Art. 479.
(Designazione alle funzioni di cancelliere)
Al principio di ogni anno, il comandante di porto designa per le funzioni di cancelliere un ufficiale subalterno del corpo delle capitanerie di porto.
(Designazione alle funzioni di cancelliere)
Al principio di ogni anno, il comandante di porto designa per le funzioni di cancelliere un ufficiale subalterno del corpo delle capitanerie di porto.