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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/11/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1845/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1845 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
14/03/1954;
• (C.F.: ), nato in [...] il Parte_2 C.F._2
08/02/1955;
• (C.F.: ), nato in [...] il Parte_3 C.F._3
08/09/1959;
• (C.F.: ), nata in Parte_4 C.F._4
Brasile il 09/08/1961;
• (C.F.: ), nata in [...] Controparte_1 C.F._5 il 20/01/1981;
• (C.F.: ), nato in Controparte_2 C.F._6
Brasile il 11/01/2010, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
(come sopra generalizzata) e nato Controparte_1 Controparte_2 in Brasile il 10/03/1979;
• (C.F.: ), nato in [...] il Controparte_3 C.F._7
11/05/1984; • (C.F.: ), nato in [...] il Controparte_4 C.F._8
21/08/2004;
• (C.F.: ), nata in Parte_5 C.F._9
Brasile il 06/10/1987;
• (C.F.: Parte_6
), nato in [...] il [...], tramite i genitori esercenti la C.F._10 responsabilità genitoriale, (come sopra Parte_5 generalizzata) e , nato in [...] il [...]; Persona_1
• (C.F. , nato in [...] il Parte_7 C.F._11
18/07/1991;
• (C.F.: ), nata in Parte_8 C.F._12
Brasile il 14/02/1991; tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 8, presso lo studio dell'avv.
RI De NE, che li rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente agli avv.ti
ES CI e RI TT;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_5 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative Controparte_5 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 16/07/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. ***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
In primo luogo, si osserva che i ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Colle d'Anchise Persona_2
(Campobasso) e successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , alla di lui figlia, nata il [...] e Persona_2 Persona_3 coniugatasi con cittadino brasiliano in data 11/07/1929;
- da , al di lei figlio, , nato il [...]; Persona_3 Persona_4
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Persona_4
o , nato il [...]; Parte_1
o , nato il [...]; Pt_2 Parte_2
o , nato il [...]; Parte_3
o , nata il [...] e coniugatasi in data Parte_4
17/01/1987 con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato in [...] e, quindi, astrattamente straniero;
- da PE OS FR Da SI, ai di lui figli (odierni ricorrenti):
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino Controparte_1 brasiliano in data 07/11/2009;
o , nato il [...]; Controparte_3
o , nato il [...]; Controparte_4
- da , al di lei figlio, Controparte_1 Controparte_2 (odierno ricorrente), nato il [...];
- da ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_3
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino Parte_5 brasiliano in data 14/01/2017;
o , nato il [...]; Parte_7
- da , al di lei figlio, Parte_5 CP_1 Parte_6
(odierno ricorrente), nato il 26/01/2023;
[...]
- da , alla di lei figlia, Parte_4 Parte_8 (odierna ricorrente), nata il [...]. ***
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza è presente un passaggio generazionale per linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, in particolare, da Persona_3
(coniugatasi con cittadino brasiliano nel 1929), al figlio, , nato nel 1932. Persona_4
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia citata, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente al 1° gennaio 1948, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a (nato nel 1932 da madre cittadina che aveva, Persona_4 altresì, perduto, in base alla legge dell'epoca, la propria cittadinanza, per essersi coniugata, nel 1929, con cittadino brasiliano) e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo,
[...]
, agli odierni ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente trasmissione, in Per_2 capo agli stessi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_5 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Le ragioni della decisione – fondata sull'orientamento della Suprema corte di cui alla sentenza n.
4466/2009, che ritiene inapplicabili le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze di illegittimità costituzionali, sui rapporti su cui ancora incidono –, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_5 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c. giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di distrazione delle spese di lite ai procuratore antistatari, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”(cfr. in tal senso: Cass. civ. n.
9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1845/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_5
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 9 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1845 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
14/03/1954;
• (C.F.: ), nato in [...] il Parte_2 C.F._2
08/02/1955;
• (C.F.: ), nato in [...] il Parte_3 C.F._3
08/09/1959;
• (C.F.: ), nata in Parte_4 C.F._4
Brasile il 09/08/1961;
• (C.F.: ), nata in [...] Controparte_1 C.F._5 il 20/01/1981;
• (C.F.: ), nato in Controparte_2 C.F._6
Brasile il 11/01/2010, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
(come sopra generalizzata) e nato Controparte_1 Controparte_2 in Brasile il 10/03/1979;
• (C.F.: ), nato in [...] il Controparte_3 C.F._7
11/05/1984; • (C.F.: ), nato in [...] il Controparte_4 C.F._8
21/08/2004;
• (C.F.: ), nata in Parte_5 C.F._9
Brasile il 06/10/1987;
• (C.F.: Parte_6
), nato in [...] il [...], tramite i genitori esercenti la C.F._10 responsabilità genitoriale, (come sopra Parte_5 generalizzata) e , nato in [...] il [...]; Persona_1
• (C.F. , nato in [...] il Parte_7 C.F._11
18/07/1991;
• (C.F.: ), nata in Parte_8 C.F._12
Brasile il 14/02/1991; tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 8, presso lo studio dell'avv.
RI De NE, che li rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente agli avv.ti
ES CI e RI TT;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_5 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative Controparte_5 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 16/07/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. ***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
In primo luogo, si osserva che i ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Colle d'Anchise Persona_2
(Campobasso) e successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , alla di lui figlia, nata il [...] e Persona_2 Persona_3 coniugatasi con cittadino brasiliano in data 11/07/1929;
- da , al di lei figlio, , nato il [...]; Persona_3 Persona_4
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Persona_4
o , nato il [...]; Parte_1
o , nato il [...]; Pt_2 Parte_2
o , nato il [...]; Parte_3
o , nata il [...] e coniugatasi in data Parte_4
17/01/1987 con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato in [...] e, quindi, astrattamente straniero;
- da PE OS FR Da SI, ai di lui figli (odierni ricorrenti):
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino Controparte_1 brasiliano in data 07/11/2009;
o , nato il [...]; Controparte_3
o , nato il [...]; Controparte_4
- da , al di lei figlio, Controparte_1 Controparte_2 (odierno ricorrente), nato il [...];
- da ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_3
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino Parte_5 brasiliano in data 14/01/2017;
o , nato il [...]; Parte_7
- da , al di lei figlio, Parte_5 CP_1 Parte_6
(odierno ricorrente), nato il 26/01/2023;
[...]
- da , alla di lei figlia, Parte_4 Parte_8 (odierna ricorrente), nata il [...]. ***
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza è presente un passaggio generazionale per linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, in particolare, da Persona_3
(coniugatasi con cittadino brasiliano nel 1929), al figlio, , nato nel 1932. Persona_4
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia citata, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente al 1° gennaio 1948, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a (nato nel 1932 da madre cittadina che aveva, Persona_4 altresì, perduto, in base alla legge dell'epoca, la propria cittadinanza, per essersi coniugata, nel 1929, con cittadino brasiliano) e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo,
[...]
, agli odierni ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente trasmissione, in Per_2 capo agli stessi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_5 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Le ragioni della decisione – fondata sull'orientamento della Suprema corte di cui alla sentenza n.
4466/2009, che ritiene inapplicabili le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze di illegittimità costituzionali, sui rapporti su cui ancora incidono –, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_5 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c. giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di distrazione delle spese di lite ai procuratore antistatari, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”(cfr. in tal senso: Cass. civ. n.
9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1845/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_5
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 9 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo