Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 185/2022 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 185/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto domanda di restituzione di rimborso di finanziamento di socio a società fallita ex art. 2467 c.c.
tra
(P. I.v.a. ), con sede in Cosenza, alla via Pasquale Rossi n. CP_1 P.IVA_1
108, in persona del legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e Parte_1
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, dagli avv.ti Enrico Manfredi (con indirizzo di posta elettronica certificata: n. di Email_1
telefax: 09841801564), Vincenzo Aiello (con indirizzo di posta elettronica certificata:
numero di telefax: 0984/1816077) e Livio Calabrò Email_2
1
telefax 0230356887);
Appellante
e p. I.v.a. pendente Controparte_2 P.IVA_2
presso il Tribunale di Castrovillari con il n. 29/2017 R.F., in persona del Curatore fallimentare, dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Gottuso e Controparte_3 dall'avv. Alessandro Corasaniti, in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto, giusta autorizzazione del giudice delegato, dott.ssa Giuliana Gaudiano, rilasciata con decreto del 10.11.2021, con domicilio eletto in Davoli (CZ), in viale Cassiodoro 147, con numero di telefax 0984-481345 e indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_5 Email_6
Appellata
Conclusioni:
il procuratore dell'appellante chiede: “voglia l'Ecc.ma Corte adita, in CP_1
riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente la domanda proposta in primo grado dal convenuto fallimento, condannandolo alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio”;
il procuratore dell'appellata Controparte_2 Controparte_2 chiede: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare tanto
l'istanza inibitoria quanto l'appello proposto dalla perché infondato in CP_1 fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante al pagamento delle spese e competenze anche del secondo grado di giudizio”.
2 Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Castrovillari
Con atto di citazione notificato il 16.4.2020, la Controparte_2
(d'ora in poi, in breve, anche solo “ ”), ha
[...] Controparte_2
convenuto, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, la socia della società CP_1
fallita, al fine di ottenerne la condanna alla restituzione in suo favore, ai sensi dell'art. 2467, comma 1° c.c., della somma di euro 900.000,00, corrisposta il 9.1.2017 alla dalla a titolo di rimborso di finanziamento, nell'anno CP_1 Controparte_2
precedente alla dichiarazione di fallimento, avvenuta con sentenza depositata in cancelleria il 22.12.2017.
La Curatela del fallimento della a fondamento della domanda, ha Controparte_2 affermato che: a) il capitale sociale della pari a € 10.000,00, Controparte_2
risultava sottoscritto, per una quota del 95%, dalla società e, per la Parte_2
residua quota del 5%, dalla b) il 28.12.2016, poco dopo l'acquisizione, da CP_1 parte della delle attività e delle passività dell'azienda della Controparte_2
“Gruppo Novelli s.r.l.”, la aveva effettuato, in favore della CP_1 Controparte_2
un bonifico di euro 900.000,00, registrato in contabilità come finanziamento
[...]
erogato dal socio;
c) il 9.1.2017, la poco prima di presentare Controparte_2
domanda di concordato preventivo (presentata il 27.2.2017) e, quindi, in un periodo di evidente insolvenza, aveva restituito alla l'importo oggetto di CP_1
finanziamento, cosicché, ai sensi dell'art. 2467, comma 1° c.c., essendo intervenuto il rimborso del finanziamento in questione nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, doveva essere restituito.
Costituitasi in giudizio tramite apposita comparsa, la ha resistito alla CP_1
domanda della curatela del fallimento, affermando, in sintesi, che: I) acquisita l'azienda della società “Gruppo Novelli s.r.l.” in data 24.12.2016, la al fine Controparte_2
di corrispondere la retribuzione ai lavoratori trasferiti unitamente al complesso aziendale, aveva richiesto alle socie e a titolo di CP_1 Parte_2
anticipazione provvisoria, della somma di 900.000,00 euro, con la promessa che tale importo sarebbe stato restituito entro il 10.01.2017, mediante la disponibilità di cassa che l'azienda avrebbe conseguito nei primi giorni del mese di gennaio;
II) malgrado la
3 registrazione in bilancio sotto la voce “finanziamento socio”, tale anticipazione, alla luce della concreta volontà delle parti, delle modalità secondo le quali il rapporto si era effettivamente atteggiato e delle finalità principali allo stesso sottese, non poteva essere considerata come un vero e proprio finanziamento, non influendo né sul patrimonio della società né sullo stato di indebitamento della stessa, con la conseguenza che non ricorreva alcuno dei presupposti previsti dall'art. 2467 c.c.; c) il concordato preventivo in continuità era lo strumento prescelto sin dall'origine dalla ai fini Controparte_2
della ristrutturazione del debito e della realizzazione di tutti quegli interventi che avrebbero consentito di generare le risorse finanziarie necessarie a far fronte alle proprie obbligazioni e, quindi, non era, di per sé, indice dello stato di insolvenza;
d) l'art. 383 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14/2019), non ancora entrato in vigore, avrebbe eliminato dall'art. 2467 c.c. l'inciso “e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituite”, così esentando il socio finanziatore dall'obbligo di restituzione.
Presentate le memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa, istruita con i documenti prodotti dalle parti, è stata assegnata in decisione all'udienza del 24.9.2021 e, quindi, decisa dal Tribunale di Castrovillari, a seguito del deposito comparse conclusionali e note di replica ai sensi dell'art.190 c.p.c.
2. La sentenza n. 1353/2021 del Tribunale di Castrovillari, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 1353/2021 del Tribunale di Castrovillari, emessa il 22.12.2021, pubblicata il 27.12.2021 e notificata a mezzo p.e.c. il 30.12.2021, il Tribunale di
Castrovillari, in accoglimento della domanda della Curatela del fallimento, ha condannato la alla restituzione del rimborso del finanziamento di euro CP_1
900.000,00, oltre interessi dalla data della domanda, nonché al rimborso delle spese di giudizio.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 2647, comma 1°, c.c. (nel testo applicabile alla fattispecie), finalizzato a impedire la traslazione del rischio di impresa dalla società ai creditori ed ai terzi soggetti, tramite l'acquisizione di risorse economiche con finanziamenti anomali o sostitutivi del capitale.
4 Ha rilevato, infatti, che: a) il rimborso del finanziamento in favore del socio CP_1
era avvenuto il 9.1.2017, nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento (con
[...]
sentenza depositata in cancelleria il 22.12.2017); b) l'erogazione da parte della CP_1 dell'importo di euro 900.000,0 in favore della era qualificabile
[...] Controparte_2
come un vero e proprio finanziamento, per come, del resto, l'operazione era stata registrata in bilancio (ossia sotto la voce “finanziamento del socio”; c) il finanziamento era stato erogato dalla in un momento in cui l' era in CP_1 Controparte_2
situazione di profonda crisi economica, per come emergeva dalla relazione dei curatori del fallimento ex art. 33 della legge fallimentare, da cui si evinceva, in particolare, che, al momento del finanziamento, la società finanziata presentava, proprio in conseguenza dell'acquisizione dell'azienda della “Gruppo Novelli s.r.l.”, un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto e, comunque, una situazione finanziaria tale da imporre l'apporto di risorse sotto forma di conferimento, anziché per il tramite del ricorso al credito;
d) tale circostanza era avvalorata dalla presentazione, da parte della in data 27.2.2017, di una domanda di concordato preventivo Controparte_2
con riserva, il cui presupposto, ai sensi dell'art. 160 della legge fallimentare, era rappresentato proprio dallo stato di crisi dell'azienda; e) nessuna rilevanza assumeva la modifica dell'art. 2467 c.c. ad opera dell'art. 383 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, dato che la disposizione era stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 164 del medesimo testo di legge (cfr. la sentenza citata) .
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c., il 31.1.2022, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la sulla base di tre motivi (cfr., più del CP_1 dettaglio, infra, la parte dedicata alla motivazione): I) l'errata qualificazione giuridica da parte del Tribunale dell'operazione finanziaria della come finanziamento CP_1 del socio, ai sensi dell'art. 2467 c.c., piuttosto che come mera anticipazione finanziaria;
II) l'insussistenza degli altri presupposti di cui alla disposizione citata, ossia l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, ritenuti, erroneamente, dal primo giudice, sulla base della relazione ex art. 33 della legge fallimentare e della domanda di ammissione al concordato preventivo;
III)
5 l'insussistenza della stessa ipotesi di rimborso del finanziamento, ove l'accordo tra le due società fosse stato ritenuto vietato dall'art. 2467 c.c., poiché, in tale ipotesi, la restituzione del capitale erogato avrebbe dovuto essere qualificata non come rimborso di finanziamento, ma come restituzione di somma ricevuta indebitamente. Ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 10.5.2022, si è costituita nel presente giudizio di appello la con cui Controparte_2 ha contestato il fondamento dell'impugnazione, richiamando gli argomenti esposti nel giudizio di primo grado e ritenendo la decisione del Tribunale del tutto corretta, alla luce della ratio della disposizione di cui all'art. 2467 c.c. di impedire ai soci di trasferire a carico dei creditori estranei alla compagine sociale il rischio derivante dalla conservazione in vita di una società nominalmente sottocapitalizzata, la cui situazione economica avrebbe richiesto un vero e proprio conferimento e non un finanziamento.
Ha sostenuto, segnatamente, che, come ritenuto dal Tribunale: a) il finanziamento è avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento ed in favore di una impresa in stato di profonda crisi, per come accertato dai curatori fallimentari;
b) si trattava di un'operazione riconducibile allo schema del finanziamento, essendo irrilevante il fatto che l'importo fosse stato erogato per il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori e che fosse stato restituito celermente, mediante la disponibilità di cassa rinveniente dai proventi ricavati dalla clientela;
c) la presentazione, in data 27.2.2017, della domanda di concordato preventivo con riserva rappresentava un elemento che avvalorava la tesi della sussistenza delle situazioni contemplate dall'art. 2467, comma 2°, c.c., dato che presupposto per l'accesso alla procedura concordataria era proprio lo stato di crisi;
d) dalla relazione dei consulenti tecnici nominati dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale nell'ambito del procedimento penale per bancarotta fraudolenta a carico dell'amministratore della risultava che la società aveva cercato di Controparte_2
“mascherare” contabilmente l'operazione nelle scritture contabili;
e) la società, quindi, era tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento in presenza della situazione di cui all'art. 2467 c.c.; f) il passivo fallimentare accertato, del resto, ammontava a circa settanta milioni di euro. Ha concluso come trascritto in epigrafe.
Con ordinanza del 16.6.2022, adottata all'esito dell'udienza dell'8.6.2022, la Corte di
Appello ha rigettato l'istanza di parte appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
6 All'udienza del 26.6.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
Ha presentato comparsa conclusionale soltanto la . Controparte_2
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Castrovillari e, dall'altro, dei motivi di appello proposti dalla nonché delle difese contenute nella comparsa di CP_1
costituzione e risposta della Curatela del fallimento appellata, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto, essenzialmente, la sussistenza o meno dei presupposti per la condanna della società appellante a restituire, ai sensi dell'art. 2467
c.c., nel testo applicabile alla fattispecie, il rimborso della somma versata alla poi fallita e di cui era socia, ritenuti dal Tribunale con valutazione Controparte_2
censurata dalla che, in estrema sintesi, contesta: 1) la qualificazione CP_1
giuridica di finanziamento del socio data alla operazione finanziaria in questione;
2) la sussistenza degli altri presupposti e, in particolare, lo squilibrio economico della società finanziata;
3) il mancato rilievo della nullità dell'accordo tra le due società.
2. Le valutazioni della Corte di Appello
L'appello è infondato e la sentenza del Tribunale, da intendersi richiamata, deve essere confermata, risultando del tutto condivisibili le valutazioni di fatto e le considerazioni di diritto su cui si fonda. L'operazione finanziaria di cui si tratta costituisce, infatti, finanziamento ai sensi dell'art. 2467 c.c. e comporta l'obbligo di restituire il rimborso dello stesso, essendo intervenuto (9.1.2017) nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento (22.12.2017).
Conviene, peraltro, esaminare in maniera più precisa e con separata trattazione i motivi di impugnazione.
7 2.1. La qualificazione giuridica dell'operazione finanziaria come finanziamento
Con un primo motivo di appello, rubricato “Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto di qualificare l'operazione posta in essere dalla socia come finanziamento rilevante ai sensi del 2° comma dell'art. CP_1
2647 c.c.”, la censura il fatto che il Tribunale abbia qualificato CP_1
l'operazione finanziaria della - consistita nell'effettuare, il 28.12.2016, in CP_1
favore della di cui era socia, un bonifico di euro 900.000,00 - come Controparte_2
finanziamento ad opera del socio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2467 c.c., piuttosto che come mera anticipazione finanziaria in favore della società, la cui esigenza era dovuta alla momentanea indisponibilità di cassa e alla necessità di pagare i dipendenti, a seguito della recente acquisizione (avvenuta il 24.12.2016) dell'azienda della “Gruppo
Novelli s.r.l.”.
Lamenta, in particolare, il fatto che il Tribunale non abbia valutato né il carattere temporaneo dell'esigenza finanziaria della soddisfatta con tale Controparte_2
operazione finanziaria, tanto che la restituzione della somma era avvenuta il 9.1.2017; né
l'ininfluenza dell'operazione stessa sull'indebitamento della società.
Il motivo non è fondato.
Deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 2467, comma 1°, c.c., nel testo applicabile alla fattispecie “Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito” e che, ai sensi dell'art. del comma 2°, “ai fini del precedente comma si intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
Come evidenziato dal Tribunale e come affermato nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la nozione di “finanziamento dei soci a favore della società”, di cui all'art. 2467 c.c., non comprende i soli contratti di credito, ma anche i finanziamenti effettuati
“in qualsiasi forma” e, quindi, ogni atto che comporti, come nel caso in esame,
8 un'attribuzione patrimoniale, accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione
(cfr., ad esempio, Cass., sez. I, n. 3017/2019; n. 30054/2023).
Nella fattispecie in esame, la quale socia della ha CP_1 Controparte_2 finanziato quest'ultima con un prestito di 900.000 euro (tramite il bonifico del
28.12.2016) che, certamente, costituisce “finanziamento” ai sensi dell'art. 2467 c.c. e che, del resto, è stato registrato, coerentemente, nella contabilità come “finanziamento socio”.
La circostanza che l'esigenza finanziaria soddisfatta con l'operazione finanziaria di cui si tratta fosse temporanea non ha, dunque, alcuna rilevanza, così come l'ininfluenza dell'operazione stessa sull'indebitamento della società.
2.2. Gli altri presupposti dell'obbligo di restituzione del rimborso del finanziamento previsti dall'art. 2467 c.c.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Insussistenza degli altri presupposti di applicabilità della postergazione contemplata dall'art. 2467 c.c.”, la CP_1 lamenta l'applicazione della disposizione citata, sebbene in difetto degli altri presupposti nella stessa previsti e, in particolare, di un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o di una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, ritenuti, erroneamente, dal primo giudice, sulla base della relazione ex art. 33 della legge fallimentare e della domanda di ammissione al concordato preventivo.
Il motivo non è fondato.
E' pacifico, infatti, che la dotata di un capitale sociale di appena Controparte_2
10.000 euro, aveva acquisito, il 24.12.2016, l'azienda della “Gruppo Novelli s.r.l.” e con la stessa l'enorme carico di debiti gravante sulla società cedente, stimato dai curatori del fallimento in alcune decine di milioni di euro (circostanza rimasta non contestata), cosicché non vi è dubbio che, al momento della conclusione dell'operazione finanziaria
(28.12.2016), vi fosse, oggettivamente, un netto ed eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto.
La circostanza trova ulteriore e palese conferma nella domanda della stessa società di ammissione alla procedura del concordato preventivo, presentata Controparte_2
il 27.2.2017, a distanza di due mesi dal finanziamento ricevuto, nella quale viene,
9 chiaramente, esposto come la stessa costituzione della società (si rammenta, tramite l'esiguo capitale di euro 10.000) fosse finalizzata ad acquistare le attività e ad accollarsi le ingenti passività della “Gruppo Novelli s.r.l.” (v. pag. 2 della domanda di concordato preventivo: “La Società è stata costituita al precipuo scopo di perfezionare l'acquisto dell'azienda facente capo alla società Gruppo Novelli s.r.l.”), cosicché l'esistenza di uno squilibrio patrimoniale della stessa, al momento del Controparte_2
finanziamento di cui si tratta, non solo esisteva, derivando dalla cessione di attività e passività della “Gruppo Novelli”, ma era stato proprio programmato, al fine di trasferire sulla cessionaria e, poi, ristrutturare la grave situazione debitoria della “Gruppo Novelli
s.r.l.” (nella domanda di ammissione al concordato preventivo, l'esposizione debitoria che la società si accollava viene definita “ingentissima” e l'indebitamento “gravoso”).
Si legge nella domanda di ammissione al concordato preventivo presentata dall'amministratore unico della infatti, che “A fronte del Controparte_2
versamento di un prezzo simbolico determinato in Euro 1,00, si è quindi Controparte_2
accollata tutte le passività aziendali esistenti alla data del trasferimento, è subentrata in tutti i giudizi attivi e passivi in essere in capo alla società cedente e ha assunto tutti gli obblighi di legge relativi ai n. 204 dipendenti in forze presso Gruppo Novelli. ha quindi rilevato un'azienda già gravata da un'ingentissima Controparte_2
esposizione debitoria …... A ben vedere, difatti, si è determinata ad Controparte_2 acquistare l'intera azienda facente capo alla Gruppo Novelli proprio sul presupposto, da un lato, di poter effettuare taluni imprescindibili interventi sul piano industriale e, dall'altro, di poter giungere alla ristrutturazione del gravoso indebitamento accollato attraverso la presente procedura di concordato preventivo….” (v. pagg.
7-8 della domanda di ammissione al concordato preventivo).
2.3. L'insussistenza della ipotesi dell'indebito oggettivo
Con il terzo motivo di impugnazione, rubricato “Nullità dell'anticipazione effettuata dalla qualora voglia qualificarsi come finanziamento ai sensi dell'art. 2467 CP_1
c.c.”, la società appellante lamenta il mancato rilievo della nullità dell'accordo intercorso tra la medesima e la da parte del Tribunale, il quale, CP_1 Controparte_2 secondo l'appellante, una volta ritenuta la violazione dell'art. 2467 c.c., avrebbe dovuto rilevare la nullità del contratto di finanziamento per contrarietà a norma imperativa e,
10 quindi, l'insussistenza di un rimborso eseguito in esecuzione di detto contratto, cosicché la restituzione del capitale erogato avrebbe dovuto essere qualificata, piuttosto, come la restituzione di somma ricevuta indebitamente.
Anche questo motivo è infondato, giacché l'art. 2467 c.c. non prevede alcuna nullità di un simile contratto (di cui presuppone, al contrario, la validità), ma sanziona, alle condizioni sopra descritte, il finanziamento erogato dal socio con la postergazione del suo credito al rimborso rispetto alle ragioni degli altri creditori della società e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento (come nella fattispecie), con l'obbligo di restituire detto rimborso.
Dunque, l'appello deve essere rigettato.
3. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza della nei CP_1
confronti della Curatela del fallimento della e si liquidano, tenuto Controparte_2
conto della tariffa forense (d.m.. 55/2014, come modificato dal d.m. n-. 147/2022) in complessivi euro 17.590,00 (euro 5.706,00 per lo studio della controversia;
euro
3.822,00 per la fase introduttiva;
euro 3.318,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 4.744,00 per la fase decisoria), tenuto conto dei parametri medi dello scaglione per le cause di valore da euro 520.001,00 ad euro 1.000.000,00, fatta eccezione delle fasi istruttoria e di trattazione (consistita nella mera interlocuzione sulla istanza di inibitoria)
e della fase decisoria (in cui è stata depositata la sola comparsa conclusionale che riproduce le tesi difensivi già riportate nello scritto introduttivo), liquidate secondo i valori minimi, e considerata l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e l'effettiva attività difensiva espletata.
Stante il tenore della pronuncia sull'appello (integrale rigetto per infondatezza), inoltre, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1353/2021 del 22.12.2021, pubblicata il 27.12.2021, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna la in persona del l.r.p.t., al rimborso delle spese processuali del CP_1
presente giudizio di appello nei confronti della Curatela del fallimento della liquidate in complessivi euro 17.590,00, per onorari, oltre i.v.a., Controparte_2
c.p.a. e rimborso forfettario come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 28.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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