Versione
6 settembre 1962
6 settembre 1962
>
Versione
26 ottobre 1988
26 ottobre 1988
>
Versione
17 luglio 2024
17 luglio 2024
Art. 7. Verifiche ispettive.
Il capo dell'ispettorato generale dispone, in conformita' delle direttive impartite dal Ministro le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti. ((Nelle ispezioni e' verificato altresi' il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari)) .
Le ispezioni di cui al comma precedente hanno luogo, di norma, ogni triennio; il capo dell'ispettorato generale puo' ordinare che esse siano ripetute entro un termine minore negli uffici ove siano state riscontrate o per i quali vengono segnalate deficienze o irregolarita'.
Il Ministro puo' in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari. Il Ministro puo' altresi' disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttivita' ((degli stessi,)) l'entita' e la tempestivita' del lavoro di singoli magistrati ((nonche' il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari)) .
Il capo dell'ispettorato generale dispone, in conformita' delle direttive impartite dal Ministro le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti. ((Nelle ispezioni e' verificato altresi' il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari)) .
Le ispezioni di cui al comma precedente hanno luogo, di norma, ogni triennio; il capo dell'ispettorato generale puo' ordinare che esse siano ripetute entro un termine minore negli uffici ove siano state riscontrate o per i quali vengono segnalate deficienze o irregolarita'.
Il Ministro puo' in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari. Il Ministro puo' altresi' disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttivita' ((degli stessi,)) l'entita' e la tempestivita' del lavoro di singoli magistrati ((nonche' il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari)) .
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 12/02/2025, n. 14Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA ( Sentenza N. 14 /20 2 5 )REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA composta dai seguenti magistrati: Angelo Bax Presidente rel. Alessandra Cucuzza Primo Ref. Marco Scognamiglio Primo Ref. SENTENZA Nel giudizio di responsabilità recante il n. 63110/R del registro di segreteria, promosso dal Sostituto Procuratore Generale Fabio Alpini ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 22 marzo 2024 nei confronti di: -(P.IVA -) in persona del legale rappresentante pro tempore dott. -), residente in [...], rappresentato e difeso dal prof. avv. Nicola Pignatelli (c.f. …Leggi di più...
- responsabilità erariale·
- danno all’immagine·
- art. 130 codice giustizia contabile·
- doloso arricchimento·
- art. 5 d.lgs. 231/2001·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- responsabilità solidale·
- giudizio abbreviato·
- danno erariale diretto·
- compensatio lucri cum damno·
- art. 1227 c.c.