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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3121 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. GIAMBELLUCA FRANCESCO e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Piazza del Carmine 1 concordatario in UZ, in data 21/10/2007, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di UZ alla Parte II, Serie A n. 7, dell'anno 2007; separati consensualmente con sentenza n. 586/2024 in data 25.03.24
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario nel Comune di
UZ (PV), in data 21.10.2007 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di
UZ al n. 7 parte 2 serie A - anno 2007 (all. 1) ed annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pavia al n. 119, Parte II, Serie B – anno 2007 (all. 2), ordinando al Cancelliere del Tribunale di trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di UZ e Pavia
l'emananda sentenza affinché questi procedano alla sua trascrizione nei registri dello Stato Civile.
2. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale, attualmente di proprietà esclusiva della moglie e alla stessa assegnata in sede di separazione consensuale, rimarrà alla medesima che la abiterà con la figlia. Il marito ha già prelevato tutti i propri effetti personali.
3. DIVISIONE BENI COMUNI
I beni mobili diversi dalla casa coniugale e dagli arredi in essa contenuti sono stati equamente divisi.
Ciascuno resterà intestatario del proprio veicolo.
4. USO DI MOBILI ED ARREDI
I mobili e gli arredi esistenti nella casa coniugale rimarranno nella medesima abitazione.
5. CAMBIO DI RESIDENZA E DOMICILIO
Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
Le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo da parte delle competenti
Autorità dei documenti validi per l'espatrio, anche per la figlia minore.
6. AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLA FIGLIA
La figlia minore rimane viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e collocazione paritaria presso l'uno o l'altro genitore a settimane alterne. Su entrambi i genitori continua a gravare l'obbligo di curare, educare e istruire la figlia con costanza e continuità esercitando in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale sulla stessa. Tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia riguardanti l'educazione, istruzione e salute (scelte scolastiche, mediche, etc.) verranno previamente concordate dai genitori. La figlia minore potrà intrattenersi con l'uno o l'altro genitore ogni qualvolta lo vorrà, anche per più giorni consecutivi e per più di una settimana, previo preavviso all'altro genitore. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e a comunicarsi i propri spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia minore.
7. MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
In considerazione della capacità reddituale di entrambi i coniugi (all. 4), il padre corrisponderà alla madre un concorso nel mantenimento della figlia minore pari ad euro 150,00 mensili, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il rimborso del 50% delle spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche, etc…). Le spese di maggiore rilevanza economica per la figlia minore dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, con un concorso al 50 % da parte di entrambi. Dal momento in cui la figlia percepisse un reddito, anche parziale, il contributo suddetto verrà proporzionalmente ridotto e, al raggiungimento dell'indipendenza economica, verrà azzerato.
8. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano reciprocamente di non aver nulla a pretendere rispetto a quanto pattuito.
9. SPESE
Pag. 2 di 4 Le spese legali del presente procedimento, compresi i compensi professionali del difensore, verranno sostenute dai ricorrenti in parti eguali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.09.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
All'udienza del 27.10.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza del
Tribunale di Pavia del 25.03.2024 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in UZ il giorno 21/10/2007 (atto n. 7, parte II, serie A, anno Parte_2
2007);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pag. 3 di 4 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3121 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. GIAMBELLUCA FRANCESCO e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Piazza del Carmine 1 concordatario in UZ, in data 21/10/2007, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di UZ alla Parte II, Serie A n. 7, dell'anno 2007; separati consensualmente con sentenza n. 586/2024 in data 25.03.24
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario nel Comune di
UZ (PV), in data 21.10.2007 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di
UZ al n. 7 parte 2 serie A - anno 2007 (all. 1) ed annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pavia al n. 119, Parte II, Serie B – anno 2007 (all. 2), ordinando al Cancelliere del Tribunale di trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di UZ e Pavia
l'emananda sentenza affinché questi procedano alla sua trascrizione nei registri dello Stato Civile.
2. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale, attualmente di proprietà esclusiva della moglie e alla stessa assegnata in sede di separazione consensuale, rimarrà alla medesima che la abiterà con la figlia. Il marito ha già prelevato tutti i propri effetti personali.
3. DIVISIONE BENI COMUNI
I beni mobili diversi dalla casa coniugale e dagli arredi in essa contenuti sono stati equamente divisi.
Ciascuno resterà intestatario del proprio veicolo.
4. USO DI MOBILI ED ARREDI
I mobili e gli arredi esistenti nella casa coniugale rimarranno nella medesima abitazione.
5. CAMBIO DI RESIDENZA E DOMICILIO
Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
Le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo da parte delle competenti
Autorità dei documenti validi per l'espatrio, anche per la figlia minore.
6. AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLA FIGLIA
La figlia minore rimane viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e collocazione paritaria presso l'uno o l'altro genitore a settimane alterne. Su entrambi i genitori continua a gravare l'obbligo di curare, educare e istruire la figlia con costanza e continuità esercitando in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale sulla stessa. Tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia riguardanti l'educazione, istruzione e salute (scelte scolastiche, mediche, etc.) verranno previamente concordate dai genitori. La figlia minore potrà intrattenersi con l'uno o l'altro genitore ogni qualvolta lo vorrà, anche per più giorni consecutivi e per più di una settimana, previo preavviso all'altro genitore. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e a comunicarsi i propri spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia minore.
7. MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
In considerazione della capacità reddituale di entrambi i coniugi (all. 4), il padre corrisponderà alla madre un concorso nel mantenimento della figlia minore pari ad euro 150,00 mensili, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il rimborso del 50% delle spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche, etc…). Le spese di maggiore rilevanza economica per la figlia minore dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, con un concorso al 50 % da parte di entrambi. Dal momento in cui la figlia percepisse un reddito, anche parziale, il contributo suddetto verrà proporzionalmente ridotto e, al raggiungimento dell'indipendenza economica, verrà azzerato.
8. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano reciprocamente di non aver nulla a pretendere rispetto a quanto pattuito.
9. SPESE
Pag. 2 di 4 Le spese legali del presente procedimento, compresi i compensi professionali del difensore, verranno sostenute dai ricorrenti in parti eguali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.09.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
All'udienza del 27.10.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza del
Tribunale di Pavia del 25.03.2024 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in UZ il giorno 21/10/2007 (atto n. 7, parte II, serie A, anno Parte_2
2007);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pag. 3 di 4 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4