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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7420 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Così composta:
BE RS TH de Courtelary Presidente
Mario Montanaro Consigliere
MA UC Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. 1055 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Arturo Iannelli che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
( C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Fabio Schembri e dall'Avv. Diego Soddu, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Domenica Maria Manti
Fall. 222/2015 (già Controparte_2 Controparte_3
( C.F. ) P.IVA_1
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione 4063/2021 – diffamazione a mezzo stampa –
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 15200/2010 ) già Parte_1 generale della Guardia di Finanza, conveniva autore e Controparte_1 Controparte_3
casa editrice, dinanzi al Tribunale di Roma per il risarcimento dei danni cagionati
[...] dall'asserito contenuto diffamatorio del libro “Il caso – Storia di un uomo in balia Per_1 dello Stato”, pubblicato nel 2009.
Sosteneva di essere stato illegittimamente accostato nella narrazione a un ipotetico
“comitato di affari” volto a condizionare importanti vicende economico-giudiziarie e politiche, sulla base di tabulati telefonici resi noti da che le aveva a sua volta Persona_2 acquisite durante l'attività dal suddetto prestata nel corso di diverse indagini giudiziarie.
In particolare l'attore asseriva di essere stato indebitamente rappresentato come colui che aveva fornito informazioni riservate su progetti di scalate bancarie a Persona_3 indicato dall'autore come capo di una loggia massonica assimilabile a una “nuova P2” e fulcro di svariati intrecci lobbistici.
I convenuti si costituivano e negavano il contenuto diffamatorio;
sostenevano in particolare che le affermazioni contenute nel libro erano basate su documenti processuali e fornivano ai lettori solo una ricostruzione critica di rapporti fra personaggi di grande rilievo coinvolti in vicende di interesse pubblico.
Il Tribunale con sentenza 2225 del 2013 respingeva la domanda e provvedeva sulle spese secondo soccombenza.
proponeva appello sostenendo l'erroneità della sentenza di primo grado Parte_1 laddove aveva riconosciuto il corretto esercizio del diritto di cronaca mentre in realtà i riferimenti all'appellante erano chiaramente allusivi e non veritieri;
contestava anche la quantificazione delle spese legali.
rimaneva contumace, mentre si costituiva chiedendo Controparte_3 Controparte_1 il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza 6353 del 2018 era accolta l'impugnazione, ritenuta la natura diffamatoria dei passi narrativi oggetto di causa, condannati gli appellati al risarcimento del danno non
2 patrimoniale pari a € 10.000,00, oltre interessi e spese;
era disposta inoltre la pubblicazione della sentenza per una volta sul quotidiano Panorama a spese degli appellati.
proponeva impugnazione sostenendo in sintesi di aver effettuato una Controparte_1 corretta ricostruzione della vicenda nell'ambito di un'attività giornalistica “di inchiesta”; la
Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto la natura meramente allusiva delle affermazioni contenute nell'opera senza considerare che la maggior parte delle notizie riportate erano veritiere e di interesse pubblico e che costituiva una fonte Persona_2 affidabile.
resisteva con controricorso. Parte_1
La Corte di Cassazione con ordinanza 4036 del 2021 annullava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte di Appello, in diversa composizione, anche per le spese.
riassumeva quindi il processo ai sensi dell'art. 392 c.p.c., chiedendo la riforma Parte_1 della sentenza 22225/2013 emessa dal Tribunale di Roma.
si costituiva chiedendo il rigetto delle richieste di controparte. Controparte_1
concludeva chiedendo: Parte_1
“Nel merito: a) accogliere il proposto appello e così dichiarare viziata in fatto e diritto e quindi annullare la sentenza del Tribunale di Roma n 22225/2013 emessa dal Tribunale di Roma 30.10.2013 e pubblicata in data 7.11.2013, meglio indicata in epigrafe;
Conseguentemente: b) accertare e dichiarare la responsabilità civile e solidale degli appellati in ordine ai fatti in premessa descritti ai sensi degli artt. 2043 c.c, 2049 c.c. e dell'art. 11 della L. 47/1948 (cd. Legge sulla stampa); c) per l'effetto, condannare in solido tra loro la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Controparte_3 il signor a risarcire i danni subiti dall'appellante ed in particolare: 1) il Controparte_1 danno esistenziale quantificato in via equitativa ovvero, in subordine, in quanto risulterà di giustizia;
2) il danno morale ai sensi del combinato disposto degli art. 185 c.c. e 2059 c.c. quantificato in via equitativa ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) condannare gli appellati al pagamento della somma ritenuta equa e/o di giustizia, a titolo di riparazione ai sensi dell'art. 12 della 1. 47/1948 avuto riguardo della gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato;
4) ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna nel web e, in particolare, nella piattaforma Wikipedia oltre che nel sito web del “Fatto quotidiano” nonché nel settimanale “Panorama” e "L'Espresso”; d) con vittoria delle spese e delle competenze di entrambi i gradi, oltre IVA e CPA". concludeva chiedendo: Controparte_1
“Rigettare le richieste formulate nell'interesse di poiché nel merito infondate Parte_1 in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza n. 22225/13 emessa dal Tribunale di Roma, sezione I civile, in data 30.10.13, 3 pubblicata in data 07.11.13. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e competenze professionali del presente grado di giudizio. Inoltre, con vittoria di spese, diritti e competenze professionali del grado di giudizio avanti la Corte Suprema di Cassazione – procedimento a seguito del quale è stata emessa l'ordinanza n. 4036/21; con vittoria di spese, diritti e competenze professionali del grado di giudizio avanti la Corte d'Appello di Roma – procedimento a seguito del quale è stata emessa la sentenza n. 6353/18. Altresì, il sig. ha parzialmente provveduto ad adempiere alla sentenza n. 6353/18. Controparte_1
Infatti, come si evince dall'atto di precetto di controparte che si allega (V. DOC. 15, pag. 2 ultimo punto), in favore di sono stati già corrisposti € 2.174,50 per il tramite Parte_1 del terzo pignorato Chiarelettere S.r.l.. Si chiede pertanto anche la condanna del sig
[...] alla restituzione di detta somma in favore del sig . Pt_1 Controparte_1
La Corte all'esito dell'udienza del ventisette ottobre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro luglio 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia della parte (già Controparte_2 Controparte_3 in fallimento in quanto, pur ritualmente citata, non si è costituita.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 4036/2021, ha così statuito:
“Si impone….l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza dovendo procedere la
Corte territoriale alle opportune valutazioni in ordine al rispetto, da parte del giornalista nella conduzione dell'inchiesta dell'obbligo di attenersi ai doveri di lealtà e di buona fede e dell'obbligo di ricercare la notizia con la maggiore accuratezza possibile”.
Segnatamente, la Suprema Corte ha operato i seguenti rilievi:
“Nel giornalismo d'inchiesta occorre valutare non tanto l'attendibilità e la veridicità della notizia quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede oltre che la maggiore accuratezza possibile posta dal giornalista nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità. La sentenza in esame, pur partendo da condivisibili premesse, è erroneamente pervenuta a ritenere la responsabilità civile del giornalista e dell'editore senza prendere posizione sul rispetto da parte dei medesimi dei menzionati doveri deontologici, ma limitandosi a valorizzare il solo criterio della verità o verosimiglianza della notizia. Dunque la sentenza ha applicato il parametro valutativo della veridicità della notizia senza considerare che il giornalista intendeva porre in essere un'attività di giornalismo d'inchiesta esprimendo la propria opinione sugli eventi riferiti in forza della libertà di manifestazione del pensiero. La giurisprudenza di questa Corte riconosce ampia tutela ordinamentale al giornalismo d'inchiesta, il quale implica il minor rigoroso apprezzamento della veridicità della notizia e valorizza il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e di buona fede unitamente alla maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti (Cass., 3, n. 16236 del 9/7/2010). Secondo questa Corte il giornalismo di denuncia è tutelato dal principio costituzionale del diritto alla
4 libera manifestazione del pensiero in contesti in cui sussiste l'interesse pubblico all'oggetto dell'indagine giornalistica ed il diritto della collettività ad essere informata non solo sulle notizie di cronaca ma anche sui temi sociali di particolare rilievo attinenti la libertà, sicurezza salute e ad altri diritti di interesse generale. In questa prospettiva è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorquando tali sospetti, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, non siano obiettivamente del tutto assurdi ma risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti (Cass. Pen., 5, n. 9337 del 12/12/2012).”.
Attesa la natura “chiusa” del giudizio di rinvio l'oggetto è quindi limitato da quanto statuito dalla Corte di Cassazione, in particolare riguardo all'accertamento del rispetto, da parte di dei doveri di lealtà e buona fede e dell'obbligo di ricercare la notizia con Controparte_1 la maggiore accuratezza possibile, onde stabilire se lo stesso abbia posto in essere un'attività lecita in quanto scriminata.
La domanda di alla luce di detti criteri, è infondata. Parte_1
Il perimetro di liceità tracciato dalla Suprema Corte rispetto al giornalismo “di inchiesta”, caratterizzato dalla “ricerca e acquisizione autonoma, diretta e attiva, della notizia da parte del professionista” (Cass. 12773/2024, similmente Cass. 34860/2024), presenta dei contorni in parte differenti rispetto a quello del diritto di cronaca tout court.
Nella giurisprudenza sul tema è impostazione consolidata quella per cui risulta edulcorato il rilievo del tradizionale presupposto di liceità del diritto di cronaca costituito dalla veridicità.
Tale affievolimento viene controbilanciato dal richiesto rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede (richiesti, anzitutto, dall'art. 2 l.n. 69/1963) e di maggiore accuratezza possibile del giornalista nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità (così Cass.
16236/2010, richiamata dalla stessa ordinanza di rinvio al presente giudizio, e la giurisprudenza CEDU pure richiamata). In questa prospettiva, come riporta la stessa ordinanza, “è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti illeciti, allorquando tali sospetti, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, non siano obiettivamente del tutto assurdi ma risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti” (Cass. pen. 9337/2013, anch'essa richiamata).
La descritta impostazione è il risultato di un bilanciamento fra il diritto alla libera manifestazione del pensiero e quello all'integrità della reputazione personale;
nel caso di specie poi si deve anche tener conto della tipologia dell'opera oggetto di causa, che presenta
5 caratteristiche differenti rispetto a un mero articolo di cronaca in quanto si tratta di un libro corposo contenente una complessa e articolata ricostruzione di una serie di vicende con l'evidenziazione di interconnessioni altrettanto complesse.
Nel caso per cui è processo, inoltre, l'area di liceità è particolarmente ampia: ciò per il rilievo pubblico dei fatti che si vogliono descrivere e per il significativo ruolo ricoperto al tempo dal
Gen. Pt_1
La condotta di è comunque sintetizzabile nell'accostamento di elementi e Controparte_1 fatti storicamente veri ed attendibili e in particolare: 1) i tabulati telefonici di che lo Per_1 stesso attore contesta non tanto nell'an della loro veridicità quanto nell'interpretazione del significato da dare al susseguirsi dei contatti;
2) gli articoli di giornale riportati;
3) gli incarichi ricoperti da e da Persona_3 Parte_1
L'autore poi, sulla base di detti accostamenti, formula ipotesi e fornisce ai lettori suggerimenti che sono finalizzati a fornire una ricostruzione che viene dichiaratamente presentata come la propria interpretazione personale per cui il lettore non è artatamente disorientato e quindi deviato nella formazione di un proprio convincimento.
Come affermato condivisibilmente da Cass. 15755/2024 “Per quanto concerne il giornalismo di inchiesta e di approfondimento, se la verità dei fatti va sempre rispettata, ovvero se i fatti vanno riferiti così come sono stati appresi, non può confiscarsi al giornalista il diritto-dovere di analizzarli, di interpretarli, di porli in correlazione l'uno con l'altro prospettando una chiave di lettura, che è il proprium della sua attività – pur sempre nel rispetto dei limiti esterni della pertinenza e della continenza. […] nel giornalismo di inchiesta o di approfondimento, i fatti devono essere esposti nel rispetto del criterio della verità, ma poi possono essere letti e messi in correlazione tra loro con quel contributo di originalità che è dato proprio dall'approfondimento giornalistico, che può essere anche teso allo sviluppo di una tesi della quale si cerca il riscontro nello sviluppo dell'inchiesta. Ciò che conta, ai fini della esclusione di una colorazione diffamatoria del giornalismo di inchiesta è che i due elementi – verità dei fatti riferiti, analisi ed interpretazione degli stessi da parte del giornalista - non vengano confusi all'interno dell'articolo, disorientando il lettore ed alterando la sua percezione, ovvero che rimanga chiaro, all'interno dell'articolo, quali sono i fatti obiettivi e quali sia la lettura che di essi dà il giornale, e la valutazione che ne trae”, né “la narrazione giornalistica, per essere rispettosa dell'altrui interesse a non essere screditati, non per questo può equivalere all'obbligo di utilizzare un linguaggio grigio ed anodino” (Cfr anche Cass. 34860/2024).
Nel giornalismo di inchiesta, inoltre,
“il sospetto deve mantenere il proprio carattere “propulsivo e induttivo di approfondimento”, essendo autonomo e, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione
6 di attribuzione di un fatto non vero “( Cass.n.21855/2019; v. anche in penale, Cass. pen. n. 9337/2013; Cass. pen. n. 34477/2021)” (Cass. 12773/2024).
Applicare i precipitati ermeneutici di cui si è dato conto al caso di specie richiede un riferimento ai passaggi in cui si tratta del contatto fra e il Persona_3 Parte_2
La figura di descritto come interlocutore usuale di è introdotta affermando Per_3 Pt_1 testualmente :
“Quali siano le ragioni per le qual oltre a conoscere i dittatori di mezzo Persona_3 mondo e una schiera infinita di politici di ogni colore, abbia nella disponibilità i numeri di cellulare di magistrati di Procure, procuratori generali, giudici e magistrati di Cassazione, non è cosa che si possa spiegare tanto facilmente. A meno, ovviamente, di non dar retta alle fantasie di che lo voleva a capo della massoneria contemporanea” (pag. Persona_4
662)”.
Volendo compiere un riferimento ai passaggi più rilevanti – ovvero quelli che danno conto di un contatto e lo contestualizzano - gli stessi sono in sintesi i seguenti:
• Il Gen. viene introdotto facendo riferimento al suo futuro ruolo in Tangenziale Pt_1 di Napoli S.p.A., incarico descritto come “buon argomento di discussione con il signore delle strade”, e al fatto che “non si sa perché mai” i contatti tra e Pt_1 si intensificheranno (pagg. 706-7071); Per_3
• Nel prosieguo, senza soluzione di continuità (anche grafica), si affianca una conversazione tra i due alla pubblicazione di un articolo di giornale su una scalata bancaria del giorno successivo (pagg. 712-7142); • Il medesimo approccio viene replicato poco dopo: “il general lo chiama per Per_5 ben tre volte. Chissà cosa dovrà dirgli. La mattina successiva flash d'agenzia”, per aggiungere di lì a poco “si tratti anche solo di sempre più singolarissime coincidenze” (pagg. 717-7183);
• E che vi fosse una sovrapposizione fra i contatti fra e ed eventi di rilievo Per_3 Pt_1 viene replicato come di seguito: “Il 31 dicembre è l'ultimo dell'anno: ma con qualcuno, che pure sente spesso, il signore delle strade decide di scambiarsi gli auguri molto, molto presto. Alle 14,42 del giorno in cui è uscito l'articolo di CP_5 quarantotto ore prima che una vera bomba politica colpisca la Procura di Milano, chiama infatti il generale E sono auguri lunghi: quindici minuti” (pag. Persona_5
7394);
• Infine, un interrogativo viene avanzato traendo spunto invece dall'assenza di contatti in una determinata mattinata: “Ma perché tutti questi ufficiali hanno bisogno di discutere con un leader degli industriali proprio quella mattina? Be', non proprio tutti. L'unico a mancare all'appello telefonico, negli ultimi tre cruciali giorni delle scalate, i primi tre giorni dell'anno, tra i grandi ufficiali della finanza, è il generale dei reparti speciali, l'ex capo dell Lui, a meno che non usasse altri numeri, Parte_5 sui tabulati d non c'è. Le domande affiorano” (pag. 7435). Persona_3
sia sulle transazioni di azioni Bnl compiuti dagli imprenditori del cosiddetto contropatto, guidati da
[...]
, sia sugli intermediari utilizzati nelle compravendita.” Persona_10 3 “Chiusa come l'illustre parentesi di e chiusa la nottata del 17 novembre con l'immancabile Persona_11 telefonata al generale , per qualche ora la lunga scia di telefonate con le forze dell'ordine e delle Per_7 istituzioni di a. Ma non per molto. Persona_3 Passano quattro giorni: e il 21 novembre 2005, il generale lo chiama per ben tre volte. Chissà che Per_5 cosa dovrà dirgli. La mattina successiva flash d'agenzia:
RAPPORTO BPI IN PROCURA MILANO […] Email_1
[…] Si tratti anche solo di sempre più singolarissime e inquietanti coincidenze, non c'è alcun dubbio che
[...]
, nel cuore delle forze dell'ordine e della magistratura romana, amicizie di assoluto rilievo Persona_12 E che li senta tutti in date e momenti dannatamente precisi.” 4 “«Vittime» d , dunque . «Vittime» d e soprattutto della Procura di CP_6 Per_13 Per_14 CP_6 Milano. Ed è solo la prima parte: il meglio deve ancora venire. Il 31 dicembre è l'ultimo dell'anno: ma con qualcuno, che pure sente spesso, il signore delle strade decide di scambiarsi gli auguri molto, molto presto. Alle 14,42 del giorno in cui è uscito l'articolo di quarantotto CP_5 ore prima che una vera bomba politica colpisca la Procura di Milano, chiama infatti il generale Persona_5 E sono auguri lunghi: quindici minuti. E con l'anno nuovo, ecco proporsi altre cordialità. Primo gennaio: alle 11,40 riceve gli auguri del generale
Per_8 2,38 arriva la chiamata del general . Per_7 Tre vertici della guarda di finanza in due giorni, tutti amici del leader degli industriali del Lazio. Tutti tra il 31 dicembre e l'1 gennaio.” 5 “E che motivo ci sarà mai perché proprio nel giorno in cui un procuratore aggiunto di Roma lascia le indagini sulle scalate, generali, ufficiali, pubblica sicurezza, tutti loro necessitino di un consulto con il leader degli industriali della capitale? Perché sono loro a telefonargli. E questo non accade tutti i giorni, anzi. Solo in occasioni particolari. Quando, però, a comporre i numeri è quasi sempre lui. Certo, ci sarà da discutere forse di altro: perché la notizia del giorno è l'intercettazione Fassino-Consorte. E naturalmente non è l'unico argomento che si possa affrontare. Ma perché tutti questi ufficiali hanno bisogno di discutere con un leader degli industriali proprio quella mattina?
8 Ebbene, dalla lettura dei passaggi è chiaramente riscontrabile una generale correttezza del linguaggio adoperato nonché la presentazione di mere ipotesi ricostruttive da parte dell'autore che, come in precedenza rilevato, sono esplicitate come interpretazioni personali e sono scevre dall'attribuzione specifica di particolari attività illecite.
Sotto questo profilo pertanto deve ritenersi la condotta di non difforme dai Controparte_1 canoni di buona fede e correttezza.
In senso contrario non appare corretto valorizzare, come richiesto da Parte_1
l'affermazione della quarta di copertina per cui nel libro si tratterebbe la “storia della Seconda
Repubblica”, giacché si tratta di una tecnica commerciale di sponsorizzazione del libro, chiaramente percepibile come tale dai lettori e che non trova diretta corrispondenza, come detto, nel testo.
Coniugando questa valutazione con l'ampiezza della tutela ordinamentale del giornalismo
“di inchiesta” per come in precedenza ricostruita (riassumibile nel principio, riportato dall'ordinanza che ha disposto il rinvio, per cui “è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorquando tali sospetti, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, non siano obiettivamente del tutto assurdi ma risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti”), nell'ottica della promozione della libera espressione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. e della tutela dell'interesse del pubblico a essere informato anche con lo strumento dell'indagine giornalistica, si deve concludere nel senso del carattere non diffamatorio dei passaggi riferiti al Gen. Pt_1
In senso contrario non è persuasiva l'argomentazione della difesa di quest'ultimo rispetto alla presunta durata dei contatti. Essa, infatti, si basa sul raffronto fra quanto affermato da rispetto alla durata di una chiamata specifica (pag. 739, riportata) e quella evincibile CP_1 dai tabulati ove è indicata solo una cifra : 1602.
In particolare l'autore sostiene che detta telefonata avrebbe avuto una durata di quindici minuti mentre sostiene che il numero 1602 riguarderebbe gli impulsi ( per cui Parte_1
Per non proprio tutti. L'unico a mancare all'appello telefonico, negli ultimi tre cruciali giorni delle scalate, i i tre giorni dell'anno, tra i grandi ufficiali della finanza, è il generale dei reparti speciali, l'ex capo dello
Lui, a meno che non usasse altri numeri, sui tabulati d non c'è. Parte_5 Persona_3 no. Ma pure le agenzie, che sulle dimissioni d proseguono incessanti. L'Ansa, da Roma: […]” Parte_6 9 afferma: “ergo, 1 SECONDO=1,78 IMPULSI”, a pag. 14 dell'atto di citazione), e che ogni telefonata inferiore ai duecento impulsi sarebbe un tentativo di chiamata.
L'argomentazione non è persuasiva perché comunque non viene negato che ci sia stato un contatto o un tentativo di contatto e quindi non è scardinata la verità del dato come intesa nell'ambito del giornalismo di inchiesta.
Similmente non risulta persuasiva l'argomentazione secondo cui l'autore avrebbe utilizzato il sito Wikipedia quale fonte e quindi non ne avrebbe valutato l'attendibilità: in primo luogo infatti non si fa menzione nel libro di detta fonte e, comunque, i fatti storici di contatto sono oggettivamente riscontrati dai tabulati, così come sono oggettivamente riscontrabili le testate giornalistiche citate.
Per questi motivi
la Corte, pronunciando in sede di rinvio, conferma la sentenza 22225/2013 pronunciata dal Tribunale di Roma in data trenta ottobre 2013.
Deve essere inoltre accolta la domanda di restituzione di quanto da pagato Controparte_1
a seguito di pignoramento presso terzi per spese legali ( € 2.174,51 ) come dedotto in sede di comparsa di costituzione depositata il dieci giugno 2021 e non contestato.
Le spese di lite per il giudizio di appello, di cassazione e di rinvio seguono la soccombenza senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
La liquidazione è quella di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio:
- dichiara la contumacia di Fall. 222/2015 (già Controparte_2 [...]
; CP_3
- conferma la sentenza del Tribunale di Roma n. 22225/2013, pubblicata in data sette novembre 2013;
- condanna al pagamento in favore di delle spese processuali Parte_1 Controparte_1 che si liquidano: per il grado di appello in complessivi € 6.946,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
per il giudizio di Cassazione in € 6.585,00 oltre rimborso forfettario del
10 15%, IVA e CA e per il presente grado in € 6.946,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA
e CA
- condanna a restituire l'importo di € 2.174,51 in favore di Parte_1 Controparte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Roma, ventisette ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA UC BE RS TH de Courtelary
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio Umberto De Rasis
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel riportare i vari passaggi si rispetta anche l'alternanza grafica delle interruzioni di riga, onde mostrare l'accostamento grafico delle espressioni:
“Poco lontano da Piazzale Clodio, i telefoni di in maniera frenetica: tre chiamate con il Parte_3 ministero dell'Interno. E una ricevuta dal rep amministrativo della guardia di finanza di Lazio-Umbria: è la terza volta che si sentono, su quei telefoni, e per quanto la legge permetta di sapere, consentendo la retrodatazione dei tabulati di soli due anni. L'ultima solo il 14 ottobre, le altre diversi mesi prima, addirittura ad aprile. ne ha individuato l'usuario. Ed è un usuario sorprendente: un nuovo Per_1 ufficiale della guardia di finanza, che di lì a qualche mese sarà messo a riposo per raggiunti limiti di età e che nel 2007, dopo essere entrato nello studio legale del figlio, sarà nominato dal consiglio di amministrazione di Autostrade Spa presidente di Tangenziale Napoli. Un buon argomento di discussione con il signore delle strade. Solo che è molto più interessante il ruolo che svolge in quel momento: è il capo di reparti speciali delle Fiamme gialle, ma è più noto per essere stato il responsabile dello . Si tratta del generale quello Pt_4 Persona_5 del violentissimo scontro molti, molti anni prima, co : […]. Persona_6 Pure conosce dunque bene il signore delle ome e ai vertici della Per_5 Per_7 Per_8 guardia di finanza: pure lui, come gli altri due, giunto alla guida dei reparti speciali sotto la guida del Corpo del comandante Roberto Speciale. E infatti il trio ha strettissimi rapporti telefonici. E da ora, non si sa perché mai, ma lui si sentiranno assai più spesso.” Persona_3 2 “Il giorno successivo arrivano le conferme dalla Procura di Roma che su di loro e si CP_4 Per_9 stanno svolgendo gli accertamenti. La soffiata era giustissima anche stavolta. Il signo de iera per cinque minuti con l'ex capo dell che lo cerca in mattinata. Parte_5 Il mattino seguente, articolo d Controparte_5 Come anticipato mercoledì [giorno 9, nda] da arrivano i primi accertamenti della Procura di Roma CP_6 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Così composta:
BE RS TH de Courtelary Presidente
Mario Montanaro Consigliere
MA UC Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. 1055 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Arturo Iannelli che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
( C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Fabio Schembri e dall'Avv. Diego Soddu, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Domenica Maria Manti
Fall. 222/2015 (già Controparte_2 Controparte_3
( C.F. ) P.IVA_1
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione 4063/2021 – diffamazione a mezzo stampa –
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 15200/2010 ) già Parte_1 generale della Guardia di Finanza, conveniva autore e Controparte_1 Controparte_3
casa editrice, dinanzi al Tribunale di Roma per il risarcimento dei danni cagionati
[...] dall'asserito contenuto diffamatorio del libro “Il caso – Storia di un uomo in balia Per_1 dello Stato”, pubblicato nel 2009.
Sosteneva di essere stato illegittimamente accostato nella narrazione a un ipotetico
“comitato di affari” volto a condizionare importanti vicende economico-giudiziarie e politiche, sulla base di tabulati telefonici resi noti da che le aveva a sua volta Persona_2 acquisite durante l'attività dal suddetto prestata nel corso di diverse indagini giudiziarie.
In particolare l'attore asseriva di essere stato indebitamente rappresentato come colui che aveva fornito informazioni riservate su progetti di scalate bancarie a Persona_3 indicato dall'autore come capo di una loggia massonica assimilabile a una “nuova P2” e fulcro di svariati intrecci lobbistici.
I convenuti si costituivano e negavano il contenuto diffamatorio;
sostenevano in particolare che le affermazioni contenute nel libro erano basate su documenti processuali e fornivano ai lettori solo una ricostruzione critica di rapporti fra personaggi di grande rilievo coinvolti in vicende di interesse pubblico.
Il Tribunale con sentenza 2225 del 2013 respingeva la domanda e provvedeva sulle spese secondo soccombenza.
proponeva appello sostenendo l'erroneità della sentenza di primo grado Parte_1 laddove aveva riconosciuto il corretto esercizio del diritto di cronaca mentre in realtà i riferimenti all'appellante erano chiaramente allusivi e non veritieri;
contestava anche la quantificazione delle spese legali.
rimaneva contumace, mentre si costituiva chiedendo Controparte_3 Controparte_1 il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza 6353 del 2018 era accolta l'impugnazione, ritenuta la natura diffamatoria dei passi narrativi oggetto di causa, condannati gli appellati al risarcimento del danno non
2 patrimoniale pari a € 10.000,00, oltre interessi e spese;
era disposta inoltre la pubblicazione della sentenza per una volta sul quotidiano Panorama a spese degli appellati.
proponeva impugnazione sostenendo in sintesi di aver effettuato una Controparte_1 corretta ricostruzione della vicenda nell'ambito di un'attività giornalistica “di inchiesta”; la
Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto la natura meramente allusiva delle affermazioni contenute nell'opera senza considerare che la maggior parte delle notizie riportate erano veritiere e di interesse pubblico e che costituiva una fonte Persona_2 affidabile.
resisteva con controricorso. Parte_1
La Corte di Cassazione con ordinanza 4036 del 2021 annullava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte di Appello, in diversa composizione, anche per le spese.
riassumeva quindi il processo ai sensi dell'art. 392 c.p.c., chiedendo la riforma Parte_1 della sentenza 22225/2013 emessa dal Tribunale di Roma.
si costituiva chiedendo il rigetto delle richieste di controparte. Controparte_1
concludeva chiedendo: Parte_1
“Nel merito: a) accogliere il proposto appello e così dichiarare viziata in fatto e diritto e quindi annullare la sentenza del Tribunale di Roma n 22225/2013 emessa dal Tribunale di Roma 30.10.2013 e pubblicata in data 7.11.2013, meglio indicata in epigrafe;
Conseguentemente: b) accertare e dichiarare la responsabilità civile e solidale degli appellati in ordine ai fatti in premessa descritti ai sensi degli artt. 2043 c.c, 2049 c.c. e dell'art. 11 della L. 47/1948 (cd. Legge sulla stampa); c) per l'effetto, condannare in solido tra loro la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Controparte_3 il signor a risarcire i danni subiti dall'appellante ed in particolare: 1) il Controparte_1 danno esistenziale quantificato in via equitativa ovvero, in subordine, in quanto risulterà di giustizia;
2) il danno morale ai sensi del combinato disposto degli art. 185 c.c. e 2059 c.c. quantificato in via equitativa ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) condannare gli appellati al pagamento della somma ritenuta equa e/o di giustizia, a titolo di riparazione ai sensi dell'art. 12 della 1. 47/1948 avuto riguardo della gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato;
4) ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna nel web e, in particolare, nella piattaforma Wikipedia oltre che nel sito web del “Fatto quotidiano” nonché nel settimanale “Panorama” e "L'Espresso”; d) con vittoria delle spese e delle competenze di entrambi i gradi, oltre IVA e CPA". concludeva chiedendo: Controparte_1
“Rigettare le richieste formulate nell'interesse di poiché nel merito infondate Parte_1 in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza n. 22225/13 emessa dal Tribunale di Roma, sezione I civile, in data 30.10.13, 3 pubblicata in data 07.11.13. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e competenze professionali del presente grado di giudizio. Inoltre, con vittoria di spese, diritti e competenze professionali del grado di giudizio avanti la Corte Suprema di Cassazione – procedimento a seguito del quale è stata emessa l'ordinanza n. 4036/21; con vittoria di spese, diritti e competenze professionali del grado di giudizio avanti la Corte d'Appello di Roma – procedimento a seguito del quale è stata emessa la sentenza n. 6353/18. Altresì, il sig. ha parzialmente provveduto ad adempiere alla sentenza n. 6353/18. Controparte_1
Infatti, come si evince dall'atto di precetto di controparte che si allega (V. DOC. 15, pag. 2 ultimo punto), in favore di sono stati già corrisposti € 2.174,50 per il tramite Parte_1 del terzo pignorato Chiarelettere S.r.l.. Si chiede pertanto anche la condanna del sig
[...] alla restituzione di detta somma in favore del sig . Pt_1 Controparte_1
La Corte all'esito dell'udienza del ventisette ottobre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro luglio 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia della parte (già Controparte_2 Controparte_3 in fallimento in quanto, pur ritualmente citata, non si è costituita.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 4036/2021, ha così statuito:
“Si impone….l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza dovendo procedere la
Corte territoriale alle opportune valutazioni in ordine al rispetto, da parte del giornalista nella conduzione dell'inchiesta dell'obbligo di attenersi ai doveri di lealtà e di buona fede e dell'obbligo di ricercare la notizia con la maggiore accuratezza possibile”.
Segnatamente, la Suprema Corte ha operato i seguenti rilievi:
“Nel giornalismo d'inchiesta occorre valutare non tanto l'attendibilità e la veridicità della notizia quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede oltre che la maggiore accuratezza possibile posta dal giornalista nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità. La sentenza in esame, pur partendo da condivisibili premesse, è erroneamente pervenuta a ritenere la responsabilità civile del giornalista e dell'editore senza prendere posizione sul rispetto da parte dei medesimi dei menzionati doveri deontologici, ma limitandosi a valorizzare il solo criterio della verità o verosimiglianza della notizia. Dunque la sentenza ha applicato il parametro valutativo della veridicità della notizia senza considerare che il giornalista intendeva porre in essere un'attività di giornalismo d'inchiesta esprimendo la propria opinione sugli eventi riferiti in forza della libertà di manifestazione del pensiero. La giurisprudenza di questa Corte riconosce ampia tutela ordinamentale al giornalismo d'inchiesta, il quale implica il minor rigoroso apprezzamento della veridicità della notizia e valorizza il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e di buona fede unitamente alla maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti (Cass., 3, n. 16236 del 9/7/2010). Secondo questa Corte il giornalismo di denuncia è tutelato dal principio costituzionale del diritto alla
4 libera manifestazione del pensiero in contesti in cui sussiste l'interesse pubblico all'oggetto dell'indagine giornalistica ed il diritto della collettività ad essere informata non solo sulle notizie di cronaca ma anche sui temi sociali di particolare rilievo attinenti la libertà, sicurezza salute e ad altri diritti di interesse generale. In questa prospettiva è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorquando tali sospetti, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, non siano obiettivamente del tutto assurdi ma risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti (Cass. Pen., 5, n. 9337 del 12/12/2012).”.
Attesa la natura “chiusa” del giudizio di rinvio l'oggetto è quindi limitato da quanto statuito dalla Corte di Cassazione, in particolare riguardo all'accertamento del rispetto, da parte di dei doveri di lealtà e buona fede e dell'obbligo di ricercare la notizia con Controparte_1 la maggiore accuratezza possibile, onde stabilire se lo stesso abbia posto in essere un'attività lecita in quanto scriminata.
La domanda di alla luce di detti criteri, è infondata. Parte_1
Il perimetro di liceità tracciato dalla Suprema Corte rispetto al giornalismo “di inchiesta”, caratterizzato dalla “ricerca e acquisizione autonoma, diretta e attiva, della notizia da parte del professionista” (Cass. 12773/2024, similmente Cass. 34860/2024), presenta dei contorni in parte differenti rispetto a quello del diritto di cronaca tout court.
Nella giurisprudenza sul tema è impostazione consolidata quella per cui risulta edulcorato il rilievo del tradizionale presupposto di liceità del diritto di cronaca costituito dalla veridicità.
Tale affievolimento viene controbilanciato dal richiesto rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede (richiesti, anzitutto, dall'art. 2 l.n. 69/1963) e di maggiore accuratezza possibile del giornalista nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità (così Cass.
16236/2010, richiamata dalla stessa ordinanza di rinvio al presente giudizio, e la giurisprudenza CEDU pure richiamata). In questa prospettiva, come riporta la stessa ordinanza, “è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti illeciti, allorquando tali sospetti, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, non siano obiettivamente del tutto assurdi ma risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti” (Cass. pen. 9337/2013, anch'essa richiamata).
La descritta impostazione è il risultato di un bilanciamento fra il diritto alla libera manifestazione del pensiero e quello all'integrità della reputazione personale;
nel caso di specie poi si deve anche tener conto della tipologia dell'opera oggetto di causa, che presenta
5 caratteristiche differenti rispetto a un mero articolo di cronaca in quanto si tratta di un libro corposo contenente una complessa e articolata ricostruzione di una serie di vicende con l'evidenziazione di interconnessioni altrettanto complesse.
Nel caso per cui è processo, inoltre, l'area di liceità è particolarmente ampia: ciò per il rilievo pubblico dei fatti che si vogliono descrivere e per il significativo ruolo ricoperto al tempo dal
Gen. Pt_1
La condotta di è comunque sintetizzabile nell'accostamento di elementi e Controparte_1 fatti storicamente veri ed attendibili e in particolare: 1) i tabulati telefonici di che lo Per_1 stesso attore contesta non tanto nell'an della loro veridicità quanto nell'interpretazione del significato da dare al susseguirsi dei contatti;
2) gli articoli di giornale riportati;
3) gli incarichi ricoperti da e da Persona_3 Parte_1
L'autore poi, sulla base di detti accostamenti, formula ipotesi e fornisce ai lettori suggerimenti che sono finalizzati a fornire una ricostruzione che viene dichiaratamente presentata come la propria interpretazione personale per cui il lettore non è artatamente disorientato e quindi deviato nella formazione di un proprio convincimento.
Come affermato condivisibilmente da Cass. 15755/2024 “Per quanto concerne il giornalismo di inchiesta e di approfondimento, se la verità dei fatti va sempre rispettata, ovvero se i fatti vanno riferiti così come sono stati appresi, non può confiscarsi al giornalista il diritto-dovere di analizzarli, di interpretarli, di porli in correlazione l'uno con l'altro prospettando una chiave di lettura, che è il proprium della sua attività – pur sempre nel rispetto dei limiti esterni della pertinenza e della continenza. […] nel giornalismo di inchiesta o di approfondimento, i fatti devono essere esposti nel rispetto del criterio della verità, ma poi possono essere letti e messi in correlazione tra loro con quel contributo di originalità che è dato proprio dall'approfondimento giornalistico, che può essere anche teso allo sviluppo di una tesi della quale si cerca il riscontro nello sviluppo dell'inchiesta. Ciò che conta, ai fini della esclusione di una colorazione diffamatoria del giornalismo di inchiesta è che i due elementi – verità dei fatti riferiti, analisi ed interpretazione degli stessi da parte del giornalista - non vengano confusi all'interno dell'articolo, disorientando il lettore ed alterando la sua percezione, ovvero che rimanga chiaro, all'interno dell'articolo, quali sono i fatti obiettivi e quali sia la lettura che di essi dà il giornale, e la valutazione che ne trae”, né “la narrazione giornalistica, per essere rispettosa dell'altrui interesse a non essere screditati, non per questo può equivalere all'obbligo di utilizzare un linguaggio grigio ed anodino” (Cfr anche Cass. 34860/2024).
Nel giornalismo di inchiesta, inoltre,
“il sospetto deve mantenere il proprio carattere “propulsivo e induttivo di approfondimento”, essendo autonomo e, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione
6 di attribuzione di un fatto non vero “( Cass.n.21855/2019; v. anche in penale, Cass. pen. n. 9337/2013; Cass. pen. n. 34477/2021)” (Cass. 12773/2024).
Applicare i precipitati ermeneutici di cui si è dato conto al caso di specie richiede un riferimento ai passaggi in cui si tratta del contatto fra e il Persona_3 Parte_2
La figura di descritto come interlocutore usuale di è introdotta affermando Per_3 Pt_1 testualmente :
“Quali siano le ragioni per le qual oltre a conoscere i dittatori di mezzo Persona_3 mondo e una schiera infinita di politici di ogni colore, abbia nella disponibilità i numeri di cellulare di magistrati di Procure, procuratori generali, giudici e magistrati di Cassazione, non è cosa che si possa spiegare tanto facilmente. A meno, ovviamente, di non dar retta alle fantasie di che lo voleva a capo della massoneria contemporanea” (pag. Persona_4
662)”.
Volendo compiere un riferimento ai passaggi più rilevanti – ovvero quelli che danno conto di un contatto e lo contestualizzano - gli stessi sono in sintesi i seguenti:
• Il Gen. viene introdotto facendo riferimento al suo futuro ruolo in Tangenziale Pt_1 di Napoli S.p.A., incarico descritto come “buon argomento di discussione con il signore delle strade”, e al fatto che “non si sa perché mai” i contatti tra e Pt_1 si intensificheranno (pagg. 706-7071); Per_3
• Nel prosieguo, senza soluzione di continuità (anche grafica), si affianca una conversazione tra i due alla pubblicazione di un articolo di giornale su una scalata bancaria del giorno successivo (pagg. 712-7142); • Il medesimo approccio viene replicato poco dopo: “il general lo chiama per Per_5 ben tre volte. Chissà cosa dovrà dirgli. La mattina successiva flash d'agenzia”, per aggiungere di lì a poco “si tratti anche solo di sempre più singolarissime coincidenze” (pagg. 717-7183);
• E che vi fosse una sovrapposizione fra i contatti fra e ed eventi di rilievo Per_3 Pt_1 viene replicato come di seguito: “Il 31 dicembre è l'ultimo dell'anno: ma con qualcuno, che pure sente spesso, il signore delle strade decide di scambiarsi gli auguri molto, molto presto. Alle 14,42 del giorno in cui è uscito l'articolo di CP_5 quarantotto ore prima che una vera bomba politica colpisca la Procura di Milano, chiama infatti il generale E sono auguri lunghi: quindici minuti” (pag. Persona_5
7394);
• Infine, un interrogativo viene avanzato traendo spunto invece dall'assenza di contatti in una determinata mattinata: “Ma perché tutti questi ufficiali hanno bisogno di discutere con un leader degli industriali proprio quella mattina? Be', non proprio tutti. L'unico a mancare all'appello telefonico, negli ultimi tre cruciali giorni delle scalate, i primi tre giorni dell'anno, tra i grandi ufficiali della finanza, è il generale dei reparti speciali, l'ex capo dell Lui, a meno che non usasse altri numeri, Parte_5 sui tabulati d non c'è. Le domande affiorano” (pag. 7435). Persona_3
sia sulle transazioni di azioni Bnl compiuti dagli imprenditori del cosiddetto contropatto, guidati da
[...]
, sia sugli intermediari utilizzati nelle compravendita.” Persona_10 3 “Chiusa come l'illustre parentesi di e chiusa la nottata del 17 novembre con l'immancabile Persona_11 telefonata al generale , per qualche ora la lunga scia di telefonate con le forze dell'ordine e delle Per_7 istituzioni di a. Ma non per molto. Persona_3 Passano quattro giorni: e il 21 novembre 2005, il generale lo chiama per ben tre volte. Chissà che Per_5 cosa dovrà dirgli. La mattina successiva flash d'agenzia:
RAPPORTO BPI IN PROCURA MILANO […] Email_1
[…] Si tratti anche solo di sempre più singolarissime e inquietanti coincidenze, non c'è alcun dubbio che
[...]
, nel cuore delle forze dell'ordine e della magistratura romana, amicizie di assoluto rilievo Persona_12 E che li senta tutti in date e momenti dannatamente precisi.” 4 “«Vittime» d , dunque . «Vittime» d e soprattutto della Procura di CP_6 Per_13 Per_14 CP_6 Milano. Ed è solo la prima parte: il meglio deve ancora venire. Il 31 dicembre è l'ultimo dell'anno: ma con qualcuno, che pure sente spesso, il signore delle strade decide di scambiarsi gli auguri molto, molto presto. Alle 14,42 del giorno in cui è uscito l'articolo di quarantotto CP_5 ore prima che una vera bomba politica colpisca la Procura di Milano, chiama infatti il generale Persona_5 E sono auguri lunghi: quindici minuti. E con l'anno nuovo, ecco proporsi altre cordialità. Primo gennaio: alle 11,40 riceve gli auguri del generale
Per_8 2,38 arriva la chiamata del general . Per_7 Tre vertici della guarda di finanza in due giorni, tutti amici del leader degli industriali del Lazio. Tutti tra il 31 dicembre e l'1 gennaio.” 5 “E che motivo ci sarà mai perché proprio nel giorno in cui un procuratore aggiunto di Roma lascia le indagini sulle scalate, generali, ufficiali, pubblica sicurezza, tutti loro necessitino di un consulto con il leader degli industriali della capitale? Perché sono loro a telefonargli. E questo non accade tutti i giorni, anzi. Solo in occasioni particolari. Quando, però, a comporre i numeri è quasi sempre lui. Certo, ci sarà da discutere forse di altro: perché la notizia del giorno è l'intercettazione Fassino-Consorte. E naturalmente non è l'unico argomento che si possa affrontare. Ma perché tutti questi ufficiali hanno bisogno di discutere con un leader degli industriali proprio quella mattina?
8 Ebbene, dalla lettura dei passaggi è chiaramente riscontrabile una generale correttezza del linguaggio adoperato nonché la presentazione di mere ipotesi ricostruttive da parte dell'autore che, come in precedenza rilevato, sono esplicitate come interpretazioni personali e sono scevre dall'attribuzione specifica di particolari attività illecite.
Sotto questo profilo pertanto deve ritenersi la condotta di non difforme dai Controparte_1 canoni di buona fede e correttezza.
In senso contrario non appare corretto valorizzare, come richiesto da Parte_1
l'affermazione della quarta di copertina per cui nel libro si tratterebbe la “storia della Seconda
Repubblica”, giacché si tratta di una tecnica commerciale di sponsorizzazione del libro, chiaramente percepibile come tale dai lettori e che non trova diretta corrispondenza, come detto, nel testo.
Coniugando questa valutazione con l'ampiezza della tutela ordinamentale del giornalismo
“di inchiesta” per come in precedenza ricostruita (riassumibile nel principio, riportato dall'ordinanza che ha disposto il rinvio, per cui “è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorquando tali sospetti, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, non siano obiettivamente del tutto assurdi ma risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti”), nell'ottica della promozione della libera espressione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. e della tutela dell'interesse del pubblico a essere informato anche con lo strumento dell'indagine giornalistica, si deve concludere nel senso del carattere non diffamatorio dei passaggi riferiti al Gen. Pt_1
In senso contrario non è persuasiva l'argomentazione della difesa di quest'ultimo rispetto alla presunta durata dei contatti. Essa, infatti, si basa sul raffronto fra quanto affermato da rispetto alla durata di una chiamata specifica (pag. 739, riportata) e quella evincibile CP_1 dai tabulati ove è indicata solo una cifra : 1602.
In particolare l'autore sostiene che detta telefonata avrebbe avuto una durata di quindici minuti mentre sostiene che il numero 1602 riguarderebbe gli impulsi ( per cui Parte_1
Per non proprio tutti. L'unico a mancare all'appello telefonico, negli ultimi tre cruciali giorni delle scalate, i i tre giorni dell'anno, tra i grandi ufficiali della finanza, è il generale dei reparti speciali, l'ex capo dello
Lui, a meno che non usasse altri numeri, sui tabulati d non c'è. Parte_5 Persona_3 no. Ma pure le agenzie, che sulle dimissioni d proseguono incessanti. L'Ansa, da Roma: […]” Parte_6 9 afferma: “ergo, 1 SECONDO=1,78 IMPULSI”, a pag. 14 dell'atto di citazione), e che ogni telefonata inferiore ai duecento impulsi sarebbe un tentativo di chiamata.
L'argomentazione non è persuasiva perché comunque non viene negato che ci sia stato un contatto o un tentativo di contatto e quindi non è scardinata la verità del dato come intesa nell'ambito del giornalismo di inchiesta.
Similmente non risulta persuasiva l'argomentazione secondo cui l'autore avrebbe utilizzato il sito Wikipedia quale fonte e quindi non ne avrebbe valutato l'attendibilità: in primo luogo infatti non si fa menzione nel libro di detta fonte e, comunque, i fatti storici di contatto sono oggettivamente riscontrati dai tabulati, così come sono oggettivamente riscontrabili le testate giornalistiche citate.
Per questi motivi
la Corte, pronunciando in sede di rinvio, conferma la sentenza 22225/2013 pronunciata dal Tribunale di Roma in data trenta ottobre 2013.
Deve essere inoltre accolta la domanda di restituzione di quanto da pagato Controparte_1
a seguito di pignoramento presso terzi per spese legali ( € 2.174,51 ) come dedotto in sede di comparsa di costituzione depositata il dieci giugno 2021 e non contestato.
Le spese di lite per il giudizio di appello, di cassazione e di rinvio seguono la soccombenza senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
La liquidazione è quella di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio:
- dichiara la contumacia di Fall. 222/2015 (già Controparte_2 [...]
; CP_3
- conferma la sentenza del Tribunale di Roma n. 22225/2013, pubblicata in data sette novembre 2013;
- condanna al pagamento in favore di delle spese processuali Parte_1 Controparte_1 che si liquidano: per il grado di appello in complessivi € 6.946,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
per il giudizio di Cassazione in € 6.585,00 oltre rimborso forfettario del
10 15%, IVA e CA e per il presente grado in € 6.946,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA
e CA
- condanna a restituire l'importo di € 2.174,51 in favore di Parte_1 Controparte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Roma, ventisette ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA UC BE RS TH de Courtelary
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio Umberto De Rasis
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel riportare i vari passaggi si rispetta anche l'alternanza grafica delle interruzioni di riga, onde mostrare l'accostamento grafico delle espressioni:
“Poco lontano da Piazzale Clodio, i telefoni di in maniera frenetica: tre chiamate con il Parte_3 ministero dell'Interno. E una ricevuta dal rep amministrativo della guardia di finanza di Lazio-Umbria: è la terza volta che si sentono, su quei telefoni, e per quanto la legge permetta di sapere, consentendo la retrodatazione dei tabulati di soli due anni. L'ultima solo il 14 ottobre, le altre diversi mesi prima, addirittura ad aprile. ne ha individuato l'usuario. Ed è un usuario sorprendente: un nuovo Per_1 ufficiale della guardia di finanza, che di lì a qualche mese sarà messo a riposo per raggiunti limiti di età e che nel 2007, dopo essere entrato nello studio legale del figlio, sarà nominato dal consiglio di amministrazione di Autostrade Spa presidente di Tangenziale Napoli. Un buon argomento di discussione con il signore delle strade. Solo che è molto più interessante il ruolo che svolge in quel momento: è il capo di reparti speciali delle Fiamme gialle, ma è più noto per essere stato il responsabile dello . Si tratta del generale quello Pt_4 Persona_5 del violentissimo scontro molti, molti anni prima, co : […]. Persona_6 Pure conosce dunque bene il signore delle ome e ai vertici della Per_5 Per_7 Per_8 guardia di finanza: pure lui, come gli altri due, giunto alla guida dei reparti speciali sotto la guida del Corpo del comandante Roberto Speciale. E infatti il trio ha strettissimi rapporti telefonici. E da ora, non si sa perché mai, ma lui si sentiranno assai più spesso.” Persona_3 2 “Il giorno successivo arrivano le conferme dalla Procura di Roma che su di loro e si CP_4 Per_9 stanno svolgendo gli accertamenti. La soffiata era giustissima anche stavolta. Il signo de iera per cinque minuti con l'ex capo dell che lo cerca in mattinata. Parte_5 Il mattino seguente, articolo d Controparte_5 Come anticipato mercoledì [giorno 9, nda] da arrivano i primi accertamenti della Procura di Roma CP_6 7