CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL LUCIANO, Presidente
GALASSO LUIGI, Relatore
RINALDI MARILISA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 817/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249003244552000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720060005318788000 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720090003199448000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720150010652678000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720170001298460000 RECUPERO CREDIT 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210001235514000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720200000590490000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720220001204862000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. TFM010500294/2017 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. TFM010201427/2017 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720130010954562000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720140008370155000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720170002047316000 RECUPERO SPESE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190001546286000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Nessuno è comparso per parte resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 agiva, innanzi a questa C.G.T., per il discarico dei ruoli, in forza del disposto di cui all'art. 1, commi 537 e ss. l. 228/2012, e per l'annullamento a seguito della mancata risposta, da parte dei soggetti creditori, alla istanza di sospensione legale della riscossione presentata dal contribuente.
A fondamento del ricorso proposto deduce quanto appresso:
- con istanza avanzata (mediante l'utilizzo del modello SL1) ai sensi della L. n. 228/12, art. 1, commi 537 e segg., inviata, in data 12.2.2025 alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, il ricorrente, per il tramite del1'Avv.
Difensore_1 e sulla base di specifico incarico, aveva richiesto l'immediata sospensione di tutti i titoli analiticamente indicati nell'intimazione di pagamento n. 01720249003244552000, per l'ammontare, salvo errori od omissioni, di euro 146.196,38.
Erano state invocate la prescrizione e la decadenza.
Nel termine perentorio legale dei duecentoventi giorni, non era pervenuta alcuna risposta, da parte degli enti creditori.
Le norme, dettate dall'art. 1, commi 537, 539 e 540, l. 228/2012, comportavano l'annullamento automatico delle partite.
2. Resisteva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il ricorrente riceveva la notifica dell'Avviso di Intimazione n. 01720249003244552000 in data 23.1.2025.
L'impugnazione è stata proposta in data 7.10.2025 quindi è tardiva ed inammissibile.
Nel non creduto caso in cui si ritenga ammissibile l'impugnazione, devesi osservare quanto segue.
Con l'ordinanza n. 30841/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di riscossione delle imposte, la mancata risposta dell'Agenzia delle Entrate a un'istanza di sospensione, di cui all'art. 1, comma 537, L.
n. 228/2012, entro il termine di 220 giorni, previsto dal comma 540, non comporta l'annullamento automatico del ruolo, se il credito tributario è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa, oppure se i motivi dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa erariale, previste dal comma 538. Nel caso esaminato, il contribuente impugnava un'intimazione di pagamento, sostenendo l'estinzione del credito per mancato riscontro alle istanze di sospensione.
La Suprema Corte, muovendo dai principi espressi in precedenti decisioni (Cass. Sez. V, n. 28354/2019 e n. 10939/2024), ha rigettato il ricorso, ritenendo che la CTR avesse correttamente valutato sia la tardività della risposta dell'Amministrazione finanziaria, sia l'inidoneità delle istanze della contribuente a determinare l'estinzione automatica del credito tributario.
In particolare, secondo il Collegio, il meccanismo di annullamento previsto dall'art. 1, comma 540, L. n.
228/2012 non opera automaticamente in tutti i casi di mancata risposta dell'Amministrazione, ma solo se l'istanza si fonda su cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria.
Ne discende che, in materia di riscossione, non essendo sufficiente il mero decorso del termine di 220 giorni senza risposta, il contribuente che chieda la sospensione della riscossione deve dimostrare, nel contenuto dell'istanza, che l'atto emesso, o la cartella di pagamento, nonché l'avviso di pagamento, siano stati interessati da una delle fattispecie elencate al comma 538 oppure da sospensione giudiziale o amministrativa.
Ebbene i motivi addotti nell'istanza del contribuente erano semplicemente “prescrizione e/o decadenza” senza ulteriori specificazioni o documentazione a supporto.
Ma così non è.
Esaminiamo tutti gli atti posti alla base dell'Intimazione.
Cartella 01720060005318788000 not. il 4.5.2006.
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 25/01/2022 01720219000518087000
Avvisi di Intimazione 23/01/2025 01720249003244552000 Avvisi di Intimazione.
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Cart. 01720090003199448000 not. 20.3.2009.
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 25/1/2022 01720219000518087000
Avvisi di Intimazione.
23/1/2025 01720249003244552000 Avvisi di Intimazione (cfr. doc. 3).
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Cart. 01720130010954562000 not. il 17.1.2014.
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 07/08/2018 01720189001631015000
Avvisi di Intimazione 25/01/2022 01720219000518087000 Avvisi di Intimazione 23/01/2025
01720249003244552000 Avvisi di Intimazione.
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Nessuna prescrizione, quindi, può dirsi verificata, anche, alla luce della sospensione straordinaria per CO.
Cart. 01720140000422602000 not. 20.2.2014 Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 7/8/2018 01720189001631015000
Avvisi di Intimazione
25/1/2022 01720219000518087000 Avvisi di Intimazione
23/1/2025 01720249003244552000 Avvisi di Intimazione.
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Nessuna prescrizione, quindi, può dirsi verificata, anche, alla luce della sospensione straordinaria per CO.
Cartella 01720140005248183000 notificata in data 03.12.2014.
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 07/08/2018 01720189001631015000
Avvisi di Intimazione
29/08/2019 01720199002003604000 Avvisi di Intimazione 25/01/2022 01720219000518087000 Avvisi di
Intimazione 23/01/2025 01720249003244552000 Avvisi di Intimazione.
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Nessuna prescrizione, quindi, può dirsi verificata, anche, alla luce della sospensione straordinaria per CO.
Cartella 01720140008370155000 not. 27.1.2025
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 7/8/2018 01720189001631015000
Avvisi di Intimazione 29/8/2019 01720199002003604000 Avvisi di Intimazione 25/1/2022
01720219000518087000 Avvisi di Intimazione
23/1/2025 01720249003244552000 Avvisi di Intimazione.
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Nessuna prescrizione, quindi, può dirsi verificata, anche, alla luce della sospensione straordinaria per CO.
Cart. 01720150005824564000 not. 15.9.2025
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 7/8/2018 01720189001631015000
Avvisi di Intimazione
29/8/2019 01720199002003604000 Avvisi di Intimazione
25/1/2022 01720219000518087000 Avvisi di Intimazione
23/1/2025 01720249003244552000 Avvisi di Intimazione
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Nessuna prescrizione, quindi, può dirsi verificata, anche, alla luce della sospensione straordinaria per CO.
Cart. 01720150009144058000 not. 15.3.2016
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 07/08/2018 01720189001631015000 Avvisi di Intimazione
29/08/2019 01720199002003604000 Avvisi di Intimazione
25/01/2022 01720219000518087000 Avvisi di Intimazione
23/01/2025 01720249003244552000 Avvisi di Intimazione
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Nessuna prescrizione, quindi, può dirsi verificata, anche, alla luce della sospensione straordinaria per CO.
Cart. 01720150010652678000 not. 11.2.2025
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 7/8/2018 01720189001631015000
Avvisi di Intimazione
29/8/2019 01720199002003604000 Avvisi di Intimazione
25/1/2022 01720219000518087000 Avvisi di Intimazione
23/1/2025 01720249003244552000 Avvisi di Intimazione
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Nessuna prescrizione, quindi, può dirsi verificata, anche, alla luce della sospensione straordinaria per CO.
Cart. 01720170002047316000 not. il 25.9.2017
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti:
29/8/2019 01720199002003604000 Avvisi di Intimazione
25/1/2022 01720219000518087000 Avvisi di Intimazione
23/1/2025 01720249003244552000 Avvisi di Intimazione
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Nessuna prescrizione, quindi, può dirsi verificata, anche, alla luce della sospensione straordinaria per CO.
Cart. 01720170004715507000 not. 31.1.2028
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 29/8/2019 01720199002003604000
Avvisi di Intimazione
25/1/2022 01720219000518087000 Avvisi di Intimazione
23/1/2025 01720249003244552000 Avvisi di Intimazione
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Nessuna prescrizione, quindi, può dirsi verificata, anche, alla luce della sospensione straordinaria per CO. Cart. 01720190000333549000 not. 8.2.2019
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 25/1/2022 01720219000518087000
Avvisi di Intimazione
23/1/2025 01720249003244552000 Avvisi di Intimazione
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Nessuna prescrizione, quindi, può dirsi verificata, anche, alla luce della sospensione straordinaria per CO.
Cart. 01720190001546286000 not. 22.3.2019
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 25/1/2022 01720219000518087000
Avvisi di Intimazione
23/1/2025 01720249003244552000 Avvisi di Intimazione.
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Nessuna prescrizione, quindi, può dirsi verificata, anche, alla luce della sospensione straordinaria per CO.
Cart. 01720200000590490000 not. 9.9.2021
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 23/1/2025 01720249003244552000
Avvisi di Intimazione.
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Cartella 01720200006852327000 not. 23.3.2022
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 23/1/2025 01720249003244552000
Avvisi di Intimazione
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Cart. 01720210001235514000 not. 23.3.2022
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 23/1/2025 01720249003244552000
Avvisi di Intimazione.
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Cart. 01720220001204862000 not. 5.5.2022
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 23/1/2025 01720249003244552000
Avvisi di Intimazione
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Gli altri atti indicati nell'Intimazione di pagamento sono: Avviso di addebito 31720160000073090000 11/4/2016 2.779,03
Avviso di addebito 31720160001158968000 27/10/2016 2.753,28
Avviso di addebito 31720170000742572000 25/9/2017 5.530,69
Avviso di addebito 31720180000612456000 26/6/2018 4.165,63
Avviso di addebito 31720180001875034000 11/12/2018 2.790,22
Avviso di addebito 31720190000561487000 21/6/2019 2.793,43
Avviso di addebito 31720190001673750000 17/12/2019 1.815,83
Gli avvisi di addebito hanno come Ente Creditore l'Inps e, quindi, non rientrano nel presente giudizio.
Avviso di accertamento TFM010500294/2017 10/02/2017 43.113,30
Avviso di accertamento TFM010201427/2017 07/08/2017 31.762,01
Gli avvisi di accertamento sono di competenza di Agenzia delle Entrate e non di ADER.
In ogni caso, non viene contestata la notifica degli stessi da parte del ricorrente che successivamente ha ricevuto la notifica di atti interruttivi:
7/8/2018 01720189001631015000 Avvisi di Intimazione
25/1/2022 01720219000518087000 Avvisi di Intimazione
23/1/2025 01720249003244552000 Avvisi di Intimazione.
3. Il ricorrente depositava una memoria illustrativa, mediante cui, tra l'altro, deduceva che, contrariamente all'assunto della controparte, non sono stati impugnati, nel caso concreto, né la intimazione di pagamento, né gli atti precedenti e non vi era, quindi, alcun termine da rispettare in relazione alla notifica.
È stato, invece, dedotto che dopo la notifica di una intimazione di pagamento, nel caso di specie la n.
01720249003244552000, nel rispetto dei 60 giorni, era stata avanzata istanza di sospensione legale della riscossione.
Non vi è, di conseguenza, alcuna tardività o decadenza.
Non è stata mai censurata la efficacia della notifica di cartelle o difetti di forma delle stesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda non può essere accolta.
2. Innanzitutto, deve essere declinata la giurisdizione, rispetto agli avvisi di addebito, i quali portano crediti previdenziali, come tali sottoposti alla cognizione dell'A.G.O.
3. Quanto ai crediti tributari, esattamente l'AdE-R ha ricordato essere state notificate all'odierno ricorrente, prima dell'atto di pignoramento dal quale scaturiva l'iniziativa dello Ricorrente_1, intimazioni di pagamento e cartelle di pagamento: in date antecedenti ai sessanta giorni prima della notificazione dell'istanza di sospensione.
Ogni credito, menzionato nell'intimazione di pagamento n. 01720249003244552000, era già indicato in atti precedenti, appartenenti alla fase della riscossione.
Deve ritenersi, allora, che lo stesso Ricorrente_1 abbia violato il disposto dell'art. 1, co. 538, l. 228/2012, secondo cui l'istanza di sospensione dev'essere presentata «Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario».
Trattandosi di decadenza dettata a favore degli enti creditori e del concessionario della riscossione, si versa in materia indisponibile, sicché il vizio dev'essere rilevato d'ufficio (cfr., mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. V, ord. 27.7.2023, n. 22934).
Per effetto di tale decadenza, il diritto del contribuente non è maturato, e la domanda dev'essere rigettata.
4. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della complessità della lite e dell'avvenuto rilievo solo officioso della decadenza.
P.Q.M.
LA CORTE
1) declina la giurisdizione, rispetto ai crediti portati da avvisi di addebito;
2) rigetta la domanda per il rimanente;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL LUCIANO, Presidente
GALASSO LUIGI, Relatore
RINALDI MARILISA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 817/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249003244552000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720060005318788000 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720090003199448000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720150010652678000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720170001298460000 RECUPERO CREDIT 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210001235514000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720200000590490000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720220001204862000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. TFM010500294/2017 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. TFM010201427/2017 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720130010954562000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720140008370155000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720170002047316000 RECUPERO SPESE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190001546286000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Nessuno è comparso per parte resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 agiva, innanzi a questa C.G.T., per il discarico dei ruoli, in forza del disposto di cui all'art. 1, commi 537 e ss. l. 228/2012, e per l'annullamento a seguito della mancata risposta, da parte dei soggetti creditori, alla istanza di sospensione legale della riscossione presentata dal contribuente.
A fondamento del ricorso proposto deduce quanto appresso:
- con istanza avanzata (mediante l'utilizzo del modello SL1) ai sensi della L. n. 228/12, art. 1, commi 537 e segg., inviata, in data 12.2.2025 alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, il ricorrente, per il tramite del1'Avv.
Difensore_1 e sulla base di specifico incarico, aveva richiesto l'immediata sospensione di tutti i titoli analiticamente indicati nell'intimazione di pagamento n. 01720249003244552000, per l'ammontare, salvo errori od omissioni, di euro 146.196,38.
Erano state invocate la prescrizione e la decadenza.
Nel termine perentorio legale dei duecentoventi giorni, non era pervenuta alcuna risposta, da parte degli enti creditori.
Le norme, dettate dall'art. 1, commi 537, 539 e 540, l. 228/2012, comportavano l'annullamento automatico delle partite.
2. Resisteva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il ricorrente riceveva la notifica dell'Avviso di Intimazione n. 01720249003244552000 in data 23.1.2025.
L'impugnazione è stata proposta in data 7.10.2025 quindi è tardiva ed inammissibile.
Nel non creduto caso in cui si ritenga ammissibile l'impugnazione, devesi osservare quanto segue.
Con l'ordinanza n. 30841/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di riscossione delle imposte, la mancata risposta dell'Agenzia delle Entrate a un'istanza di sospensione, di cui all'art. 1, comma 537, L.
n. 228/2012, entro il termine di 220 giorni, previsto dal comma 540, non comporta l'annullamento automatico del ruolo, se il credito tributario è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa, oppure se i motivi dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa erariale, previste dal comma 538. Nel caso esaminato, il contribuente impugnava un'intimazione di pagamento, sostenendo l'estinzione del credito per mancato riscontro alle istanze di sospensione.
La Suprema Corte, muovendo dai principi espressi in precedenti decisioni (Cass. Sez. V, n. 28354/2019 e n. 10939/2024), ha rigettato il ricorso, ritenendo che la CTR avesse correttamente valutato sia la tardività della risposta dell'Amministrazione finanziaria, sia l'inidoneità delle istanze della contribuente a determinare l'estinzione automatica del credito tributario.
In particolare, secondo il Collegio, il meccanismo di annullamento previsto dall'art. 1, comma 540, L. n.
228/2012 non opera automaticamente in tutti i casi di mancata risposta dell'Amministrazione, ma solo se l'istanza si fonda su cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria.
Ne discende che, in materia di riscossione, non essendo sufficiente il mero decorso del termine di 220 giorni senza risposta, il contribuente che chieda la sospensione della riscossione deve dimostrare, nel contenuto dell'istanza, che l'atto emesso, o la cartella di pagamento, nonché l'avviso di pagamento, siano stati interessati da una delle fattispecie elencate al comma 538 oppure da sospensione giudiziale o amministrativa.
Ebbene i motivi addotti nell'istanza del contribuente erano semplicemente “prescrizione e/o decadenza” senza ulteriori specificazioni o documentazione a supporto.
Ma così non è.
Esaminiamo tutti gli atti posti alla base dell'Intimazione.
Cartella 01720060005318788000 not. il 4.5.2006.
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 25/01/2022 01720219000518087000
Avvisi di Intimazione 23/01/2025 01720249003244552000 Avvisi di Intimazione.
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Cart. 01720090003199448000 not. 20.3.2009.
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 25/1/2022 01720219000518087000
Avvisi di Intimazione.
23/1/2025 01720249003244552000 Avvisi di Intimazione (cfr. doc. 3).
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Cart. 01720130010954562000 not. il 17.1.2014.
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 07/08/2018 01720189001631015000
Avvisi di Intimazione 25/01/2022 01720219000518087000 Avvisi di Intimazione 23/01/2025
01720249003244552000 Avvisi di Intimazione.
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Nessuna prescrizione, quindi, può dirsi verificata, anche, alla luce della sospensione straordinaria per CO.
Cart. 01720140000422602000 not. 20.2.2014 Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 7/8/2018 01720189001631015000
Avvisi di Intimazione
25/1/2022 01720219000518087000 Avvisi di Intimazione
23/1/2025 01720249003244552000 Avvisi di Intimazione.
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Nessuna prescrizione, quindi, può dirsi verificata, anche, alla luce della sospensione straordinaria per CO.
Cartella 01720140005248183000 notificata in data 03.12.2014.
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 07/08/2018 01720189001631015000
Avvisi di Intimazione
29/08/2019 01720199002003604000 Avvisi di Intimazione 25/01/2022 01720219000518087000 Avvisi di
Intimazione 23/01/2025 01720249003244552000 Avvisi di Intimazione.
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Nessuna prescrizione, quindi, può dirsi verificata, anche, alla luce della sospensione straordinaria per CO.
Cartella 01720140008370155000 not. 27.1.2025
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 7/8/2018 01720189001631015000
Avvisi di Intimazione 29/8/2019 01720199002003604000 Avvisi di Intimazione 25/1/2022
01720219000518087000 Avvisi di Intimazione
23/1/2025 01720249003244552000 Avvisi di Intimazione.
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Nessuna prescrizione, quindi, può dirsi verificata, anche, alla luce della sospensione straordinaria per CO.
Cart. 01720150005824564000 not. 15.9.2025
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 7/8/2018 01720189001631015000
Avvisi di Intimazione
29/8/2019 01720199002003604000 Avvisi di Intimazione
25/1/2022 01720219000518087000 Avvisi di Intimazione
23/1/2025 01720249003244552000 Avvisi di Intimazione
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Nessuna prescrizione, quindi, può dirsi verificata, anche, alla luce della sospensione straordinaria per CO.
Cart. 01720150009144058000 not. 15.3.2016
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 07/08/2018 01720189001631015000 Avvisi di Intimazione
29/08/2019 01720199002003604000 Avvisi di Intimazione
25/01/2022 01720219000518087000 Avvisi di Intimazione
23/01/2025 01720249003244552000 Avvisi di Intimazione
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Nessuna prescrizione, quindi, può dirsi verificata, anche, alla luce della sospensione straordinaria per CO.
Cart. 01720150010652678000 not. 11.2.2025
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 7/8/2018 01720189001631015000
Avvisi di Intimazione
29/8/2019 01720199002003604000 Avvisi di Intimazione
25/1/2022 01720219000518087000 Avvisi di Intimazione
23/1/2025 01720249003244552000 Avvisi di Intimazione
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Nessuna prescrizione, quindi, può dirsi verificata, anche, alla luce della sospensione straordinaria per CO.
Cart. 01720170002047316000 not. il 25.9.2017
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti:
29/8/2019 01720199002003604000 Avvisi di Intimazione
25/1/2022 01720219000518087000 Avvisi di Intimazione
23/1/2025 01720249003244552000 Avvisi di Intimazione
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Nessuna prescrizione, quindi, può dirsi verificata, anche, alla luce della sospensione straordinaria per CO.
Cart. 01720170004715507000 not. 31.1.2028
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 29/8/2019 01720199002003604000
Avvisi di Intimazione
25/1/2022 01720219000518087000 Avvisi di Intimazione
23/1/2025 01720249003244552000 Avvisi di Intimazione
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Nessuna prescrizione, quindi, può dirsi verificata, anche, alla luce della sospensione straordinaria per CO. Cart. 01720190000333549000 not. 8.2.2019
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 25/1/2022 01720219000518087000
Avvisi di Intimazione
23/1/2025 01720249003244552000 Avvisi di Intimazione
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Nessuna prescrizione, quindi, può dirsi verificata, anche, alla luce della sospensione straordinaria per CO.
Cart. 01720190001546286000 not. 22.3.2019
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 25/1/2022 01720219000518087000
Avvisi di Intimazione
23/1/2025 01720249003244552000 Avvisi di Intimazione.
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Nessuna prescrizione, quindi, può dirsi verificata, anche, alla luce della sospensione straordinaria per CO.
Cart. 01720200000590490000 not. 9.9.2021
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 23/1/2025 01720249003244552000
Avvisi di Intimazione.
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Cartella 01720200006852327000 not. 23.3.2022
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 23/1/2025 01720249003244552000
Avvisi di Intimazione
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Cart. 01720210001235514000 not. 23.3.2022
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 23/1/2025 01720249003244552000
Avvisi di Intimazione.
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Cart. 01720220001204862000 not. 5.5.2022
Successivamente il ricorrente ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: 23/1/2025 01720249003244552000
Avvisi di Intimazione
Né la cartella né il successivo avviso di intimazione risultano impugnati.
Gli altri atti indicati nell'Intimazione di pagamento sono: Avviso di addebito 31720160000073090000 11/4/2016 2.779,03
Avviso di addebito 31720160001158968000 27/10/2016 2.753,28
Avviso di addebito 31720170000742572000 25/9/2017 5.530,69
Avviso di addebito 31720180000612456000 26/6/2018 4.165,63
Avviso di addebito 31720180001875034000 11/12/2018 2.790,22
Avviso di addebito 31720190000561487000 21/6/2019 2.793,43
Avviso di addebito 31720190001673750000 17/12/2019 1.815,83
Gli avvisi di addebito hanno come Ente Creditore l'Inps e, quindi, non rientrano nel presente giudizio.
Avviso di accertamento TFM010500294/2017 10/02/2017 43.113,30
Avviso di accertamento TFM010201427/2017 07/08/2017 31.762,01
Gli avvisi di accertamento sono di competenza di Agenzia delle Entrate e non di ADER.
In ogni caso, non viene contestata la notifica degli stessi da parte del ricorrente che successivamente ha ricevuto la notifica di atti interruttivi:
7/8/2018 01720189001631015000 Avvisi di Intimazione
25/1/2022 01720219000518087000 Avvisi di Intimazione
23/1/2025 01720249003244552000 Avvisi di Intimazione.
3. Il ricorrente depositava una memoria illustrativa, mediante cui, tra l'altro, deduceva che, contrariamente all'assunto della controparte, non sono stati impugnati, nel caso concreto, né la intimazione di pagamento, né gli atti precedenti e non vi era, quindi, alcun termine da rispettare in relazione alla notifica.
È stato, invece, dedotto che dopo la notifica di una intimazione di pagamento, nel caso di specie la n.
01720249003244552000, nel rispetto dei 60 giorni, era stata avanzata istanza di sospensione legale della riscossione.
Non vi è, di conseguenza, alcuna tardività o decadenza.
Non è stata mai censurata la efficacia della notifica di cartelle o difetti di forma delle stesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda non può essere accolta.
2. Innanzitutto, deve essere declinata la giurisdizione, rispetto agli avvisi di addebito, i quali portano crediti previdenziali, come tali sottoposti alla cognizione dell'A.G.O.
3. Quanto ai crediti tributari, esattamente l'AdE-R ha ricordato essere state notificate all'odierno ricorrente, prima dell'atto di pignoramento dal quale scaturiva l'iniziativa dello Ricorrente_1, intimazioni di pagamento e cartelle di pagamento: in date antecedenti ai sessanta giorni prima della notificazione dell'istanza di sospensione.
Ogni credito, menzionato nell'intimazione di pagamento n. 01720249003244552000, era già indicato in atti precedenti, appartenenti alla fase della riscossione.
Deve ritenersi, allora, che lo stesso Ricorrente_1 abbia violato il disposto dell'art. 1, co. 538, l. 228/2012, secondo cui l'istanza di sospensione dev'essere presentata «Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario».
Trattandosi di decadenza dettata a favore degli enti creditori e del concessionario della riscossione, si versa in materia indisponibile, sicché il vizio dev'essere rilevato d'ufficio (cfr., mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. V, ord. 27.7.2023, n. 22934).
Per effetto di tale decadenza, il diritto del contribuente non è maturato, e la domanda dev'essere rigettata.
4. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della complessità della lite e dell'avvenuto rilievo solo officioso della decadenza.
P.Q.M.
LA CORTE
1) declina la giurisdizione, rispetto ai crediti portati da avvisi di addebito;
2) rigetta la domanda per il rimanente;
3) compensa le spese di lite tra le parti.