilità dell'utente danneggiato, alla luce del quadro probatorio, può ritenersi sussistente una condizione di obiettiva invisibilità e di concreta imprevedibilità dello stato di pericolo rappresentato dalla buca, colma di fogliame ed erba secca, causa dell'evento dannoso che ha coinvolto l'attrice.
E' di tutta evidenza che l'avvallamento in esame, per come descritto dalla testimonianza ed emergente dalla documentazione fotografica allegata, è da ritenersi un'anomalia della pavimentazione che, nella condizione complessivamente descritta dalla teste - condizione di non adeguata illuminazione della buca e notevole quantitativo di erba secca e fogliame al suo interno che ne occultava la presenza - rende il pericolo non adeguatamente percepibile, né altrimenti prevedibile pur con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza da parte del pedone utente della strada.
Non è quindi configurabile un concorso di colpa del soggetto danneggiato ex art. 1227
c.c. in quanto questi, pur con l'osservanza dell'ordinaria diligenza ed attenzione, non avrebbe potuto evitare il pericolo attesa la natura insidiosa ed impercettibile dello stesso.
In definitiva, quindi, può affermarsi che il convenuto sia esclusivo responsabile, CP_1
quale custode dell'area in cui si verificava il sinistro, delle conseguenze pregiudizievoli patite dalla per effetto dell'accadimento dannoso. Pt_1
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Sulla base delle argomentazioni esposte merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute del soggetto danneggiato ed alla compromissione della sua integrità psico-fisica.
É quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d.
11 Tribunale di Napoli Nord R.G. 1259/2021
Ordinanza Decalogo).
Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti da
è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale effettuata dal Parte_1
consulente tecnico dott. Persona_3
A tal riguardo, il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U.
Circa il danno risarcibile, ritiene questo Giudice che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che il sinistro di cui è causa abbia specificamente determinato esiti di frattura diafisaria del femore sinistro e esiti cicatriziali della coscia sinistra.
Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - ha determinato nell'attrice dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente, dott. , ha quantificato complessivamente Persona_3
in una percentuale del 9% di danno biologico.
Sulla base dell'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente ha poi determinato in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea totale ed in 20 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 50%.
Poiché si tratta di lesioni che, pur essendo suscettibili di rientrare nelle cosiddette micropermanenti, non derivano tuttavia da evento dannoso scaturente dalla circolazione
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di autoveicoli, quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, dunque, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs. 209/2006, tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento (invero ormai nettamente dominante) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Tale danno biologico può essere quindi liquidato, secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, ritenuta applicabile anche presso il presente Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto affermato anche dalla Cassazione civile a far data dalla pronuncia del 7 giugno
2011 n. 12408, la quale ha stabilito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano vadano a costituire il valore da ritenersi
“equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della Suprema Corte (cfr. sent. Cass.,
Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), consente la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Come illustrato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione del 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 cod. civ..
La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
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A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della
Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l' di Milano, ha Controparte_4
messo a punto tabelle che prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute:
- del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Le ultime tabelle del 2024 contengono la specifica dei valori di tali due tipologie di danno. Tale specifica si è resa necessaria in quanto, come ribadito dalla Suprema Corte nei suoi più recenti arresti, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
Con riguardo componente di danno morale derivante da lesione della salute occorre evidenziare che tale pregiudizio consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico
(Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9006 del 21.03.22)
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti principali costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. n. 25164/2020).
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si
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traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico.
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nel caso di specie, la sussistenza del danno da sofferenza interiore non è stata né allegata, né tanto meno dimostrata, sicché tale voce risarcitoria non può essere liquidata.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 32 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno subito dall'attrice può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 30 di ITT al 100% → € 3.450,00
- gg. 20 di ITP al 50% → € 1.150,00
- danno biologico permanente al 9% → € 18.543,00
Pertanto, va stimato in € 4.600,00. il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in €
18.543,00 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 23.143,00.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 23778/2014 e Cass. civ. 24471/2014).
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile la personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e
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relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “in presenza di un danno permanente alla salute (....) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. 'personalizzazione')” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017;
Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Nella specie, in relazione alle lesioni subite dall'attrice, non è stata provata la sussistenza di conseguenze dannose che non siano quelle di cui la relazione medica ha tenuto conto, poiché tutti i pregiudizi dinamico-relazionali ordinariamente derivanti dalla compromissione biologica dell'essenza dell'individuo sono da ritenersi debitamente e congruamente inglobati nella valutazione del danno biologico.
Non risultano poi prodotte in giudizio ricevute o fatture per spese mediche, sicché in assenza di idonea documentazione comprovante gli esborsi effettivamente sostenuti, la relativa voce di danno patrimoniale non può essere risarcita.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, il convenuto deve CP_1
essere condannato a corrispondere alla parte attrice, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, l'importo complessivo di € 23.143,00
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia,
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che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (3.7.2018), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in favore dello Stato, stante l'ammissione della attrice al beneficio del gratuito patrocinio, ed in relazione al valore della controversia, determinato in base al criterio del decisum, quindi rientrante nello scaglione delle cause da € 5.200,01 a € 26.000,00 e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M.).
Vanno definitivamente poste a carico del convenuto le spese relative alla C.T.U., CP_1
liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
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• accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
23.143,00 a titolo di risarcimento danni, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
• condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore Controparte_1
dell'attrice e, per essa, dell'Erario ex art. 133 d.p.r. 115/2002, delle spese processuali, che si liquidano € 3.000,00, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato;
• pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U. liquidate come CP_1
da separato decreto.
Così deciso in Aversa in data 25.6.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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