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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 10/02/2026, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2255/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20549/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 1 - 3 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N.20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250135194688 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025 01351946 88, notificata il 26/08/2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per complessivi € 3.968,02, relativi a IVA e relative sanzioni ed interessi per il periodo d'imposta 2018.
Tale cartella conseguiva alla decadenza dell'odierno ricorrente dal beneficio della rateizzazione per tardivo versamento della rata n. 4.
Parte ricorrente ha eccepito in primo luogo la nullità dell'atto impugnato, emesso in violazione di un preventivo contraddittorio e lamenta, altresì, l'inesistenza del credito vantato dall'amministrazione per difetto di motivazione dell'atto impugnato, oltre alla carenza di sottoscrizione dello stesso.
In via subordinata, ha documentato l'effettuazione di ulteriori versamenti rateali, successivi all'ultimo versamento rateale regolare e chiede lo sgravio parziale della cartella esattoriale in considerazione dei versamenti effettuati successivamente alla considerata data del 31/01/2025.
Si è costituita l'agenzia delle entrate evidenziando di avere proceduto allo sgravio parziale della cartella, espungendo le somme versate dal contribuente successivamente alla rata n. 4, oggetto di contestazione.
Ha pertanto chiesto, con riferimento agli ulteriori motivi di censura, il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Risulta correttamente eseguito il pagamento della rata n. 04, nella misura e nei termini previsti dal piano di rateizzazione: infatti, in data 31/01/2023 risulta eseguito un pagamento, la cui ricevuta si allega in copia, di complessivi € 314,86, di cui € 304,21 col codice tributo 9001 e € 10,65 al codice tributo 9002, vale a dire l'importo esatto della rata 4 del rateizzo in oggetto la cui scadenza era prevista per il giono 31/01/2023; corre l'obbligo di riferire che a tuttora risultano correttamente pagate le prime 14 rate, tutte assolte nei termini previsti e negli importi esattamente dovuti, fruendo anche a volte del ravvedimento operoso, come si evince dalle ricevute di pagamento versate in atti.
Del resto lo sgravio parziale, con cui l'ente ha riconosciuto la fondatezza delle censure del ricorrente limitatamente ai pagamenti effettuali dopo la scadenza della rata n. 4, è avvenuto solo dopo l'introduzione del presente giudizio.
Il ricorso va accolto con condanna delle parti resistenti alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido, alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 500,00
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20549/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 1 - 3 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N.20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250135194688 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025 01351946 88, notificata il 26/08/2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per complessivi € 3.968,02, relativi a IVA e relative sanzioni ed interessi per il periodo d'imposta 2018.
Tale cartella conseguiva alla decadenza dell'odierno ricorrente dal beneficio della rateizzazione per tardivo versamento della rata n. 4.
Parte ricorrente ha eccepito in primo luogo la nullità dell'atto impugnato, emesso in violazione di un preventivo contraddittorio e lamenta, altresì, l'inesistenza del credito vantato dall'amministrazione per difetto di motivazione dell'atto impugnato, oltre alla carenza di sottoscrizione dello stesso.
In via subordinata, ha documentato l'effettuazione di ulteriori versamenti rateali, successivi all'ultimo versamento rateale regolare e chiede lo sgravio parziale della cartella esattoriale in considerazione dei versamenti effettuati successivamente alla considerata data del 31/01/2025.
Si è costituita l'agenzia delle entrate evidenziando di avere proceduto allo sgravio parziale della cartella, espungendo le somme versate dal contribuente successivamente alla rata n. 4, oggetto di contestazione.
Ha pertanto chiesto, con riferimento agli ulteriori motivi di censura, il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Risulta correttamente eseguito il pagamento della rata n. 04, nella misura e nei termini previsti dal piano di rateizzazione: infatti, in data 31/01/2023 risulta eseguito un pagamento, la cui ricevuta si allega in copia, di complessivi € 314,86, di cui € 304,21 col codice tributo 9001 e € 10,65 al codice tributo 9002, vale a dire l'importo esatto della rata 4 del rateizzo in oggetto la cui scadenza era prevista per il giono 31/01/2023; corre l'obbligo di riferire che a tuttora risultano correttamente pagate le prime 14 rate, tutte assolte nei termini previsti e negli importi esattamente dovuti, fruendo anche a volte del ravvedimento operoso, come si evince dalle ricevute di pagamento versate in atti.
Del resto lo sgravio parziale, con cui l'ente ha riconosciuto la fondatezza delle censure del ricorrente limitatamente ai pagamenti effettuali dopo la scadenza della rata n. 4, è avvenuto solo dopo l'introduzione del presente giudizio.
Il ricorso va accolto con condanna delle parti resistenti alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido, alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 500,00