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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/06/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 748/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 10/02/2025 e presentato dai coniugi
, con l'avv. FAVOTTO DAVIDE, e Parte_1
, con l'avv. CACCIAPAGLIA MARIA NUNZIA Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 25/06/2011 a SPRESIANO (TV).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
28.04.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 03.04.2025,
hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 748/2025:
- dichiara la cessazione lo scioglimento del matrimonio contratto il 25/06/2011 da (C.F. ), n. a TREVISO Parte_1 C.F._1
(TV) il 18/03/1977, e (C.F. ), n. a Parte_2 C.F._2
TREVISO (TV) il 23/10/1978, e trascritto al n. 6, Parte I, Anno
2011 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SPRESIANO
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano: “1. i coniugi dichiarano di aver definito già all'epoca della
separazione personale ogni aspetto economico patrimoniale tra gli
stessi, non avendo null'altro reciprocamente a che pretendere ad
esclusione di quanto riportato negli articoli a seguire;
2. il sig. , già proprietario della quota di ½ della Parte_1
dell'immobile/casa coniugale sita in 31027 Spresiano, loc. Lovadina,
via Irti Isaia, 16, identificato catastalmente: comune di Spresiano
provincia di Treviso, sezione B, foglio 7, mapp.1317 sub.30 + sub.
6 (GARAGE), immobile, oggi in proprietà dello stesso per la quota
di 1/1, stante la cessione in suo favore, da parte della sig.ra
della quota di cui la stessa era altresì Controparte_1
proprietaria (1/2), cessione avvenuta con rogito a firma del Notaio
del 06/03/2024 (doc. 3) si impegna, come per altro Persona_1
già indicato nel ricorso per separazione consensuale, a provvedere
all'integrale pagamento della rata del mutuo fondiario stipulato con
la banca UNICREDIT, oggi ancora intestato ad entrambi i coniugi,
così come a tenere indenne e manlevata la sig.ra da Parte_2
qualsiasi richiesta presente e futura eventualmente formulata alla
stessa, dalla citata banca, in ragione della ancora attuale
cointestazione del mutuo stesso, liberando così la sig.ra Parte_2
da ogni debenza in merito;
[...]
3. Il sig. entro e non otre 8 mesi dal provvedimento Parte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvederà
inoltre a stipulare con la banca nuovo contratto di mutuo ipotecario
e/o a surrogare lo stesso con altro istituto, intestandolo unicamente
a se stesso, quale unico proprietario dell'immobile; 4. il sig. si impegna altresì a provvedere Parte_1
all'integrale pagamento di ogni onere, nessuno escluso, connesso
all' immobile, liberando così la sig.ra da ogni Parte_2
relativa;
5. le parti si danno altresì atto sin d'ora che, nel caso in cui
anche solo una di tulle le disposizioni fin qui elencate dovesse
essere disattesa, potranno agire in giudizio per vedere tutelati i
propri diritti;
6. in relazione alla propria situazione patrimoniale, le parti
dichiarano di essere economicamente indipendenti, avendo ciascuno
proprie attività all'estero;”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza
all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SPRESIANO (TV)
di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 30/05/2025.
Il Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi