Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 30/05/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2401/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente rel. dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. R.G. 2401/2024 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, su ricorso depositato in data 11.12.2024 da:
c.f. , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._1 in Via Sant'Alessio n. 21/d, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Baldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pistoia, Via delle Pappe n. 12, giusta procura in atti;
nei confronti di
c.f. nato a [...] il [...] ed ivi residente, CP_2 C.F._2
. 1, o dall' Avv. Carla Strufaldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia, Corso G. Amendola n. 36, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
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tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
2. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche: tra cui le psicologiche e psicoterapiche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative e universitarie) come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Pistoia dell'ottobre 2018; con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.” A seguito di fissazione dell'udienza dinanzi al presidente quale giudice relatore, si costituiva in giudizio il Sig. con comparsa depositata in data 05.02.2025, CP_2 il quale contestava in fatto e in diritto quanto ex adverso dedotto, rappresentava di percepire un reddito di soli circa 1000 euro mensili, e chiedeva conseguentemente in via principale di “rigettare il ricorso ex adverso proposto, e in via subordinata, a parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 170/2023 del 7 marzo 2023, stabilire in € 200,00 l'importo massimo complessivo da versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento ordinario dei figli e;
e la Per_1 Per_2 percezione da parte di entrambi i genitori pro quota dell' nic to per legge ed attualmente riscosso interamente dalla ricorrente;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.” All'udienza del 12.03.2025 le parti comparivano personalmente, dichiarandosi disponibili a trovare una soluzione conciliativa e chiedendo a tal fine un rinvio dell'udienza per depositare conclusioni eventualmente concordate oltre che al fine di consentire il deposito di documentazione relativa ai redditi percepiti dalla ricorrente. Veniva pertanto disposto un rinvio dell'udienza al 09.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte. Con note depositate per l'udienza le parti concludevano in modo disgiunto. Parte ricorrente precisava le conclusioni richiamandosi all'atto introduttivo e pertanto chiedendo modificarsi le condizioni di divorzio nei seguenti termini “1. Il ersi alla CP_2 per il mantenimento ordinario del figlio e della figlia l'importo CP_1 Per_1 Per_2 mensile di euro 150,00 a figlio, il tutto per complessivi euro 300,00 mensili, 2 anticipatamente ed entro il giorno 10 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
in denegata ipotesi, contenere l'assegno in euro 100/00 a figlio (il tutto per complessivi euro 200/00), con un pernotto in più nel weekend di spettanza del padre.
2. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche: tra cui le psicologiche e psicoterapiche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative e universitarie) come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Pistoia dell'ottobre 2018; con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.” Parte resistente concludeva viceversa in via principale per il rigetto del ricorso, e solo in via subordinata, a parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 170/2023 del 7 marzo 2023, di “stabilire la compartecipazione del padre al 50% delle spese di iscrizione, tasse e trasporto scolastico sostenute in favore dei figli;
di prevedere, nei fine settimana che e trascorreranno con il padre, Per_1 Per_2 che quest'ultimo li tenga con sé dal lle al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola o a casa della madre nei periodi di vacanza. In via ulteriormente subordinata, di stabilire in € 200,00 l'importo massimo complessivo da versare alla ricorrente a titolo di mantenimento ordinario dei figli e e Per_1 Per_2 che l'Assegno Unico, previsto per legge ed attualmente riscosso interamente dalla ricorrente, venga percepito da entrambi i genitori pro quota. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.” Lette le note scritte depositate dalle parti e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. La domanda di modifica delle condizioni di divorzio di parte ricorrente deve ritenersi infondata per quanto di seguito si esporrà. Nel corso del procedimento non sono invero emersi elementi tali da indurre a ritenere un miglioramento della situazione economica del resistente ed un peggioramento della situazione economica della ricorrente. La revisione dell'assegno di mantenimento dei figli presuppone infatti l'accertamento di una modifica delle condizioni economiche dei genitori, e la idoneità di tale variazione a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno medesimo;
in tale prospettiva, in sede di modifica, il Tribunale non potrà procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno di mantenimento come fisato nelle condizioni di divorzio, ma dovrà solo limitarsi, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, a verificare, se ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio raggiunto, ed, in tale caso, adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr. Cass. Civ. n. 18608/2021). Invero, la sentenza di divorzio dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio, ed analogamente, anche gli accordi negoziali sottoscritti in sede di divorzio congiunto, non risultano modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto eventualmente tenere conto al momento della conclusione degli accordi di divorzio. In altri termini, la sentenza di divorzio è modificabile solo in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni del divorzio medesimo (cfr. Cass. Civ. n.11448/2008; Cass. n.2338/2006). L'onere di provare i fatti sopravvenuti è ovviamente a carico della parte istante.
3 Nel caso di specie, la sig.ra non ha provato alcun significativo CP_1 miglioramento delle condizioni economiche di parte resistente, così come non ha fornito prova del peggioramento della propria condizione economica. Dalla documentazione prodotta in atti emerge pacificamente, infatti, con riguardo alla propria situazione reddituale, la percezione negli ultimi anni di uno stipendio superiore rispetto a quello percepito all'epoca dell'emanazione della sentenza di divorzio di cui in questa sede si chiede la modifica: più precisamente, se dalla Certificazione unica per l'anno 2024 (relativa quindi all'anno 2023) effettivamente risulta la percezione di un reddito da lavoro dipendente pari ad € 23.951,44, da quella del 2025 (relativa quindi all'anno 2024) emerge comunque la percezione di un reddito da lavoro dipendente da parte della ricorrente pari ad
€25.290,40, e dunque di un reddito superiore a quello percepito all'epoca dell'accordo divorzile, posto che dal modello 730/2022 (redditi 2021), prodotto in atti da parte resistente, emerge la percezione da parte della sig.ra di un reddito complessivo CP_1 pari ad € 24.853,00. Nessun peggioramento nella propria situazione reddituale risulta pertanto dimostrato da parte ricorrente sotto il profilo del reddito percepito, che risulta ad oggi superiore a quello pregresso preso a considerazione nelle condizioni di cui si chiede la modifica. D'altro canto, dalla documentazione prodotta in atti risulta altresì che la rata del mutuo, gravante sulla odierna ricorrente, non appare aumentata secondo quanto dedotto, bensì, addirittura, diminuita rispetto agli anni precedenti, come si evince pacificamente dal prospetto (prodotto da parte resistente) della banca mutuante relativo al 2020 (nel quale ammontava ad €746,72), e da quello riguardante il 2024 (depositato dalla stessa ricorrente a corredo della domanda doc. 2 del ricorso introduttivo), laddove la rata di mutuo risulta pari ad € 658,30, e dunque di importo minore rispetto a quello originario. Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta questa volta da parte resistente, relativamente alle ultime quattro dichiarazioni dei redditi presentate, si evince al contrario, che il sig. percepisce attualmente la stessa retribuzione che CP_2 percepiva al momento in cui sono state concordate le condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, poi trasfuse nella sentenza di divorzio. E ciò con un divario a favore della ricorrente, che continua ad oggi a percepire una retribuzione che risulta quasi doppia a quella dell'ex coniuge, rimasta attestata sui 900 euro mensili. L'esame degli atti dimostra di conseguenza che la situazione economica dei coniugi sia rimasta inalterata quantomeno dal punto di vista dei redditi percepiti e dell'onere del mutuo gravante sulla ricorrente, la quale ultima risulta aver caso mai migliorato la propria redditualità nel corso del 2024. Né alcun rilievo -a prescindere dalla prova della relativa circostanza- assume il dedotto venir meno dell'onere di versamento di un canone di locazione da parte del resistente, non risultando in alcun modo emergere tale elemento quale presupposto valutato nell'ambito delle condizioni di divorzio concordate proposte, ed pertanto da ritenere del tutto neutro rispetto ad una pretesa modificazione migliorativa o peggiorativa delle condizioni originariamente poste a fondamento della sentenza di divorzio, tanto più a fronte dell'emergere di un miglioramento reddituale di parte ricorrente di cii all'ultima certificazione prodotta. Né infine risultano emergere -a fronte del limitatissimo arco temporale decorso tra la sentenza di divorzio e la presente procedura, di nemmeno due anni, del tutto inidoneo a determinare di per sé alcun significativo aumento delle esigenze della prole- modificazioni nelle esigenze di vita dei figli capaci di implicare una necessaria maggior compartecipazione al loro mantenimento, tanto più laddove già le condizioni di divorzio prevedono modalità di frequentazione e di mantenimento diretto degli 4 stessi da parte del padre e della madre durante i periodi in cui soggiornano presso ciascuno di loro e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente. Deve ritenersi, pertanto, ad avviso del Collegio, che difettino nel caso di specie i presupposti fondanti la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, ossia l'emergere di una variazione delle condizioni economiche dei genitori e/o delle esigenze di mantenimento proprie dei figli idonee a determinare la necessità di una rivalutazione dell'equilibrio economico sancito nella sentenza di divorzio di soli due anni orsono. La domanda principale di parte ricorrente deve essere dunque rigettata, così come va rigettata anche quella formulata in via subordinata, nell'assenza dei presupposti. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile della controversia, tenuto conto del minimo grado di complessità della causa, utilizzando i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022 (valori minimi per fase istruttoria e trattazione e valori medi per le altre fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: a) rigetta il ricorso della ricorrente;
b) condanna parte ricorrente alla refusione in favore del resistente delle spese di lite, quantificate in € 6.713, oltre accessori di legge. Così deciso in Pistoia, nella camera di consiglio del 27.05.2025
Il Presidente dott. Stefano Billet
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