Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 88
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Annullamento automatico per mancata risposta all'istanza di sospensione

    La Corte ha ritenuto che il meccanismo di annullamento automatico previsto dalla legge non operi in tutti i casi di mancata risposta, ma solo se l'istanza si fonda su cause estintive della pretesa tributaria o su sospensione giudiziale/amministrativa. I motivi addotti dal contribuente ("prescrizione e/o decadenza") erano generici e non supportati da documentazione. Inoltre, il contribuente è decaduto dal diritto di presentare l'istanza di sospensione in quanto non ha rispettato i termini previsti dalla legge.

  • Rigettato
    Decadenza dal diritto di impugnare

    La Corte ha ritenuto che il contribuente fosse decaduto dal diritto di presentare l'istanza di sospensione in quanto non ha rispettato i termini previsti dalla legge (60 giorni dalla notifica del primo atto utile). Pertanto, la domanda è stata rigettata.

  • Accolto
    Natura previdenziale dei crediti

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di addebito riportassero crediti previdenziali, per i quali la giurisdizione spetta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 88
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento
    Numero : 88
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo