Articolo 7 della Legge 12 agosto 1962, n. 1311
Articolo 6Articolo 8
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6 settembre 1962
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26 ottobre 1988
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17 luglio 2024
Art. 7. Verifiche ispettive.

Il capo dell'ispettorato generale dispone, in conformita' delle direttive impartite dal Ministro le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti. ((Nelle ispezioni e' verificato altresi' il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari)) .
Le ispezioni di cui al comma precedente hanno luogo, di norma, ogni triennio; il capo dell'ispettorato generale puo' ordinare che esse siano ripetute entro un termine minore negli uffici ove siano state riscontrate o per i quali vengono segnalate deficienze o irregolarita'.
Il Ministro puo' in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari. Il Ministro puo' altresi' disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttivita' ((degli stessi,)) l'entita' e la tempestivita' del lavoro di singoli magistrati ((nonche' il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari)) .
Entrata in vigore il 17 luglio 2024
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