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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/07/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di RI, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Dr.ssa Rosella Nocera Presidente
- Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore
- Dr. Emanuele Pinto Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 5206/2024 R.G. V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., pendente tra
, nato a [...] l'[...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. BUX MARIANGELA e
, nata a [...] il [...], rappresentat o e difeso Controparte_1 dall'Avv. BUX MARIANGELA nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di RI.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. IN FATT O E DI RITT O Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 09.10.2024,
e premesso che: Parte_1 Controparte_1
- avevano contratto matrimonio concordatario in data 07.10.2000 in RI (anno 2000 – parte 2 – serie A - n. 1293); Per_
- dall'unione coniugale nascevano, il 03.02.2002 il figlio , il 24.09.2006 il figlio ed il 14.08.2012 il figlio;
Per_2 Per_3
- con ricorso congiunto del 13.10.2023 i coniugi avevano chiesto al Tribunale di RI di omologare la separazione personale dei coniugi;
- con sentenza n. 1013/2024 pubblicata il 29.02.2024, il Tribunale di RI omologava la separazione personale alle condizioni concordate dai coniugi con convenzione del 02.01.2024;
- le parti si erano accordate anche in ordine alle condizioni con cui divorziare;
tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di RI di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare. Con decreto del 22.10.2024, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 04.03.2025. All'udienza del 04.03.2025 era disposta l'acquisizione del ricorso sottoscritto dalle parti;
alla successiva udienza del 4.6.2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in Camera di consiglio Il Pubblico Ministero rendeva parere favorevole il 23.10.2024.
***** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto è fondata e merita, pertanto, accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza di separazione personale emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data di comparizione tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma. Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data di comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000. Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (affidamento condiviso del figlio minore in favore di Per_3 entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre pari ad €750,00 mensili, Per_3 contributo al mantenimento del figlio a carico della madre pari ad Per_2
€250,00 mensili, spese straordinarie relative ai figli e a Per_2 Per_3 carico di ciascun genitore nella misura del 50%, ne ssun contributo a titolo Per_ di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, assegnazione casa familiare in favore di Controparte_1 rinuncia ad ogni forma di mantenimento tra coniugi) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordi tra le parti. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1 CP_1
nel giudizio n. 5206/2024 R.G. V.G., con l'intervento del P.M.
[...] in sede, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in RI in data 07.10.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2000, atto n. 1293, parte 2, serie A) alle condizioni concordate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte;
2. la moglie perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n. 396/2000; 4. spese compensate.
Così deciso in RI, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 24 luglio 2025.
IL GIU DICE ES TEN SOR E
Dr.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESID EN TE
Dr.ssa Rosella Nocera
- Dr.ssa Rosella Nocera Presidente
- Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore
- Dr. Emanuele Pinto Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 5206/2024 R.G. V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., pendente tra
, nato a [...] l'[...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. BUX MARIANGELA e
, nata a [...] il [...], rappresentat o e difeso Controparte_1 dall'Avv. BUX MARIANGELA nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di RI.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. IN FATT O E DI RITT O Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 09.10.2024,
e premesso che: Parte_1 Controparte_1
- avevano contratto matrimonio concordatario in data 07.10.2000 in RI (anno 2000 – parte 2 – serie A - n. 1293); Per_
- dall'unione coniugale nascevano, il 03.02.2002 il figlio , il 24.09.2006 il figlio ed il 14.08.2012 il figlio;
Per_2 Per_3
- con ricorso congiunto del 13.10.2023 i coniugi avevano chiesto al Tribunale di RI di omologare la separazione personale dei coniugi;
- con sentenza n. 1013/2024 pubblicata il 29.02.2024, il Tribunale di RI omologava la separazione personale alle condizioni concordate dai coniugi con convenzione del 02.01.2024;
- le parti si erano accordate anche in ordine alle condizioni con cui divorziare;
tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di RI di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare. Con decreto del 22.10.2024, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 04.03.2025. All'udienza del 04.03.2025 era disposta l'acquisizione del ricorso sottoscritto dalle parti;
alla successiva udienza del 4.6.2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in Camera di consiglio Il Pubblico Ministero rendeva parere favorevole il 23.10.2024.
***** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto è fondata e merita, pertanto, accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza di separazione personale emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data di comparizione tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma. Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data di comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000. Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (affidamento condiviso del figlio minore in favore di Per_3 entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre pari ad €750,00 mensili, Per_3 contributo al mantenimento del figlio a carico della madre pari ad Per_2
€250,00 mensili, spese straordinarie relative ai figli e a Per_2 Per_3 carico di ciascun genitore nella misura del 50%, ne ssun contributo a titolo Per_ di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, assegnazione casa familiare in favore di Controparte_1 rinuncia ad ogni forma di mantenimento tra coniugi) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordi tra le parti. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1 CP_1
nel giudizio n. 5206/2024 R.G. V.G., con l'intervento del P.M.
[...] in sede, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in RI in data 07.10.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2000, atto n. 1293, parte 2, serie A) alle condizioni concordate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte;
2. la moglie perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n. 396/2000; 4. spese compensate.
Così deciso in RI, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 24 luglio 2025.
IL GIU DICE ES TEN SOR E
Dr.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESID EN TE
Dr.ssa Rosella Nocera