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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 26/02/2026, n. 3360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3360 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3360/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
RE ARMANDO, EL
ASCHETTINO LUCIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15674/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110241865950000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120014236002000 IRPEF 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120117273429000 IRPEF 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130042659007000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140080714481000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150046416973000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160082571821000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170060855084000 IRPEF 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220111073577000 IMU 2016
- ATTO n. 07128202500000515000 IRPEF 2003
- ATTO n. 07128202500000515000 IRPEF 2007
- ATTO n. 07128202500000515000 IRPEF 2008
- ATTO n. 07128202500000515000 IMU 2016
- ATTO n. 07128202500000515000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- ATTO n. 07128202500000515000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- ATTO n. 07128202500000515000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- ATTO n. 07128202500000515000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- ATTO n. 07128202500000515000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3321/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, impugna:
- la notifica di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter del DPR 602/73 n.
0712820250000015000, limitatamente alla parte corrispondente alle seguenti 9 cartelle di natura tributaria:
- 1) 07120110241865950000
- 2) 07120120014236002000
- 3) 07120120117273429000
- 4) 07120130042659007000
- 5) 07120140080714481000
- 6) 07120150046416973000
- 7) 07120160082571821000
- 8) 07120170060855084000
- 9) 07120220111073577000
- emessa da: Agenzia Entrate SI di Napoli;
- Enti creditori: Regione Campania – Agenzia Entrate DP2 Napoli – Comune di Cariati;
- anni d'imposta: vari;
- tributi: Tasse auto – IR - IMU;
- data di notifica atto: 31.7.2025;
- importo complessivo impugnato: € 5.574,85;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica atti presupposti;
-) prescrizione;
-) decadenza;
-) altre eccezioni di carattere formale.
Resistono la Regione Campania e l'ADER che contrastano le avverse eccezioni, allegano documentazione, tra cui anche la sentenza 9906/2015 depositata il 25.1.2016, che ha rigettato il ricorso proposto con il patrocinio dello stesso difensore del presente giudizio, avverso, tra l'altro, atti di cui al presente ricorso;
chiedono il rigetto del ricorso.
La difesa attorea non produce memorie di replica. Il 20.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, la Corte così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per i seguenti motivi:
-) violazione dell'art. 18, comma 2, lettera “c”, infatti nel ricorso non sono indicati gli Uffici nei cui confronti il ricorso è proposto e sono assolutamente incerte le parti nei cui confronti è proposto, essendo nel ricorso menzionata solamente l'ADER; ciò è motivo di inammissibilità, come stabilito dal successivo comma 4;
-) il ricorso presenta un ulteriore motivo di inammissibilità poiché in data 15.9.2025 il ricorrente lo ha notificato alla sola Regione Campania ed in pari data ha depositato il fascicolo, poi, solamente il 10.10.2025, dunque, dopo il deposito del fascicolo, il ricorso è stato notificato al Comune di Cariati ed il 24.10.2025 all'ADER; all'atto della costituzione in giudizio il ricorrente, come dettato dall'art. 22, deve allegare la prova della notifica del ricorso alle controparti e deve depositare la nota di iscrizione a ruolo contenente, tra l'altro, l'indicazione delle parti;
ebbene, nella NIR, nella sezione “Parti resistenti”, ha indicato “1 di 1” e nella parte “denominazione ufficio” ha indicato solamente la Regione Campania, poi il 10.10.2025 ha depositato copia della pec inviata al Comune di Cariati ed il 24.10.2025 copia della notifica inviata all'ADER, pertanto è palese anche questo motivo di inammissibilità per violazione dell'art. 22, comma 1, rilevabile anche d'ufficio in virtù del comma 2.
Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite, tenuto conto dei rilievi fatti d'ufficio, vengono compensate.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile;
spese compensate
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
RE ARMANDO, EL
ASCHETTINO LUCIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15674/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110241865950000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120014236002000 IRPEF 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120117273429000 IRPEF 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130042659007000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140080714481000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150046416973000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160082571821000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170060855084000 IRPEF 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220111073577000 IMU 2016
- ATTO n. 07128202500000515000 IRPEF 2003
- ATTO n. 07128202500000515000 IRPEF 2007
- ATTO n. 07128202500000515000 IRPEF 2008
- ATTO n. 07128202500000515000 IMU 2016
- ATTO n. 07128202500000515000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- ATTO n. 07128202500000515000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- ATTO n. 07128202500000515000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- ATTO n. 07128202500000515000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- ATTO n. 07128202500000515000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3321/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, impugna:
- la notifica di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter del DPR 602/73 n.
0712820250000015000, limitatamente alla parte corrispondente alle seguenti 9 cartelle di natura tributaria:
- 1) 07120110241865950000
- 2) 07120120014236002000
- 3) 07120120117273429000
- 4) 07120130042659007000
- 5) 07120140080714481000
- 6) 07120150046416973000
- 7) 07120160082571821000
- 8) 07120170060855084000
- 9) 07120220111073577000
- emessa da: Agenzia Entrate SI di Napoli;
- Enti creditori: Regione Campania – Agenzia Entrate DP2 Napoli – Comune di Cariati;
- anni d'imposta: vari;
- tributi: Tasse auto – IR - IMU;
- data di notifica atto: 31.7.2025;
- importo complessivo impugnato: € 5.574,85;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica atti presupposti;
-) prescrizione;
-) decadenza;
-) altre eccezioni di carattere formale.
Resistono la Regione Campania e l'ADER che contrastano le avverse eccezioni, allegano documentazione, tra cui anche la sentenza 9906/2015 depositata il 25.1.2016, che ha rigettato il ricorso proposto con il patrocinio dello stesso difensore del presente giudizio, avverso, tra l'altro, atti di cui al presente ricorso;
chiedono il rigetto del ricorso.
La difesa attorea non produce memorie di replica. Il 20.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, la Corte così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per i seguenti motivi:
-) violazione dell'art. 18, comma 2, lettera “c”, infatti nel ricorso non sono indicati gli Uffici nei cui confronti il ricorso è proposto e sono assolutamente incerte le parti nei cui confronti è proposto, essendo nel ricorso menzionata solamente l'ADER; ciò è motivo di inammissibilità, come stabilito dal successivo comma 4;
-) il ricorso presenta un ulteriore motivo di inammissibilità poiché in data 15.9.2025 il ricorrente lo ha notificato alla sola Regione Campania ed in pari data ha depositato il fascicolo, poi, solamente il 10.10.2025, dunque, dopo il deposito del fascicolo, il ricorso è stato notificato al Comune di Cariati ed il 24.10.2025 all'ADER; all'atto della costituzione in giudizio il ricorrente, come dettato dall'art. 22, deve allegare la prova della notifica del ricorso alle controparti e deve depositare la nota di iscrizione a ruolo contenente, tra l'altro, l'indicazione delle parti;
ebbene, nella NIR, nella sezione “Parti resistenti”, ha indicato “1 di 1” e nella parte “denominazione ufficio” ha indicato solamente la Regione Campania, poi il 10.10.2025 ha depositato copia della pec inviata al Comune di Cariati ed il 24.10.2025 copia della notifica inviata all'ADER, pertanto è palese anche questo motivo di inammissibilità per violazione dell'art. 22, comma 1, rilevabile anche d'ufficio in virtù del comma 2.
Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite, tenuto conto dei rilievi fatti d'ufficio, vengono compensate.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile;
spese compensate