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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5734 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
UDIENZA del 07/11/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 539/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 07.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa valevole come lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 539/2022 R.G ad oggetto: responsabilità extracontrattuale vertente
TRA
, p.iva , con sede legale in Pozzuoli (NA) , Controparte_1 P.IVA_1 alla via Toiano 25, presso lo studio dell'avv. Gennaro Maione, c.f.
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce CodiceFiscale_1 all'atto di citazione di primo grado ( fax 0818046356 – PEC;
appellante Email_1
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Pozzuoli (NA) alla Via Prov.le Pianura n.15 ed elettivamente domiciliata in Bari, Via Emanuele Mola n.34 presso lo studio dell'avv. Michele Amato (c.f. - che la rappresenta e C.F._2 Email_2 difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
1 Oggetto: riforma della sentenza n. 12/2022 resa dal Tribunale di Napoli, nel procedimento n. R.G. 13439/2019, pubblicata il 03/01/2021;
Conclusioni
Per l'appellante e per l'appellata : come note scritte depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado
Con atto ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio la Controparte_2
assumendo che:
[...]
1) era proprietaria del veicolo RE OO tg. FA202JG nonché locataria del veicolo MERCEDES BENZ tg. FN936XE;
2) a seguito di accordo con la società rifornisce tutti i Controparte_2 propri veicoli aziendali con carburante e/o gasolio presso le stazioni di servizio della stessa società;
3) i veicoli di cui al punto 1), quali veicoli aziendali, vengono utilizzati per l'attività lavorativa della istante società;
4) in particolare, quanto al veicolo RE OO tg. FA202JG si è verificato quanto segue: dal mese di giugno 2018 l'istante si recava sempre presso il punto di rifornimento della sito in Pozzuoli (NA) alla Via Campiglione per rifornire di Controparte_2 carburante il suo veicolo RE OO tg. FA202JG; nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al punto che precede il veicolo RE OO tg. FA202JG era sempre condotto dal sig. , e con a bordo, Parte_1 quale passeggero, il sig. ; Controparte_3
a seguito di detti rifornimento di carburante il veicolo RE OO tg. FA202JG ha iniziato sin da subito a mostrare anomalie durante il normale utilizzo fino a quando lo stesso veicolo ha necessitato di essere trasportato presso un'officina Renault per verificare la causa di tali anomalie;
dopo svariati giorni l'officina Renault di Napoli-Agnano contattava la società istante per evidenziare la possibilità che il veicolo RE OO tg. FA202JG era stato danneggiato dalla presenza di materiale non identificato nel carburante che ne avrebbe compromesso definitivamente il motore;
all'uopo, comunicava la necessità di far effettuare da società esterna un prelievo di campione di carburante e olio per analizzarne il contenuto per una diagnosi più precisa;
a seguito di tale comunicazione l'istante prontamente comunicava l'inizio di tali operazioni alla convenuta invitandola a prendere parte in contraddittorio al prelievo di campioni di carburante ed olio motore che sarebbe stato effettuato da terza società
“Tunap Italia RL” esperta nel settore in data 28/11/2018 presso l'officina Renault di Napoli-Agnano; nonostante tale invito nessun rappresentante e/o delegato della convenuta
[...] prendeva parte alle predette operazioni ed in data 28/11/2018 CP_2
2 veniva regolarmente effettuato il prelievo di carburante ed olio motore dal veicolo RE tg. FA202JG per analizzarne il contenuto dalla società “Tunap CP_4
Italia RL”; in data 12/12/2018, venivano comunicati ed inviati i risultati delle analisi effettuate dalla società Tunap Italia RL, nelle quali si evidenziava la presenza di “CLORO” nel carburante e nell'olio motore. Veniva altresì comunicato dalla officina Renault di Napoli-Agnano che a causa di quanto sopra il motore del veicolo era ormai definitivamente danneggiato e per la riparazione del veicolo era necessaria la sostituzione dello stesso;
per la riparazione del veicolo RE OO tg. FA202JG è occorsa la somma di 9.285,44 come da preventivo dell'officina Renault di Napoli-Agnano che si deposita in atti;
5) quanto al veicolo MERCEDES BENZ tg. FN936XE si è verificato quanto segue: nel mese di agosto e settembre 2018 l'istante si recava, come consueto, presso il punto di rifornimento della sito in Pozzuoli (NA) alla Via Controparte_2
Campiglione per rifornire di carburante il suo veicolo MERCEDES BENZ tg. FN963XE; nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al punto che precede il veicolo MERCEDES BENZ tg. FN936XE era sempre condotto dal l.r.p.t. della società
[...]
sig. e con a bordo, quali passeggeri, i sig.ri e CP_1 Parte_2 Parte_3
; Parte_4
a seguito di detti rifornimenti di carburante il veicolo MERCEDES BENZ tg. FN963XE dell'istante ha iniziato sin da subito a mostrare anomalie durante il normale utilizzo fino a quando lo stesso veicolo non risultava più marciante senza la possibilità di poter avviare il motore;
in particolare in data 3.09.2018, il l.r.p.t. della società sig. CP_1 Parte_2 che si trovava a Roma per lavoro con la sua auto MERCEDES BENZ tg. FN936XE, si vedeva costretto a chiamare un servizio di carro soccorso per far condurre il veicolo sopra indicato presso un'officina autorizzata Mercedes Benz di Roma S.p.A., atteso che il predetto veicolo, dopo il rifornimento di carburante effettuato presso l'area di rifornimento della presentava un'avaria non identificata Controparte_2 che non permetteva al veicolo di essere utilizzato;
l'istante, a seguito del problema sopra evidenziato, si è vista costretta a noleggiare a pagamento un ulteriore veicolo;
dopo svariati giorni l'officina Mercedes Benz Roma S.p.A. contattava l'istante per evidenziare la possibilità che il veicolo MERCEDES BENZ tg. FN936XE era stato danneggiato dalla presenza di materiale non identificato nel carburante che ne avrebbe compromesso definitivamente il motore, e comunicava la necessità di far effettuare da società esterna un prelievo di campione di carburante per analizzarne il contenuto per una diagnosi più precisa;
a seguito di tale comunicazione l'istante prontamente comunicava l'inizio di tali operazioni alla convenuta invitandola a prendere parte in contraddittorio al prelievo di campioni di carburante ed olio motore che sarebbe stato effettuato da terza società
3 “Tunap Italia RL” esperta nel settore in data 24/09/2018 presso l'officina Mercedes Benz Roma S.p.A.; nonostante tale invito nessun rappresentante e/o delegato della convenuta
[...] prendeva parte alle predette operazioni ed in data 24/09/2018 CP_2 veniva regolarmente effettuato il prelievo di carburante ed olio motore dal veicolo MERCEDES BENZ tg. FN936XE per analizzarne il contenuto dalla società “Tunap Italia RL”; in data 17/10/2018, venivano comunicati ed inviati i risultati delle analisi effettuate dalla società Tunap Italia RL nelle quali si evidenziava la presenza di “CLORO” nel carburante erogato nei giorni precedenti dalla Vs società e nell'olio del motore. Veniva altresì comunicato dalla officina Mercedes Benz Roma S.p.A. che a causa di quanto sopra il motore del veicolo era ormai definitivamente danneggiato e per la sua riparazione era necessaria la sostituzione dello stesso, con esborso di € 9.458,49 come da fattura che si deposita in atti;
6) l'istante a causa del carburante con cloro erogato dalla società CP_2 nei veicoli RE OO tg. FA202JG e MERCEDES BENZ tg.
[...]
FN936XE ha subito sia un danno patrimoniale che non, dovendo necessariamente riparare i veicoli aziendali e non potendo svolgere la sua attività commerciale così come organizzata prima di tali danni;
7) in data 14.01.2019 a mezzo pec venivano inviati n. 2 separati inviti bonari e contestuale atto di messa in mora alla convenuta società sia relativamente ai fatti occorsi al veicolo MERCEDES BENZ tg. FN936XE sia relativo al veicolo RE OO tg. FA202JG, entrambi mai riscontrati e, sino ad oggi non è stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della lite, nonostante l'invio della formale richiesta di risarcimento danni”. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., per tutto quanto sopra espost e è l'unico responsabile del verificarsi dell'evento dannoso de quo, e obbligato al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice in conseguenza del evento in premessa descritto;
b) per l'effetto condannare la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
a pagare in favore dell'istante , a titolo di risarcimento dei danni Controparte_1
e per le causali di cui in narra 3,93 ( di cui € 9.285,44 a titolo di risarcimento danno patrimoniale per la riparazione del veicolo tg. CP_5
FA202JG come da preventivo in atti ed € 9.458,49 a titolo di risar iale per la riparazione del veicolo MERCEDES BENZ tg. FN963XE come da fattura in atti) oltre
€ 7.000,00 quale risarcimento danni calcolato in via equitativa per il mancato guadagno che l'istante società ha subito a causa del non utilizzo del veicolo aziendale), somma che sarà meglio precisata, documentata e provata in corso di causa anche a seguito di C.T.U. a nominarsi, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, e/o quella maggiore o minore somma che l'On.le Giudice adito riterrà più equo liquidare il tutto nei limiti della competenza del Giudice Adito;
c) condannare l'Ente convenuto, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai difensori anticipatari. Il tutto nei limiti di competenza del giudice
4 adito. In via istruttoria si riserva di articolare mezzi istruttori nei termini di cui all'art. 183 6° co. c.p.c. che sin da ora si chiedono”.
La causa veniva iscritta a ruolo con il numero di R.G. 13439/2019 del Tribunale di Napoli.
Si costituiva la contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto Controparte_6 della domanda attorea.
Concessi i termini di cui all'articolo 183, 6 comma, c.p.c., nella seconda memoria prevista come termine ultimo per formulare richieste istruttorie, parte attrice chiedeva ammettersi prova orale con l'escussione di due testi nonché la comparizione personale delle parti. All'udienza del 25/09/2020 il giudice rigettava le richieste istruttorie, ritenendo la causa matura per la decisione e rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.03.2021.
All'esito della suddetta udienza, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la sentenza n. 12/2022 pubblicata e notificata in data 03.01.2022, il Tribunale di Napoli così statuiva:
” a) rigetta la domanda;
b) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano in € 2700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Michele Amato”.
GIUDIZIO DI APPELLO Con atto notificato in data 31.01.2022 l'appellante impugnava la Controparte_1 sentenza, alla stregua di n. 3 motivi, oggetto di successiva disamina.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 539/2022, la prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata per il 16.09.2022.
In data 25.07.2022 si costituiva che così concludeva:” respinta Controparte_2 ogni avversa richiesta, deduzione ed eccezione, rigettare l'appello proposto da CP_1
confermando la sentenza impugnata e condannando l'appellante al pagamento di
[...] spese e compensi anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, dopo diversi rinvii per ragioni di ruolo si rinviava per la precisazione delle conclusioni al 12.12.2025. Tuttavia, rilevato che trattasi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R. entro il 30.06.2026, con ordinanza del 23.07.2025 veniva rinviata all'udienza del 07.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto notificato il 31.01.2022 a fronte della sentenza n. 13439/2022, pubblicata e notificata il 03.01.2022. Risulta rispettato il termine breve per proporre appello di cui all'art 325 cpc.
5 Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Col primo rubricato “Erronea e carente valutazione del giudice di prime cure della documentazione depositata, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione”.
Parte appellante sostiene che il principale vizio della decisione oggetto di gravame sia costituito dalla erronea o comunque, carente valutazione delle circostanze rappresentate negli atti di causa e di tutta la relativa documentazione depositata a sostegno nonché dalla contraddittorietà ed insufficienza della motivazione assunta dal Giudice di prime cure, che non ha in alcun modo valutato come l'odierna appellante avesse indicato con estrema chiarezza i fatti costitutivi della domanda, depositato tutta la documentazione che potesse ancor di più assolvere all'onere a carico della soc. e mettesse la convenuta CP_1 CP_2 nelle condizioni di poter esercitare il diritt Pertanto, l'appellante ri
[...] erronea la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui afferma che “…Nella fattispecie, la convenuta non è stata posta in condizioni di esercitare adeguatamente la propria difesa”.
Col secondo motivo sostiene l'appellante che la sentenza vada riformata anche laddove il Giudice di prima cure afferma “Invero tralasciando la genericità della domanda in più punti (mancano i precisi riferimenti temporali dei fatti e dello svolgersi degli eventi), ciò che conta che le macchine avrebbero dovuto essere sottoposte ad un procedimento di istruzione preventivo da svolgersi in contraddittorio con la controparte al fine effettivamente di verificare l'esatta eziologia dei danni lamentati. Ciò non è stato fornito, ed è per tale motivo che non sono state autorizzate le richieste istruttorie orali, in quanto non avrebbero di certo portato all'accertamento del nesso eziologico lamentato da parte attrice.”. Deduce che il Giudice di primo grado avrebbe omesso di esaminare completamente che il
“procedimento di istruzione preventivo in contraddittorio” è stato ritualmente effettuato e solo per scelta dell'odierna appellata la stessa ha deciso di non voler partecipare alle operazioni di prelievo carburante ed olio motore dai veicoli oggetto di causa (operazione effettuata da terza società incaricata dalle stesse case Mercedes e Renault e pertanto “imparziale” nei confronti sia della soc. sia della CP_1 CP_2
.
[...]
Invero, a seguito dei danni riscontrati ai 2 veicoli di proprietà dell'appellante le rispettive case Mercedes e Renault fissavano presso le loro sedi l'accesso per il prelievo di carburante dai veicoli e l'analisi degli stessi. La soc. comunicava a mezzo p.e.c. CP_1 alla proprio tale circostanza invitandola, nel rispetto del contraddittorio, a CP_2 presenziare a detto prelievo. Nonostante tale invito sia da parte delle rispettive concessionarie sia da parte dell'appellante la ha deciso di non partecipare a CP_2 dette operazioni. Ad ogni modo i rispettivi campioni sono sempre nella disponibilità dell'azienda che ha effettuati i prelievi ed i rispettivi verbali sono stati ritualmente depositati nel giudizio di primo grado (all. 4 e 4.1 atto di citazione e all. 5,6,7, e 8 memorie 183 6 co n. 2). Alla luce di ciò, risulterebbe erronea la decisione del giudice di prime cure di non autorizzare le richieste istruttorie formulate atteso che lo stesso non ha in alcun modo
6 valutato tutte le prove documentali (e non contestate oltretutto dall'appellata società) depositate agli atti sia nell'atto introduttivo sia nelle memorie ex art 183 VI co. n. 2.
Col terzo motivo l'appellante con riguardo alla quantificazione del danno dalla documentazione versata in atti nel giudizio di primo grado è risultato provato che per la riparazione del veicolo RE OO tg. FA202JG è occorsa la somma di 9.285,44 come da preventivo dell'officina Renault di Napoli-Agnano (cfr. All. 6 – preventivo riparazione) e per la riparazione del veicolo MERCEDES BENZ tg. FN936XE è occorsa la somma di 9.458,49 come da fattura dell'officina Mercedes Benz Roma S.p.A. (cfr. all. 5 – fattura riparazione), per complessivi €. 18.473,93 oltre € 7.000,00 quale risarcimento danni calcolato in via equitativa per il mancato guadagno che l'istante società ha subito a causa del non utilizzo dei predetti veicoli aziendali.
L'appello valutato nel suo complesso merita il rigetto.
Premesso che l'art. 163 c.p.c., comma 2, nn. 3 e 4, impone all'attore di esporre, nell'atto di citazione:
- la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. Nel caso che ci occupa, controvertendosi in tema di responsabilità extracontrattuale l'obbligo di precisazione del petitum e della causa petendi comporta ricadute anche sulla distribuzione dell'onere della prova, con la conseguenza che - ai fini dell'accoglimento della domanda - incombe su parte attorea l'onere di dimostrare, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. la sussistenza di tutti gli elementi tipici della fattispecie di responsabilità ossia:
1) il fatto illecito: che consta della condotta umana antigiuridica (o della relazione di fatto o di diritto con una cosa o una persona in ragione della quale gli è imputato un evento, nelle ipotesi di responsabilità oggettiva tipizzate dal c.c.), cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico;
2) il danno ingiusto: cd. danno evento: fatto dannoso in sé nonché allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente: cd. danni-conseguenza;
3) il nesso di causalità tra la condotta e l'evento, cd. causalità materiale: il nesso di causalità tra il fatto e le predette conseguenza, nonché la cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano "conseguenza diretta ed immediata" del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale;
4) l'elemento soggettivo, nel senso che l'attività illegittima deve essere imputabile a titolo di dolo o colpa. Nel caso di specie le circostanze relative ai fatti costituitivi della domanda non sono stati né dedotti nè allegati, laddove per allegazione s'intende l'affermazione dei fatti rilevanti ai fini della domanda o della difesa, mentre la prova è la dimostrazione della veridicità di quei fatti, tramite documenti, testimonianze.
7 Orbene, non ignora questa Corte quella parte di giurisprudenza che ha affermato il principio secondo cui “nell'esercizio del potere di interpretazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa”. Ne consegue che “la domanda giudiziale può esprimersi non solo con il formale atto del ricorso bensì attraverso gli atti allegati al ricorso stesso, del quale siano considerati parte integrante (cfr. Cass. civ., sez. lav. 19 maggio 2009 n. 11599. riguardo al rito del lavoro). Per meglio dire, è possibile supplire alla genericità della domanda avuto riguardo ai documenti allegati ed acquisiti al processo. In tale prospettiva questa Corte ha ritenuto che onde superare il difetto di allegazione contenuto nella domanda introduttiva occorre avere riguardo alla documentazione in atti (in particolare le fatture prodotte in primo grado a dimostrazione del numero e della data di rifornimento effettuata dalla società appellante presso il distributore della CP_2
.
[...]
Da tale esame risulta che:
- con contratto del 05/01/2006 interveniva convenzione tra le parti in causa per la fornitura di carburante presso le seguenti stazioni di servizio: AGIP- NAPOLI VIA TOSCANELLA, 30; – VIA PROV.LE PIANURA, 15; Controparte_7 [...]
– VIA CAMPANA, 224/226; – VIA CAMPI CP_7 Controparte_8
FLEGREI, 10, con concessione di credito mediante il rilascio di FUEL CARD;
1) Quanto al il veicolo RE tg: FA202JG sono state allegate fatture relative ai rifornimenti eseguiti dal mese di gennaio 2018 al mese di ottobre 2018 per 10 mezzi di proprietà della società appellante tra cui il veicolo RE tg: FA202JG presso le stazioni di servizio dell'appellata. Orbene, da tali fatture risulta che ben 10 mezzi si sono riforniti presso la nello CP_2 stesso periodo della RE tg: FA202JG ma solo quest'ultima ha riportato problemi, neppure verificatisi in concomitanza dei singoli rifornimenti indicati in fattura: precisamente: il 07/06/18 FA202JG 102500 IO IT 54.94; il 21/06/18 FA202JG 103417 IO IT 64.47, il 29/06/18 FA202JG 104000 IO IT 49.7
- FA202JG --- OT IA EI IT 169,11; 04/07/18 FA202JG 105029 IO IT 63.13 – 09/07/18 FA202JG 105900 IO IT 54.28 1 21/07/18 FA202JG 106527 IO IT 41.64 31/07/18 FA202JG 107419 IO IT 60.44
--- FA202JG --- OT IA EI IT 219,49 09/08/18 FA202JG 108149 IO IT 33.58 13/08/18 FA202JG 108604 IO IT 98.05 31/08/18 FA202JG 1 IO IT 33.58 1,489 22 50,00 50,00
--- FA202JG --- OT IA EI IT 165,21; 07/09/18 FA202JG 109894 IO IT 33.58 11/09/18 FA202JG 110387 IO IT 60.44
8 18/09/18 FA202JG 141400 IO IT 50.37 1,489 22 75,00 75,00 25/09/18 FA202JG 111110 IO IT 46.34 1 28/09/18 FA202JG 111920 IO IT 51.71
--- FA202JG --- OT IA EI IT 242,44--- 12/10/18 FA202JG 112760 IO IT 51.65 23/10/18 FA202JG 113580 IO IT 52.94 29/10/18 FA202JG 114097 IO IT 51.65
--- FA202JG --- OT IA EI IT 156,24 ---)
19/11/18 FA202JG 11588 IO IT 20
--- FA202JG --- OT IA EI IT 20,00
Orbene, poiché dal rapporto di verifica n. 20182064/G della TU RL (società che ha eseguitole verifiche ed analisi per conto della si evince che onde procedere CP_9 all'esame del carburante i tecnici hanno effettuato il prelievo il 28/11/18 con ricezione il successivo 30/11/18, ne segue che in mancanza di allegazione specifica della condotta incriminata, è possibile individuare il rifornimento sospetto in quello del 19/11/18, nei giorni immediatamente precedenti al 28/11/18. Ora, nei giorni concomitanti al 19/11/18 l'appellante ha effettuato rifornimenti presso la convenuta appellata per i seguenti 5 veicoli: 19/11/18 tg: DA982HJ 77200 IO IT 44; 19/11/18 tg: DD368MJ 443542 IO IT 49.33 15/11/18 DG708EE 145100 IO IT 86.67 1,500 22 130,00 130,00 23/11/18 DG708EE 145500 IO IT 80 20/11/18 DX324LN 300100 IO IT 33.33 20/11/18 FA980NV 165126 IO IT 104.67 1 22/11/18 FA980NV 165586 IO IT 68 Di tali veicoli soltanto la RE tg: FA202JG ha riportato i problemi per cui è causa. Non risulta provato il nesso di causalità tra il rifornimento ed il guasto considerato che esso può dirsi dimostrato soltanto nel caso di anomalie per tutti i mezzi che avevano fatto rifornimento con carburante presso le stazioni di servizio della convenuta nei giorni precedenti e concomitanti al rifornimento fatto dalla RE tg: FA202JG. Tale nesso non risulta provato neppure sotto il profilo cronologico nel senso di immediatezza o quasi immediatezza richiesto dalla comune esperienza tra il rifornimento con carburante inquinato ed il guasto al motore.
2) Quanto alla MERCEDES BENZ tg. FN936XE non risulta provata neppure la condotta illecita non avendo l'appellante allegato alcuna fattura a dimostrazione di un possibile rifornimento del veicolo presso le stazioni di servizio della CP_2
La sentenza di primo grado merita di essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante CP_1
e, in applicazione del DM 147/22 secondo lo scaglione delle cause con valore
[...]
9 fino ad € 26.000,00 liquidate in favore di controparte e per essa del procuratore antistatario avv.to Michele Amato in complessivi € 7.551,70 (previo aumento del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis) oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante in persona del l.r.p.t. Controparte_1
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sulla riforma della sentenza n. 12/2022 resa dal Tribunale di Napoli, pubblicata e notificata il 03/01/2021 così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna in persona del l.r.p.t. alla refusione delle spese di Controparte_1 lite in favore della in persona del l.r.p.t. e per essa del Controparte_2 procuratore antistatario avv.to Michele Amato che liquida in complessivi € 7.551,70 (previo aumento del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis) oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
3) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
10
VIII sezione civile
UDIENZA del 07/11/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 539/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 07.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa valevole come lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 539/2022 R.G ad oggetto: responsabilità extracontrattuale vertente
TRA
, p.iva , con sede legale in Pozzuoli (NA) , Controparte_1 P.IVA_1 alla via Toiano 25, presso lo studio dell'avv. Gennaro Maione, c.f.
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce CodiceFiscale_1 all'atto di citazione di primo grado ( fax 0818046356 – PEC;
appellante Email_1
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Pozzuoli (NA) alla Via Prov.le Pianura n.15 ed elettivamente domiciliata in Bari, Via Emanuele Mola n.34 presso lo studio dell'avv. Michele Amato (c.f. - che la rappresenta e C.F._2 Email_2 difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
1 Oggetto: riforma della sentenza n. 12/2022 resa dal Tribunale di Napoli, nel procedimento n. R.G. 13439/2019, pubblicata il 03/01/2021;
Conclusioni
Per l'appellante e per l'appellata : come note scritte depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado
Con atto ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio la Controparte_2
assumendo che:
[...]
1) era proprietaria del veicolo RE OO tg. FA202JG nonché locataria del veicolo MERCEDES BENZ tg. FN936XE;
2) a seguito di accordo con la società rifornisce tutti i Controparte_2 propri veicoli aziendali con carburante e/o gasolio presso le stazioni di servizio della stessa società;
3) i veicoli di cui al punto 1), quali veicoli aziendali, vengono utilizzati per l'attività lavorativa della istante società;
4) in particolare, quanto al veicolo RE OO tg. FA202JG si è verificato quanto segue: dal mese di giugno 2018 l'istante si recava sempre presso il punto di rifornimento della sito in Pozzuoli (NA) alla Via Campiglione per rifornire di Controparte_2 carburante il suo veicolo RE OO tg. FA202JG; nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al punto che precede il veicolo RE OO tg. FA202JG era sempre condotto dal sig. , e con a bordo, Parte_1 quale passeggero, il sig. ; Controparte_3
a seguito di detti rifornimento di carburante il veicolo RE OO tg. FA202JG ha iniziato sin da subito a mostrare anomalie durante il normale utilizzo fino a quando lo stesso veicolo ha necessitato di essere trasportato presso un'officina Renault per verificare la causa di tali anomalie;
dopo svariati giorni l'officina Renault di Napoli-Agnano contattava la società istante per evidenziare la possibilità che il veicolo RE OO tg. FA202JG era stato danneggiato dalla presenza di materiale non identificato nel carburante che ne avrebbe compromesso definitivamente il motore;
all'uopo, comunicava la necessità di far effettuare da società esterna un prelievo di campione di carburante e olio per analizzarne il contenuto per una diagnosi più precisa;
a seguito di tale comunicazione l'istante prontamente comunicava l'inizio di tali operazioni alla convenuta invitandola a prendere parte in contraddittorio al prelievo di campioni di carburante ed olio motore che sarebbe stato effettuato da terza società
“Tunap Italia RL” esperta nel settore in data 28/11/2018 presso l'officina Renault di Napoli-Agnano; nonostante tale invito nessun rappresentante e/o delegato della convenuta
[...] prendeva parte alle predette operazioni ed in data 28/11/2018 CP_2
2 veniva regolarmente effettuato il prelievo di carburante ed olio motore dal veicolo RE tg. FA202JG per analizzarne il contenuto dalla società “Tunap CP_4
Italia RL”; in data 12/12/2018, venivano comunicati ed inviati i risultati delle analisi effettuate dalla società Tunap Italia RL, nelle quali si evidenziava la presenza di “CLORO” nel carburante e nell'olio motore. Veniva altresì comunicato dalla officina Renault di Napoli-Agnano che a causa di quanto sopra il motore del veicolo era ormai definitivamente danneggiato e per la riparazione del veicolo era necessaria la sostituzione dello stesso;
per la riparazione del veicolo RE OO tg. FA202JG è occorsa la somma di 9.285,44 come da preventivo dell'officina Renault di Napoli-Agnano che si deposita in atti;
5) quanto al veicolo MERCEDES BENZ tg. FN936XE si è verificato quanto segue: nel mese di agosto e settembre 2018 l'istante si recava, come consueto, presso il punto di rifornimento della sito in Pozzuoli (NA) alla Via Controparte_2
Campiglione per rifornire di carburante il suo veicolo MERCEDES BENZ tg. FN963XE; nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al punto che precede il veicolo MERCEDES BENZ tg. FN936XE era sempre condotto dal l.r.p.t. della società
[...]
sig. e con a bordo, quali passeggeri, i sig.ri e CP_1 Parte_2 Parte_3
; Parte_4
a seguito di detti rifornimenti di carburante il veicolo MERCEDES BENZ tg. FN963XE dell'istante ha iniziato sin da subito a mostrare anomalie durante il normale utilizzo fino a quando lo stesso veicolo non risultava più marciante senza la possibilità di poter avviare il motore;
in particolare in data 3.09.2018, il l.r.p.t. della società sig. CP_1 Parte_2 che si trovava a Roma per lavoro con la sua auto MERCEDES BENZ tg. FN936XE, si vedeva costretto a chiamare un servizio di carro soccorso per far condurre il veicolo sopra indicato presso un'officina autorizzata Mercedes Benz di Roma S.p.A., atteso che il predetto veicolo, dopo il rifornimento di carburante effettuato presso l'area di rifornimento della presentava un'avaria non identificata Controparte_2 che non permetteva al veicolo di essere utilizzato;
l'istante, a seguito del problema sopra evidenziato, si è vista costretta a noleggiare a pagamento un ulteriore veicolo;
dopo svariati giorni l'officina Mercedes Benz Roma S.p.A. contattava l'istante per evidenziare la possibilità che il veicolo MERCEDES BENZ tg. FN936XE era stato danneggiato dalla presenza di materiale non identificato nel carburante che ne avrebbe compromesso definitivamente il motore, e comunicava la necessità di far effettuare da società esterna un prelievo di campione di carburante per analizzarne il contenuto per una diagnosi più precisa;
a seguito di tale comunicazione l'istante prontamente comunicava l'inizio di tali operazioni alla convenuta invitandola a prendere parte in contraddittorio al prelievo di campioni di carburante ed olio motore che sarebbe stato effettuato da terza società
3 “Tunap Italia RL” esperta nel settore in data 24/09/2018 presso l'officina Mercedes Benz Roma S.p.A.; nonostante tale invito nessun rappresentante e/o delegato della convenuta
[...] prendeva parte alle predette operazioni ed in data 24/09/2018 CP_2 veniva regolarmente effettuato il prelievo di carburante ed olio motore dal veicolo MERCEDES BENZ tg. FN936XE per analizzarne il contenuto dalla società “Tunap Italia RL”; in data 17/10/2018, venivano comunicati ed inviati i risultati delle analisi effettuate dalla società Tunap Italia RL nelle quali si evidenziava la presenza di “CLORO” nel carburante erogato nei giorni precedenti dalla Vs società e nell'olio del motore. Veniva altresì comunicato dalla officina Mercedes Benz Roma S.p.A. che a causa di quanto sopra il motore del veicolo era ormai definitivamente danneggiato e per la sua riparazione era necessaria la sostituzione dello stesso, con esborso di € 9.458,49 come da fattura che si deposita in atti;
6) l'istante a causa del carburante con cloro erogato dalla società CP_2 nei veicoli RE OO tg. FA202JG e MERCEDES BENZ tg.
[...]
FN936XE ha subito sia un danno patrimoniale che non, dovendo necessariamente riparare i veicoli aziendali e non potendo svolgere la sua attività commerciale così come organizzata prima di tali danni;
7) in data 14.01.2019 a mezzo pec venivano inviati n. 2 separati inviti bonari e contestuale atto di messa in mora alla convenuta società sia relativamente ai fatti occorsi al veicolo MERCEDES BENZ tg. FN936XE sia relativo al veicolo RE OO tg. FA202JG, entrambi mai riscontrati e, sino ad oggi non è stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della lite, nonostante l'invio della formale richiesta di risarcimento danni”. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., per tutto quanto sopra espost e è l'unico responsabile del verificarsi dell'evento dannoso de quo, e obbligato al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice in conseguenza del evento in premessa descritto;
b) per l'effetto condannare la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
a pagare in favore dell'istante , a titolo di risarcimento dei danni Controparte_1
e per le causali di cui in narra 3,93 ( di cui € 9.285,44 a titolo di risarcimento danno patrimoniale per la riparazione del veicolo tg. CP_5
FA202JG come da preventivo in atti ed € 9.458,49 a titolo di risar iale per la riparazione del veicolo MERCEDES BENZ tg. FN963XE come da fattura in atti) oltre
€ 7.000,00 quale risarcimento danni calcolato in via equitativa per il mancato guadagno che l'istante società ha subito a causa del non utilizzo del veicolo aziendale), somma che sarà meglio precisata, documentata e provata in corso di causa anche a seguito di C.T.U. a nominarsi, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, e/o quella maggiore o minore somma che l'On.le Giudice adito riterrà più equo liquidare il tutto nei limiti della competenza del Giudice Adito;
c) condannare l'Ente convenuto, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai difensori anticipatari. Il tutto nei limiti di competenza del giudice
4 adito. In via istruttoria si riserva di articolare mezzi istruttori nei termini di cui all'art. 183 6° co. c.p.c. che sin da ora si chiedono”.
La causa veniva iscritta a ruolo con il numero di R.G. 13439/2019 del Tribunale di Napoli.
Si costituiva la contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto Controparte_6 della domanda attorea.
Concessi i termini di cui all'articolo 183, 6 comma, c.p.c., nella seconda memoria prevista come termine ultimo per formulare richieste istruttorie, parte attrice chiedeva ammettersi prova orale con l'escussione di due testi nonché la comparizione personale delle parti. All'udienza del 25/09/2020 il giudice rigettava le richieste istruttorie, ritenendo la causa matura per la decisione e rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.03.2021.
All'esito della suddetta udienza, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la sentenza n. 12/2022 pubblicata e notificata in data 03.01.2022, il Tribunale di Napoli così statuiva:
” a) rigetta la domanda;
b) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano in € 2700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Michele Amato”.
GIUDIZIO DI APPELLO Con atto notificato in data 31.01.2022 l'appellante impugnava la Controparte_1 sentenza, alla stregua di n. 3 motivi, oggetto di successiva disamina.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 539/2022, la prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata per il 16.09.2022.
In data 25.07.2022 si costituiva che così concludeva:” respinta Controparte_2 ogni avversa richiesta, deduzione ed eccezione, rigettare l'appello proposto da CP_1
confermando la sentenza impugnata e condannando l'appellante al pagamento di
[...] spese e compensi anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, dopo diversi rinvii per ragioni di ruolo si rinviava per la precisazione delle conclusioni al 12.12.2025. Tuttavia, rilevato che trattasi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R. entro il 30.06.2026, con ordinanza del 23.07.2025 veniva rinviata all'udienza del 07.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto notificato il 31.01.2022 a fronte della sentenza n. 13439/2022, pubblicata e notificata il 03.01.2022. Risulta rispettato il termine breve per proporre appello di cui all'art 325 cpc.
5 Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Col primo rubricato “Erronea e carente valutazione del giudice di prime cure della documentazione depositata, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione”.
Parte appellante sostiene che il principale vizio della decisione oggetto di gravame sia costituito dalla erronea o comunque, carente valutazione delle circostanze rappresentate negli atti di causa e di tutta la relativa documentazione depositata a sostegno nonché dalla contraddittorietà ed insufficienza della motivazione assunta dal Giudice di prime cure, che non ha in alcun modo valutato come l'odierna appellante avesse indicato con estrema chiarezza i fatti costitutivi della domanda, depositato tutta la documentazione che potesse ancor di più assolvere all'onere a carico della soc. e mettesse la convenuta CP_1 CP_2 nelle condizioni di poter esercitare il diritt Pertanto, l'appellante ri
[...] erronea la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui afferma che “…Nella fattispecie, la convenuta non è stata posta in condizioni di esercitare adeguatamente la propria difesa”.
Col secondo motivo sostiene l'appellante che la sentenza vada riformata anche laddove il Giudice di prima cure afferma “Invero tralasciando la genericità della domanda in più punti (mancano i precisi riferimenti temporali dei fatti e dello svolgersi degli eventi), ciò che conta che le macchine avrebbero dovuto essere sottoposte ad un procedimento di istruzione preventivo da svolgersi in contraddittorio con la controparte al fine effettivamente di verificare l'esatta eziologia dei danni lamentati. Ciò non è stato fornito, ed è per tale motivo che non sono state autorizzate le richieste istruttorie orali, in quanto non avrebbero di certo portato all'accertamento del nesso eziologico lamentato da parte attrice.”. Deduce che il Giudice di primo grado avrebbe omesso di esaminare completamente che il
“procedimento di istruzione preventivo in contraddittorio” è stato ritualmente effettuato e solo per scelta dell'odierna appellata la stessa ha deciso di non voler partecipare alle operazioni di prelievo carburante ed olio motore dai veicoli oggetto di causa (operazione effettuata da terza società incaricata dalle stesse case Mercedes e Renault e pertanto “imparziale” nei confronti sia della soc. sia della CP_1 CP_2
.
[...]
Invero, a seguito dei danni riscontrati ai 2 veicoli di proprietà dell'appellante le rispettive case Mercedes e Renault fissavano presso le loro sedi l'accesso per il prelievo di carburante dai veicoli e l'analisi degli stessi. La soc. comunicava a mezzo p.e.c. CP_1 alla proprio tale circostanza invitandola, nel rispetto del contraddittorio, a CP_2 presenziare a detto prelievo. Nonostante tale invito sia da parte delle rispettive concessionarie sia da parte dell'appellante la ha deciso di non partecipare a CP_2 dette operazioni. Ad ogni modo i rispettivi campioni sono sempre nella disponibilità dell'azienda che ha effettuati i prelievi ed i rispettivi verbali sono stati ritualmente depositati nel giudizio di primo grado (all. 4 e 4.1 atto di citazione e all. 5,6,7, e 8 memorie 183 6 co n. 2). Alla luce di ciò, risulterebbe erronea la decisione del giudice di prime cure di non autorizzare le richieste istruttorie formulate atteso che lo stesso non ha in alcun modo
6 valutato tutte le prove documentali (e non contestate oltretutto dall'appellata società) depositate agli atti sia nell'atto introduttivo sia nelle memorie ex art 183 VI co. n. 2.
Col terzo motivo l'appellante con riguardo alla quantificazione del danno dalla documentazione versata in atti nel giudizio di primo grado è risultato provato che per la riparazione del veicolo RE OO tg. FA202JG è occorsa la somma di 9.285,44 come da preventivo dell'officina Renault di Napoli-Agnano (cfr. All. 6 – preventivo riparazione) e per la riparazione del veicolo MERCEDES BENZ tg. FN936XE è occorsa la somma di 9.458,49 come da fattura dell'officina Mercedes Benz Roma S.p.A. (cfr. all. 5 – fattura riparazione), per complessivi €. 18.473,93 oltre € 7.000,00 quale risarcimento danni calcolato in via equitativa per il mancato guadagno che l'istante società ha subito a causa del non utilizzo dei predetti veicoli aziendali.
L'appello valutato nel suo complesso merita il rigetto.
Premesso che l'art. 163 c.p.c., comma 2, nn. 3 e 4, impone all'attore di esporre, nell'atto di citazione:
- la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. Nel caso che ci occupa, controvertendosi in tema di responsabilità extracontrattuale l'obbligo di precisazione del petitum e della causa petendi comporta ricadute anche sulla distribuzione dell'onere della prova, con la conseguenza che - ai fini dell'accoglimento della domanda - incombe su parte attorea l'onere di dimostrare, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. la sussistenza di tutti gli elementi tipici della fattispecie di responsabilità ossia:
1) il fatto illecito: che consta della condotta umana antigiuridica (o della relazione di fatto o di diritto con una cosa o una persona in ragione della quale gli è imputato un evento, nelle ipotesi di responsabilità oggettiva tipizzate dal c.c.), cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico;
2) il danno ingiusto: cd. danno evento: fatto dannoso in sé nonché allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente: cd. danni-conseguenza;
3) il nesso di causalità tra la condotta e l'evento, cd. causalità materiale: il nesso di causalità tra il fatto e le predette conseguenza, nonché la cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano "conseguenza diretta ed immediata" del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale;
4) l'elemento soggettivo, nel senso che l'attività illegittima deve essere imputabile a titolo di dolo o colpa. Nel caso di specie le circostanze relative ai fatti costituitivi della domanda non sono stati né dedotti nè allegati, laddove per allegazione s'intende l'affermazione dei fatti rilevanti ai fini della domanda o della difesa, mentre la prova è la dimostrazione della veridicità di quei fatti, tramite documenti, testimonianze.
7 Orbene, non ignora questa Corte quella parte di giurisprudenza che ha affermato il principio secondo cui “nell'esercizio del potere di interpretazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa”. Ne consegue che “la domanda giudiziale può esprimersi non solo con il formale atto del ricorso bensì attraverso gli atti allegati al ricorso stesso, del quale siano considerati parte integrante (cfr. Cass. civ., sez. lav. 19 maggio 2009 n. 11599. riguardo al rito del lavoro). Per meglio dire, è possibile supplire alla genericità della domanda avuto riguardo ai documenti allegati ed acquisiti al processo. In tale prospettiva questa Corte ha ritenuto che onde superare il difetto di allegazione contenuto nella domanda introduttiva occorre avere riguardo alla documentazione in atti (in particolare le fatture prodotte in primo grado a dimostrazione del numero e della data di rifornimento effettuata dalla società appellante presso il distributore della CP_2
.
[...]
Da tale esame risulta che:
- con contratto del 05/01/2006 interveniva convenzione tra le parti in causa per la fornitura di carburante presso le seguenti stazioni di servizio: AGIP- NAPOLI VIA TOSCANELLA, 30; – VIA PROV.LE PIANURA, 15; Controparte_7 [...]
– VIA CAMPANA, 224/226; – VIA CAMPI CP_7 Controparte_8
FLEGREI, 10, con concessione di credito mediante il rilascio di FUEL CARD;
1) Quanto al il veicolo RE tg: FA202JG sono state allegate fatture relative ai rifornimenti eseguiti dal mese di gennaio 2018 al mese di ottobre 2018 per 10 mezzi di proprietà della società appellante tra cui il veicolo RE tg: FA202JG presso le stazioni di servizio dell'appellata. Orbene, da tali fatture risulta che ben 10 mezzi si sono riforniti presso la nello CP_2 stesso periodo della RE tg: FA202JG ma solo quest'ultima ha riportato problemi, neppure verificatisi in concomitanza dei singoli rifornimenti indicati in fattura: precisamente: il 07/06/18 FA202JG 102500 IO IT 54.94; il 21/06/18 FA202JG 103417 IO IT 64.47, il 29/06/18 FA202JG 104000 IO IT 49.7
- FA202JG --- OT IA EI IT 169,11; 04/07/18 FA202JG 105029 IO IT 63.13 – 09/07/18 FA202JG 105900 IO IT 54.28 1 21/07/18 FA202JG 106527 IO IT 41.64 31/07/18 FA202JG 107419 IO IT 60.44
--- FA202JG --- OT IA EI IT 219,49 09/08/18 FA202JG 108149 IO IT 33.58 13/08/18 FA202JG 108604 IO IT 98.05 31/08/18 FA202JG 1 IO IT 33.58 1,489 22 50,00 50,00
--- FA202JG --- OT IA EI IT 165,21; 07/09/18 FA202JG 109894 IO IT 33.58 11/09/18 FA202JG 110387 IO IT 60.44
8 18/09/18 FA202JG 141400 IO IT 50.37 1,489 22 75,00 75,00 25/09/18 FA202JG 111110 IO IT 46.34 1 28/09/18 FA202JG 111920 IO IT 51.71
--- FA202JG --- OT IA EI IT 242,44--- 12/10/18 FA202JG 112760 IO IT 51.65 23/10/18 FA202JG 113580 IO IT 52.94 29/10/18 FA202JG 114097 IO IT 51.65
--- FA202JG --- OT IA EI IT 156,24 ---)
19/11/18 FA202JG 11588 IO IT 20
--- FA202JG --- OT IA EI IT 20,00
Orbene, poiché dal rapporto di verifica n. 20182064/G della TU RL (società che ha eseguitole verifiche ed analisi per conto della si evince che onde procedere CP_9 all'esame del carburante i tecnici hanno effettuato il prelievo il 28/11/18 con ricezione il successivo 30/11/18, ne segue che in mancanza di allegazione specifica della condotta incriminata, è possibile individuare il rifornimento sospetto in quello del 19/11/18, nei giorni immediatamente precedenti al 28/11/18. Ora, nei giorni concomitanti al 19/11/18 l'appellante ha effettuato rifornimenti presso la convenuta appellata per i seguenti 5 veicoli: 19/11/18 tg: DA982HJ 77200 IO IT 44; 19/11/18 tg: DD368MJ 443542 IO IT 49.33 15/11/18 DG708EE 145100 IO IT 86.67 1,500 22 130,00 130,00 23/11/18 DG708EE 145500 IO IT 80 20/11/18 DX324LN 300100 IO IT 33.33 20/11/18 FA980NV 165126 IO IT 104.67 1 22/11/18 FA980NV 165586 IO IT 68 Di tali veicoli soltanto la RE tg: FA202JG ha riportato i problemi per cui è causa. Non risulta provato il nesso di causalità tra il rifornimento ed il guasto considerato che esso può dirsi dimostrato soltanto nel caso di anomalie per tutti i mezzi che avevano fatto rifornimento con carburante presso le stazioni di servizio della convenuta nei giorni precedenti e concomitanti al rifornimento fatto dalla RE tg: FA202JG. Tale nesso non risulta provato neppure sotto il profilo cronologico nel senso di immediatezza o quasi immediatezza richiesto dalla comune esperienza tra il rifornimento con carburante inquinato ed il guasto al motore.
2) Quanto alla MERCEDES BENZ tg. FN936XE non risulta provata neppure la condotta illecita non avendo l'appellante allegato alcuna fattura a dimostrazione di un possibile rifornimento del veicolo presso le stazioni di servizio della CP_2
La sentenza di primo grado merita di essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante CP_1
e, in applicazione del DM 147/22 secondo lo scaglione delle cause con valore
[...]
9 fino ad € 26.000,00 liquidate in favore di controparte e per essa del procuratore antistatario avv.to Michele Amato in complessivi € 7.551,70 (previo aumento del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis) oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante in persona del l.r.p.t. Controparte_1
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sulla riforma della sentenza n. 12/2022 resa dal Tribunale di Napoli, pubblicata e notificata il 03/01/2021 così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna in persona del l.r.p.t. alla refusione delle spese di Controparte_1 lite in favore della in persona del l.r.p.t. e per essa del Controparte_2 procuratore antistatario avv.to Michele Amato che liquida in complessivi € 7.551,70 (previo aumento del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis) oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
3) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
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