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2 marzo 2006
2 marzo 2006
Art. 7. 1. All' articolo 609-septies, quarto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), la parola: "quattordici" e' sostituita dalla seguente: "diciotto";
b) il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) se il fatto e' commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza".
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' art. 609-septies del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 609-septies (Querela di parte). - I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.
Salvo quanto previsto dall'art. 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.
La querela proposta e' irrevocabile.
Si procede tuttavia d'ufficio:
1) se il fatto di cui all'art. 609-bis e' commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
2) se il fatto e' commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
3) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
5) se il fatto e' commesso nell'ipotesi di cui all'art. 609-quater, ultimo comma.».
a) al numero 1), la parola: "quattordici" e' sostituita dalla seguente: "diciotto";
b) il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) se il fatto e' commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza".
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' art. 609-septies del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 609-septies (Querela di parte). - I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.
Salvo quanto previsto dall'art. 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.
La querela proposta e' irrevocabile.
Si procede tuttavia d'ufficio:
1) se il fatto di cui all'art. 609-bis e' commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
2) se il fatto e' commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
3) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
5) se il fatto e' commesso nell'ipotesi di cui all'art. 609-quater, ultimo comma.».
Commentari • 2
- 1. Art. 609-septies - Querela di parte (1)https://www.filodiritto.com/ · 1
1. I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter sono punibili a querela della persona offesa. (1-bis) 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi. (1-ter). 3. La querela proposta è irrevocabile. 4. Si procede tuttavia d'ufficio: 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto (2); 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che …
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