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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 3839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3839 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 8761/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 8761 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 14, presso lo studio dell'avv. Pierlorenzo Catalano, che la rapp.ta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Casoria alla via Principe di Piemonte n. 11, presso lo studio dell'avv. Rosa Di Caprio, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE-
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.10.2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, nonché chiedendo decidersi la causa.
Il Pubblico Ministero con proprio visto nulla opponeva. pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 la ricorrente, premettendo di aver contratto con il resistente matrimonio in Napoli in data 21.07.2016, in regime di separazione dei beni, in costanza del quale nascevano due figli, - in Napoli in data 21.10.2017- e - in a Napoli in data 20.06.2022-, Per_1 Per_2 deduceva che la prosecuzione della convivenza con il coniuge era divenuta intollerabile, a causa dei continui episodi di violenza verbale e fisica, perpetrati in suo danno dal resistente, anche alla presenza dei figli minori, nonché di un'asserita relazione extra coniugale intrattenuta dal resistente.
In particolare, la ricorrente lamentava atteggiamenti domestici da parte del marito violenti e vessatori, volti a minare la serenità familiare, tali da costringerla a sporgere denuncia in danno del resistente.
Ciò premesso, chiedeva la separazione personale dal resistente, nonché, una volta decorsi i termini di legge, la declaratoria in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa coniugale, l'affido congiunto della prole, la corresponsione da parte del resistente dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli, per importo totale pari ad importo di € 2.200,00, oltre ISTAT ed il
70% delle spese straordinarie, nonché il 50% delle spese relative alla retta scolastica e all'attività extracurricolari della prole.
Con comparsa depositata in data 26.02.2025, si costituiva il resistente, , il quale, pur Controparte_1 non opponendosi alla pronuncia in ordine alla separazione e, decorsi i termini di legge, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava fermamente la ricostruzione fattuale di cui al ricorso introduttivo, in particolare, in ordine alle dedotte condotte violente;
che, contrariamente a quanto riferito, la ricorrente presentava formale denuncia avverso le presunte condotte violente del resistente, in seguito alla richiesta dello stesso di addivenire ad una separazione consensuale.
Ciò premesso, evidenziata la non sussistenza di una sperequazione economica in capo ai coniugi, concludeva affinché il Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi, nonché, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido congiunto della prole, con collocazione prevalente con la madre, presso la casa coniugale a lei assegnata, a carico del resistente l'onere di contributo della prole nella misura mensile di € 700,00 ( € 350,00 a figlio) , oltre
Istat ed il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione del 28.03.2025 si presentavano personalmente le parti, unitamente ai rispettivi difensori, e, all'esito della relativa audizione, atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in data 31.03.2025, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a pagina 2 di 7 vivere separatamente, disponeva l'affido congiunto dei minori con collocazione prevalente degli stessi con la madre, presso la casa coniugale a lei assegnata, determinava in € 1.500,00 l'assegno dovuto dal resistente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché disponeva rinvio al 24.10.2025 per la remissione della causa in decisione.
A detta udienza, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, preso atto delle note depositate dai procuratori delle parti, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Preliminarmente il Collegio rileva che parte resistente ha depositato in data 24.07.2025 una relazione investigativa in ordine all'attività professionale svolta in forma autonoma dalla ricorrente ed una relazione tecnica afferente ai propri redditi, nonché entrambe le parti, quale allegato alle rispettive memorie conclusionali e di replica, hanno depositato documentazione economica e afferente ai contratti di locazione in essere, nonché afferente all'intervenuta archiviazione delle indagini a carico del resistente.
Tale produzione documentale deve ritenersi inammissibile, in quanto tardiva, essendo intervenuta dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie e la rimessione della causa in decisione .
Inoltre ma per mero tuziorismo il report redatto all'esito di indagini private, depositato dal resistente, non costituisce prova documentale ma è liberamente valutabile ex art. 166 c.p.c. come elemento indiziario e il materiale fotografico che la correda è utilizzabile a fini decisori ex art. 2712 c.c. (“Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime” Corte di Cassazione sentenza n. 4038/24 ) ed è stato contesta da controparte nelle memorie di replica dep. il 09.10.25
Ne consegue che la decisione dovrà fondarsi unicamente sugli elementi emersi nel corso del presente giudizio e di cui al reclamo promosso avverso ai provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente, giusta ordinanza del 31.03.2025.
Sulla domanda di separazione giudiziale.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che le parti si rivolgono reciprocamente, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi pagina 3 di 7 che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., in assenza di domande di addebito.
Sull'affidamento dei figli minori sulla sua collocazione e sul diritto dovere di visita del genitore non convivente.
Il Tribunale, in merito al regime di affido dei figli minori, ritiene debba essere disposto l'affidamento congiunto ad ambo i genitori, in quanto ciò risponde all'interesse degli stessi.
Secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr.
Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi. Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass. sez. I sentenza 28.11.2018 n. 30826).
pagina 4 di 7 Ebbene, nel caso di specie, sulla base delle anzidette considerazioni, deve essere confermato l'affido condiviso dei minori, e come disposto in via provvisoria ed in conformità alle richieste Per_1 Per_2 avanzate da entrambe le parti in tal senso, con residenza presso la madre nella casa coniugale in
Frattamaggiore alla via Roma 143, a lei assegnata.
Quanto al diritto di visita del padre, il Collegio dispone che gli incontri padre - figli avvengano nella modalità indicata con provvedimento reso in data 31.03.2025.
Si precisa che le suindicate modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore collocatario debbano essere integrate in conformità all'ordinanza emessa in data 09.07.2025 dalla Corte di Appello di Napoli- adita in sede di reclamo dei provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente-, ovvero:
• le ricorrenze personali dei minori (quali compleanni, onomastici e simili) sono disciplinate secondo il principio dell'alternanza tra i genitori ed inoltre che, nel giorno in cui la ricorrenza viene trascorsa con un genitore, l'altro genitore ha la facoltà di incontrare il minore per condividere un momento simbolico della giornata.
• nei periodi in cui i figli sono affidati anche temporaneamente ad uno solo dei genitori, deve essere assicurata almeno una videochiamata giornaliera
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento dei figli
Ai fini di stabilire il quantum, occorre valutare la disponibilità economica delle parti, come emersa in corso di causa.
In particolare, per quel che riguarda la ricorrente, il Collegio rileva che la stessa ha dichiarato di lavorare come dirigente medico presso l'ospedale “A. Cardarelli” di Napoli, reparto otorinolaringoiatria, e di percepire con uno stipendio pari ad € 2500,00 mensili, di percepire integralmente l'assegno unico per i minori, e di essere gravata da un canone per locazione della casa coniugale pari ad € 600,00 mensili.
Dalla consultazione delle dichiarazioni dei redditi versate in atti, emerge che gode di un Parte_1 reddito “principale” da lavoro dipendente, al quale si aggiungono gli altri compensi dall'attività professionale svolta in forma autonoma, nonchè il reddito derivante dalla locazione di un immobile di proprietà, percependo nell'anno 2021 un reddito complessivo pari ad € 62.349,00, nell'anno 2022 pari ad € 60.094,00 e nell'anno 2023 pari ad € 64.555,00.
Avuto riguardo al resistente, lo stesso dichiarava di lavorare quale dirigente medico presso l'ospedale
“Evangelico Betania” sito in Napoli e di percepire uno stipendio mensile di € 3.481,00 circa, nonché di essere gravato da canone di locazione per la propria dimora pari ad € 800,00 mensili.
Va, inoltre, rilevato che il resistente, oltre al reddito “principale” da lavoro dipendente, gode CP_1
pagina 5 di 7 di altri assimilati a quelli di lavoro dipendente- giusta documentazione reddituale in atti- percependo nell'anno 2021 un reddito complessivo pari ad € 90.065,00, nell'anno 2022 pari ad € 78.461,00, nell'anno 2023 pari ad € 118.168,00.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, rilevato che non sono emerse circostanze nuove, il
Collegio ritiene opportuno confermare i provvedimenti assunti in dalla Corte di Appello di Napoli, adita in sede di reclamo dei provvedimenti assunti in via urgente in data 31.03.2025, e, per l'effetto, equo determinare, all'attualità, a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento dei figli minori, e la somma di euro 1.500,00 (€ 750,00 per figlio), con decorrenza a far data dalla Per_1 Per_2 proposizione della domanda come riconosciuto dalla Corte di Appello, oltre rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Le parti hanno avanzato nell'atto introduttivo domanda cumulativa finalizzata alla pronuncia del divorzio e pertanto il Collegio provvede come da separata ordinanza per la successiva pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Spese alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi Pt_1
, nata a [...] in data [...] (C.F. ), e
[...] C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...] (C.F. );
[...] C.F._2
1) dispone l'affidamento condiviso dei minori, – nata a [...] in data [...]- e – Per_1 Per_2 nato a [...] in data [...]-, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre, presso la casa coniugale a lei assegnata, e disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
pagina 6 di 7 2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, la somma mensile di € 1.500,00 per il mantenimento dei figli minori, e Per_1
(€ 750,00 per figlio) a far data dal deposito del ricorso ( 30.10.2024) oltre il 60% delle Per_2 spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 31, Parte II, Serie A, Sez. J,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016);
4) provvede con separata ordinanza per l'ulteriore domanda;
5) spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 04.11.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 8761 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 14, presso lo studio dell'avv. Pierlorenzo Catalano, che la rapp.ta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Casoria alla via Principe di Piemonte n. 11, presso lo studio dell'avv. Rosa Di Caprio, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE-
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.10.2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, nonché chiedendo decidersi la causa.
Il Pubblico Ministero con proprio visto nulla opponeva. pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 la ricorrente, premettendo di aver contratto con il resistente matrimonio in Napoli in data 21.07.2016, in regime di separazione dei beni, in costanza del quale nascevano due figli, - in Napoli in data 21.10.2017- e - in a Napoli in data 20.06.2022-, Per_1 Per_2 deduceva che la prosecuzione della convivenza con il coniuge era divenuta intollerabile, a causa dei continui episodi di violenza verbale e fisica, perpetrati in suo danno dal resistente, anche alla presenza dei figli minori, nonché di un'asserita relazione extra coniugale intrattenuta dal resistente.
In particolare, la ricorrente lamentava atteggiamenti domestici da parte del marito violenti e vessatori, volti a minare la serenità familiare, tali da costringerla a sporgere denuncia in danno del resistente.
Ciò premesso, chiedeva la separazione personale dal resistente, nonché, una volta decorsi i termini di legge, la declaratoria in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa coniugale, l'affido congiunto della prole, la corresponsione da parte del resistente dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli, per importo totale pari ad importo di € 2.200,00, oltre ISTAT ed il
70% delle spese straordinarie, nonché il 50% delle spese relative alla retta scolastica e all'attività extracurricolari della prole.
Con comparsa depositata in data 26.02.2025, si costituiva il resistente, , il quale, pur Controparte_1 non opponendosi alla pronuncia in ordine alla separazione e, decorsi i termini di legge, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava fermamente la ricostruzione fattuale di cui al ricorso introduttivo, in particolare, in ordine alle dedotte condotte violente;
che, contrariamente a quanto riferito, la ricorrente presentava formale denuncia avverso le presunte condotte violente del resistente, in seguito alla richiesta dello stesso di addivenire ad una separazione consensuale.
Ciò premesso, evidenziata la non sussistenza di una sperequazione economica in capo ai coniugi, concludeva affinché il Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi, nonché, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido congiunto della prole, con collocazione prevalente con la madre, presso la casa coniugale a lei assegnata, a carico del resistente l'onere di contributo della prole nella misura mensile di € 700,00 ( € 350,00 a figlio) , oltre
Istat ed il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione del 28.03.2025 si presentavano personalmente le parti, unitamente ai rispettivi difensori, e, all'esito della relativa audizione, atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in data 31.03.2025, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a pagina 2 di 7 vivere separatamente, disponeva l'affido congiunto dei minori con collocazione prevalente degli stessi con la madre, presso la casa coniugale a lei assegnata, determinava in € 1.500,00 l'assegno dovuto dal resistente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché disponeva rinvio al 24.10.2025 per la remissione della causa in decisione.
A detta udienza, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, preso atto delle note depositate dai procuratori delle parti, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Preliminarmente il Collegio rileva che parte resistente ha depositato in data 24.07.2025 una relazione investigativa in ordine all'attività professionale svolta in forma autonoma dalla ricorrente ed una relazione tecnica afferente ai propri redditi, nonché entrambe le parti, quale allegato alle rispettive memorie conclusionali e di replica, hanno depositato documentazione economica e afferente ai contratti di locazione in essere, nonché afferente all'intervenuta archiviazione delle indagini a carico del resistente.
Tale produzione documentale deve ritenersi inammissibile, in quanto tardiva, essendo intervenuta dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie e la rimessione della causa in decisione .
Inoltre ma per mero tuziorismo il report redatto all'esito di indagini private, depositato dal resistente, non costituisce prova documentale ma è liberamente valutabile ex art. 166 c.p.c. come elemento indiziario e il materiale fotografico che la correda è utilizzabile a fini decisori ex art. 2712 c.c. (“Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime” Corte di Cassazione sentenza n. 4038/24 ) ed è stato contesta da controparte nelle memorie di replica dep. il 09.10.25
Ne consegue che la decisione dovrà fondarsi unicamente sugli elementi emersi nel corso del presente giudizio e di cui al reclamo promosso avverso ai provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente, giusta ordinanza del 31.03.2025.
Sulla domanda di separazione giudiziale.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che le parti si rivolgono reciprocamente, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi pagina 3 di 7 che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., in assenza di domande di addebito.
Sull'affidamento dei figli minori sulla sua collocazione e sul diritto dovere di visita del genitore non convivente.
Il Tribunale, in merito al regime di affido dei figli minori, ritiene debba essere disposto l'affidamento congiunto ad ambo i genitori, in quanto ciò risponde all'interesse degli stessi.
Secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr.
Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi. Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass. sez. I sentenza 28.11.2018 n. 30826).
pagina 4 di 7 Ebbene, nel caso di specie, sulla base delle anzidette considerazioni, deve essere confermato l'affido condiviso dei minori, e come disposto in via provvisoria ed in conformità alle richieste Per_1 Per_2 avanzate da entrambe le parti in tal senso, con residenza presso la madre nella casa coniugale in
Frattamaggiore alla via Roma 143, a lei assegnata.
Quanto al diritto di visita del padre, il Collegio dispone che gli incontri padre - figli avvengano nella modalità indicata con provvedimento reso in data 31.03.2025.
Si precisa che le suindicate modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore collocatario debbano essere integrate in conformità all'ordinanza emessa in data 09.07.2025 dalla Corte di Appello di Napoli- adita in sede di reclamo dei provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente-, ovvero:
• le ricorrenze personali dei minori (quali compleanni, onomastici e simili) sono disciplinate secondo il principio dell'alternanza tra i genitori ed inoltre che, nel giorno in cui la ricorrenza viene trascorsa con un genitore, l'altro genitore ha la facoltà di incontrare il minore per condividere un momento simbolico della giornata.
• nei periodi in cui i figli sono affidati anche temporaneamente ad uno solo dei genitori, deve essere assicurata almeno una videochiamata giornaliera
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento dei figli
Ai fini di stabilire il quantum, occorre valutare la disponibilità economica delle parti, come emersa in corso di causa.
In particolare, per quel che riguarda la ricorrente, il Collegio rileva che la stessa ha dichiarato di lavorare come dirigente medico presso l'ospedale “A. Cardarelli” di Napoli, reparto otorinolaringoiatria, e di percepire con uno stipendio pari ad € 2500,00 mensili, di percepire integralmente l'assegno unico per i minori, e di essere gravata da un canone per locazione della casa coniugale pari ad € 600,00 mensili.
Dalla consultazione delle dichiarazioni dei redditi versate in atti, emerge che gode di un Parte_1 reddito “principale” da lavoro dipendente, al quale si aggiungono gli altri compensi dall'attività professionale svolta in forma autonoma, nonchè il reddito derivante dalla locazione di un immobile di proprietà, percependo nell'anno 2021 un reddito complessivo pari ad € 62.349,00, nell'anno 2022 pari ad € 60.094,00 e nell'anno 2023 pari ad € 64.555,00.
Avuto riguardo al resistente, lo stesso dichiarava di lavorare quale dirigente medico presso l'ospedale
“Evangelico Betania” sito in Napoli e di percepire uno stipendio mensile di € 3.481,00 circa, nonché di essere gravato da canone di locazione per la propria dimora pari ad € 800,00 mensili.
Va, inoltre, rilevato che il resistente, oltre al reddito “principale” da lavoro dipendente, gode CP_1
pagina 5 di 7 di altri assimilati a quelli di lavoro dipendente- giusta documentazione reddituale in atti- percependo nell'anno 2021 un reddito complessivo pari ad € 90.065,00, nell'anno 2022 pari ad € 78.461,00, nell'anno 2023 pari ad € 118.168,00.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, rilevato che non sono emerse circostanze nuove, il
Collegio ritiene opportuno confermare i provvedimenti assunti in dalla Corte di Appello di Napoli, adita in sede di reclamo dei provvedimenti assunti in via urgente in data 31.03.2025, e, per l'effetto, equo determinare, all'attualità, a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento dei figli minori, e la somma di euro 1.500,00 (€ 750,00 per figlio), con decorrenza a far data dalla Per_1 Per_2 proposizione della domanda come riconosciuto dalla Corte di Appello, oltre rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Le parti hanno avanzato nell'atto introduttivo domanda cumulativa finalizzata alla pronuncia del divorzio e pertanto il Collegio provvede come da separata ordinanza per la successiva pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Spese alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi Pt_1
, nata a [...] in data [...] (C.F. ), e
[...] C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...] (C.F. );
[...] C.F._2
1) dispone l'affidamento condiviso dei minori, – nata a [...] in data [...]- e – Per_1 Per_2 nato a [...] in data [...]-, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre, presso la casa coniugale a lei assegnata, e disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
pagina 6 di 7 2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, la somma mensile di € 1.500,00 per il mantenimento dei figli minori, e Per_1
(€ 750,00 per figlio) a far data dal deposito del ricorso ( 30.10.2024) oltre il 60% delle Per_2 spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 31, Parte II, Serie A, Sez. J,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016);
4) provvede con separata ordinanza per l'ulteriore domanda;
5) spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 04.11.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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