Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 26/02/2026, n. 3360
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione art. 18, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 546/1992

    Il ricorso non indica gli uffici nei cui confronti il ricorso è proposto e sono assolutamente incerte le parti nei cui confronti è proposto, essendo nel ricorso menzionata solamente l'ADER. Ciò è motivo di inammissibilità, come stabilito dal successivo comma 4.

  • Inammissibile
    Violazione art. 22, comma 1 del D.Lgs. 546/1992

    Il ricorso presenta un ulteriore motivo di inammissibilità poiché in data 15.9.2025 il ricorrente lo ha notificato alla sola Regione Campania ed in pari data ha depositato il fascicolo, poi, solamente il 10.10.2025, dunque, dopo il deposito del fascicolo, il ricorso è stato notificato al Comune di Cariati ed il 24.10.2025 all'ADER; all'atto della costituzione in giudizio il ricorrente, come dettato dall'art. 22, deve allegare la prova della notifica del ricorso alle controparti e deve depositare la nota di iscrizione a ruolo contenente, tra l'altro, l'indicazione delle parti; ebbene, nella NIR, nella sezione “Parti resistenti”, ha indicato “1 di 1” e nella parte “denominazione ufficio” ha indicato solamente la Regione Campania, poi il 10.10.2025 ha depositato copia della pec inviata al Comune di Cariati ed il 24.10.2025 copia della notifica inviata all'ADER, pertanto è palese anche questo motivo di inammissibilità per violazione dell'art. 22, comma 1, rilevabile anche d'ufficio in virtù del comma 2.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 26/02/2026, n. 3360
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3360
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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