Articolo 479 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 468Articolo 480
Versione
6 maggio 1952
Art. 479.
(Designazione alle funzioni di cancelliere)


Al principio di ogni anno, il comandante di porto designa per le funzioni di cancelliere un ufficiale subalterno del corpo delle capitanerie di porto.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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